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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 659/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello – spese giudiziali;
TRA
, elettivamente domiciliato a Lecce, in via Salandra n.13 presso lo Parte_1 studio legale dell'Avv. Massimo Pagliaro che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Prefetto pro tempore;
rappresentata e difesa Controparte_1 ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui Uffici in via Rubichi
n. 39 è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello iscritto il 29/1/2024, impugnava la sentenza n. Parte_1
529/2024 con cui il Giudice di Pace di Lecce, nella causa n. 2002/2023 R.G., aveva accolto, annullando il provvedimento, il ricorso in opposizione ex art. 204 bis Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992) da egli introdotto avverso l'ordinanza ingiunzione M_IT
1 PR_LESPC00173103 del 15/12/2022 Area III emessa dal Prefetto della Provincia di
Lecce e il relativo verbale n. Z6078935/2021 elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Lecce in data 26/10/2021 in cui era stata accertata, come infrazione, la violazione della norma di cui all'art. 7 commi 9 e 14 del Codice della Strada in relazione alla condotta di guida, al suddetto attribuita e rilevata il 5/8/2021 alle ore 13:05:31 in territorio urbano, in via Fazzi;
in particolare, l'accertamento, avvenuto in base alle risultanze fotografiche prodotte dal sistema di rilevazione degli accessi ai centri storici denominato SART_BASIC, concerneva condotte di guida di accesso e transito in zona a traffico limitato senza autorizzazione con autovettura targata DR012EX e la sanzione pecuniaria comminata in totale ammontava ad € 58,10 (minimo edittale), oltre € 12,35 per spese postali e amministrative;
nella specie, l'istante formulava il seguente motivo di appello: carenza motivazionale della decisione del giudice di prime cure nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, ritenendo in contrasto con l'art. 92
c.p.c., stante la totale soccombenza della convenuta, la statuizione in ordine alla compensazione delle medesime;
chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza solo in parte qua con condanna della al pagamento delle spese relative al giudizio Controparte_1 di primo grado e vittoria delle spese concernenti il secondo grado di giudizio.
La , costituitasi a sua volta in giudizio, ritenendo, corretta la statuizione Controparte_1 circa la compensazione delle spese di lite, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza tenutasi il 4/12/2025 entrambe le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare ulteriori termini difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Preliminarmente, deve essere chiarito che ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., come sostituito dall'art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella l. 10 novembre 2014 n. 162, il giudice può compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, norma, da ultimo, dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte
Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77), nella parte in cui non prevede che il giudice abbia siffatta facoltà anche qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni diverse da quelle ivi letteralmente elencate.
2 La motivazione richiesta deve essere, in ogni caso, tuttavia, sostanziale e reale, ovverosia, lungi dall'essere ridotta ad una vuota e formale clausola di stile non avente alcun riferimento concreto ai termini in cui la vicenda controversa è stata risolta, dovrà essere articolata in modo da consentire la ricostruzione del ragionamento condotto dal giudicante e da verificarne coerenza e non contraddittorietà con la decisione assunta nel merito.
In linea con la citata regola di diritto, il deficit motivazionale, negli ultimi anni, è stato attestato in casi di utilizzo di formule generiche come, tra le tante altre, “la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale” (Cass., sez. VI - 5, ordinanza 25 settembre 2017 n. 22310),“la peculiarità della materia del contendere” (Cass., sez. VI -
5, sentenza 31 maggio 2016 n. 11217) e, da ultimo, “la complessità e la pluralità delle questioni sostanziali e processuali delibate, diffusamente trattate nella decisione” (Cass., sez. VI - 3, 16 gennaio 2018 n. 22598).
Nel caso in esame, a fronte di un accoglimento del ricorso in opposizione nei seguenti termini: “Ne deriva che, proprio per la peculiarità di tali meccanismi, funzionanti in assenza di operatori vi deve essere una certezza assoluta circa l'effettività e la correttezza delle rilevazioni. L'assenza di una tale prova conduce all'accoglimento della proposta opposizione conformemente a quanto previsto dall'art. 23 L. n. 689/81, laddove afferma che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. (…) Alla luce delle osservazioni che precedono, gli ulteriori motivi di doglianza restano assorbiti nella mancanza di prova dell'illecito” la determinazione di dichiarare integralmente compensate le spese di lite, risulta, in effetti, contraddittoria.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, le quali, anziché essere interamente compensate tra le parti, sono poste, in base al principio della soccombenza, a carico dell'opposta e liquidate, tenendo conto del valore della controversia, in conformità al d.m. 10 marzo
2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147), così come le spese relative all'odierno grado di giudizio, il cui valore è commisurato alla somma liquidata a titolo di spese per il giudizio di primo grado, non essendo il merito della causa oggetto del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
3 confronti di , in persona del Prefetto pro tempore, avverso la Controparte_1 sentenza n. 529/2024, depositata dal Giudice di Pace di Lecce ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza impugnata solo nella parte relativa alla regolamentazione delle spese processuali nei termini di cui in motivazione, condanna la , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 alla rifusione in favore di , delle spese di lite liquidate nella misura Parte_1 di € 278,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge e in € 43,00 per esborsi;
2. condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 462,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e in € 64,50 per esborsi.
Lecce, 15/12/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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