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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/05/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 5.05.2025 e ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3389/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione in materia di previdenza e lavoro” e vertente TRA AVV. rapp.to e difeso dall'avvocato Marco Eliantonio ed elettivamente Parte_1 domic rio difensore sito in Casagiove (CE) al Viale Europa n. 46. – opponente- E
in persona del legale rapp.te p.t. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati CP_1 uzzupoli, Itala De Benedictis, Ida Verrengia, Davide Catalano e Nicola Fumo con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena loc. San Benedetto – opposto - NONCHE'
- già in persona del legale PA Controparte_3 dana Car ente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Napoli Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 26 - opposta -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 09/05/2024, la parte opponente, come in epigrafe, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2024 90056617 88/000 ed avverso l'avviso di addebito richiamato n. 32820180007505121000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi gestione separata anno 2011, per l'importo di euro 1825,70 deducendo l'insussistenza dei CP_1 presupposti per l'iscrizione alla gestione separata;
l'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto, la nullità dello stesso avviso per inesistente degli interessi ovvero per indeterminatezza e genericità del calcolo, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare gli atti impugnati per i motivi indicati in ricorso;
il tutto vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l' nonché l CP_1 PA
, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda per tardività
[...] della stessa e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto, in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi impugnati erano stati ritualmente notificati ed avendo l'Agente della Riscossione, interrotto tempestivamente la prescrizione. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite. Istruita in via documentale, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali.
****
Vero quanto premesso, occorre ora procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda.
Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.
Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “… contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99).
Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva” è regolato dagli artt.
442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99).
Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato”
(art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.
Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” ovvero contestare la ritualità formale della cartella esattoriale o addurre vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, quali le notifiche, con l'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Detta ultima opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc. L'opposizione invece per motivi attinenti al merito della pretesa (tra cui vi rientra la prescrizione) deve invece essere proposta entro il termine di 40 giorni
Venendo al merito il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato sia antecedente alla formazione dell'avviso di addebito dedotto successiva alla notifica dello stesso intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
L' tuttavia, ha fornito prova della regolare notifica dell'avviso di addebito impugnato che risulta CP_1 dunque notificato come da ricevuta a.r. in data 29.01.2019 sottoscritta dal destinatario. ( Cfr. allegato CP_ produzione
Circa la validità delle notifiche dei titoli esattoriali va che l'art. 30, comma 4, l. 122/10, prevede che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1 municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nella specie la notifica è stata effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Ne consegue che essendo l'avviso di addebito correttamente notificato, appare tardiva l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96 nonché le ulteriori eccezioni di merito sollevate ( insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione separata ed inesistenza degli interessi ed erroneità del relativo calcolo)
La relativa azione andavano proposte nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto indicato.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata da qualsivoglia termine di decadenza.
Giova, invero, evidenziare che, nella fattispecie in esame, ai fini della prescrizione, bisogna anche tenendo conto della “finestra” di n. 129 giorni di sospensione della prescrizione, prevista dall' articolo 37, comma
2, del Decreto Legge n. 18/2020 (pari a 129 giorni) nonché dell'ulteriore sospensione disposta dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020 (dal 31.12.20 al 30.06.2021) pari a n. 182 giorni, per un totale di n. 311 giorni.
Tanto premesso l' , tenendo altresì conto di detta sospensione, ha dato PA prova di aver notificato entro il quinquennio l'intimazione di pagamento impugnata in data 23.03.2024.
Ne consegue che alcuna prescrizione risulta maturata.
Ritiene, infine il Tribunale che è irrilevante che la notifica sia avvenuta presso un indirizzo pec non istituzionale ovvero presso un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.
Come ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica la Suprema Corte di
Cassazione (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della
P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Il medesimo orientamento è stato recentemente confermato da Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023,
n.6015 proprio con riferimento ad un caso afferente la notifica di una cartella esattoriale. I principi espressi possono essere pertanto applicati al caso in esame per ritenere valide le notifiche degli atti interruttivi e delle cartelle notificate a mezzo PEC.
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 599,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge in favore di ciascuna parte opposta
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
in persona del legale rapp.te p.t. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati CP_1 uzzupoli, Itala De Benedictis, Ida Verrengia, Davide Catalano e Nicola Fumo con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena loc. San Benedetto – opposto - NONCHE'
- già in persona del legale PA Controparte_3 dana Car ente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Napoli Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 26 - opposta -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 09/05/2024, la parte opponente, come in epigrafe, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2024 90056617 88/000 ed avverso l'avviso di addebito richiamato n. 32820180007505121000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi gestione separata anno 2011, per l'importo di euro 1825,70 deducendo l'insussistenza dei CP_1 presupposti per l'iscrizione alla gestione separata;
l'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto, la nullità dello stesso avviso per inesistente degli interessi ovvero per indeterminatezza e genericità del calcolo, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare gli atti impugnati per i motivi indicati in ricorso;
il tutto vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l' nonché l CP_1 PA
, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda per tardività
[...] della stessa e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto, in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi impugnati erano stati ritualmente notificati ed avendo l'Agente della Riscossione, interrotto tempestivamente la prescrizione. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite. Istruita in via documentale, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali.
****
Vero quanto premesso, occorre ora procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda.
Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.
Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “… contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99).
Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva” è regolato dagli artt.
442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99).
Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato”
(art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.
Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” ovvero contestare la ritualità formale della cartella esattoriale o addurre vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, quali le notifiche, con l'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Detta ultima opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc. L'opposizione invece per motivi attinenti al merito della pretesa (tra cui vi rientra la prescrizione) deve invece essere proposta entro il termine di 40 giorni
Venendo al merito il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato sia antecedente alla formazione dell'avviso di addebito dedotto successiva alla notifica dello stesso intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
L' tuttavia, ha fornito prova della regolare notifica dell'avviso di addebito impugnato che risulta CP_1 dunque notificato come da ricevuta a.r. in data 29.01.2019 sottoscritta dal destinatario. ( Cfr. allegato CP_ produzione
Circa la validità delle notifiche dei titoli esattoriali va che l'art. 30, comma 4, l. 122/10, prevede che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1 municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nella specie la notifica è stata effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Ne consegue che essendo l'avviso di addebito correttamente notificato, appare tardiva l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96 nonché le ulteriori eccezioni di merito sollevate ( insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione separata ed inesistenza degli interessi ed erroneità del relativo calcolo)
La relativa azione andavano proposte nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto indicato.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata da qualsivoglia termine di decadenza.
Giova, invero, evidenziare che, nella fattispecie in esame, ai fini della prescrizione, bisogna anche tenendo conto della “finestra” di n. 129 giorni di sospensione della prescrizione, prevista dall' articolo 37, comma
2, del Decreto Legge n. 18/2020 (pari a 129 giorni) nonché dell'ulteriore sospensione disposta dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020 (dal 31.12.20 al 30.06.2021) pari a n. 182 giorni, per un totale di n. 311 giorni.
Tanto premesso l' , tenendo altresì conto di detta sospensione, ha dato PA prova di aver notificato entro il quinquennio l'intimazione di pagamento impugnata in data 23.03.2024.
Ne consegue che alcuna prescrizione risulta maturata.
Ritiene, infine il Tribunale che è irrilevante che la notifica sia avvenuta presso un indirizzo pec non istituzionale ovvero presso un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.
Come ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica la Suprema Corte di
Cassazione (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della
P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Il medesimo orientamento è stato recentemente confermato da Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023,
n.6015 proprio con riferimento ad un caso afferente la notifica di una cartella esattoriale. I principi espressi possono essere pertanto applicati al caso in esame per ritenere valide le notifiche degli atti interruttivi e delle cartelle notificate a mezzo PEC.
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 599,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge in favore di ciascuna parte opposta
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella