Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2098/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott.ssa Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2098 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisione all'udienza 26 febbraio 2025, vertente
TRA
Curatela della liquidazione giudiziale UMBI s.r.l. - L.G. n. 36/2024 del
Tribunale di Benevento, con sede legale in Benevento al Viale Principe di
Napoli n. 183, dichiarata con la sentenza n. 36/2024, pubblicata il
29/05/2024 dal Tribunale di Benevento, in persona del Curatore, dott.ssa Mariateresa Pacelli, rappresentata e difesa dall' Avv. Cesare
Monaco in virtù di procura speciale alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, III comma, e con questi elettivamente domiciliato presso il Suo
Studio in Taurasi (Av), in C.da S. Barbato n. 2 attrice
E
ALBA s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Benevento alla Contrada San Chirico snc, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Giuseppe Razzino, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione pagina 1 di 6
Conclusioni; come da verbale di udienza del 26.2.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
La Curatela della liquidazione giudiziale UMBI s.r.l. - L.G. n. 36/2024, conveniva in giudizio la società ALBA s.r.l. per sentire revocare l'atto notarile con il quale la UMBI s.r.l. aveva venduto alla società ALBA s.r.l. la piena proprietà di un compendio immobiliare a destinazione polifunzionale, sito nel Comune di Benevento, meglio descritto nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda evidenziava che le parti avevano dichiarato che il prezzo della compravendita era stato pattuito in € 390.000,00 (di cui € 170.000,00 quale corrispettivo dell'operato trasferimento della piena proprietà delle unità immobiliari abitative riportate in C.F. al fol.79, p.lle 290 sub 1, 290 sub 2 e 290 sub 3, € 200.000,00 quale controprestazione dell'intervenuta alienazione della piena proprietà della porzione immobiliare urbana censita in C.F. al fol.79, p.lle 265 sub 1 e
265 sub 2, ed € 20.000,00 quale corrispettivo della traslazione della piena proprietà dell'appezzamento di terreno censito in C.T. al fol.79,
p.lla 403), con la precisazione che il prezzo (il quale, addizionato dell'Iva dovuta nella misura di legge, ammontava a complessivi € 431.800,00) era stato determinato dalle parti in considerazione dello stato di degrado, di abbandono e di inadeguatezza funzionale nel quale versava il compendio immobiliare, nonché del rilievo tecnico ed economico degli interventi di riattazione e di rifunzionalizzazione necessari a ripristinarne l'attitudine funzionale.
L'attrice deduceva che il prezzo veniva corrisposto mediante la consegna di assegni bancari non trasferibili, che la venditrice chiedeva poi di pagina 2 di 6 sostituire con effetti cambiari trasferibili;
la società ALBA s.r.l. ammetteva che il pagamento del prezzo della compravendita non era avvenuto, offrendo la restituzione dell'immobile in oggetto.
Riteneva quindi sussistere le condizioni di legge di cui all'art. 166 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Si costituiva la società Alba s.r.l., offrendo la restituzione del bene.
All'udienza del 26.2.25 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'art. 166 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dispone che sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1. a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore…….
2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.
Nella specie, ricorrono le condizioni per disporre la revoca della compravendita oggetto di lite, ai sensi del sopra evidenziato 2° comma della citata disposizione.
Deve premettersi che l'atto di compravendita del 24/04/2024 è stato stipulato in pendenza del ricorso per l'apertura della liquidazione pagina 3 di 6 giudiziale, circa un mese prima della sentenza, pubblicata il
29/05/2024.
Dall'esame degli atti di causa emerge la prova della conoscenza, da parte dell'acquirente, dello stato di insolvenza della società venditrice;
in proposito, appare opportuno ricordare che la esistenza della “scientia decoctionis” in capo all'acquirente può essere provata attraverso presunzioni. Nella specie, risultano dagli atti elementi gravi precisi e concordanti che inducono a ritenere provata la circostanza sopra indicata;
invero, va innanzitutto evidenziato che il prezzo della compravendita, pari ad € 431.800,00 non è sato versato e che la Umbi
s.r.l. chiedeva all'acquirente ALBA s.r.l. la sostituzione degli assegni con effetti cambiari.
Peraltro, la società ALBA s.r.l., con la pec del 29/05/2024 (a distanza solo di un mese dall'atto), non solo non accoglieva la richiesta di sostituzione, ma dimostrava di conoscere lo stato di decozione della venditrice, nel momento in cui faceva espressamente riferimento ai “fatti che stanno attraversando la vostra azienda", locuzione dalla quale emerge la conoscenza dello stato di insolvenza.
D'altra parte, l'amministratore della UMBI s.r.l., riferiva che gli assegni non erano stati versati per timore di un pignoramento presso terzi dai numerosi creditori, tanto che erano stati restituiti all'acquirente, che però non consegnava gli effetti cambiari.
Altro elemento di riscontro della conoscenza dello stato di insolvenza è dato dalla circostanza (emergente dalla comunicazione inviata dall'Inps al curatore) che la società ALBA s.r.l. è stata costituita nel 2023 e risulta essere società con un unico socio, ID SC (amministratore), che risulta essere dipendente della UMBI s.r.l., venditrice in stato di pagina 4 di 6 liquidazione giudiziale. Appare certamente altamente probabile che lo stesso conoscesse le difficoltà economiche dell'azienda venditrice.
Va peraltro evidenziato che lo stato di decozione della UMBI s.r.l. risultava, anche prima della vendita, dal bilancio depositato al
31/12/2022 ed è suffragata dai protesti subiti dalla UMBI s.r.l. (come da documentazione in atti).
Per le considerazioni che precedono, non può dubitarsi della conoscenza, da parte dell'acquirente, dello stato di insolvenza della venditrice, senza che assumano rilevanza le argomentazioni della convenuta e la disponibilità a restituire l'immobile alla Curatela, oppure, in alternativa, a stipulare con la Curatela l'atto di compravendita immobiliare alle stesse condizioni già pattuite con la venditrice.
Tale disponibilità non elimina la ricorrenza delle condizioni sopra evidenziate per disporre la revocatoria dell'impugnato atto.
La domanda va dunque accolta. Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Curatela del Fallimento Umbi s.r.l., nei confronti di Alba s.r.l., così provvede:
1) Dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 166, comma 2, CCII, l'atto per
Not. Ambrogio Romano del 24/04/2024 rep. n. 57682 racc. n.
28595, condannando la convenuta ovvero chiunque altro si trovi nella disponibilità degli immobili, al loro immediato rilascio in favore dell'istante curatela;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500,00 per la fase di studio;
€ 1.800,00 per la fase introduttiva;
€ 3.200,00 per la fase istruttoria;
€
pagina 5 di 6 4.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, le spese c.t.u., IVA e CPA come per legge
Benevento 1 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
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