Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2024, n. 1040
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Sentenza 10 gennaio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 21 dicembre 2023, con numero di registro generale 21231/2016. La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un atto di compravendita di un terreno edificabile, per il quale l'intimato aveva richiesto l'applicazione di un'agevolazione fiscale prevista dalla legge. L'Agenzia delle Entrate, ricorrente, ha contestato l'applicabilità di tale agevolazione, ritenendo il valore del terreno superiore a quanto dichiarato e negando la possibilità di tassazione in misura fissa.

Il giudice ha accolto le argomentazioni dell'intimato, confermando che il terreno era inserito in un piano di recupero del patrimonio edilizio, e ha stabilito che l'agevolazione si applica anche a terreni non edificati, in quanto i piani di recupero possono riguardare sia immobili che aree inedificate. La Corte ha quindi rigettato il ricorso dell'Agenzia, affermando che la normativa non limita l'agevolazione solo agli immobili edificati, ma si estende anche a terreni non edificati, in vista di interventi di urbanizzazione. La decisione si basa su un'interpretazione estensiva della legge, mirata a promuovere il recupero e la valorizzazione del patrimonio urbanistico.

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Massime1

In tema di imposta di registro, l'agevolazione prevista dall'art. 5 della l. n. 168 del 1982 per i trasferimenti di immobili inseriti nei piani di recupero di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, purché convenzionati, può trovare applicazione, sia per gli edifici, sia per le aree inedificate, in quanto i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente possono avere ad oggetto non solo un recupero edilizio, ma anche un recupero del più ampio tessuto urbanistico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2024, n. 1040
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1040
    Data del deposito : 10 gennaio 2024

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