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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/11/2024, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3560/2021 R.G.
TRA
, con Avv. Francesco Galluzzo Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con Avv. Davide Tedesco resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 17.9.2021 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo “[..] Voglia Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla retribuzione del tempo di vestizione / svestizione e, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento della somma di € 10.998,27 a titolo di differenze salariali del periodo in premessa oltre interessi dal di del dovuto e fino al soddisfo;
in subordine, condannare l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento della diversa somma che sarà accertata in corso di causa [..]”.
L' si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto.
1 Istruita a mezzo prova testimoniale e CTU contabile, la causa veniva rinviata all'udienza del 26.11.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere – per come chiesto da entrambe le parti con le note ex art. 127 ter c.p.c. – avendo la parte ricorrente dedotto che “[..] la vertenza può ritenersi definitivamente transatta sulla base dell'accordo del 19/10/2023 e con l'effettivo pagamento delle somme concordate in favore della lavoratrice e dei compensi professionali previsti nel verbale di transazione [..]” ed essendo, in tal modo, venuti meno i motivi di contrasto inter partes.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Le spese di consulenza tecnica sono poste in solido a carico delle parti.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite;
pone a carico delle parti in solido le spese di consulenza tecnica alla cui liquidazione provvede con separato provvedimento.
Così deciso in Cosenza, 26 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
2
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3560/2021 R.G.
TRA
, con Avv. Francesco Galluzzo Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con Avv. Davide Tedesco resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 17.9.2021 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo “[..] Voglia Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla retribuzione del tempo di vestizione / svestizione e, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento della somma di € 10.998,27 a titolo di differenze salariali del periodo in premessa oltre interessi dal di del dovuto e fino al soddisfo;
in subordine, condannare l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento della diversa somma che sarà accertata in corso di causa [..]”.
L' si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto.
1 Istruita a mezzo prova testimoniale e CTU contabile, la causa veniva rinviata all'udienza del 26.11.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere – per come chiesto da entrambe le parti con le note ex art. 127 ter c.p.c. – avendo la parte ricorrente dedotto che “[..] la vertenza può ritenersi definitivamente transatta sulla base dell'accordo del 19/10/2023 e con l'effettivo pagamento delle somme concordate in favore della lavoratrice e dei compensi professionali previsti nel verbale di transazione [..]” ed essendo, in tal modo, venuti meno i motivi di contrasto inter partes.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Le spese di consulenza tecnica sono poste in solido a carico delle parti.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite;
pone a carico delle parti in solido le spese di consulenza tecnica alla cui liquidazione provvede con separato provvedimento.
Così deciso in Cosenza, 26 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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