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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1160/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1160/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERTOLIN Parte_1 C.F._1
SILVIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. BERTOLIN SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI Controparte_1 P.IVA_1
PIERLUIGI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. VINCI PIERLUIGI
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F. CP_3 C.F._3
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 18 febbraio 2025, celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25-28.2.2022, (di seguito, per Parte_1 brevità, anche solo “ ”) conveniva in giudizio (di seguito, per Parte_1 Controparte_1 brevità, anche solo “ ), e chiedendo, in via principale, che CP_1 CP_2 CP_3 venisse accertata e dichiarata la responsabilità di conducente dell'autocarro marca CP_3
Iveco, modello 150, targato CH305WW, nella causazione del sinistro stradale occorso in Albettone
pagina 1 di 9 (VI), alla via Tessera, in data 31.10.2020 ad ore 12.00 circa e, per l'effetto, che venisse condannato in solido con proprietario del predetto veicolo e compagnia assicurativa dello CP_2 CP_1 stesso, al risarcimento del danno patito pari a euro 49.255,01, ovverossia al netto degli acconti già percepiti, oltre al risarcimento del danno per il rilevante grado di sofferenza patito e ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'incidente fino al saldo effettivo. In via subordinata, l'attore chiedeva che, accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro, lo stesso CP_3 venisse condannato in solido con e in proporzione al grado di responsabilità CP_1 CP_2 accertato ai sensi degli artt. 1227, 2054, 2056 c.c. al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella residua somma di euro 49.255,01, oltre al risarcimento del danno per il rilevante grado di sofferenza patito. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In fatto e in diritto, l'attore esponeva: (i) che in data 31.10.2020, alle ore 12.00 circa, mentre si trovava alla guida del proprio velocipede da corsa e transitava in località Albettone (VI), nel tratto in discesa lungo via Tessara, giunto in prossimità della curva a destra rispetto al proprio senso di marcia, in corrispondenza dell'intersezione con via Castello, entrava in collisione con l'autocarro marca Iveco, modello 150, targato CH305WW, di proprietà di condotto nel frangente da CP_2 [...]
e assicurato con (ii) che, in particolare, mentre percorreva via CP_3 CP_1 CP_3
Tessara con provenienza da Vo', dovendo intraprendere una manovra di svolta a destra verso via
Castello, aveva invaso la carreggiata opposta, collidendo con la fiancata sinistra del proprio mezzo contro il velocipede dell'attore il quale, in seguito all'urto, era caduto rovinosamente a terra;
(iii) che il verbale redatto dagli agenti intervenuti del Comando di Polizia Locale Basso Vicentino era contraddittorio, avendo segnalato come inefficienti i dispositivi acustici e di illuminazione del velocipede, sebbene le condizioni atmosferiche e le caratteristiche del mezzo non li richiedessero. Del pari, il citato verbale aveva riportato la presenza di segnaletica stradale, di nebbia e di un fondo stradale bagnato, sebbene assenti;
(iv) che il sinistro, cui avevano assistito numerosi testimoni, si era verificato per esclusiva responsabilità del convenuto (v) che la dinamica sopra descritta trovava CP_3 conferma non solo nelle dichiarazioni spontanee rese dal conducente in data CP_3
31.10.2020, ma anche nella posizione di arresto assunta dall'autocarro, che subito dopo il sinistro occupava per buona parte l'altra corsia, nonché trovava conferma nel punto di collisione tra l'autocarro e la bicicletta, localizzato nella parte posteriore sinistra del primo;
(vi) di essere stato trasportato a causa delle lesioni riportate presso il pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza e di essersi in seguito sottoposto a visita medico-legale del dott. il quale accertava un danno biologico CP_4 permanente pari al 16-17% ed un danno biologico temporaneo di complessivi 75 giorni così suddivisi:
10 giorni al 75%, 25 giorni al 50%, 40 giorni al 25%; (vii) che la natura e l'entità delle lesioni riportate era: “trauma cranio – facciale non commotivo con ferite lacero – contuse al volto in regione zigomatico – malare di sn, in un valido trauma distorsivo del rachide cervicale ed in un trauma contusivo all'avambraccio sn ed alla mano sn con infrazione sottoperiostale composta sottocefalica della 1° falange del 2° dito e frattura intraspongiosa della testa del 3° dito ed associata verosimile distorsione di entrambe le relative articolazioni interfalangee prossimali”; (viii) che il danno patito poteva quindi essere quantificato in complessivi euro 51.355,01, di cui euro 43.668,50 per danno non patrimoniale ed euro 7.686,51 per danno patrimoniale (euro 3.059,51 per spese mediche ed euro
4.627,00 per il danneggiamento del velocipede, dell'abbigliamento ed accessori), importo cui andava aggiunta una somma per il ristoro del danno derivante dal rilevante grado di sofferenza cagionato;
(ix) pagina 2 di 9 che gli aveva corrisposto la minor somma di euro 2.100,00 a titolo di risarcimento dei danni CP_1 materiali, salvo poi chiederne la restituzione motivando che l'attore non avrebbe avuto titolo per avanzare una richiesta risarcitoria, somma tuttavia trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno subito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.6.2022 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo, in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento della negoziazione assistita;
nel merito, in principalità chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In via di subordine chiedeva che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, venisse accertato e dichiarato il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente limitazione della responsabilità in capo ai convenuti. Con vittoria di spese e compensi di causa.
In fatto ed in diritto, esponeva: (i) che i vigili del Comando di Polizia Locale Basso CP_1
Vicentino intervenuti sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi del caso, avevano così ricostruito la dinamica del sinistro: “Il veicolo "B", velocipede, percorreva il tratto in discesa di via Tessara nel comune di Albettone (VI), giunto in corrispondenza di una curva a gomito, destrorsa per la sua direzione, situata all'intersezione tra via Tessara e via Castello, allargava la traiettoria verso sinistra non mantenendosi lungo il margine destro della carreggiata, collidendo quindi lateralmente, contro la barra antintrusione sinistra del veicolo "A", autocarro Iveco targato CH305WW che procedeva regolarmente su via Tessara con opposta direzione. Il veicolo "B" risultava sprovvisto dei dispositivi di segnalazione acustica e di segnalazione visiva anteriori e posteriori;
risultavano alcune irregolarità nella compilazione di fogli di registrazione del veicolo "A"”; (ii) che dall'esame del fascicolo fotografico allegato al verbale si evinceva che la collisione tra l'autocarro e il velocipede era avvenuta nella corsia di marcia di pertinenza del conducente convenuto e non in quella dell'attore; (iii) che, proprio per tale motivo, l'attore era stato sanzionato ai sensi degli artt. 143 co. 2 e 13 e 68 co. 1 e 6 del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e non aveva fatto opposizione;
(iv) che, pertanto, era Parte_1 evidente come il sinistro de quo fosse stato provocato esclusivamente per colpa del velocipede attore, il quale non si era attenuto né alle norme sulla circolazione stradale né a quelle di comune prudenza;
(v) che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo prevista dall'art. 2054 co. 1 c.c. non precludeva un'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del danneggiato, apprezzabile ai fini del riconoscimento del concorso di colpa fino ad escludere la responsabilità del danneggiante;
(vi) che, pertanto, correttamente dopo il rilascio del verbale di rilevazione di incidente stradale CP_1 redatto dal Comando di Polizia, aveva inoltrato all'attore una richiesta di rimborso della somma di euro
2.100,00 corrisposta a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti, per la cui restituzione si riservava comunque di agire in separato procedimento;
(vii) che il danno non patrimoniale alla salute lamentato non era provato, tenuto conto che la dott.ssa , medico legale aveva Per_1 CP_1 riscontrato conseguenze ben differenti da quelle lamentate ex adverso (danno biologico permanente al
2-6%, danno biologico temporaneo di 10 giorni al 75%, di 20-30 al 50% e di 20-30 giorni al 25%);
(viii) che la frattura ed il trauma contusivo all'avambraccio sinistro ed alla mano sinistra lamentati dall'attore non venivano riscontrati al primo accesso al pronto soccorso, bensì venivano accertati dal medico legale di parte dott. a seguito di referto di visita fisiatrica del 6.11.2020, non allegato CP_4 all'atto di citazione. All'attore non veniva prescritto di indossare un collare o il busto ortopedico pagina 3 di 9 nonostante il trauma cervicale ed egli, per sua stessa ammissione, aveva rimosso autonomamente gli steri strip della regione zigomatica sinistra;
(ix) che la documentazione medica relativa alle lesioni lamentate non veniva integralmente prodotta, anche per questa ragione il danno doveva reputarsi priva di prova;
(x) che nemmeno i giustificativi delle spese mediche venivano mostrati al medico legale della compagnia assicurativa, così come quelli per la riparazione del velocipede. Ad ogni modo, in giudizio venivano prodotti meri preventivi, insufficienti al fine di ritenere provato il nocumento patrimoniale;
(xi) che comunque la decisione di di avvalersi di strutture private per curarsi non poteva Parte_1 ricadere su anziché curarsi presso strutture pubbliche o coperte dal Servizio Sanitario CP_1
Nazionale.
La contumacia di e veniva dichiarata all'udienza del 28 giugno 2022. CP_2 CP_3
La causa veniva istruita per mezzo di prove testimoniali e di consulenza tecnica d'ufficio medica ed all'esito, alla udienza del giorno 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda di risarcimento del danno va accolta solo in parte, per le ragioni di seguito enunciate.
1. Sull'an debeatur.
La dinamica e le responsabilità del sinistro oggetto di causa sono fortemente controverse in giudizio.
Da un lato, il danneggiato attore contesta l'accertamento operato in loco dai vigili del comando di polizia stradale intervenuti nell'immediatezza dei fatti, i quali hanno individuato la causa del sinistro nella violazione da parte di dell'obbligo di mantenere la destra in prossimità della curva Parte_1 cieca destrorsa percorsa (cfr. doc. 1 attore;
docc. 1a e 1b convenuta); dall'altro lato, la compagnia di assicurazione convenuta contesta le dichiarazioni dei testimoni escussi in giudizio ed MO
, altresì presenti al momento dell'occorso quali compagni di corsa di , che Testimone_2 Parte_1 invece hanno evidenziato che l'incidente è accaduto per colpa dell'invasione da parte del conducente dell'autocarro dell'opposta corsia di marcia da loro percorsa (cfr. verbale d'udienza del 14.11.2023).
Ritiene questo Giudice, anche tenuto conto delle difese sviluppate dalle parti da ultimo negli scritti conclusivi, che vada condivisa a metà tra i conducenti dei veicoli coinvolti la responsabilità dell'occorso, per avervi parimenti concorso nella causazione, omettendo entrambi di marciare strettamente a destra della propria carreggiata, in violazione dell'art. 143 co. 1 e co. 2 Codice della
Strada, che testualmente recita: “
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”.
Queste le ragioni. pagina 4 di 9 Le fotografie allegate al verbale di accertamento degli agenti intervenuti, in particolare la fotografia che raffigura l'autocarro fermo dopo l'incidente scattata il giorno 31.10.2020 ad ore 13.13, nella sua versione a colori prodotta dalla convenuta (cfr. doc. 1b convenuta, fig. 1) mette in luce che, pur residuando spazio a sinistra per i veicoli in transito nel senso di marcia opposto, l'autocarro aveva alla propria destra quasi altrettanto sedime stradale facente parte della carreggiata, con ciò dimostrando che al momento della collisione con il velocipede esso (l'autocarro) non stava evidentemente marciando in prossimità del margine destro, bensì verso il centro della strada.
A corroborare l'assunto, vanno anche le dichiarazioni rese proprio dal conducente dell'autocarro
[...] in sede di sommarie informazioni, nella parte in cui egli ha dichiarato che in prossimità della CP_3 curva in questione stava dirigendosi verso via Castello, ovverossia verso la pubblica via sulla destra con imbocco all'angolo del ristorante presente in curva, ciò a riprova del fatto – per logica deduzione derivante dalla specifica conformazione dei luoghi di causa - che l'autocarro non stava ragionevolmente transitando sul margine destro della carreggiata, bensì più al centro della strada ed a sinistra della propria carreggiata, per allargarsi a sufficienza e così svoltare a destra nella curva a gomito verso via Castello (cfr. doc. 1b convenuto;
doc. 3 attore).
Ma vi è di più.
La collisione tra velocipede e autocarro non è stata frontale, bensì laterale: in particolare, è stata danneggiata la barra antintrusione sul lato sinistro dell'autocarro (cfr. doc. 1b convenuta, fig. 6). La circostanza dimostra allora che, evidentemente, sia il conducente dell'autocarro sia il conducente del velocipede sono incorsi in un errore di valutazione circa la possibilità di transitare in curva allo stesso tempo nello stesso punto, in condizioni di sicurezza per sé stessi e per gli altri utenti della strada, allargandosi entrambi nella marcia verso il centro di quest'ultima: il velocipede per affrontare la curva cieca, verosimilmente per le ragioni evidenziate da in sede di sommarie informazioni, CP_3 ovverossia per evitare il ciclista avanti a sé che aveva frenato in modo repentino (cfr. doc. 3 attore), ed il conducente dell'autocarro per imboccare via Castello a destra.
D'altro canto, che stesse marciando non strettamente a destra è stato già compiutamente Parte_1 accertato dagli agenti stradali intervenuti, che hanno redatto un verbale di rilievi traendo conclusioni che comunque sono da tenere in considerazione al fine della decisione in quanto tutt'altro che contraddittorie, come invece lamenta parte attrice.
Ciò poiché la rilevata assenza di segnalazioni acustiche e luminose sul velocipede è incontrovertibile, come dimostra il fatto che la biciletta fotografata dopo il sinistro, già rimossa dal sedime e appoggiata a muro, era priva sia di campanello sia di luci frontali e posteriori (cfr. doc. 1b convenuta, fig. 2).
Altresì, la presenza di entrambi i veicoli posizionati lungo la stessa direzione di marcia non inficia l'utilizzabilità come elemento di prova del verbale in questione, posto che è circostanza pacifica che i veicoli provenivano da due direzioni opposte, sicché se la bicicletta è stata rinvenuta nello stesso senso di marcia dell'autocarro ciò non può che legarsi al fatto che essa è stata spostata dalla sua posizione originale. In effetti, gli agenti intervenuti l'hanno fotografata appoggiata e collocata a ridosso di un muro, e non ferma sul sedime in prossimità del punto di collisione (cfr. doc. 1b convenuta, fig. 2).
La presenza poi di segnaletica orizzontale e verticale come dichiarata a verbale è pure provata dalle fotografie prodotte in giudizio, allorché si osserva la carreggiata di via Tessara delimitata ai margini da pagina 5 di 9 strisce bianche, pur non completamente;
si nota anche l'apposizione del segnale di attraversamento pedonale a riprova della presenza di segnaletica verticale (cfr. doc. 2 attore, prima immagine).
Da ultimo, va rilevato quanto segue in relazione alla rilevata presenza di nebbia e sedime bagnato. La circostanza appare verosimile dall'osservazione delle fotografie prodotte, che ritraggono con chiarezza una giornata autunnale con cielo coperto da nubi, da cui può anche ragionevolmente dedursi l'umidità del sedime rilevato dai vigili a verbale (cfr. docc. 1a e 1b convenuta).
In buona sostanza, il contenuto del verbale degli agenti del Comando di Polizia Locale Basso Vicentino intervenuti non presenta alcuna contraddizione in termini di accertamento e rilievi, sicché esso va certamente tenuto in debita considerazione al fine della decisione.
Di conseguenza, alla luce di tutto quanto precede, va condivisa la tesi sposata da parte convenuta per cui la causa del sinistro sia effettivamente, almeno in parte, da riferirsi al fatto che non ha Parte_1 marciato tenendosi sullo stretto margine destro della strada in violazione dell'art. 143 co. 2 Codice della Strada.
L'attore contesta comunque l'assunto, del quale ha provato a dimostrare l'insussistenza per il tramite di prove testimoniali, ma i testimoni si sono dimostrati del tutto inattendibili.
In effetti, i testimoni attorei escussi in corso di causa, e , pur MO Testimone_2 dichiarandosi entrambi testimoni oculari del sinistro, hanno collocato la collisione tra e Parte_1
l'autocarro in due punti ben distanti e differenti del sedime stradale in questione: con MO colore verde, ha segnato il punto di collisione dopo la curva destrorsa pericolosa (considerato il loro senso di marcia) mentre , con colore rosso, ha segnato il punto di collisione prima della Testimone_2 curva destrorsa pericolosa (sempre considerando lo stesso senso di marcia), in un punto che, osservando la posizione in cui l'autocarro è stato fotografato fermo dopo lo scontro, esso non poteva aver ancora percorso trovandosi l'autocarro parcheggiato in posizione più arretrata rispetto al punto di collisione disegnato del testimone (cfr. verbale d'udienza del 14.11.2024 ed allegati fotografici;
doc. 1b convenuta, fig. 1).
Ne deriva che l'accertamento operato dai vigili intervenuti, che hanno rilevato e contestato a la violazione predetta del Codice della Strada, va senz'altro tenuto in considerazione per la Parte_1 decisione, ma con le precisazioni che seguono.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice civile può tener conto quale prova atipica anche del verbale di accertamento dei vigili intervenuti, con facoltà di potersene discostare in toto o parzialmente, anche alla presenza di una contestazione immediata di illecito amministrativo in capo ad uno dei conducenti, alla luce del quadro probatorio di causa formatosi nel pieno contraddittorio delle parti, che può dunque condurre il giudicante ad una differente attribuzione di responsabilità, per il tramite di prudente apprezzamento di tutti gli elementi del caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. III,
16/11/2005, n. 23219 (rv. 585975): “La contestazione immediata della violazione delle norme del codice della strada effettuata dagli agenti accertatori (nel caso, carabinieri) non vincola il giudice del merito che, all'esito del contraddittorio processuale, ben può pervenire ad una differente attribuzione della responsabilità per il sinistro a carico dei due conducenti antagonisti, in base a prudente apprezzamento delle prove, sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione
(Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha confermato la sentenza del giudice del merito che, superando la presunzione di colpa ex art. 2054 cod. civ., aveva rigettato, per mancanza di prova, la pagina 6 di 9 domanda di risarcimento proposta dal conducente proprietario del veicolo tamponato nell'atto di effettuare una manovra di svolta verso una strada laterale, benchè i carabinieri intervenuti per i rilievi del sinistro avessero nell'occasione contravvenzionato il conducente del veicolo tamponante)”).
Sicché, nonostante la sanzione amministrativa elevata dai vigli sia stata unicamente nei confronti di per le violazioni di cui agli artt. 143 co. 2 e 13 e 68 co. 1 e 6 Codice della Strada, aventi ad Parte_1 oggetto l'obbligo di marciare strettamente a destra e di adottare segnaletica acustica e luminosa per i velocipedi (cfr. doc. 2 convenuta), il quadro probatorio di causa, nel suo complesso, ha messo in evidenza che anche l'autocarro, marciando altresì non sulla stretta destra della carreggiata bensì verso il centro della strada, nel tentativo di svoltare poi a destra via Castello, ha tenuto una condotta per ciò solo in nesso causale con il sinistro. Si intende dire, che se il conducente avesse tenuto la propria destra, la collisione con non ci sarebbe stata. Parte_1
Vale tuttavia anche il contrario: se avesse tenuto la sua stretta destra, evitando di allargarsi Parte_1 verso il centro della carreggiata e della strada, non avrebbe colliso con la parte laterale sinistra dell'autocarro.
Per tutte queste ragioni, va dunque attribuita una responsabilità ad entrambi i conducenti dei veicoli del
50% ciascuno nella causazione dell'occorso, in accoglimento, dunque, dell'eccezione svolta da parte convenuta in relazione al concorso di colpa di cui all'art. 1227 co. 1 c.c. da parte del danneggiato stesso.
2. Sul quantum debeatur.
La quantificazione del risarcimento del danno va determinata sulla scorta della perizia medica del consulente tecnico d'ufficio dott. che ha sviluppato conclusioni per il tramite di un Per_2 ragionamento scientifico privo di vizi logici, sicché questo Giudice intende darvi pieno recepimento.
L'ausiliario ha accertato che le lesioni fisiche patite da a seguito dell'occorso sono le Parte_1 seguenti: “politraumatismo contusivo-distorsivo con trauma craniofacciale con ferite lacerocontuse allo zigomo sinistro, distorsione del rachide cervicale, contusione-distorsione di avambraccio e mano sinistra con distorsione del secondo e terzo dito, infrazione sottoperiostale composta sottocefalica della prima falange del secondo dito e frattura intraspongiosa della testa del terzo dito” (cfr. relazione dott. p. 8). Per_2
Il danno biologico temporaneo è stato individuato in una malattia durata complessivamente giorni 60, di cui 10 giorni con invalidità al 75%, 20 giorni con invalidità al 50% e 30 giorni con invalidità al 25%.
Il danno biologico permanente è stato stimato nel 9-10% ed il grado di sofferenza che ha accompagnato il paziente è stato medio per 10 giorni e lieve per 50 giorni, in fase di postumi permanenti lieve- moderato.
Le spese mediche sono state ritenute congrue fino ad euro 1.059,51, cui ha aggiunto le spese di euro
2.000,00 per la consulenza tecnica medico legale di parte (dott. doc. 5 attore). CP_4
Il calcolo è dunque il seguente, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (età
di anni 32 al 31.10.2020), in applicazione delle Tabelle di Milano edizione 2024, per una Parte_1
pagina 7 di 9 lesione (macro)permanente del 9,5% (quale percentuale mediana tra il 9%ed il 10%), posto che ai sensi dell'art. 139 d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) le lesioni micropermanenti sono individuate come postumi di grado pari od inferiori al 9%: danno biologico permanente al 9,5%: euro 25.496,50 (9% = euro 23.179,00; 10% = euro 27.814,00); danno biologico temporaneo: euro 2.875,00.
In totale, il danno non patrimoniale ammonta dunque ad euro 28.371,50, già considerata la sofferenza patita quale conseguenza delle lesioni come accertata dall'ausiliario, in assenza di prova di un patimento di qualsivoglia entità superiore e più grave a titolo di danno morale.
Tale importo va prima devalutato al tempo del sinistro del 31.10.2020 (si ottiene euro 23.861,65), con immediata defalcazione del primo acconto percepito dall'attore a distanza di qualche settimana (di euro
2.100,00 in data 27.11.2020: cfr. doc. 9 attore: si arriva ad euro 21.761,65), poi va rivalutato con interessi anno per anno come da calcolo indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n.
1712/1995) fino al momento del pagamento del secondo importo trattenuto a titolo di acconto dal danneggiato (di euro 3.600,00, in data 13.2.2025, data della memoria in cui si dà atto del CP_1 pagamento), che va defalcato (euro 28.121,72- euro 3.600,00). Si giunge all'importo di euro 24.521,72 che andrà risarcito all'attore danneggiato, al netto del suo concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c. della metà (supra), per il ristoro del danno non patrimoniale patito. Sicché vanta un diritto di Parte_1 credito risarcitorio di euro 12.260,86 per il danno non patrimoniale.
Quanto alle poste di danno patrimoniale lamentate, spese mediche e spese di consulenza tecnica di parte, il dott. ne ha accertato la congruità nei limiti di euro 1.059,51 quanto alle prime ed euro Per_2
2.000,00 quanto alle seconde (cfr. docc. 5 e 9 attore). La convenuta contesta la debenza delle somme in quanto non sarebbero allegate le prove di pagamento. La eccezione va tuttavia disattesa, riportando la documentazione allegata dalla parte l'indicazione di pagamento POS e quella delle credenziali del bonifico, sicché va ritenuta nel complesso documentazione bastevole per riconoscerne il diritto al rimborso.
L'importo complessivo di euro 3.059,51 va poi rivalutato anno per anno come già indicato fino alla data della sentenza dal tempo intermedio degli esborsi effettuati (1.11.2020-24.2.2021: dunque l'intermedio è il 31.12.2020). Si ottiene la somma di euro 3.964,81.
Sempre tenuto conto del concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., egli avrà diritto ad essere risarcito nella misura di euro 1.982,40 per il danno patrimoniale patito.
Va infine chiarito, che l'attore chiede il ristoro anche del danno patrimoniale derivante dal danneggiamento di velocipede e abbigliamento, tuttavia, detta posta di danno non è stata provata con successo dalla parte deducente in giudizio, né nell'an né nel quantum, con la conseguenza che la pretesa non può trovare accoglimento in questa sede.
Complessivamente, dunque, i convenuti vanno condannati al pagamento in solido in favore dell'attore di euro 14.243,26 a titolo di risarcimento del danno.
3. Le spese processuali.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite. pagina 8 di 9 Le spese processuali seguono la regola della soccombenza, dunque vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro, in forza del comune interesse a resistere in giudizio (art. 97 c.p.c.), tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014, causa del valore pari al quantum risarcitorio riconosciuto, importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese di c.t.u., oltre al rimborso delle spese di c.t.p. attoree (dott. di euro 1.830,00) CP_4 documentate in giudizio (cfr. doc. 12 attore).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1160/2022, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1. ACCERTA la responsabilità di e di alla pari, nella misura del CP_3 Parte_1
50% ciascuno, nella causazione del sinistro occorso in Albettone (VI) sulla via Tessara in data
31.10.2020.
2. CONDANNA e in solido tra loro, CP_3 CP_2 Controparte_1 al pagamento di euro 14.243,26 in favore di , a titolo di risarcimento del danno. Oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
3. CONDANNA e in solido tra loro, CP_3 CP_2 Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di , che quantifica pari ad euro 5.077,00, Parte_1 oltre al 15% di spese generali, euro 545,00 per anticipazioni ed infine Iva e Cassa come per legge.
4. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio e le spese di c.t.p. (dott. di CP_4 euro 1.830,00 a carico di e in solido CP_3 CP_2 Controparte_1 tra loro.
5. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 11 giugno 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1160/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERTOLIN Parte_1 C.F._1
SILVIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. BERTOLIN SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI Controparte_1 P.IVA_1
PIERLUIGI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. VINCI PIERLUIGI
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F. CP_3 C.F._3
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 18 febbraio 2025, celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25-28.2.2022, (di seguito, per Parte_1 brevità, anche solo “ ”) conveniva in giudizio (di seguito, per Parte_1 Controparte_1 brevità, anche solo “ ), e chiedendo, in via principale, che CP_1 CP_2 CP_3 venisse accertata e dichiarata la responsabilità di conducente dell'autocarro marca CP_3
Iveco, modello 150, targato CH305WW, nella causazione del sinistro stradale occorso in Albettone
pagina 1 di 9 (VI), alla via Tessera, in data 31.10.2020 ad ore 12.00 circa e, per l'effetto, che venisse condannato in solido con proprietario del predetto veicolo e compagnia assicurativa dello CP_2 CP_1 stesso, al risarcimento del danno patito pari a euro 49.255,01, ovverossia al netto degli acconti già percepiti, oltre al risarcimento del danno per il rilevante grado di sofferenza patito e ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'incidente fino al saldo effettivo. In via subordinata, l'attore chiedeva che, accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro, lo stesso CP_3 venisse condannato in solido con e in proporzione al grado di responsabilità CP_1 CP_2 accertato ai sensi degli artt. 1227, 2054, 2056 c.c. al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella residua somma di euro 49.255,01, oltre al risarcimento del danno per il rilevante grado di sofferenza patito. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In fatto e in diritto, l'attore esponeva: (i) che in data 31.10.2020, alle ore 12.00 circa, mentre si trovava alla guida del proprio velocipede da corsa e transitava in località Albettone (VI), nel tratto in discesa lungo via Tessara, giunto in prossimità della curva a destra rispetto al proprio senso di marcia, in corrispondenza dell'intersezione con via Castello, entrava in collisione con l'autocarro marca Iveco, modello 150, targato CH305WW, di proprietà di condotto nel frangente da CP_2 [...]
e assicurato con (ii) che, in particolare, mentre percorreva via CP_3 CP_1 CP_3
Tessara con provenienza da Vo', dovendo intraprendere una manovra di svolta a destra verso via
Castello, aveva invaso la carreggiata opposta, collidendo con la fiancata sinistra del proprio mezzo contro il velocipede dell'attore il quale, in seguito all'urto, era caduto rovinosamente a terra;
(iii) che il verbale redatto dagli agenti intervenuti del Comando di Polizia Locale Basso Vicentino era contraddittorio, avendo segnalato come inefficienti i dispositivi acustici e di illuminazione del velocipede, sebbene le condizioni atmosferiche e le caratteristiche del mezzo non li richiedessero. Del pari, il citato verbale aveva riportato la presenza di segnaletica stradale, di nebbia e di un fondo stradale bagnato, sebbene assenti;
(iv) che il sinistro, cui avevano assistito numerosi testimoni, si era verificato per esclusiva responsabilità del convenuto (v) che la dinamica sopra descritta trovava CP_3 conferma non solo nelle dichiarazioni spontanee rese dal conducente in data CP_3
31.10.2020, ma anche nella posizione di arresto assunta dall'autocarro, che subito dopo il sinistro occupava per buona parte l'altra corsia, nonché trovava conferma nel punto di collisione tra l'autocarro e la bicicletta, localizzato nella parte posteriore sinistra del primo;
(vi) di essere stato trasportato a causa delle lesioni riportate presso il pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza e di essersi in seguito sottoposto a visita medico-legale del dott. il quale accertava un danno biologico CP_4 permanente pari al 16-17% ed un danno biologico temporaneo di complessivi 75 giorni così suddivisi:
10 giorni al 75%, 25 giorni al 50%, 40 giorni al 25%; (vii) che la natura e l'entità delle lesioni riportate era: “trauma cranio – facciale non commotivo con ferite lacero – contuse al volto in regione zigomatico – malare di sn, in un valido trauma distorsivo del rachide cervicale ed in un trauma contusivo all'avambraccio sn ed alla mano sn con infrazione sottoperiostale composta sottocefalica della 1° falange del 2° dito e frattura intraspongiosa della testa del 3° dito ed associata verosimile distorsione di entrambe le relative articolazioni interfalangee prossimali”; (viii) che il danno patito poteva quindi essere quantificato in complessivi euro 51.355,01, di cui euro 43.668,50 per danno non patrimoniale ed euro 7.686,51 per danno patrimoniale (euro 3.059,51 per spese mediche ed euro
4.627,00 per il danneggiamento del velocipede, dell'abbigliamento ed accessori), importo cui andava aggiunta una somma per il ristoro del danno derivante dal rilevante grado di sofferenza cagionato;
(ix) pagina 2 di 9 che gli aveva corrisposto la minor somma di euro 2.100,00 a titolo di risarcimento dei danni CP_1 materiali, salvo poi chiederne la restituzione motivando che l'attore non avrebbe avuto titolo per avanzare una richiesta risarcitoria, somma tuttavia trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno subito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.6.2022 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo, in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento della negoziazione assistita;
nel merito, in principalità chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In via di subordine chiedeva che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, venisse accertato e dichiarato il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente limitazione della responsabilità in capo ai convenuti. Con vittoria di spese e compensi di causa.
In fatto ed in diritto, esponeva: (i) che i vigili del Comando di Polizia Locale Basso CP_1
Vicentino intervenuti sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi del caso, avevano così ricostruito la dinamica del sinistro: “Il veicolo "B", velocipede, percorreva il tratto in discesa di via Tessara nel comune di Albettone (VI), giunto in corrispondenza di una curva a gomito, destrorsa per la sua direzione, situata all'intersezione tra via Tessara e via Castello, allargava la traiettoria verso sinistra non mantenendosi lungo il margine destro della carreggiata, collidendo quindi lateralmente, contro la barra antintrusione sinistra del veicolo "A", autocarro Iveco targato CH305WW che procedeva regolarmente su via Tessara con opposta direzione. Il veicolo "B" risultava sprovvisto dei dispositivi di segnalazione acustica e di segnalazione visiva anteriori e posteriori;
risultavano alcune irregolarità nella compilazione di fogli di registrazione del veicolo "A"”; (ii) che dall'esame del fascicolo fotografico allegato al verbale si evinceva che la collisione tra l'autocarro e il velocipede era avvenuta nella corsia di marcia di pertinenza del conducente convenuto e non in quella dell'attore; (iii) che, proprio per tale motivo, l'attore era stato sanzionato ai sensi degli artt. 143 co. 2 e 13 e 68 co. 1 e 6 del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e non aveva fatto opposizione;
(iv) che, pertanto, era Parte_1 evidente come il sinistro de quo fosse stato provocato esclusivamente per colpa del velocipede attore, il quale non si era attenuto né alle norme sulla circolazione stradale né a quelle di comune prudenza;
(v) che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo prevista dall'art. 2054 co. 1 c.c. non precludeva un'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del danneggiato, apprezzabile ai fini del riconoscimento del concorso di colpa fino ad escludere la responsabilità del danneggiante;
(vi) che, pertanto, correttamente dopo il rilascio del verbale di rilevazione di incidente stradale CP_1 redatto dal Comando di Polizia, aveva inoltrato all'attore una richiesta di rimborso della somma di euro
2.100,00 corrisposta a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti, per la cui restituzione si riservava comunque di agire in separato procedimento;
(vii) che il danno non patrimoniale alla salute lamentato non era provato, tenuto conto che la dott.ssa , medico legale aveva Per_1 CP_1 riscontrato conseguenze ben differenti da quelle lamentate ex adverso (danno biologico permanente al
2-6%, danno biologico temporaneo di 10 giorni al 75%, di 20-30 al 50% e di 20-30 giorni al 25%);
(viii) che la frattura ed il trauma contusivo all'avambraccio sinistro ed alla mano sinistra lamentati dall'attore non venivano riscontrati al primo accesso al pronto soccorso, bensì venivano accertati dal medico legale di parte dott. a seguito di referto di visita fisiatrica del 6.11.2020, non allegato CP_4 all'atto di citazione. All'attore non veniva prescritto di indossare un collare o il busto ortopedico pagina 3 di 9 nonostante il trauma cervicale ed egli, per sua stessa ammissione, aveva rimosso autonomamente gli steri strip della regione zigomatica sinistra;
(ix) che la documentazione medica relativa alle lesioni lamentate non veniva integralmente prodotta, anche per questa ragione il danno doveva reputarsi priva di prova;
(x) che nemmeno i giustificativi delle spese mediche venivano mostrati al medico legale della compagnia assicurativa, così come quelli per la riparazione del velocipede. Ad ogni modo, in giudizio venivano prodotti meri preventivi, insufficienti al fine di ritenere provato il nocumento patrimoniale;
(xi) che comunque la decisione di di avvalersi di strutture private per curarsi non poteva Parte_1 ricadere su anziché curarsi presso strutture pubbliche o coperte dal Servizio Sanitario CP_1
Nazionale.
La contumacia di e veniva dichiarata all'udienza del 28 giugno 2022. CP_2 CP_3
La causa veniva istruita per mezzo di prove testimoniali e di consulenza tecnica d'ufficio medica ed all'esito, alla udienza del giorno 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda di risarcimento del danno va accolta solo in parte, per le ragioni di seguito enunciate.
1. Sull'an debeatur.
La dinamica e le responsabilità del sinistro oggetto di causa sono fortemente controverse in giudizio.
Da un lato, il danneggiato attore contesta l'accertamento operato in loco dai vigili del comando di polizia stradale intervenuti nell'immediatezza dei fatti, i quali hanno individuato la causa del sinistro nella violazione da parte di dell'obbligo di mantenere la destra in prossimità della curva Parte_1 cieca destrorsa percorsa (cfr. doc. 1 attore;
docc. 1a e 1b convenuta); dall'altro lato, la compagnia di assicurazione convenuta contesta le dichiarazioni dei testimoni escussi in giudizio ed MO
, altresì presenti al momento dell'occorso quali compagni di corsa di , che Testimone_2 Parte_1 invece hanno evidenziato che l'incidente è accaduto per colpa dell'invasione da parte del conducente dell'autocarro dell'opposta corsia di marcia da loro percorsa (cfr. verbale d'udienza del 14.11.2023).
Ritiene questo Giudice, anche tenuto conto delle difese sviluppate dalle parti da ultimo negli scritti conclusivi, che vada condivisa a metà tra i conducenti dei veicoli coinvolti la responsabilità dell'occorso, per avervi parimenti concorso nella causazione, omettendo entrambi di marciare strettamente a destra della propria carreggiata, in violazione dell'art. 143 co. 1 e co. 2 Codice della
Strada, che testualmente recita: “
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”.
Queste le ragioni. pagina 4 di 9 Le fotografie allegate al verbale di accertamento degli agenti intervenuti, in particolare la fotografia che raffigura l'autocarro fermo dopo l'incidente scattata il giorno 31.10.2020 ad ore 13.13, nella sua versione a colori prodotta dalla convenuta (cfr. doc. 1b convenuta, fig. 1) mette in luce che, pur residuando spazio a sinistra per i veicoli in transito nel senso di marcia opposto, l'autocarro aveva alla propria destra quasi altrettanto sedime stradale facente parte della carreggiata, con ciò dimostrando che al momento della collisione con il velocipede esso (l'autocarro) non stava evidentemente marciando in prossimità del margine destro, bensì verso il centro della strada.
A corroborare l'assunto, vanno anche le dichiarazioni rese proprio dal conducente dell'autocarro
[...] in sede di sommarie informazioni, nella parte in cui egli ha dichiarato che in prossimità della CP_3 curva in questione stava dirigendosi verso via Castello, ovverossia verso la pubblica via sulla destra con imbocco all'angolo del ristorante presente in curva, ciò a riprova del fatto – per logica deduzione derivante dalla specifica conformazione dei luoghi di causa - che l'autocarro non stava ragionevolmente transitando sul margine destro della carreggiata, bensì più al centro della strada ed a sinistra della propria carreggiata, per allargarsi a sufficienza e così svoltare a destra nella curva a gomito verso via Castello (cfr. doc. 1b convenuto;
doc. 3 attore).
Ma vi è di più.
La collisione tra velocipede e autocarro non è stata frontale, bensì laterale: in particolare, è stata danneggiata la barra antintrusione sul lato sinistro dell'autocarro (cfr. doc. 1b convenuta, fig. 6). La circostanza dimostra allora che, evidentemente, sia il conducente dell'autocarro sia il conducente del velocipede sono incorsi in un errore di valutazione circa la possibilità di transitare in curva allo stesso tempo nello stesso punto, in condizioni di sicurezza per sé stessi e per gli altri utenti della strada, allargandosi entrambi nella marcia verso il centro di quest'ultima: il velocipede per affrontare la curva cieca, verosimilmente per le ragioni evidenziate da in sede di sommarie informazioni, CP_3 ovverossia per evitare il ciclista avanti a sé che aveva frenato in modo repentino (cfr. doc. 3 attore), ed il conducente dell'autocarro per imboccare via Castello a destra.
D'altro canto, che stesse marciando non strettamente a destra è stato già compiutamente Parte_1 accertato dagli agenti stradali intervenuti, che hanno redatto un verbale di rilievi traendo conclusioni che comunque sono da tenere in considerazione al fine della decisione in quanto tutt'altro che contraddittorie, come invece lamenta parte attrice.
Ciò poiché la rilevata assenza di segnalazioni acustiche e luminose sul velocipede è incontrovertibile, come dimostra il fatto che la biciletta fotografata dopo il sinistro, già rimossa dal sedime e appoggiata a muro, era priva sia di campanello sia di luci frontali e posteriori (cfr. doc. 1b convenuta, fig. 2).
Altresì, la presenza di entrambi i veicoli posizionati lungo la stessa direzione di marcia non inficia l'utilizzabilità come elemento di prova del verbale in questione, posto che è circostanza pacifica che i veicoli provenivano da due direzioni opposte, sicché se la bicicletta è stata rinvenuta nello stesso senso di marcia dell'autocarro ciò non può che legarsi al fatto che essa è stata spostata dalla sua posizione originale. In effetti, gli agenti intervenuti l'hanno fotografata appoggiata e collocata a ridosso di un muro, e non ferma sul sedime in prossimità del punto di collisione (cfr. doc. 1b convenuta, fig. 2).
La presenza poi di segnaletica orizzontale e verticale come dichiarata a verbale è pure provata dalle fotografie prodotte in giudizio, allorché si osserva la carreggiata di via Tessara delimitata ai margini da pagina 5 di 9 strisce bianche, pur non completamente;
si nota anche l'apposizione del segnale di attraversamento pedonale a riprova della presenza di segnaletica verticale (cfr. doc. 2 attore, prima immagine).
Da ultimo, va rilevato quanto segue in relazione alla rilevata presenza di nebbia e sedime bagnato. La circostanza appare verosimile dall'osservazione delle fotografie prodotte, che ritraggono con chiarezza una giornata autunnale con cielo coperto da nubi, da cui può anche ragionevolmente dedursi l'umidità del sedime rilevato dai vigili a verbale (cfr. docc. 1a e 1b convenuta).
In buona sostanza, il contenuto del verbale degli agenti del Comando di Polizia Locale Basso Vicentino intervenuti non presenta alcuna contraddizione in termini di accertamento e rilievi, sicché esso va certamente tenuto in debita considerazione al fine della decisione.
Di conseguenza, alla luce di tutto quanto precede, va condivisa la tesi sposata da parte convenuta per cui la causa del sinistro sia effettivamente, almeno in parte, da riferirsi al fatto che non ha Parte_1 marciato tenendosi sullo stretto margine destro della strada in violazione dell'art. 143 co. 2 Codice della Strada.
L'attore contesta comunque l'assunto, del quale ha provato a dimostrare l'insussistenza per il tramite di prove testimoniali, ma i testimoni si sono dimostrati del tutto inattendibili.
In effetti, i testimoni attorei escussi in corso di causa, e , pur MO Testimone_2 dichiarandosi entrambi testimoni oculari del sinistro, hanno collocato la collisione tra e Parte_1
l'autocarro in due punti ben distanti e differenti del sedime stradale in questione: con MO colore verde, ha segnato il punto di collisione dopo la curva destrorsa pericolosa (considerato il loro senso di marcia) mentre , con colore rosso, ha segnato il punto di collisione prima della Testimone_2 curva destrorsa pericolosa (sempre considerando lo stesso senso di marcia), in un punto che, osservando la posizione in cui l'autocarro è stato fotografato fermo dopo lo scontro, esso non poteva aver ancora percorso trovandosi l'autocarro parcheggiato in posizione più arretrata rispetto al punto di collisione disegnato del testimone (cfr. verbale d'udienza del 14.11.2024 ed allegati fotografici;
doc. 1b convenuta, fig. 1).
Ne deriva che l'accertamento operato dai vigili intervenuti, che hanno rilevato e contestato a la violazione predetta del Codice della Strada, va senz'altro tenuto in considerazione per la Parte_1 decisione, ma con le precisazioni che seguono.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice civile può tener conto quale prova atipica anche del verbale di accertamento dei vigili intervenuti, con facoltà di potersene discostare in toto o parzialmente, anche alla presenza di una contestazione immediata di illecito amministrativo in capo ad uno dei conducenti, alla luce del quadro probatorio di causa formatosi nel pieno contraddittorio delle parti, che può dunque condurre il giudicante ad una differente attribuzione di responsabilità, per il tramite di prudente apprezzamento di tutti gli elementi del caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. III,
16/11/2005, n. 23219 (rv. 585975): “La contestazione immediata della violazione delle norme del codice della strada effettuata dagli agenti accertatori (nel caso, carabinieri) non vincola il giudice del merito che, all'esito del contraddittorio processuale, ben può pervenire ad una differente attribuzione della responsabilità per il sinistro a carico dei due conducenti antagonisti, in base a prudente apprezzamento delle prove, sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione
(Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha confermato la sentenza del giudice del merito che, superando la presunzione di colpa ex art. 2054 cod. civ., aveva rigettato, per mancanza di prova, la pagina 6 di 9 domanda di risarcimento proposta dal conducente proprietario del veicolo tamponato nell'atto di effettuare una manovra di svolta verso una strada laterale, benchè i carabinieri intervenuti per i rilievi del sinistro avessero nell'occasione contravvenzionato il conducente del veicolo tamponante)”).
Sicché, nonostante la sanzione amministrativa elevata dai vigli sia stata unicamente nei confronti di per le violazioni di cui agli artt. 143 co. 2 e 13 e 68 co. 1 e 6 Codice della Strada, aventi ad Parte_1 oggetto l'obbligo di marciare strettamente a destra e di adottare segnaletica acustica e luminosa per i velocipedi (cfr. doc. 2 convenuta), il quadro probatorio di causa, nel suo complesso, ha messo in evidenza che anche l'autocarro, marciando altresì non sulla stretta destra della carreggiata bensì verso il centro della strada, nel tentativo di svoltare poi a destra via Castello, ha tenuto una condotta per ciò solo in nesso causale con il sinistro. Si intende dire, che se il conducente avesse tenuto la propria destra, la collisione con non ci sarebbe stata. Parte_1
Vale tuttavia anche il contrario: se avesse tenuto la sua stretta destra, evitando di allargarsi Parte_1 verso il centro della carreggiata e della strada, non avrebbe colliso con la parte laterale sinistra dell'autocarro.
Per tutte queste ragioni, va dunque attribuita una responsabilità ad entrambi i conducenti dei veicoli del
50% ciascuno nella causazione dell'occorso, in accoglimento, dunque, dell'eccezione svolta da parte convenuta in relazione al concorso di colpa di cui all'art. 1227 co. 1 c.c. da parte del danneggiato stesso.
2. Sul quantum debeatur.
La quantificazione del risarcimento del danno va determinata sulla scorta della perizia medica del consulente tecnico d'ufficio dott. che ha sviluppato conclusioni per il tramite di un Per_2 ragionamento scientifico privo di vizi logici, sicché questo Giudice intende darvi pieno recepimento.
L'ausiliario ha accertato che le lesioni fisiche patite da a seguito dell'occorso sono le Parte_1 seguenti: “politraumatismo contusivo-distorsivo con trauma craniofacciale con ferite lacerocontuse allo zigomo sinistro, distorsione del rachide cervicale, contusione-distorsione di avambraccio e mano sinistra con distorsione del secondo e terzo dito, infrazione sottoperiostale composta sottocefalica della prima falange del secondo dito e frattura intraspongiosa della testa del terzo dito” (cfr. relazione dott. p. 8). Per_2
Il danno biologico temporaneo è stato individuato in una malattia durata complessivamente giorni 60, di cui 10 giorni con invalidità al 75%, 20 giorni con invalidità al 50% e 30 giorni con invalidità al 25%.
Il danno biologico permanente è stato stimato nel 9-10% ed il grado di sofferenza che ha accompagnato il paziente è stato medio per 10 giorni e lieve per 50 giorni, in fase di postumi permanenti lieve- moderato.
Le spese mediche sono state ritenute congrue fino ad euro 1.059,51, cui ha aggiunto le spese di euro
2.000,00 per la consulenza tecnica medico legale di parte (dott. doc. 5 attore). CP_4
Il calcolo è dunque il seguente, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (età
di anni 32 al 31.10.2020), in applicazione delle Tabelle di Milano edizione 2024, per una Parte_1
pagina 7 di 9 lesione (macro)permanente del 9,5% (quale percentuale mediana tra il 9%ed il 10%), posto che ai sensi dell'art. 139 d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) le lesioni micropermanenti sono individuate come postumi di grado pari od inferiori al 9%: danno biologico permanente al 9,5%: euro 25.496,50 (9% = euro 23.179,00; 10% = euro 27.814,00); danno biologico temporaneo: euro 2.875,00.
In totale, il danno non patrimoniale ammonta dunque ad euro 28.371,50, già considerata la sofferenza patita quale conseguenza delle lesioni come accertata dall'ausiliario, in assenza di prova di un patimento di qualsivoglia entità superiore e più grave a titolo di danno morale.
Tale importo va prima devalutato al tempo del sinistro del 31.10.2020 (si ottiene euro 23.861,65), con immediata defalcazione del primo acconto percepito dall'attore a distanza di qualche settimana (di euro
2.100,00 in data 27.11.2020: cfr. doc. 9 attore: si arriva ad euro 21.761,65), poi va rivalutato con interessi anno per anno come da calcolo indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n.
1712/1995) fino al momento del pagamento del secondo importo trattenuto a titolo di acconto dal danneggiato (di euro 3.600,00, in data 13.2.2025, data della memoria in cui si dà atto del CP_1 pagamento), che va defalcato (euro 28.121,72- euro 3.600,00). Si giunge all'importo di euro 24.521,72 che andrà risarcito all'attore danneggiato, al netto del suo concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c. della metà (supra), per il ristoro del danno non patrimoniale patito. Sicché vanta un diritto di Parte_1 credito risarcitorio di euro 12.260,86 per il danno non patrimoniale.
Quanto alle poste di danno patrimoniale lamentate, spese mediche e spese di consulenza tecnica di parte, il dott. ne ha accertato la congruità nei limiti di euro 1.059,51 quanto alle prime ed euro Per_2
2.000,00 quanto alle seconde (cfr. docc. 5 e 9 attore). La convenuta contesta la debenza delle somme in quanto non sarebbero allegate le prove di pagamento. La eccezione va tuttavia disattesa, riportando la documentazione allegata dalla parte l'indicazione di pagamento POS e quella delle credenziali del bonifico, sicché va ritenuta nel complesso documentazione bastevole per riconoscerne il diritto al rimborso.
L'importo complessivo di euro 3.059,51 va poi rivalutato anno per anno come già indicato fino alla data della sentenza dal tempo intermedio degli esborsi effettuati (1.11.2020-24.2.2021: dunque l'intermedio è il 31.12.2020). Si ottiene la somma di euro 3.964,81.
Sempre tenuto conto del concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., egli avrà diritto ad essere risarcito nella misura di euro 1.982,40 per il danno patrimoniale patito.
Va infine chiarito, che l'attore chiede il ristoro anche del danno patrimoniale derivante dal danneggiamento di velocipede e abbigliamento, tuttavia, detta posta di danno non è stata provata con successo dalla parte deducente in giudizio, né nell'an né nel quantum, con la conseguenza che la pretesa non può trovare accoglimento in questa sede.
Complessivamente, dunque, i convenuti vanno condannati al pagamento in solido in favore dell'attore di euro 14.243,26 a titolo di risarcimento del danno.
3. Le spese processuali.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite. pagina 8 di 9 Le spese processuali seguono la regola della soccombenza, dunque vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro, in forza del comune interesse a resistere in giudizio (art. 97 c.p.c.), tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014, causa del valore pari al quantum risarcitorio riconosciuto, importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese di c.t.u., oltre al rimborso delle spese di c.t.p. attoree (dott. di euro 1.830,00) CP_4 documentate in giudizio (cfr. doc. 12 attore).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1160/2022, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1. ACCERTA la responsabilità di e di alla pari, nella misura del CP_3 Parte_1
50% ciascuno, nella causazione del sinistro occorso in Albettone (VI) sulla via Tessara in data
31.10.2020.
2. CONDANNA e in solido tra loro, CP_3 CP_2 Controparte_1 al pagamento di euro 14.243,26 in favore di , a titolo di risarcimento del danno. Oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
3. CONDANNA e in solido tra loro, CP_3 CP_2 Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di , che quantifica pari ad euro 5.077,00, Parte_1 oltre al 15% di spese generali, euro 545,00 per anticipazioni ed infine Iva e Cassa come per legge.
4. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio e le spese di c.t.p. (dott. di CP_4 euro 1.830,00 a carico di e in solido CP_3 CP_2 Controparte_1 tra loro.
5. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 11 giugno 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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