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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 17.12.2025 celebrata secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2636/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA app.to e difeso dall' avvocato Francesco Petrone ed elettivamente domiciliato Parte_1
proprio difensore in Caserta (CE), alla via Ferrarecce n. 55/A
RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE E n persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli avv. ti Alessandro Controparte_2
AO e CO TI AU ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Napoli (Na) alla via Via dei Mille, n. 61,
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 10/04/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal 01/02/2023 al 31/07/2023 con Controparte_1 contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con la qualifica professionale di operaio ed inquadramento nel livello I del CCNL “Metalmeccanico”, svolgendo le mansioni di manovale nell'ambito dell'appalto intercorrente tra la (committente) e la Controparte_2 [...]
(appaltatrice/subappaltatrice); che la società Controparte_1 Controparte_1 gestisce, per conto della committente l'appalto di manutenzione dei
[...] Controparte_2 macchinari, impianti e riparazioni edili presso lo stabilimento di San CO Evangelista;
che svolgeva la mansione di raccoglitore di scorie addetto alla macchina di laminazione e addetto al taglio delle bobine di alluminio con l'ausilio del cd. Flex, per 7 giorni alla settimana, osservando la seguente turnazione di lavoro: dalle ore 06:00 alle 14:00 e/o dalle 14:00 alle 22:00 e/o dalle 22:00 alle 06:00, percependo una retribuzione mensile non proporzionata alla quantità di lavoro prestato ex art. 36 cost.; che ha
1 osservato un periodo di malattia dal 18.05.2023 al 31.07.2023; che non aveva ricevuto il trattamento di fine rapporto e le competenze di fine rapporto (permessi, ferie ed ex festività maturate e non godute), nonché i ratei di 13 mensilità anno 2023.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle spettanze indicate nel conteggio di cui sopra e per l'effetto, condannare la società Controparte_1
(P.IVA: ) e la società P.IVA: ),
[...] P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 in persona dei rispettivi legali rappr.ti p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva lorda di € 8.624,27, così come da conteggio sopraindicato e/o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
condannare solidalmente le convenute alla regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale del sig. in favore dell condannare le società Pt_1 CP_3 convenute solidalmente al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore del sottoscritto avvocato;
Instauratosi il contraddittorio con memoria difensiva depositata, in data 08/11/2024, si costituiva la resistente che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua Controparte_4 infondatezza e concludeva come in atti per il suo rigetto. CP_ L' non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
In data 29.01.2025, veniva sottoscritto dal ricorrente e dalla convenuta società Controparte_2 verbale di conciliazione con il quale il ricorrente accettava l'importo pari ad € 2.000,00 ed il ricorrente rinuncia solo nei confronti della al ricorso recante RG2636/2024, pendente Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, nonché a tutti i diritti, azioni e domande con esso azionati a questo giudizio”, con la sottoscrizione ed esatta esecuzione del predetto accordo le parti hanno dichiarato “ di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro”.
Veniva pertanto dichiarato estinto il giudizio nei confronti della e proseguito lo Controparte_2 stesso esclusivamente nei riguardi della Controparte_1
All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con sentenza completa della motivazione.
*********
Quanto al merito il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
Preliminarmente va rilevato che la parte ricorrente rinunciava alle pretese rivendicate in ricorso a titolo di lavoro straordinario ed indennità di ferie non godute ed alla domanda di regolarizzazione contributiva limitando la propria domanda al pagamento del TFR calcolato sull'estratto contributivo
2 e ammontante in € 834,12 lordi e al pagamento delle retribuzioni di Giugno e Luglio 2023 CP_3 calcolate sulla scorta delle tabelle retributive per complessivi € 3.217,34,
Tanto premesso la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo dal 01.02.2023 al
31.07.2023 non è contestata e trova, altresì, riscontro nella documentazione allegata (comunicazione
UniLav).
In particolare da tali dati contabili risulta che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della parte convenuta contumace per il periodo dal 01.02.2023 al 31.07.2023 con contratto di lavoro a tempo determinato ad orario pieno, con qualifica di operaio di manovra, I livello di inquadramento del CCNL
ME IN (estratto contributivo, comunicazione UN )
La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia de qua, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass. sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Dunque, quando il lavoratore agisce in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e il datore di lavoro non può provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la regolare documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'eccipiente, grava sul secondo l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
Mutuando tali considerazioni al caso di specie il giudicante osserva che la parte ricorrente ha allegato regolarmente di non aver percepito gli importi richiesti a titolo di differenze retributive e 13 esima mensilità, nonché l'importo richiesto a titolo di differenza per trattamento di fine rapporto.
Ne consegue che in assenza di prova liberatoria la va Controparte_1 condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 834,12 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a titolo di trattamento di fine rapporto, calcolata tenuto conto delle retribuzioni indicate dall'estratto contributivo in atti, e della somma di euro 3.217,34 , a titolo retribuzioni di
Giugno e Luglio 2023, calcolate sulla scorta delle tabelle retributive allegate tenuto conto del livello di inquadramento e delle ore di lavoro contrattualizzate oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione. CP_ Nulla per le spese nei riguardi dell' rimasto contumace.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e accerta e dichiara che tra il ricorrente e la
[...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato , come indicato Controparte_1 in parte motiva, e, per l'effetto, condanna parte resistente Controparte_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 834,12, a titolo di trattamento di fine rapporto e di euro 3.217,34 , a titolo retribuzioni di giugno e luglio 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) dichiara la rinuncia della domanda in relazione alle altre rivendicazioni indicate in ricorso
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 1.050,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Francesco Petrone CP_
4) nulla per le spese di lite nei riguardi dell'
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 17.12.2025 celebrata secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2636/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA app.to e difeso dall' avvocato Francesco Petrone ed elettivamente domiciliato Parte_1
proprio difensore in Caserta (CE), alla via Ferrarecce n. 55/A
RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE E n persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli avv. ti Alessandro Controparte_2
AO e CO TI AU ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Napoli (Na) alla via Via dei Mille, n. 61,
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 10/04/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal 01/02/2023 al 31/07/2023 con Controparte_1 contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con la qualifica professionale di operaio ed inquadramento nel livello I del CCNL “Metalmeccanico”, svolgendo le mansioni di manovale nell'ambito dell'appalto intercorrente tra la (committente) e la Controparte_2 [...]
(appaltatrice/subappaltatrice); che la società Controparte_1 Controparte_1 gestisce, per conto della committente l'appalto di manutenzione dei
[...] Controparte_2 macchinari, impianti e riparazioni edili presso lo stabilimento di San CO Evangelista;
che svolgeva la mansione di raccoglitore di scorie addetto alla macchina di laminazione e addetto al taglio delle bobine di alluminio con l'ausilio del cd. Flex, per 7 giorni alla settimana, osservando la seguente turnazione di lavoro: dalle ore 06:00 alle 14:00 e/o dalle 14:00 alle 22:00 e/o dalle 22:00 alle 06:00, percependo una retribuzione mensile non proporzionata alla quantità di lavoro prestato ex art. 36 cost.; che ha
1 osservato un periodo di malattia dal 18.05.2023 al 31.07.2023; che non aveva ricevuto il trattamento di fine rapporto e le competenze di fine rapporto (permessi, ferie ed ex festività maturate e non godute), nonché i ratei di 13 mensilità anno 2023.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle spettanze indicate nel conteggio di cui sopra e per l'effetto, condannare la società Controparte_1
(P.IVA: ) e la società P.IVA: ),
[...] P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 in persona dei rispettivi legali rappr.ti p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva lorda di € 8.624,27, così come da conteggio sopraindicato e/o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
condannare solidalmente le convenute alla regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale del sig. in favore dell condannare le società Pt_1 CP_3 convenute solidalmente al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore del sottoscritto avvocato;
Instauratosi il contraddittorio con memoria difensiva depositata, in data 08/11/2024, si costituiva la resistente che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua Controparte_4 infondatezza e concludeva come in atti per il suo rigetto. CP_ L' non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
In data 29.01.2025, veniva sottoscritto dal ricorrente e dalla convenuta società Controparte_2 verbale di conciliazione con il quale il ricorrente accettava l'importo pari ad € 2.000,00 ed il ricorrente rinuncia solo nei confronti della al ricorso recante RG2636/2024, pendente Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, nonché a tutti i diritti, azioni e domande con esso azionati a questo giudizio”, con la sottoscrizione ed esatta esecuzione del predetto accordo le parti hanno dichiarato “ di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro”.
Veniva pertanto dichiarato estinto il giudizio nei confronti della e proseguito lo Controparte_2 stesso esclusivamente nei riguardi della Controparte_1
All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con sentenza completa della motivazione.
*********
Quanto al merito il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
Preliminarmente va rilevato che la parte ricorrente rinunciava alle pretese rivendicate in ricorso a titolo di lavoro straordinario ed indennità di ferie non godute ed alla domanda di regolarizzazione contributiva limitando la propria domanda al pagamento del TFR calcolato sull'estratto contributivo
2 e ammontante in € 834,12 lordi e al pagamento delle retribuzioni di Giugno e Luglio 2023 CP_3 calcolate sulla scorta delle tabelle retributive per complessivi € 3.217,34,
Tanto premesso la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo dal 01.02.2023 al
31.07.2023 non è contestata e trova, altresì, riscontro nella documentazione allegata (comunicazione
UniLav).
In particolare da tali dati contabili risulta che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della parte convenuta contumace per il periodo dal 01.02.2023 al 31.07.2023 con contratto di lavoro a tempo determinato ad orario pieno, con qualifica di operaio di manovra, I livello di inquadramento del CCNL
ME IN (estratto contributivo, comunicazione UN )
La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia de qua, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass. sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Dunque, quando il lavoratore agisce in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e il datore di lavoro non può provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la regolare documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'eccipiente, grava sul secondo l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
Mutuando tali considerazioni al caso di specie il giudicante osserva che la parte ricorrente ha allegato regolarmente di non aver percepito gli importi richiesti a titolo di differenze retributive e 13 esima mensilità, nonché l'importo richiesto a titolo di differenza per trattamento di fine rapporto.
Ne consegue che in assenza di prova liberatoria la va Controparte_1 condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 834,12 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a titolo di trattamento di fine rapporto, calcolata tenuto conto delle retribuzioni indicate dall'estratto contributivo in atti, e della somma di euro 3.217,34 , a titolo retribuzioni di
Giugno e Luglio 2023, calcolate sulla scorta delle tabelle retributive allegate tenuto conto del livello di inquadramento e delle ore di lavoro contrattualizzate oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione. CP_ Nulla per le spese nei riguardi dell' rimasto contumace.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e accerta e dichiara che tra il ricorrente e la
[...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato , come indicato Controparte_1 in parte motiva, e, per l'effetto, condanna parte resistente Controparte_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 834,12, a titolo di trattamento di fine rapporto e di euro 3.217,34 , a titolo retribuzioni di giugno e luglio 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) dichiara la rinuncia della domanda in relazione alle altre rivendicazioni indicate in ricorso
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 1.050,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Francesco Petrone CP_
4) nulla per le spese di lite nei riguardi dell'
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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