Art. 1.
Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avranno luogo secondo le norme del decreto Presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2 , con le modificazioni seguenti:
a) art. 8, primo comma; alle parole: "non inferiore a sette e non superiore a ventotto" sono sostituite le parole: "non inferiore a dieci e non superiore a venticinque";
b) art. 12, primo comma; alle parole: "per ventotto candidati" sono sostituite le parole: "per venticinque candidati".
Le elezioni medesime non potranno essere indette per il periodo che va dal 15 novembre al 31 marzo.
Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avranno luogo secondo le norme del decreto Presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2 , con le modificazioni seguenti:
a) art. 8, primo comma; alle parole: "non inferiore a sette e non superiore a ventotto" sono sostituite le parole: "non inferiore a dieci e non superiore a venticinque";
b) art. 12, primo comma; alle parole: "per ventotto candidati" sono sostituite le parole: "per venticinque candidati".
Le elezioni medesime non potranno essere indette per il periodo che va dal 15 novembre al 31 marzo.