CA
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1937/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliare Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1937/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RICCO' RICCARDO APPELLANTE contro
(C.F. ), E_ P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BONINI MIRCO APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso Ordinanza n. 2175/2022 pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 702-ter, c. p. c., in data 02.11.2022
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 15.10.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis depositato in data 02.05.2021, chiedeva al Tribunale Parte_1 di ReggioEmilia di condannare la a “la restituzione della somma di € 8.879,97, ai sensi CP_1 dell'art. 2033cc o, in subordine, degli artt. 2031 ss. cc o, in estremo subordine, degli artt. 2041 ss. cc o come meglio”.
pagina 1 di 8 Adduceva il ricorrente che tra le parti erano intercorse trattative volte alla conclusione di un contratto di distribuzione commerciale, con esclusiva per l'estero, dei prodotti/servizi di
, società operante nel campo dello sviluppo, produzione e commercializzazione in CP_1
Italia e all'estero di prodotti di elevato valore tecnologico e innovativo in ambito medicale e wellness nonché commercializzazione di kit medico-diagnostici; che sul presupposto del raggiungimento dell'accordo, aveva corrisposto a la somma di € 8.879,97, a mezzo due CP_1 bonifici, riportanti entrambi la medesima causale: caparra confirmatoria su contratto commerciale;
che l'accordo non era poi stato concluso perchè ritenuta inaccettabile l'ultima proposta di che chiesta la restituzione delle somme versate, aveva opposto CP_1 CP_1
di nulla dovere sul presupposto che tali somme fossero state erogate a titolo di “investimento non fruttifero”.
Si costituiva la la quale eccepiva che il pagamento della somma di cui era stata CP_1
richiesta la restituzione era avvenuto in adempimento dell'obbligo, assunto dal ricorrente, di sostenere direttamente i costi per l'internazionalizzazione del brevetto, che costituiva uno step essenziale nell'operazione delineata dalle parti, e che tale somma non era stata trattenuta da , ma utilizzata sulla base degli accordi precontrattuali, agendo così quale CP_1 delegato/rappresentante del tant'è che era stata versata a un terzo soggetto che si Pt_1
era effettivamente occupato della pratica.
All'udienza del 27.10.2022, senza che venisse svolta attività istruttoria, il Tribunale si riservava la decisione.
Con ordinanza resa in data 2.11.2022, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava le domande del ricorrente con condanna dello stesso alle spese di lite.
Affermava il giudice di prima istanza: “la pretesa avente ad oggetto le spese inutilmente sopportate da una parte nel corso di trattative negoziali poi rimaste senza esito non è qualificabile in termini di condictio indebiti in quanto non si tratta di ottenere la restituzione di una prestazione priva (o rimasta priva) di causa, ma di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. Tale danno coincide con l'interesse cd. negativo, ossia il pregiudizio che la parte ha subito per avere ragionevolmente confidato nella conclusione del contratto e comprende, appunto, sia gli esborsi sostenuti invano durante la fase preparatoria del contratto ed in vista della sua stipulazione, sia dalla perdita di altre occasioni favorevoli (cfr. ex multis C. 24625/15). Come noto, la responsabilità precontrattuale ha natura extracontrattuale e presuppone in primo luogo la contrarietà a buona fede della condotta della pagina 2 di 8 controparte, in violazione dell'art. 1337 cc. ("Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede"). Nel caso di specie, pertanto, il vrebbe dovuto allegare e provare di avere ragionevolmente confidato nella stipulazione del Pt_1 contratto definitivo, che nel corso delle trattative intercorse ha tenuto una condotta scorretta e CP_1 che il danno patito è causalmente riconducibile a tale condotta. Il ricorrente, invece, è completamente venuto meno agli oneri che gli incombevano. Egli peraltro neppure ha contestato l'allegazione di parte resistente, contenuta nella comparsa costitutiva, per cui le trattative si sarebbero interrotte a causa dell'unilaterale recesso del . Pt_1
Per la riforma dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702ter cpc, proponeva appello Pt_1
il quale chiedeva alla Corte: “- accertare che la convenuta
[...] E_
90350, con sede in Piazza Vallisneri, 4, a Reggio Emilia, nella persona del/dei legali P.IVA_2 rappresentanti, p. t., ha acquisito al proprio patrimonio la somma di 8.879,97, che l'appellante le aveva attribuito per la data presupposta causa poi venuta meno, per quanto sopra esposto, e in conseguenza, - condannare la convenuta, nella persona del/dei legali rappresentanti, p. t., E_ al pagamento della somma di 8.879,97, oltre interessi di legge, in favore dell'appellante, Parte_1 in quanto dalla ridetta convenuta trattenuta, indebitamente, a far tempo al più tardi dal 1° marzo
2021, data di messa in mora. Voglia la Corte quanto meno, altrimenti, in subordine, - accertare che
dalla attribuzione patrimoniale ut supra ha tratto, in danno E_ dell'appellante, ingiustificato vantaggio, e, in ragione di questo, - ordinata, ove mai ritenuto necessario,
a la esibizione di estratto autentico delle sue registrazioni IVA a far tempo E_ dal mese di agosto del 2020, compreso, e le dichiarazioni IVA periodiche ed annuali dalla stessa presentate a far tempo dal mese di settembre dell'anno 2020; - condannare al E_ pagamento della somma non inferiore ad 1.953,37, oltre interessi di legge, in favore dell'appellante.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, compreso il rimborso forfettario di tariffa forense, relativi anche al primo grado di giudizio”.
Si costituiva la società appellata insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Alla prima udienza del 21.03.2022, verificata la regolarità del contraddittorio, il Collegio rinviava al 15.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza che si svolgeva in modalità cartolare.
pagina 3 di 8 Le parti presentavano note scritte di precisazione delle conclusioni ove l'appellata società ribadiva la domanda di rigetto dell'appello proposto, mentre l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “in via principale per quanto sopra circostanziato e motivato, respinta ogni contraria istanza, - riformare l'impugnata ordinanza, n. 2175/2022 pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 702 ter, c.p.c., in data 02/11/2022, nella parte in cui è stato deciso che
“(…) la pretesa avente ad oggetto le spese inutilmente sopportate da una parte nel corso di trattative negoziali poi rimaste senza esito non è qualificabile in termini di condictio indebiti in quanto non si tratta di ottenere la restituzione di una prestazione priva (o rimasta priva) di causa, ma di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale … Nel caso di specie, pertanto, il avrebbe dovuto Pt_1 allegare e provare di aver ragionevolmente confidato nella stipulazione del contratto definitivo, che nel corso delle trattative intercorse ha tenuto una condotta scorretta e che il danno patito è CP_1 causalmente riconducibile a tale condotta.” e nella parte in cui si è disposto che “(alla luce di tutto quanto sopra) la domanda è infondata e va respinta. … Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, rigetta le domande del ricorrente;
Condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa e iva se dovute per legge”. Voglia dunque la Corte, - accertare che la convenuta E_
, con sede in Piazza Vallisneri, 4, a Reggio Emilia, nella persona del/dei legali P.IVA_1 rappresentanti, p.t., ha acquistato al proprio patrimonio la somma di € 8.879,97, che l'appellante le aveva attribuito per la data presupposta causa poi venuta meno, per quanto sopra esposto, e in conseguenza, condannare la convenuta, nella persona del/dei legali E_ rappresentanti, p.t., al pagamento della somma di € 8.879,97, oltre interessi di legge, in favore dell'appellante, in quanto alla ridetta convenuta trattenuta, indebitamente, a far tempo Parte_1 al più tardi dal 1° marzo 2021, data di messa in mora. Voglia la Corte quanto meno, altrimenti, in subordine, accertare che dalla attribuzione patrimoniale ut supra ha tratto, E_ in danno dell'appellante, ingiustificato vantaggio, e in ragione di questo, - ordinata, ove mai ritenuto necessario, a la esibizione di estratto autentico delle sue registrazioni IVA E_
a far tempo dal mese di agosto del 2020, compreso, e le dichiarazioni IVA periodiche ed annuali dalla stessa presentate a far tempo dal mese di settembre 2020; - condannare al E_ pagamento della somma non inferiore a ad € 1.953,37, oltre interessi di legge in favore dell'appellante.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, compreso il rimborso forfettario di tariffa forense, relativi anche al primo grado di giudizio. Insiste anche nel domandare a questa Corte, in via subordinata,
pagina 4 di 8 precisamente, di: - accertare che la convenuta appellata ha tratto ingiustificato vantaggio (in danno, corrispondente, dell'appellante) nella misura se non altro del credito IVA sorto in conseguenza della attribuzione patrimoniale per cui è causa, esposto in fattura, e sottolineato in primo grado, come in atti
(docc. 2-3-4-7); - (e dunque) condannare al pagamento della somma di € E_
1.953,37, almeno, oltre accessori, a favore dell'appellante. Sempre con vittoria di spese, anche del primo grado. Rinunciata, per quanto rilevar possa, l'istanza introduttivamente formulata ai sensi dell'art.
212, c.p.c., chiede a questa Corte, infine, di: - accertare che, per la manifesta infondatezza delle difese, senz'altro in punto di diritto, e per la ingiustificata/incomprensibile sottrazione al contraddittorio
(sulla domanda subordinata) è controparte responsabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; - (e dunque, per
l'effetto) condannare questa al risarcimento dei danni in favore di questo appellante e/o alla diversa sanzione prevista, in via amministrativa, nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ed alla pubblicazione della sentenza, a sua cura e spese, ai sensi dell'art. 120, c.p.c.”
Previa sostituzione del Relatore, la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante propone sette motivi di appello che, attenendo tutti alla qualificazione giuridica della domanda offerta dal giudice di prime cure, possono essere trattati congiuntamente.
A fronte di una domanda di indebito oggettivo e, in subordine, di ingiustificato arricchimento, il Giudice di prima istanza ha affermato che “la pretesa avente ad oggetto le spese inutilmente sopportate da una parte nel corso di trattative negoziali poi rimaste senza esito non è qualificabile in termini di condictio indebiti in quanto non si tratta di ottenere la restituzione di una prestazione priva (o rimasta priva) di causa, ma di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale”. Ha dunque aggiunto: “la responsabilità precontrattuale ha natura extracontrattuale e presuppone in primo luogo la contrarietà a buona fede della condotta della controparte, in violazione dell'art. 1337 ce. ("Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buonafede"). Nel caso di specie, pertanto, il vrebbe dovuto allegare e provare di avere ragionevolmente confidato nella stipulazione del Pt_1 contratto definitivo, che nel corso delle trattative intercorse ha tenuto una condotta scorretta e CP_1 che il danno patito è causalmente riconducibile a tale condotta”.
L'assunto è pienamente condivisibile.
pagina 5 di 8 La pretesa oggetto del presente giudizio riguarda le spese sopportate da una parte (odierna appellante, ricorrente in primo grado) nel corso delle trattative volte alla conclusione di un contratto di distribuzione commerciale, con esclusiva per l'estero, dei prodotti/servizi di
. Orbene è dimostrato dalla documentazione in atti (doc. 4 - 6 fascicolo I grado CP_1
appellante) che le somme sono state corrisposte alla società appellata, nel corso delle trattative, per il pagamento dei servizi e consulenze rese a in materia di brevetti e che CP_1 tali trattative sono state interrotte a distanza di un anno da quando avevano avuto inizio, avendo, il reputato “inaccettabile” la proposta ultima di . Pt_1 CP_1
Negli appunti elaborati dal ricorrente-odierno appellante in vista dell'incontro tenutosi in data 8.8.2020, si legge testualmente che gli oneri economici connessi all'internazionalizzazione del brevetto sarebbero stati anticipati dal soggetto deputato alla commercializzazione del prodotto (doc. 4 fascicolo I grado appellata).
Tale impegno di spesa a carico del soggetto deputato alla commercializzazione del prodotto
è, peraltro, ben evidente anche nel business plan inviato dal Sig. agli amministratori Per_1
di in allegato alla mail del 21.11.2020 (doc.ti 5-6 fascicolo I grado E_
appellata), in cui è identificato l'ammontare di € 8.879,97, oggetto della pretesa azionata, quale costo ad integrale carico della costituenda Fenicecom S.r.l., la nuova società che doveva essere costituita per occuparsi in futuro della commercializzazione con esclusiva per l'estero, dei prodotti/servizi della società – e la cui compagine era E_ rappresentata dallo stesso da sua moglie e da suo cugino esperto informatico. Pt_1
La somma versata dal Sig. a favore della società Parte_1 E_
risulta, peraltro, interamente utilizzata da quest'ultima per il pagamento dello Studio
[...] quale primo acconto della pratica di Controparte_2
internazionalizzazione del brevetto (doc. 9 fascicolo I grado appellata).
Non è dunque condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui la dazione della somma di €
8.879,97 era stata effettuata senza causa, dovendo invece tale adempimento rientrare tra gli impegni assunti dal in pendenza di trattative volte alla commercializzazione con Pt_1 esclusiva all'estero dei prodotti/servizi della tramite la E_
costituzione di un nuovo soggetto societario ad esso deputato e previa domanda e annessa procedura di cd internazionalizzazione del brevetto.
pagina 6 di 8 Non fondata appare dunque la domanda di ripetizione di indebito, non essendo, il pagamento di cui è chiesta la restituzione, privo di causa.
Per la stessa ragione non è accoglibile la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento in quanto volta principalmente ad eliminare quello squilibrio che si sia determinato, in favore di un soggetto e a sfavore di altro, ma pur sempre in assenza di una cd “giusta causa”.
Non trattandosi di trasferimenti patrimoniali senza causa, non va neppure accolta la domanda subordinata di rimborso dei tributi IVA, peraltro mai formulata col ricorso introduttivo ex art. 702bis cpc, ma proposta solo nel presente grado di giudizio.
Va comunque ribadito il carattere sussidiario dell'azione generale di arricchimento, attivabile solo allorchè l'ordinamento giuridico non appresti alcun altro rimedio “per farsi indennizzare del pregiudizio subito” (art. 2042 cc).
Da ultimo va rilevato, a fronte dell'eccezione svolta dall'appellante contenuta nel quarto e nel settimo motivo di appello, circa la violazione del principio del contraddittorio, che l'ormai abrogato art. 702ter cpc non dispone, come invece prevede l'art. 281sexiex cpc, la pronuncia della ordinanza “al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Alla discussione della causa, peraltro, intervengono in contraddittorio solo le parti, eventualmente argomentando su un aspetto proposto dall'organo giudicante, ma sarebbe gravato di nullità un provvedimento definitorio i cui contenuti venissero anticipati dal giudice prima della emissione della sentenza/ordinanza. Nessuna censura va, dunque, rivolta al giudice di primo grado nei termini proposti dall'appellante e che di seguito vengono trascritti: “Che le spese sostenute durante le trattative non sono ripetibili ex art. 2033 (si intenti al limite causa risarcitoria), il giudice avrebbe in ogni caso dovuto dirlo, e soprattutto, magari, spiegarlo, in udienza!” (pg 15 appello).
*
L'ordinanza impugnata merita dunque di essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo nei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento, essendo a ridosso di essi il valore dichiarato della causa. Nulla per la fase istruttoria perché non svolta (cfr. da ultimo Cass., Sezione 3, Ordinanza 19 marzo
2025 n. 7343).
pagina 7 di 8 Non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata nei confronti della in quanto parte vittoriosa del giudizio. E_
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello proposto da e conferma l'ordinanza impugnata. Parte_1
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della società appellata, Parte_1
nella misura di € 2.000,00 oltre spese generali ed oneri come per E_ legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, in data 11.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliare Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1937/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RICCO' RICCARDO APPELLANTE contro
(C.F. ), E_ P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BONINI MIRCO APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso Ordinanza n. 2175/2022 pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 702-ter, c. p. c., in data 02.11.2022
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 15.10.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis depositato in data 02.05.2021, chiedeva al Tribunale Parte_1 di ReggioEmilia di condannare la a “la restituzione della somma di € 8.879,97, ai sensi CP_1 dell'art. 2033cc o, in subordine, degli artt. 2031 ss. cc o, in estremo subordine, degli artt. 2041 ss. cc o come meglio”.
pagina 1 di 8 Adduceva il ricorrente che tra le parti erano intercorse trattative volte alla conclusione di un contratto di distribuzione commerciale, con esclusiva per l'estero, dei prodotti/servizi di
, società operante nel campo dello sviluppo, produzione e commercializzazione in CP_1
Italia e all'estero di prodotti di elevato valore tecnologico e innovativo in ambito medicale e wellness nonché commercializzazione di kit medico-diagnostici; che sul presupposto del raggiungimento dell'accordo, aveva corrisposto a la somma di € 8.879,97, a mezzo due CP_1 bonifici, riportanti entrambi la medesima causale: caparra confirmatoria su contratto commerciale;
che l'accordo non era poi stato concluso perchè ritenuta inaccettabile l'ultima proposta di che chiesta la restituzione delle somme versate, aveva opposto CP_1 CP_1
di nulla dovere sul presupposto che tali somme fossero state erogate a titolo di “investimento non fruttifero”.
Si costituiva la la quale eccepiva che il pagamento della somma di cui era stata CP_1
richiesta la restituzione era avvenuto in adempimento dell'obbligo, assunto dal ricorrente, di sostenere direttamente i costi per l'internazionalizzazione del brevetto, che costituiva uno step essenziale nell'operazione delineata dalle parti, e che tale somma non era stata trattenuta da , ma utilizzata sulla base degli accordi precontrattuali, agendo così quale CP_1 delegato/rappresentante del tant'è che era stata versata a un terzo soggetto che si Pt_1
era effettivamente occupato della pratica.
All'udienza del 27.10.2022, senza che venisse svolta attività istruttoria, il Tribunale si riservava la decisione.
Con ordinanza resa in data 2.11.2022, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava le domande del ricorrente con condanna dello stesso alle spese di lite.
Affermava il giudice di prima istanza: “la pretesa avente ad oggetto le spese inutilmente sopportate da una parte nel corso di trattative negoziali poi rimaste senza esito non è qualificabile in termini di condictio indebiti in quanto non si tratta di ottenere la restituzione di una prestazione priva (o rimasta priva) di causa, ma di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. Tale danno coincide con l'interesse cd. negativo, ossia il pregiudizio che la parte ha subito per avere ragionevolmente confidato nella conclusione del contratto e comprende, appunto, sia gli esborsi sostenuti invano durante la fase preparatoria del contratto ed in vista della sua stipulazione, sia dalla perdita di altre occasioni favorevoli (cfr. ex multis C. 24625/15). Come noto, la responsabilità precontrattuale ha natura extracontrattuale e presuppone in primo luogo la contrarietà a buona fede della condotta della pagina 2 di 8 controparte, in violazione dell'art. 1337 cc. ("Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede"). Nel caso di specie, pertanto, il vrebbe dovuto allegare e provare di avere ragionevolmente confidato nella stipulazione del Pt_1 contratto definitivo, che nel corso delle trattative intercorse ha tenuto una condotta scorretta e CP_1 che il danno patito è causalmente riconducibile a tale condotta. Il ricorrente, invece, è completamente venuto meno agli oneri che gli incombevano. Egli peraltro neppure ha contestato l'allegazione di parte resistente, contenuta nella comparsa costitutiva, per cui le trattative si sarebbero interrotte a causa dell'unilaterale recesso del . Pt_1
Per la riforma dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702ter cpc, proponeva appello Pt_1
il quale chiedeva alla Corte: “- accertare che la convenuta
[...] E_
90350, con sede in Piazza Vallisneri, 4, a Reggio Emilia, nella persona del/dei legali P.IVA_2 rappresentanti, p. t., ha acquisito al proprio patrimonio la somma di 8.879,97, che l'appellante le aveva attribuito per la data presupposta causa poi venuta meno, per quanto sopra esposto, e in conseguenza, - condannare la convenuta, nella persona del/dei legali rappresentanti, p. t., E_ al pagamento della somma di 8.879,97, oltre interessi di legge, in favore dell'appellante, Parte_1 in quanto dalla ridetta convenuta trattenuta, indebitamente, a far tempo al più tardi dal 1° marzo
2021, data di messa in mora. Voglia la Corte quanto meno, altrimenti, in subordine, - accertare che
dalla attribuzione patrimoniale ut supra ha tratto, in danno E_ dell'appellante, ingiustificato vantaggio, e, in ragione di questo, - ordinata, ove mai ritenuto necessario,
a la esibizione di estratto autentico delle sue registrazioni IVA a far tempo E_ dal mese di agosto del 2020, compreso, e le dichiarazioni IVA periodiche ed annuali dalla stessa presentate a far tempo dal mese di settembre dell'anno 2020; - condannare al E_ pagamento della somma non inferiore ad 1.953,37, oltre interessi di legge, in favore dell'appellante.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, compreso il rimborso forfettario di tariffa forense, relativi anche al primo grado di giudizio”.
Si costituiva la società appellata insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Alla prima udienza del 21.03.2022, verificata la regolarità del contraddittorio, il Collegio rinviava al 15.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza che si svolgeva in modalità cartolare.
pagina 3 di 8 Le parti presentavano note scritte di precisazione delle conclusioni ove l'appellata società ribadiva la domanda di rigetto dell'appello proposto, mentre l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “in via principale per quanto sopra circostanziato e motivato, respinta ogni contraria istanza, - riformare l'impugnata ordinanza, n. 2175/2022 pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 702 ter, c.p.c., in data 02/11/2022, nella parte in cui è stato deciso che
“(…) la pretesa avente ad oggetto le spese inutilmente sopportate da una parte nel corso di trattative negoziali poi rimaste senza esito non è qualificabile in termini di condictio indebiti in quanto non si tratta di ottenere la restituzione di una prestazione priva (o rimasta priva) di causa, ma di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale … Nel caso di specie, pertanto, il avrebbe dovuto Pt_1 allegare e provare di aver ragionevolmente confidato nella stipulazione del contratto definitivo, che nel corso delle trattative intercorse ha tenuto una condotta scorretta e che il danno patito è CP_1 causalmente riconducibile a tale condotta.” e nella parte in cui si è disposto che “(alla luce di tutto quanto sopra) la domanda è infondata e va respinta. … Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, rigetta le domande del ricorrente;
Condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa e iva se dovute per legge”. Voglia dunque la Corte, - accertare che la convenuta E_
, con sede in Piazza Vallisneri, 4, a Reggio Emilia, nella persona del/dei legali P.IVA_1 rappresentanti, p.t., ha acquistato al proprio patrimonio la somma di € 8.879,97, che l'appellante le aveva attribuito per la data presupposta causa poi venuta meno, per quanto sopra esposto, e in conseguenza, condannare la convenuta, nella persona del/dei legali E_ rappresentanti, p.t., al pagamento della somma di € 8.879,97, oltre interessi di legge, in favore dell'appellante, in quanto alla ridetta convenuta trattenuta, indebitamente, a far tempo Parte_1 al più tardi dal 1° marzo 2021, data di messa in mora. Voglia la Corte quanto meno, altrimenti, in subordine, accertare che dalla attribuzione patrimoniale ut supra ha tratto, E_ in danno dell'appellante, ingiustificato vantaggio, e in ragione di questo, - ordinata, ove mai ritenuto necessario, a la esibizione di estratto autentico delle sue registrazioni IVA E_
a far tempo dal mese di agosto del 2020, compreso, e le dichiarazioni IVA periodiche ed annuali dalla stessa presentate a far tempo dal mese di settembre 2020; - condannare al E_ pagamento della somma non inferiore a ad € 1.953,37, oltre interessi di legge in favore dell'appellante.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, compreso il rimborso forfettario di tariffa forense, relativi anche al primo grado di giudizio. Insiste anche nel domandare a questa Corte, in via subordinata,
pagina 4 di 8 precisamente, di: - accertare che la convenuta appellata ha tratto ingiustificato vantaggio (in danno, corrispondente, dell'appellante) nella misura se non altro del credito IVA sorto in conseguenza della attribuzione patrimoniale per cui è causa, esposto in fattura, e sottolineato in primo grado, come in atti
(docc. 2-3-4-7); - (e dunque) condannare al pagamento della somma di € E_
1.953,37, almeno, oltre accessori, a favore dell'appellante. Sempre con vittoria di spese, anche del primo grado. Rinunciata, per quanto rilevar possa, l'istanza introduttivamente formulata ai sensi dell'art.
212, c.p.c., chiede a questa Corte, infine, di: - accertare che, per la manifesta infondatezza delle difese, senz'altro in punto di diritto, e per la ingiustificata/incomprensibile sottrazione al contraddittorio
(sulla domanda subordinata) è controparte responsabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; - (e dunque, per
l'effetto) condannare questa al risarcimento dei danni in favore di questo appellante e/o alla diversa sanzione prevista, in via amministrativa, nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ed alla pubblicazione della sentenza, a sua cura e spese, ai sensi dell'art. 120, c.p.c.”
Previa sostituzione del Relatore, la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante propone sette motivi di appello che, attenendo tutti alla qualificazione giuridica della domanda offerta dal giudice di prime cure, possono essere trattati congiuntamente.
A fronte di una domanda di indebito oggettivo e, in subordine, di ingiustificato arricchimento, il Giudice di prima istanza ha affermato che “la pretesa avente ad oggetto le spese inutilmente sopportate da una parte nel corso di trattative negoziali poi rimaste senza esito non è qualificabile in termini di condictio indebiti in quanto non si tratta di ottenere la restituzione di una prestazione priva (o rimasta priva) di causa, ma di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale”. Ha dunque aggiunto: “la responsabilità precontrattuale ha natura extracontrattuale e presuppone in primo luogo la contrarietà a buona fede della condotta della controparte, in violazione dell'art. 1337 ce. ("Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buonafede"). Nel caso di specie, pertanto, il vrebbe dovuto allegare e provare di avere ragionevolmente confidato nella stipulazione del Pt_1 contratto definitivo, che nel corso delle trattative intercorse ha tenuto una condotta scorretta e CP_1 che il danno patito è causalmente riconducibile a tale condotta”.
L'assunto è pienamente condivisibile.
pagina 5 di 8 La pretesa oggetto del presente giudizio riguarda le spese sopportate da una parte (odierna appellante, ricorrente in primo grado) nel corso delle trattative volte alla conclusione di un contratto di distribuzione commerciale, con esclusiva per l'estero, dei prodotti/servizi di
. Orbene è dimostrato dalla documentazione in atti (doc. 4 - 6 fascicolo I grado CP_1
appellante) che le somme sono state corrisposte alla società appellata, nel corso delle trattative, per il pagamento dei servizi e consulenze rese a in materia di brevetti e che CP_1 tali trattative sono state interrotte a distanza di un anno da quando avevano avuto inizio, avendo, il reputato “inaccettabile” la proposta ultima di . Pt_1 CP_1
Negli appunti elaborati dal ricorrente-odierno appellante in vista dell'incontro tenutosi in data 8.8.2020, si legge testualmente che gli oneri economici connessi all'internazionalizzazione del brevetto sarebbero stati anticipati dal soggetto deputato alla commercializzazione del prodotto (doc. 4 fascicolo I grado appellata).
Tale impegno di spesa a carico del soggetto deputato alla commercializzazione del prodotto
è, peraltro, ben evidente anche nel business plan inviato dal Sig. agli amministratori Per_1
di in allegato alla mail del 21.11.2020 (doc.ti 5-6 fascicolo I grado E_
appellata), in cui è identificato l'ammontare di € 8.879,97, oggetto della pretesa azionata, quale costo ad integrale carico della costituenda Fenicecom S.r.l., la nuova società che doveva essere costituita per occuparsi in futuro della commercializzazione con esclusiva per l'estero, dei prodotti/servizi della società – e la cui compagine era E_ rappresentata dallo stesso da sua moglie e da suo cugino esperto informatico. Pt_1
La somma versata dal Sig. a favore della società Parte_1 E_
risulta, peraltro, interamente utilizzata da quest'ultima per il pagamento dello Studio
[...] quale primo acconto della pratica di Controparte_2
internazionalizzazione del brevetto (doc. 9 fascicolo I grado appellata).
Non è dunque condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui la dazione della somma di €
8.879,97 era stata effettuata senza causa, dovendo invece tale adempimento rientrare tra gli impegni assunti dal in pendenza di trattative volte alla commercializzazione con Pt_1 esclusiva all'estero dei prodotti/servizi della tramite la E_
costituzione di un nuovo soggetto societario ad esso deputato e previa domanda e annessa procedura di cd internazionalizzazione del brevetto.
pagina 6 di 8 Non fondata appare dunque la domanda di ripetizione di indebito, non essendo, il pagamento di cui è chiesta la restituzione, privo di causa.
Per la stessa ragione non è accoglibile la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento in quanto volta principalmente ad eliminare quello squilibrio che si sia determinato, in favore di un soggetto e a sfavore di altro, ma pur sempre in assenza di una cd “giusta causa”.
Non trattandosi di trasferimenti patrimoniali senza causa, non va neppure accolta la domanda subordinata di rimborso dei tributi IVA, peraltro mai formulata col ricorso introduttivo ex art. 702bis cpc, ma proposta solo nel presente grado di giudizio.
Va comunque ribadito il carattere sussidiario dell'azione generale di arricchimento, attivabile solo allorchè l'ordinamento giuridico non appresti alcun altro rimedio “per farsi indennizzare del pregiudizio subito” (art. 2042 cc).
Da ultimo va rilevato, a fronte dell'eccezione svolta dall'appellante contenuta nel quarto e nel settimo motivo di appello, circa la violazione del principio del contraddittorio, che l'ormai abrogato art. 702ter cpc non dispone, come invece prevede l'art. 281sexiex cpc, la pronuncia della ordinanza “al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Alla discussione della causa, peraltro, intervengono in contraddittorio solo le parti, eventualmente argomentando su un aspetto proposto dall'organo giudicante, ma sarebbe gravato di nullità un provvedimento definitorio i cui contenuti venissero anticipati dal giudice prima della emissione della sentenza/ordinanza. Nessuna censura va, dunque, rivolta al giudice di primo grado nei termini proposti dall'appellante e che di seguito vengono trascritti: “Che le spese sostenute durante le trattative non sono ripetibili ex art. 2033 (si intenti al limite causa risarcitoria), il giudice avrebbe in ogni caso dovuto dirlo, e soprattutto, magari, spiegarlo, in udienza!” (pg 15 appello).
*
L'ordinanza impugnata merita dunque di essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo nei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento, essendo a ridosso di essi il valore dichiarato della causa. Nulla per la fase istruttoria perché non svolta (cfr. da ultimo Cass., Sezione 3, Ordinanza 19 marzo
2025 n. 7343).
pagina 7 di 8 Non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata nei confronti della in quanto parte vittoriosa del giudizio. E_
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello proposto da e conferma l'ordinanza impugnata. Parte_1
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della società appellata, Parte_1
nella misura di € 2.000,00 oltre spese generali ed oneri come per E_ legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, in data 11.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8