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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1403/2022 depositato il 23/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Foggia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento Tasi 2017 ( di importo complessivo di euro 6224,00 riferito a 122 immobili ) eccependo l'omessa motivazione,
l'avvenuto assolvimento dell'obbligazione tributaria e la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 12 comma 5 del d. l.vo 472/97. Ha chiesto quindi l'annullamento dell'atto ovvero in subordine la riduzione della pretesa e l'annullamento delle sanzioni, con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Foggia, ritualmente costituito, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi e, comunque, l'infondatezza nel merito - trattandosi di pretesa tributaria riguardante i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ( cc.dd. "beni merce") assoggettati a TASI - e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 30/12/2025 ha insistito per l'accoglimento del ricorso, producendo i contratti di locazione relativi alle unità immobiliari in forza dei quali esse avrebbero perso la qualifica di beni merce.
All'odierna udienza la causa viene trattata e quindi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è inammissibile in quanto, sia pure in termini sintetici, la società ricorrente ha esposto le ragioni che, a suo avviso, rendono illegittimi la pretesa fiscale ed il trattamento sanzionatorio.
E' infondato il primo motivo di ricorso, essendo l'atto dotato di tutte le indicazioni ( estremi catastali degli immobili, tipo ed annualità di imposta, periodo di possesso, valore degli immobili, aliquote, imposta dovuta, riferimenti normativi, delibere, importi versati, calcolo degli interessi e delle sanzioni, differenza ancora dovuta ) necessarie per consentire al destinatario di avere piena contezza della pretesa tributaria e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, come anche comprovato dalla stessa proposizione del ricorso e di articolata memoria con cui la società ha esposto le ragioni che militano a favore dell'annullamento dell'atto impugnato.
Tanto premesso, occorre considerare che in base alla deliberazione nr. 20 del 30/3/2017 ( inserita per estratto, nella parte di interesse, nella memoria della ricorrente e non contestata dal Comune resistente ) la Tasi era dovuta esclusivamente: a) sui fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura (1 per mille); b) sui “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)” fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati (2,5 per mille).
La ricorrente ha prodotto i contratti di locazione relativi ai beni costruiti e ciò ha comportato il venir meno del requisito della destinazione alla vendita e, dunque, della natura di beni merce.
La ricorrente ha inoltre fatto rilevare che tali immobili, per i quali era stata corrisposta l'IMU, non avevano neppure formato oggetto delle dichiarazioni di esonero.
Tali affermazioni non hanno formato oggetto di contestazione da parte del Comune di Foggia, che nulla ha replicato in ordine al contenuto della memoria illustrativa ed alla copiosa documentazione prodotta.
Per le esposte ragioni, il ricorso va accolto.
La particolarità della controversia permette di ravvisare giusti motivi affinché le spese vengano compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1403/2022 depositato il 23/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Foggia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento Tasi 2017 ( di importo complessivo di euro 6224,00 riferito a 122 immobili ) eccependo l'omessa motivazione,
l'avvenuto assolvimento dell'obbligazione tributaria e la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 12 comma 5 del d. l.vo 472/97. Ha chiesto quindi l'annullamento dell'atto ovvero in subordine la riduzione della pretesa e l'annullamento delle sanzioni, con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Foggia, ritualmente costituito, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi e, comunque, l'infondatezza nel merito - trattandosi di pretesa tributaria riguardante i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ( cc.dd. "beni merce") assoggettati a TASI - e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 30/12/2025 ha insistito per l'accoglimento del ricorso, producendo i contratti di locazione relativi alle unità immobiliari in forza dei quali esse avrebbero perso la qualifica di beni merce.
All'odierna udienza la causa viene trattata e quindi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è inammissibile in quanto, sia pure in termini sintetici, la società ricorrente ha esposto le ragioni che, a suo avviso, rendono illegittimi la pretesa fiscale ed il trattamento sanzionatorio.
E' infondato il primo motivo di ricorso, essendo l'atto dotato di tutte le indicazioni ( estremi catastali degli immobili, tipo ed annualità di imposta, periodo di possesso, valore degli immobili, aliquote, imposta dovuta, riferimenti normativi, delibere, importi versati, calcolo degli interessi e delle sanzioni, differenza ancora dovuta ) necessarie per consentire al destinatario di avere piena contezza della pretesa tributaria e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, come anche comprovato dalla stessa proposizione del ricorso e di articolata memoria con cui la società ha esposto le ragioni che militano a favore dell'annullamento dell'atto impugnato.
Tanto premesso, occorre considerare che in base alla deliberazione nr. 20 del 30/3/2017 ( inserita per estratto, nella parte di interesse, nella memoria della ricorrente e non contestata dal Comune resistente ) la Tasi era dovuta esclusivamente: a) sui fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura (1 per mille); b) sui “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)” fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati (2,5 per mille).
La ricorrente ha prodotto i contratti di locazione relativi ai beni costruiti e ciò ha comportato il venir meno del requisito della destinazione alla vendita e, dunque, della natura di beni merce.
La ricorrente ha inoltre fatto rilevare che tali immobili, per i quali era stata corrisposta l'IMU, non avevano neppure formato oggetto delle dichiarazioni di esonero.
Tali affermazioni non hanno formato oggetto di contestazione da parte del Comune di Foggia, che nulla ha replicato in ordine al contenuto della memoria illustrativa ed alla copiosa documentazione prodotta.
Per le esposte ragioni, il ricorso va accolto.
La particolarità della controversia permette di ravvisare giusti motivi affinché le spese vengano compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.