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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Barbara Del Bono Presidente
Dr. Francesca Coccoli Consigliere
Dr. Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 475 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(CF: ) nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
proprietario/gestore della Stazione di Servizio Eni sita in Pianella (PE) alla Via Aldo
Moro n. 68, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gelli (CF
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma C.F._2 alla Via Carlo Poma n. 4, giusta procura in calce all'atto di citazione passivo introduttivo del giudizio di primo grado (all. 1);
- appellante -
CONTRO con sede in c.da Collecchio, n. 8 65019 Pianella CP_1 Controparte_2
P.VA , in persona del rappresentante legale pro tempore Sig.ra P.IVA_1 [...]
e domiciliata in Pescara alla via Falcone e Borsellino, 18, presso lo Parte_2
studio dell'avv. Marianna Sclocco del Foro di Pescara, cod. fiscale
, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce C.F._3 all'atto di costituzione;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara, n. 1411-2022, pubblicata in data 25.10.2022, su R.G. n. 1485 - 2021.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante (come da atto di appello del 03.05.2023 e note conclusionali depositate il 19.07.2024 e deposito note finali del 18.10.2024):
“Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello adita, in via principale accogliere il presente appello per i motivi tutti sopra dedotti e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Pescara n. n. 1411/2022 sez. II,
G.U. Dott.ssa Patrizia Franceschelli pubblicata in data 25.10.2022 accertare e dichiarare che la non ha fornito la prova degli avversi assunti, CP_3 dell'inadempimento parziale della odierna appellante, dei guasti reclamati alle proprie vetture, dei danni e del nesso di causalità tra i guasti, i danni e i rifornimenti effettuati c/o il distributore della odierna appellante per come asseritamente derivati dalla presenza di acqua nel carburante e per l'effetto respingere le domande tutte proposte dalla con vittoria di spese e compensi di lite di primo e di CP_4
secondo grado. Con condanna della appellata alla restituzione di tutto quanto percepito in virtù della esecuzione della sentenza impugnata pari ad € 24.181,53 per sorte e spese legali oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento al saldo”.
Per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta del 29.06.2023 e note conclusionali depositate il 22.07.2024 e deposito note finali del 21.10.2024):
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1
sentenza n. 1411/2022 del Tribunale di PESCARA. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”. FATTO E DIRITTO
1.Il procedimento in oggetto trae origine da una richiesta risarcitoria formulata dalla
. nei confronti di , in qualità di gestore della CP_1 CP_2 Parte_1
(PE), Via Aldo Moro n. 68, e la quale Parte_3 Controparte_5
compagnia assicuratrice, per responsabilità loro ascritta in ragione di rifornimenti di carburante misti ad acqua che causavano il danneggiamento di tre veicoli della società instante.
Si costituiva la compagnia assicuratrice eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per carenza di azione diretta da parte dell'attore, cui lo stesso aderiva, e si costituiva contestando l'an per carenza probatoria e il quantum per Parte_1
sproporzione non essendo sufficienti le fatture a provare gli importi dovuti.
L'istruttoria veniva espletata con produzione documentale e prova orale e la causa posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
1.1 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_6
condannava il convenuto , quale gestore della stazione di servizio Parte_1
ENI sita in Pianella alla via Aldo Moro, 68, al pagamento, in favore della . CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € CP_2
16.961,37, oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo nonché alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 4.835,00, per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M.
10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge;
dichiarava inoltre integralmente compensate le spese tra la parte attrice e la convenuta Controparte_6
.
[...]
Il primo giudice rilevava che l'azione era riferibile a responsabilità contrattuale per l'acquisto di gasolio con danno derivante dal bene acquistato. Il contratto concluso era di compravendita ex art. 1470 e ss. c.c. e rispetto ad esso non era possibile applicare la pur invocata disciplina del codice del consumo in quanto l'acquisto si concludeva tra due società esercenti le proprie attività. Le esigenze dell'acquirente
(ex art. 1490 c.c.) e i vizi della cosa venduta (ex art. 1476, co. 1, n. 3, c.c.) consentivano di chiedere la risoluzione del contratto di vendita oltre al risarcimento del danno patito.
Evidenziava che per consolidata giurisprudenza, il criterio di riparto dell'onere della prova richiedeva da parte del creditore la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento e da parte del debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010, Rv. 611587 - 01) e che nel caso di specie l'attore aveva provato di aver fatto effettuare lavori di riparazione per la rimozione dell'acqua frammista al carburante ed il convenuto non contestava la vendita di gasolio all'attore limitandosi a contestare che esso fosse frammisto ad acqua, ovvero allegando l'assenza di colpa a lui imputabile.
Riteneva che la prova del danno ai veicoli veniva offerta mediante la produzione di fatture relative alle riparazioni effettuate e con escussione dei testi.
I riferimenti spazio-temporali collocavano infatti con indizi da ritenersi gravi, precisi e concordanti, in una dimensione di ragionevole probabilità il fatto che il danno lamentato dipendesse dall'acqua presente in quella specifica stazione di rifornimento e non in altre.
Veniva quindi riportato l'elenco delle fatture, degli importi, delle date che collegavano il rifornimento e il lamentato danno sui tre veicoli, con annesse spese di trasporto e riparazione dei veicoli, per importi riconoscibili in euro 16.961,37, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, cui la convenuta veniva condannata. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
2. Nel proprio atto di appello nella qualità di proprietario/gestore Parte_1
della Stazione di Servizio Eni sita in Pianella (PE), Via Aldo Moro n. 68, contesta la decisione per i motivi di seguito sintetizzati.
1) “Motivi di appello nel merito, sull'an debeatur: erronea applicazione della normativa di inadempimento (parziale) contrattuale – erronea valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente erronea motivazione”.
Con tale motivo si duole del fatto che la decisione sia stata assunta nei termini sopra riassunti pur risultando l'istruttoria carente, non avendo l'attrice dimostrato che il gasolio acquistato presso la sua stazione di servizio fosse frammisto ad acqua né che l'acqua fosse la causa delle reclamate riparazioni subite dai veicoli, né quando si erano verificati i guasti, mentre essa appellante aveva dimostrato di aver effettuato il controllo sul proprio serbatoio quando gli era stato richiesto.
Rappresenta in particolare le seguenti anomalie.
Quanto al mezzo tg EJ 121 MA:
- la data della fattura del 30.01.2019 per il trasporto di euro 575,35 è di 20 giorni successiva il contestato rifornimento ed il danno secondo la prospettazione attorea si sarebbe verificato 4 g. dopo il rifornimento, dopo che il mezzo aveva percorso 200
Km da Pianella a MO non potendo escludersi che il veicolo avesse fatto altri rifornimenti (lo stesso teste responsabile logistico della Testimone_1
dichiarava che poteva capitare di fare rifornimenti altrove e che non Controparte_7
guidando il camion non sapeva dove fossero stati fatti i singoli rifornimenti);
-il teste aveva dichiarato di aver proceduto ad un solo esame visivo del Tes_2
mezzo nel 2019 riferendo di impurità nel gasolio ( acqua). La fattura di riparazione di euro 2.534,01 emessa dall'autofficina e recava a sua volta la data Tes_2 Pt_4
del 19.02.2019 e non faceva alcun riferimento alla tipologia di guasto e riferibilità dei danni, collegabili piuttosto ad un programma di manutenzione;
con conseguente mancanza del nesso causale.
-l'ulteriore danno lamentato sul mezzo in questione giusta fattura del 14.11.2019 di euro 312,02, riguardava l'installazione di un meccanismo per il monitoraggio del carburante, a distanza di 10 mesi dal rifornimento, senza che ricorresse alcun nesso col rifornimento pregresso.
Quanto all'altra vettura tg. EW 271 AL:
-il primo rifornimento veniva effettuato il 26.02.2019 con lamentato guasto verificatosi in data 27.02.2019, a Jesi (194 km da Pianella), provvedendosi al prelevamento di soccorso come da fattura del 20.03.2019 di euro 350,00 e trasporto all'Officina AR di Pescara che effettuava riparazione per un costo di euro
1.063,75, come da fattura n. 1299/1210 del 05.03.2019. Anche in questo caso argomenta che gli interventi erano più riferibili a manutenzione che non a contaminazione del carburante.
-di tale riparazione non vi era conferma in istruttoria, così come della presenza di acqua nel serbatoio e del nesso causale. L'unico teste escusso ( ) su cui il Tes_2
giudice fondava la propria decisione, non poteva aver visionato la presenza di acqua nel serbatoio in quanto la riparazione di tale veicolo veniva effettuata in altra officina
(AR di MO).Era poi rimasto privo di dimostrazione l'assunto della controparte assume di aver dovuto nuovamente portare lo stesso veicolo, tramite società di trasporto(fattura del 21.08.2019 di euro 529,50), all'officina per Tes_2
pulizia serbatoio, poiché tale ultima officina non emetteva alcuna fattura di riparazione.
- Il 31.01.2020 risultava rifornimento presso la stazione in questione (fattura
29128061) e il guasto vieniva collocato dall'attrice in data 04.02.2020. Il trasporto all'Officina AR con attivazione assicurazione, come da ricevuta 12/21 era del
04.02.2020. Manca la prova del guasto, della presenza di acqua nel serbatoio e del nesso causale. Inoltre a fronte del lamentato danno non è stata emessa la fattura n. 19 del 02.03.2020 ma un mero preventivo di spesa per l'importo di euro 10.680,37, non confermato in istruttoria (il D aveva riferito di aver effettuato un intervento Tes_2 su tale veicolo nel 2019 e non nel 2020), né sul punto aveva riferito l'altro teste
[...]
che non aveva conoscenza diretta dei fatti e si era limitato a riportare Tes_1 quanto appreso dal titolare dell'officina che gli riferiva della presenza di ruggine.
Quanto al terzo veicolo tg FS 671 FZ :
-il rifornimento avveniva il 03.02.2020, mentre in data 04.02.2020 la vettura subiva un guasto, si recava all'officina AR di Pescara per riparazione come da fattura n. 648 del 05.02.2020 di euro 161,61, senza che alcun teste confermasse la presenza di acqua nel serbatoio, con conseguente mancanza del nesso causale.
Argomenta poi sulla inverosimiglianza che i veicoli potessero aver percorso così tanti chilometri tra il distributore e il luogo del guasto, rispetto alle anomalie riscontrate. Lamenta che sia stato ritenuto che il convenuto non avesse fornito prova dell'assenza di acqua nel serbatoio a servizio della stazione di rifornimento gestita sebbene il teste avesse chiarito che, recatosi dal per un reclamo, aveva Tes_1 Parte_1
presenziato ad una prova su un serbatoio della sua stazione di servizio, senza che venisse trovata acqua.
Deduce l'irrilevanza della prova sul carburante effettuata dalla officina in Tes_2
quanto eseguita su un solo mezzo e senza contraddittorio per il prelievo.
2) “quantum debeatur: erronea valutazione delle fatture e del preventivo in atti”.
Con tale motivo assume l'inefficacia probatoria delle fatture (Cass. n. 3923-2018), rilevando che due fatture venivano emesse dall'officina riferibile al teste e Tes_2
altre fatture emesse da AR (altra officina).
Rappresenta che l'asserita sostituzione del motore sul mezzo tg EW271AL per euro
10.680,37 è documentata da un mero preventivo di spesa emesso da AR che non prova le riparazioni e/o sostituzioni presupposti, né prova la riferibilità agli eventi di causa.
3. Nella sua comparsa di costituzione in appello la contesta CP_4
l'ammissibilità dell'appello limitato ad una critica distruttiva e non provata dei fatti accertati laddove tutte le testimonianze raccolte avevano comprovato la presenza di acqua nella benzina e il rifornimento presso i distributori (come da Parte_3
accordo di rifornimento e ricevute prodotti).
Inoltre il tecnico aveva riparato i mezzi e attestato che i danni erano tutti Tes_2
ricollegabili a presenza di acqua nel serbatoio come aveva potuto riscontrare lo stesso . Parte_1
Il teste a sua volta aveva confermato l'effettuazione dei Testimone_1
rifornimenti nelle date indicate degli automezzi che avevano subito i guasti, di essersi recato col presso l'officina che riparava uno dei mezzi ed ivi constatato la Parte_1
presenza di acqua nel serbatoio del mezzo ( il carburante veniva messo in una bottiglia trasparente e i due elementi liquidi, acqua e carburante, si separavano).
Il teste confermava che due veicoli tg EJ121MA, tg EW271AL, Testimone_3
riparati da lui nel 2019, avevano il sensore filtro gasolio che indicava acqua nel serbatoio su entrambi i mezzi ed il riscontro visivo da parte sua di impurità del gasolio.
Al contrario la controparte non aveva dimostrato né che il serbatoio a servizio della stazione di rifornimento fosse pulito né di aver effettuato periodiche verifiche;
Alla luce di tali riscontri sostiene che è stata data la prova del nesso causale, che comunque secondo la citata giurisprudenza di legittimità e di merito non compete all'attore dimostrare (Cass. civ. n. 13533-2001) dovendo questi assolvere il suo onere solo provando di aver acquistato il gasolio presso la stazione di servizio convenuta
(Cass. civ. n. 3373-2010).
Argomenta ulteriormente come nei vizi della vendita ex art. 1494 c.c. il venditore è tenuto al risarcimento del danno se non prova di aver ignorato i vizi della cosa (Trib.
Vasto sent. 106-2022 del 19.04.2022), incombendo sul rivenditore l'adozione di idoneo comportamento positivo di verifica della qualità della merce.
4. Assegnati alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. e depositati i relativi atti (note di p.c., comparse conclusionali e repliche) la causa è stata trattenuta a decisione all'esito dell'udienza del 22.10.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta.
5. Escluso qualsiasi profilo di inammissibilità dell'appello che si confronta adeguatamente col contenuto della decisione, l'impugnazione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di diritto occorre prendere le mosse da un principio, affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento a fattispecie di danneggiamento di autovetture per rifornimento con carburante impuro, secondo cui
(cfr. da ultimo Cass. 18430/24) “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento,
l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'art. 2697 c.c. non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (cioè, nella specie, alla indicazione e se necessario dimostrazione di essersi rifornita di carburante presso la stazione di servizio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex art. 1218 c.c., l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile ( v., di recente, Cass.
n.12760 del 2024; Cass. n. 2114 del 2024). Sulla base di questo principio, è corretta la decisione che ha rigettato la domanda ritenendola sfornita di prova, atteso che nella ricostruzione del giudice di merito, il secondo, necessario passaggio in cui si articola il complessivo onere probatorio a carico dell'attore, ovvero la prova che il danno subito si pone in rapporto di causalità con la prestazione ricevuta, sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di primo grado, è rimasto privo di prova”.
Calando tale principio al caso di specie occorre dunque verificare, per ognuno degli episodi denunciati dall'attrice, se sia stata offerta congrua dimostrazione del rifornimento, del danno lamentato e della riferibilità in termini di nesso causale tra l'inesatta prestazione ed il danno subito.
Sotto il primo profilo, come già puntualmente rilevato dal Giudice di prime cure non
è oggetto di contestazione che i rifornimenti dei tre mezzi di trasporto indicati dall'attrice, oggi appellata siano intervenuti presso la Stazione di Servizio gestita dal nei giorni menzionati. Parte_1
Quanto invece alla prova del danno osserva la Corte che occorre esaminare le risultanze istruttorie con riferimento a ciascun mezzo e ad ognuno degli episodi narrati.
Sicuramente può dirsi congruamente dimostrato il verificarsi del danno lamentato per il rifornimento effettuato in data 10.1.2019 sul mezzo tg.EJ121MA.
Lo stesso infatti si è fermato a MO (AN) il successivo lunedì 14.1.2019 ove è stato soccorso dalla IE di NC (giusta fattura del 30.1.2019 dell'importo di €575,35) e quindi trasferito presso l'autofficina di fiducia della
Ovin.COm Srl, Officina D'Aloisio e CI (fattura Trasporti Alberto del
20.3.2019 per un importo di €300,00 oltre IVA).
Il , sentito quale teste, conferma di aver provveduto alla riparazione del Tes_2
mezzo in cui avrebbe rinvenuto acqua nel gasolio come da campione dallo stesso raccolto e mostrato anche al . Per tale intervento ha poi emesso fattura in Parte_1
data 18.2.2019 per € 2.534,01.
Non assume in tale limpido quadro istruttorio rilevanza alcuna la deduzione secondo cui il guasto si sarebbe verificato a distanza di giorni dal rifornimento apparendo del tutto verosimile che il mezzo sia stato utilizzato per ragioni lavorative solo il seguente lunedì, né che il guasto si sia verificato dopo la percorrenza di diversi chilometri essendo ben possibile che la presenza di acqua sporchi il motore, determinando il blocco del mezzo anche in via non immediata.
E' peraltro sufficiente a dimostrare il nesso causale il mero riscontro visivo ad opera di tecnico specializzato qual è il che ha affermato di aver verificato la Tes_2
presenza di acqua nel serbatoio del mezzo e raccolto anche un campione .
Viceversa non può trovare riconoscimento quanto preteso dall'attrice in ordine al secondo intervento eseguito dal sul mezzo a notevole distanza di tempo Tes_2 dall'episodio sopra descritto, ossia l'installazione di un meccanismo di monitoraggio del carburante (giusta fattura del 14.11.2019 per un importo di €312,02) che è una miglioria impiantata sulla vettura idonea a preservarla da qualsiasi futuro eventuale pericolo di danno ovunque venga effettuato il rifornimento.
Altrettanto non possono trovare accoglimento le richieste risarcitorie, da inadempimento contrattuale, in relazione a tutti gli altri episodi denunciati, non essendo stata offerta adeguata prova, né documentale, né orale degli ulteriori danni lamentati e, soprattutto, della loro riferibilità all'effettivo riscontro della presenza di acqua nel serbatoio dopo l'avvenuto rifornimento.
Tanto è a dirsi con riferimento al danno riferito al mezzo tg FS 671 FZ per il quale l'unico riscontro è la fattura di riparazione della AR n. 648 del 5.2.2020 per
€161,61 da cui risulta che è stata rilevata solo l'accensione della spia “acqua nel serbatoio “ ed in cui sono elencate le operazioni di pulizia eseguite, ma non anche il riscontro effettivo della presenza di acqua nel serbatoio, né alcun teste ha offerto chiarimenti al riguardo. Il teste in relazione a tale mezzo riferisce solo Tes_1 che il riscontro di acqua gli era stato riferito dall'autista, che tuttavia non è stato a sua volta indicato né sentito come teste. Tanto è a dirsi anche con riferimento agli episodi che hanno interessato il mezzo tg.EW 271 AL posto che:
-per il guasto verificatosi ad Jesi il 27.2.2019 la fattura AR n.1299 del 5.3.2019 individua solo l'accensione della spia EDC (sigla del tutto generica) e calo di potenza, spia arancio rigenerazione accesa, come causa del blocco, provvedendosi, quanto alle lavorazioni descritte, ad una vera e propria revisione del mezzo. Anche in questo caso non è stata offerta prova né dell'effettiva presenza di acqua nel motore né del nesso causale tra il rifornimento effettuato il precedente 26.2.2019 e il danno lamentato;
-per l'episodio descritto come verificatosi sullo stesso mezzo nell'agosto 2019 per quanto il confermi di aver effettuato interventi anche su tale mezzo Tes_2 genericamente nell'anno 2019, non è indicata da parte attrice la data di rifornimento, né la causa dell'intervento né l'importo per esso esborsato.
Elementi non riscontrabili neppure nella fattura della società che ha effettuato il trasporto del mezzo.
Infine anche con riferimento al terzo guasto riferito da parte attrice come avvenuto in data 04.02.2020 a seguito di rifornimento effettuato 31.01.2020, sempre sul veicolo tg. EW271AL trasportato presso l'officina AR a Marina di MO
(AN), si rileva:
-che le riparazioni asseritamente effettuate su tale mezzo sono documentate non da fattura ma da semplice preventivo di spesa sottoscritto per accettazione dalla
; CP_4
-che anche in relazione alle cause del guasto riferibili a tale mezzo e che avrebbero comportato interventi di sostituzione del motore, l'unico dato che emerge dal preventivo è l'accensione della spia acqua nel gasolio, ma alcun teste ha confermato di averne rilevato l'effettiva presenza nonostante la notevole entità dell'esborso che si sarebbe reso necessario per l'intervento di riparazione, con sostituzione integrale del motore.
-che il teste , infine, riferisce che tale mezzo è rimasto in panne ad Tes_1
NC e che da contatti intervenuti con l'Officina presso cui il mezzo era ricoverato, aveva saputo che vi era presenza di ruggine nel motore. Chiarisce che il mezzo aveva percorso 300.000 Km.
Orbene la ruggine si può formare per stagnazione di acqua nel motore e non, in via immediata, per l'introduzione nel serbatoio di benzina frammista ad acqua. D'altro canto un eventuale guasto appare compatibile con la vetustà e lo stato di usura del mezzo attestato dal chilometraggio.
Né d'altro canto la sua presenza può essere rapportata ai precedenti episodi sopra menzionati, di cui, come già specificato, non vi è prova della riferibilità a fatto dell'attuale appellante.
Conclusivamente l'appello può trovare parziale accoglimento con conseguente riduzione del danno da riconoscersi in favore della nei limiti del CP_1 CP_2
primo intervento effettuato sul mezzo targato Tg. EJ121MA per complessivi €
3.459,36.
5.1 Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del valore del decisum, quelle del presente grado con esclusione delle fasi di trattazione ed istruttoria, non svolte, considerato l'esito complessivo della lite che vede comunque riconosciuta la pretesa dell' attrice seppur per un importo minore rispetto a quello reclamato restano a carico dell'appellante nella misura di un terzo e vanno compensate tra le parti per i residui due terzi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nella qualità di proprietario/gestore della Stazione di Servizio Parte_1
Eni sita in Pianella (PE), alla Via Aldo Moro n. 68, contro la sentenza n. 1411-2022, resa dal Tribunale di Pescara, pubblicata il 25.10.2022, nei confronti di
. in persona del rappresentante legale pro tempore, così provvede: CP_1 CP_8
• In parziale accoglimento dell'appello dichiara tenuto e condanna Parte_1
al pagamento in favore della a titolo di risarcimento
[...] CP_1 CP_2 del danno, della minor somma di € 3.459,36 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. • Condanna l'appellante al pagamento di un terzo delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per l'intero, quanto al primo grado in € 2.552,00 per compensi oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e
,quanto al presente in € 1.923,00 per compensi oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensando tra le parti i residui due terzi;
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 28.01.2025
Il Consigliere relatore
Mariangela Fuina
Il Presidente
Barbara Del Bono