Articolo 1 della Legge 26 settembre 1954, n. 863
Articolo 2
Versione
28 settembre 1954
Art. 1.
Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avranno luogo secondo le norme del decreto Presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2 , con le modificazioni seguenti:
a) art. 8, primo comma; alle parole: "non inferiore a sette e non superiore a ventotto" sono sostituite le parole: "non inferiore a dieci e non superiore a venticinque";
b) art. 12, primo comma; alle parole: "per ventotto candidati" sono sostituite le parole: "per venticinque candidati".
Le elezioni medesime non potranno essere indette per il periodo che va dal 15 novembre al 31 marzo.
Entrata in vigore il 28 settembre 1954