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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/03/2024, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 12/3/2024, ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 678/17 vertente tra:
nata a [...] il [...] ed ivi residente a in c.da Forno Alto n° 119/A cf: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo, via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. C.F._1
Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici e indebito previdenziale.
All'udienza odierna, i procuratori delle concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa riportandosi alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23/2/2017 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di avere regolarmente lavorato negli anni 2011 e 2012 come bracciante agricola alle dipendenze del Organizzazione_1
per 102 giornate annue e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tali
[...] anni e che l' con provvedimento del 3/11/14 le aveva intimato la restituzione della somma di € CP_2
3.547,96 erogata a titolo di indennità varie in quanto non iscritta ovvero cancellata dagli elenchi anagrafici.
Rilevava che non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, con CP_ conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento e reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2011 e 2012 per 102 giornate annue, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio contestando le richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del CP_2 ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
CP_ L' infatti non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti priva di sottoscrizione e specificatamente disconosciuta da parte ricorrente.
CP_ L' infatti produce solo la prima pagina dell'elenco di variazione con annotata in calce la data di presunta pubblicazione. Tale annotazione non risulta sottoscritta né dal responsabile del procedimento né da altro soggetto, apparendo esclusivamente una annotazione postuma, priva di valore legale. Inoltre, la documentazione prodotta risulta priva di protocollo.
Pertanto, mancando il dies a quo non può parlarsi di decadenza.
Tale termine non può farsi decorrere nemmeno dalla data della nota impugnata, stante la palese genericità della stessa ove non viene specificato l'anno di cancellazione dagli elenchi. Ne consegue che la parte ricorrente non è incorsa nell'eccepita decadenza.
Deve inoltre rilevarsi che in tali elenchi di variazione per l'anno 2011 risulta iscritta per 102 giornate.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ Nell'atto in esame non vengono specificati gli importi esatti di cui si chiede la restituzione. L' infatti intima la restituzione delle somme senza specificare con esattezza quali prestazioni sono state revocate, né le date e gli importi dei pagamenti revocati.
Pertanto, stante la genericità della richiesta, non si comprende se gli importi richiesti si riferiscono anche agli anni in cui la ricorrente risulta regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici e per cui ha diritto a dette prestazioni.
CP_ La stessa eccepisce di non aver mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate, né l' ha provato la sussistenza di un provvedimento di cancellazione delle giornate e/o di modifica degli elenchi anagrafici.
CP_ A ciò si aggiunga che dal verbale ispettivo prodotto dall' si rileva che gli ispettori non hanno ritenuto i rapporti di lavoro fittizi, ma hanno ipotizzato una somministrazione irregolare di lavoro. Per cui non vi è disconoscimento dell'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, ma esclusivamente irregolarità sulla riferibilità del rapporto. Ininfluente dal punto di vista previdenziale, alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali.
CP_ Ciò trae conferma anche dalle dichiarazioni rese dagli ispettori di vigilanza come da documentazione prodotta dalla parte ricorrente che questo Giudice ritiene utile valutare ai fini della decisione, chiarendo in modo autentico il contenuto del verbale.
Dunque, gli ispettori hanno riconosciuto che la ricorrente in tali anni ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo per le giornate indicate, pur ritenendo erronea la modalità di assunzione. CP_ Pertanto, in assenza di un formale atto di disconoscimento emesso dall' regolarmente comunicato, nelle forme di legge, al lavoratore, ne discende l'erroneità dell'atto impugnato, con diritto dell'istante ad essere iscritta per gli anni in esame negli elenchi anagrafici del comune di residenza, per le giornate lavorate.
Dall'esame di detto verbale si è inoltre appurato che lo stesso è stato redatto alla presenza dei rappresentanti del Consorzio PAC e notificato esclusivamente a detto Consorzio, pertanto, in assenza di valida prova contraria, si deve ritenere che parte ricorrente non ne ha avuto conoscenza, per come affermato nel ricorso.
Inoltre, dall'escussione della testimone ammessa, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, avendola escussa questo giudice che l'ha attentamente osservata durante l'esame, si è rilevato chiaramente che la parte ricorrente nell'anno in questione ha lavorato regolarmente come bracciante agricola alle dipendenze del Ass. rlando, per 102 giornate, eseguendo le direttive del presidente di Organizzazione_2 Org_1 detto consorzio.
Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta erroneo e, conseguentemente, deve essere annullato, CP_ condannando l' alla restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù del citato provvedimento ed alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici del comune di residenza per gli anni in questione e per le giornate come sopra indicate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla i provvedimenti impugnati privandoli di ogni effetto di legge;
2) ordina la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici del comune di residenza per gli anni
2011 e 2012 per 102 giornate annue;
3) conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese;
4) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi € 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 12/3/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 12/3/2024, ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 678/17 vertente tra:
nata a [...] il [...] ed ivi residente a in c.da Forno Alto n° 119/A cf: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo, via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. C.F._1
Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici e indebito previdenziale.
All'udienza odierna, i procuratori delle concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa riportandosi alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23/2/2017 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di avere regolarmente lavorato negli anni 2011 e 2012 come bracciante agricola alle dipendenze del Organizzazione_1
per 102 giornate annue e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tali
[...] anni e che l' con provvedimento del 3/11/14 le aveva intimato la restituzione della somma di € CP_2
3.547,96 erogata a titolo di indennità varie in quanto non iscritta ovvero cancellata dagli elenchi anagrafici.
Rilevava che non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, con CP_ conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento e reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2011 e 2012 per 102 giornate annue, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio contestando le richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del CP_2 ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
CP_ L' infatti non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti priva di sottoscrizione e specificatamente disconosciuta da parte ricorrente.
CP_ L' infatti produce solo la prima pagina dell'elenco di variazione con annotata in calce la data di presunta pubblicazione. Tale annotazione non risulta sottoscritta né dal responsabile del procedimento né da altro soggetto, apparendo esclusivamente una annotazione postuma, priva di valore legale. Inoltre, la documentazione prodotta risulta priva di protocollo.
Pertanto, mancando il dies a quo non può parlarsi di decadenza.
Tale termine non può farsi decorrere nemmeno dalla data della nota impugnata, stante la palese genericità della stessa ove non viene specificato l'anno di cancellazione dagli elenchi. Ne consegue che la parte ricorrente non è incorsa nell'eccepita decadenza.
Deve inoltre rilevarsi che in tali elenchi di variazione per l'anno 2011 risulta iscritta per 102 giornate.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ Nell'atto in esame non vengono specificati gli importi esatti di cui si chiede la restituzione. L' infatti intima la restituzione delle somme senza specificare con esattezza quali prestazioni sono state revocate, né le date e gli importi dei pagamenti revocati.
Pertanto, stante la genericità della richiesta, non si comprende se gli importi richiesti si riferiscono anche agli anni in cui la ricorrente risulta regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici e per cui ha diritto a dette prestazioni.
CP_ La stessa eccepisce di non aver mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate, né l' ha provato la sussistenza di un provvedimento di cancellazione delle giornate e/o di modifica degli elenchi anagrafici.
CP_ A ciò si aggiunga che dal verbale ispettivo prodotto dall' si rileva che gli ispettori non hanno ritenuto i rapporti di lavoro fittizi, ma hanno ipotizzato una somministrazione irregolare di lavoro. Per cui non vi è disconoscimento dell'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, ma esclusivamente irregolarità sulla riferibilità del rapporto. Ininfluente dal punto di vista previdenziale, alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali.
CP_ Ciò trae conferma anche dalle dichiarazioni rese dagli ispettori di vigilanza come da documentazione prodotta dalla parte ricorrente che questo Giudice ritiene utile valutare ai fini della decisione, chiarendo in modo autentico il contenuto del verbale.
Dunque, gli ispettori hanno riconosciuto che la ricorrente in tali anni ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo per le giornate indicate, pur ritenendo erronea la modalità di assunzione. CP_ Pertanto, in assenza di un formale atto di disconoscimento emesso dall' regolarmente comunicato, nelle forme di legge, al lavoratore, ne discende l'erroneità dell'atto impugnato, con diritto dell'istante ad essere iscritta per gli anni in esame negli elenchi anagrafici del comune di residenza, per le giornate lavorate.
Dall'esame di detto verbale si è inoltre appurato che lo stesso è stato redatto alla presenza dei rappresentanti del Consorzio PAC e notificato esclusivamente a detto Consorzio, pertanto, in assenza di valida prova contraria, si deve ritenere che parte ricorrente non ne ha avuto conoscenza, per come affermato nel ricorso.
Inoltre, dall'escussione della testimone ammessa, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, avendola escussa questo giudice che l'ha attentamente osservata durante l'esame, si è rilevato chiaramente che la parte ricorrente nell'anno in questione ha lavorato regolarmente come bracciante agricola alle dipendenze del Ass. rlando, per 102 giornate, eseguendo le direttive del presidente di Organizzazione_2 Org_1 detto consorzio.
Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta erroneo e, conseguentemente, deve essere annullato, CP_ condannando l' alla restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù del citato provvedimento ed alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici del comune di residenza per gli anni in questione e per le giornate come sopra indicate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla i provvedimenti impugnati privandoli di ogni effetto di legge;
2) ordina la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici del comune di residenza per gli anni
2011 e 2012 per 102 giornate annue;
3) conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese;
4) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi € 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 12/3/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA