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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. Dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, all'udienza del 13 Marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 3227/2023 R.G vertente
TRA
, e , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nicola De Girolamo (C.F.: ) ed elettivamente domiciliati in via digitale presso il suo C.F._1 indirizzo pec: , il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni Email_1 consentite dalla legge anche al fax n. 0825.22851 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
- Appellanti
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli al Centro Direzionale Controparte_1
Isola F.3, in persona del legale rapp.te – , elett.te dom.ta in Napoli alla via Generale G. Controparte_2
Orsini, 46 (cap. 80132) presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Cerbone (C.F.: ) e Biagio C.F._2
Marrone, (C.F. ), dai quali è rapp.ta e difesa con espressa dichiarazione di voler C.F._3 ricevere qualsivoglia comunicazione e notificazione al numero di fax 081.0099591 ovvero agli indirizzi pec Email_3 Email_4
- Appellato
Nonché
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Alfredo Dovetto (C.F.: e con questi elettivamente domiciliata in Avellino alla C.F._4 via G. di Guglielmo 13 presso l'intestato studio, indicando per le comunicazioni di legge indirizzo pec:
– fax n. 0825.164.60.46; Email_5
- Appellato e Terzo chiamato in garanzia
OGGETTO: Risarcimento danni per responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., artt. 1228 e
2049 c.c. e del D.Lgs. n. 81/2008.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2020 presso il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, gli appellanti in epigrafe convenivano in giudizio la società per sentirne dichiarare la responsabilità Controparte_1 nella morte del proprio congiunto, , avvenuta in data 21.08.2016 durante l'attività Persona_1 lavorativa presso il Cimitero “Leone” di Montoro (AV).
I ricorrenti sostenevano che la morte del lavoratore fosse riconducibile a gravi omissioni del datore di lavoro, in particolare: 1) La mancata valutazione del rischio correlato alle mansioni svolte;
2) La falsificazione della visita medica di idoneità, effettuata dal Dott. , socio e direttore sanitario della Parte_4
Soc. Securmed srl, senza titolo;
3) L'assegnazione del lavoratore a mansioni gravose senza una corretta sorveglianza sanitaria;
4) L'assenza di misure adeguate per proteggere il lavoratore dalle condizioni climatiche estreme;
5) La mancata formazione specifica sui rischi legati alla mansione svolta;
6) L'omissione di un'adeguata organizzazione delle attività lavorative per evitare sforzi eccessivi in condizioni ambientali sfavorevoli.
La società si costituiva in giudizio, contestando ogni addebito e sostenendo che: il Controparte_1 certificato di idoneità era stato rilasciato da un medico regolarmente incaricato;
non vi era alcun elemento per ritenere che la società fosse a conoscenza della falsificazione del certificato;
il decesso era riconducibile a fattori patologici preesistenti e non a cause lavorative;
l'azienda aveva adottato tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) era aggiornato e conforme alla normativa.
La società, inoltre, chiamava in garanzia chiedendo che, in caso di condanna, Controparte_3 la compagnia assicurativa fosse tenuta a risarcire l'importo liquidato a titolo di danno.
Chiamata in causa la compagnia assicurativa, si costituiva in giudizio l che Controparte_3 chiedeva il rigetto della domanda per inesistenza del fatto storico e mancanza di nesso causale fra fatto ed evento e eccepiva: l'inoperatività della polizza assicurativa, in quanto il decesso non rientrava nei casi coperti dalla polizza, trattandosi di un evento dovuto a patologie pregresse e non a infortunio;
l'assenza di responsabilità diretta della compagnia, poiché la polizza escludeva la copertura per dolo o colpa grave del datore di lavoro;
la prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 2952 c.c., sostenendo che la richiesta fosse stata avanzata oltre i termini previsti;
l'assenza di un obbligo risarcitorio, in quanto la compagnia non aveva ricevuto tempestiva comunicazione dell'evento.
Con sentenza n. 813/2023, pubbl. Il 14.11.2023, il Tribunale di Avellino rigettava le domande degli appellanti, ritenendo che il datore di lavoro avesse adempiuto ai propri obblighi avendo individuato una struttura e un professionista qualificato ed accreditato per l'incarico, nominando quale medico competente il dott. indicato dalla SecurMed s.r.l. - società che si occupa di sicurezza in medicina del lavoro Persona_2
e di cui la società convenuta era da tempo cliente per sottoporre i lavoratori alle visite sanitarie obbligatorie. Sosteneva, infatti, che fosse irrilevante l'operatore medico che in concreto avesse, poi, eseguito l' accertamento sull' idoneità del lavoratore e riteneva che non vi fosse prova della riconducibilità diretta della morte all'attività lavorativa. Compensava tra le parti le spese di lite.
2 Con ricorso depositato in data 27.12.2023 gli appellanti hanno proposto appello contro tale decisione, invocando i principi espressi dalla Cassazione n. 17948/2021, che sancisce la responsabilità solidale del datore di lavoro per l'operato del medico competente. Assumono che il Tribunale abbia errato nella valutazione delle prove e delle responsabilità del datore di lavoro, violando norme di diritto e di sicurezza sul lavoro;
contestano in modo dettagliato la decisione del Tribunale sostenendo che la società datrice di lavoro avrebbe dovuto prevedere e prevenire il rischio per il lavoratore;
denunciano l'eccessiva indulgenza nei confronti della società, che si è limitata a nominare un medico senza controllare l'effettivo rispetto delle norme sulla sicurezza;
puntano a dimostrare che l'assenza di misure di prevenzione e la mancata sorveglianza sanitaria adeguata hanno contribuito alla morte del lavoratore, rendendo la società responsabile del risarcimento;
concludono chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, il riconoscimento della responsabilità del e il risarcimento per la perdita del congiunto Controparte_1
e del danno non patrimoniale con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con memoria del 01.10.2024 si è costituita la società appellata che ha resistito al gravame ritenendo che la sentenza del Tribunale di Avellino abbia correttamente rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dagli appellanti atteso che il medico competente alla sorveglianza sanitaria non è un ausiliario né un collaboratore del datore di lavoro, ma un professionista autonomo che in quanto tale risponde in via esclusiva delle sue azioni e omissioni.
L' costituitasi, ha chiesto invece la conferma della sentenza di primo grado, Controparte_3 ovvero in subordine dichiararsi escluso l'obbligo di manleva stante l' inoperatività della polizza assicurativa al caso.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
La giurisprudenza consolidata (Cass. n. 17948/2021; Cass. n. 2551/2021) chiarisce che il datore di lavoro è responsabile per le condotte colpose del medico competente, essendo quest'ultimo un ausiliario necessario nella gestione della sicurezza aziendale. Tale principio si applica con particolare rigore nei casi in cui la mancata idoneità del lavoratore alle mansioni assegnate abbia determinato un evento lesivo.
Più specificamente con la sentenza n. 17948/2021 la Cassazione ha stabilito, un importante principio in materia di responsabilità del datore di lavoro per le condotte del medico competente riconoscendo che il datore di lavoro risponde per gli errori e le omissioni del medico competente ai sensi dell' art. 2049 c.c., in quanto la sorveglianza sanitaria dei lavoratori è una funzione strettamente connessa agli obblighi di sicurezza del datore di lavoro previsti dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. 81/2008. Il medico competente, sebbene autonomo nella sua attività professionale, opera nell'interesse del datore di lavoro e sotto il suo controllo organizzativo ed il datore di lavoro non può limitarsi alla nomina formale del medico, ma ha l'obbligo di vigilare affinché la sorveglianza sanitaria sia svolta correttamente.
Con tale pronuncia la Suprema Corte sancisce, dunque, che il datore di lavoro è responsabile in via oggettiva ex art. 2049 cc per i danni causati dai propri preposti e ausiliari, inclusi i medici competenti.
La responsabilità sussiste indipendentemente dalla colpa diretta del datore di lavoro, essendo sufficiente dimostrare che l'illecito del medico sia stato commesso nell'esercizio delle sue funzioni. Quindi, anche se il
3 medico competente ha agito in modo scorretto (ad esempio, rilasciando un certificato di idoneità non veritiero), il datore di lavoro è responsabile in via solidale per le conseguenze dannose arrecate.
Precisamente afferma la Corte che “la responsabilità conseguente all'esplicazione dell'attività di tale terzo ricade direttamente in capo al soggetto che se ne avvale, in virtù del principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente dell'appropriazione o dell'”avvilimento” dell'attività altrui per
l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino;
neppure è rilevante distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che costituisce il presupposto della responsabilità del debitore), essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (Cass., 17 maggio 2001, n. 6756; Cass., 15 febbraio
2000, n. 1682); analogamente a quanto avviene per la struttura sanitaria, nel caso di specie, il datore di lavoro risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose consentite al terzo preposto (medico), della cui opera comunque si è avvalso, a causa della posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che ha determinato in ragione di quel particolare contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti il creditore;
il datore di lavoro è infatti direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso, come nella specie (sul punto vi è un giudicato interno in quanto la sentenza del Tribunale che ha affermato la responsabilità del sanitario non è impugnata, sul punto) sia stato causato dalla condotta colposa posta in essere dal medico (cfr. Cass., 27 agosto 2014, n. 18304), della cui attività la società ricorrente si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale”.
La violazione della sorveglianza sanitaria è pertanto un inadempimento del datore di lavoro. Lo stesso deve garantire che il medico competente esegua accertamenti accurati e tempestivi e se un lavoratore viene ritenuto idoneo senza esami adeguati e questo causa un danno (come un infortunio o un decesso), il datore di lavoro è civilmente responsabile perché ha consentito il verificarsi della violazione.
Venendo al caso in esame, alla luce del principio sovraesposto, la società non può Controparte_1 sottrarsi alla responsabilità per il comportamento negligente del medico, poiché quest'ultimo ha agito nell'ambito delle funzioni per cui era stato incaricato, con effetti diretti sulla salute e sulla sicurezza del lavoratore .
Appare evidente che la società sia direttamente responsabile della morte del lavoratore Per_1
avendo omesso i dovuti controlli sulla sorveglianza sanitaria e sulle condizioni operative in
[...] violazione dell'art. 2087 c.c. e delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
In particolare, la società datrice di lavoro ha nominato formalmente un medico competente (Dott. Per_2
, ma ha di fatto permesso che la visita fosse eseguita dal Dott. , che ha falsificato il
[...] Persona_3 certificato di idoneità. Ha omesso di verificare che la visita venisse effettivamente eseguita dal medico formalmente incaricato e non ha controllato l'autenticità della certificazione medica, accettando passivamente un documento irregolare. Ha, poi, omesso di predisporre controlli adeguati sulla regolarità della sorveglianza sanitaria, permettendo al lavoratore di svolgere mansioni gravose senza una corretta valutazione del suo stato di salute (il certificato di idoneità veniva rilasciato senza effettuare accertamenti approfonditi nonostante il lavoratore presentasse una patologia cardiaca pregressa);ha assegnato al lavoratore attività fisicamente impegnative in condizioni climatiche estreme, senza alcuna misura di prevenzione per ridurre i rischi legati al caldo intenso e allo sforzo fisico prolungato;
ha trascurato di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per includere i rischi specifici connessi alle
4 mansioni affidate al lavoratore. Tali omissioni costituiscono violazioni dirette e gravi dell'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro.
La mancata verifica della reale idoneità del lavoratore ha permesso che fosse esposto a condizioni di lavoro non compatibili con il suo stato di salute, contribuendo in modo determinante al decesso per scompenso cardiaco acuto.
Conseguentemente può affermarsi che sussiste nesso causale tra le omissioni imputabili al datore di lavoro e il decesso del Donniacuo.
Dalla CTU medico-legale eseguita in sede penale è emerso che: 1) Il lavoratore soffriva di una patologia cardiaca pregressa, che avrebbe reso necessarie ulteriori indagini;
2) La visita medica non ha rilevato tali criticità a causa di esami insufficienti;
3) Il decesso è avvenuto per scompenso cardiaco acuto, concausato dall'attività lavorativa svolta in condizioni di caldo estremo e intenso sforzo fisico;
4) Se il lavoratore fosse stato sottoposto a corretti esami clinici, sarebbe stato dichiarato “idoneo con limitazione” ovvero
“inidoneo” alla mansione.
Le risultanze istruttorie hanno quindi confermato che l'inadeguata gestione della visita medica e l'errata certificazione di idoneità hanno assunto un rilievo determinante nella causazione dell'evento letale.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, quindi, il nesso causale tra l'omissione del datore di lavoro e il decesso del lavoratore appare chiaro: la falsa certificazione di idoneità ha consentito l'assegnazione a mansioni gravose di un soggetto che, se correttamente valutato, non avrebbe potuto svolgere tali compiti. L'evento mortale non può quindi considerarsi un fatto imprevedibile, bensì la diretta conseguenza della negligenza aziendale nella gestione della sicurezza e della sorveglianza sanitaria.
Per tali ragioni non può escludersi una responsabilità concorrente della nella Controparte_4 causazione dell' evento occorso al lavoratore.
Per quel che riguarda la posizione della questo Collegio ritiene che sussista Controparte_3
l' obbligo di manleva della compagnia assicurativa nei confronti del Controparte_1
In primo luogo, occorre rilevare che non vi è prescrizione della domanda in garanzia, poiché come si legge nella polizza allegata alla costituzione di parte appellata (punto 9 delle Note Illustrative) il termine biennale ex art. 2952 c.c. per le richieste di responsabilità civile decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Ciò posto, considerato che dagli atti di causa emerge che nel caso di specie gli eredi del Donniacuo avanzavano per la prima volta richiesta di risarcimento in data 20.01.2020 ed il fatto risulta tempestivamente denunciato all'istituto assicuratore in data 23.01.2020 alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Le argomentazioni della società in garanzia sull' inoperatività della polizza risultano inoltre smentite dalla circostanza che l'evento, al contrario di quanto paventato dall' non può essere ascritto ad una CP_3 malattia professionale in grado di escludere la copertura, bensì ad un infortunio sul lavoro. Ed invero affinché si configuri l'ipotesi della malattia professionale devono necessariamente sussistere fattori patologici collegati alla prestazione lavorativa mentre la patologia cardiaca da cui era affetto il lavoratore era preesistente all'inizio dell'attività lavorativa e, come emerge chiaramente dalle risultanze peritali, il decesso è stato determinato dall'evento lavorativo in sé. Infine, occorre rilevare che, diversamente da
5 quanto sostenuto dalla compagnia assicurativa, nella fattispecie, il datore di lavoro non risponde dell'evento per dolo o colpa grave ma esclusivamente ai sensi dell' art. 2049 cc.
Per le ragioni sopra esplicitate, l'omissione nella verifica della certificazione medica e nella sorveglianza sanitaria da parte del datore di lavoro, infatti, pur costituendo una grave negligenza, rientra esclusivamente nel regime della responsabilità oggettiva, che non implica un elemento soggettivo di dolo o colpa grave confermandosi con ciò l'operatività della garanzia e la sussistenza dell'obbligo di copertura assicurativa da parte della compagnia chiamata in causa.
Affermata la sussistenza della responsabilità in capo alla occorre, quindi, Controparte_5 procedere alla quantificazione del danno.
Occorre dunque richiamare i più recenti principi elaborati dalla Suprema Corte in tema di danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e n. 28989 del 2019).
Come è noto, a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), secondo l'orientamento giurisprudenziale unanime (Cass. n. 11212 del 2019; n.
31950 del 2018; n. 12146 del 14giugno 2016) l'esistenza stessa del rapporto di parentela permette di presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018).
Chiarisce la Corte: “Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del
6 coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere (così Cass n.26140/2023). Inoltre, “ al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti" , che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l' indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull' importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendo un adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022). Per insegnamento costante della Suprema Corte, quindi, per i familiari più stretti (coniuge, genitore, figlio, fratello) del deceduto, il danno da perdita del rapporto parentale può essere presunto e non necessita di prova specifica da parte dei danneggiati dovendo la liquidazione avvenire in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata.
La Corte, pur affermando l'esistenza di una presunzione iuris tantum di danno in favore dei membri della famiglia nucleare, ha ribadito a più riprese che il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni è consentito sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire (Cass. Civ., Sez. III, 6/9/2012,
n.14931). E' stato infatti affermato che "Ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a causa della uccisione di un prossimo congiunto, non hanno rilievo le qualificazioni adoperate dagli interessati, ma è necessario che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi ... tenuto conto che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova" (Cass. Civ., Sez. III, 17/1/2018, n. 907)”. Pertanto pur sussistendo tale presunzione occorre in ogni caso la deduzione degli elementi di fatto e delle circostanze che consentano al convenuto di identificare una possibile prova contraria sul legame affettivo tra vittima e superstite ed al giudice di quantificare il danno. E' stato altrettanto chiarito che, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell' intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022; Cass. sentenza n.27142/2024).
7 Venendo al caso di specie questo Collegio ritiene di condividere la quantificazione del danno operata da parte appellante in quanto del tutto in linea con i principi giurisprudenziali sovresposti. In assenza di elementi probatori specifici che giustifichino una personalizzazione del danno, la liquidazione può essere effettuata alla stregua del criterio equitativo, valorizzando alcuni indici presuntivi (età degli eredi, convivenza o meno con il de cuius, intensità del vincolo familiare, sofferenza derivante dalla perdita) ed applicando i valori medi tabellari, senza ulteriori incrementi.
Nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, al cui interno sono compresi il danno morale e la compromissione sul piano relazionale derivanti dalla morte del congiunto, il giudice nel ricorrere al potere di valutazione equitativa, quando fa uso dello strumento tabellare, deve indicare gli elementi di calcolo impiegati, al fine di rendere palese il percorso fatto per rendere la liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio ( Cass. n. 761/2025).
Pertanto, tenuto conto della personalizzazione del danno operata dagli attori e in applicazione dei criteri previsti dalla giurisprudenza e dalle Tabelle di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale il risarcimento è determinato come segue:
• € 391.000,00 in favore di , figlio convivente del defunto, di anni 25 all'epoca del Parte_1 decesso, considerando l'intensità del rapporto affettivo;
• € 112.081,20 in favore di , sorella non convivente, ma particolarmente legata al de Parte_2 cuius, all' epoca di anni 54;
• € 108.684,80 in favore di , fratello non convivente, ma con un forte legame Parte_3 affettivo con il defunto, all' epoca di anni 63.
Tali importi, personalizzati in base alle specifiche allegazioni delle parti, risultano congrui in quanto coerenti con i parametri risarcitori della Cassazione e con le Tabelle del Tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale, senza personalizzazione ulteriore per difetto di prove specifiche sul punto.
In conclusione, l'appello va quindi accolto e la sentenza di primo grado riformata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza a carico della parte appellata e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la responsabilità della società nella causazione del decesso di;
Controparte_1 Persona_1
2. Condanna la società al pagamento in favore degli appellanti delle seguenti Controparte_1 somme a titolo di risarcimento danni: € 391.000,00 a favore di , € 112.081,20 a Parte_1 favore di , 108.684,80 a favore di , oltre interessi e Parte_2 Parte_3 rivalutazione monetaria dalla data del decesso sino all'effettivo soddisfo;
[
3. Dichiara tenuta alla manleva nei confronti della Società Controparte_3 CP_1
CP_1
8 4. Condanna la società al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.700,00 per il primo grado ed € 6.200,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 13.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. Dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, all'udienza del 13 Marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 3227/2023 R.G vertente
TRA
, e , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nicola De Girolamo (C.F.: ) ed elettivamente domiciliati in via digitale presso il suo C.F._1 indirizzo pec: , il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni Email_1 consentite dalla legge anche al fax n. 0825.22851 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
- Appellanti
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli al Centro Direzionale Controparte_1
Isola F.3, in persona del legale rapp.te – , elett.te dom.ta in Napoli alla via Generale G. Controparte_2
Orsini, 46 (cap. 80132) presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Cerbone (C.F.: ) e Biagio C.F._2
Marrone, (C.F. ), dai quali è rapp.ta e difesa con espressa dichiarazione di voler C.F._3 ricevere qualsivoglia comunicazione e notificazione al numero di fax 081.0099591 ovvero agli indirizzi pec Email_3 Email_4
- Appellato
Nonché
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Alfredo Dovetto (C.F.: e con questi elettivamente domiciliata in Avellino alla C.F._4 via G. di Guglielmo 13 presso l'intestato studio, indicando per le comunicazioni di legge indirizzo pec:
– fax n. 0825.164.60.46; Email_5
- Appellato e Terzo chiamato in garanzia
OGGETTO: Risarcimento danni per responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., artt. 1228 e
2049 c.c. e del D.Lgs. n. 81/2008.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2020 presso il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, gli appellanti in epigrafe convenivano in giudizio la società per sentirne dichiarare la responsabilità Controparte_1 nella morte del proprio congiunto, , avvenuta in data 21.08.2016 durante l'attività Persona_1 lavorativa presso il Cimitero “Leone” di Montoro (AV).
I ricorrenti sostenevano che la morte del lavoratore fosse riconducibile a gravi omissioni del datore di lavoro, in particolare: 1) La mancata valutazione del rischio correlato alle mansioni svolte;
2) La falsificazione della visita medica di idoneità, effettuata dal Dott. , socio e direttore sanitario della Parte_4
Soc. Securmed srl, senza titolo;
3) L'assegnazione del lavoratore a mansioni gravose senza una corretta sorveglianza sanitaria;
4) L'assenza di misure adeguate per proteggere il lavoratore dalle condizioni climatiche estreme;
5) La mancata formazione specifica sui rischi legati alla mansione svolta;
6) L'omissione di un'adeguata organizzazione delle attività lavorative per evitare sforzi eccessivi in condizioni ambientali sfavorevoli.
La società si costituiva in giudizio, contestando ogni addebito e sostenendo che: il Controparte_1 certificato di idoneità era stato rilasciato da un medico regolarmente incaricato;
non vi era alcun elemento per ritenere che la società fosse a conoscenza della falsificazione del certificato;
il decesso era riconducibile a fattori patologici preesistenti e non a cause lavorative;
l'azienda aveva adottato tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) era aggiornato e conforme alla normativa.
La società, inoltre, chiamava in garanzia chiedendo che, in caso di condanna, Controparte_3 la compagnia assicurativa fosse tenuta a risarcire l'importo liquidato a titolo di danno.
Chiamata in causa la compagnia assicurativa, si costituiva in giudizio l che Controparte_3 chiedeva il rigetto della domanda per inesistenza del fatto storico e mancanza di nesso causale fra fatto ed evento e eccepiva: l'inoperatività della polizza assicurativa, in quanto il decesso non rientrava nei casi coperti dalla polizza, trattandosi di un evento dovuto a patologie pregresse e non a infortunio;
l'assenza di responsabilità diretta della compagnia, poiché la polizza escludeva la copertura per dolo o colpa grave del datore di lavoro;
la prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 2952 c.c., sostenendo che la richiesta fosse stata avanzata oltre i termini previsti;
l'assenza di un obbligo risarcitorio, in quanto la compagnia non aveva ricevuto tempestiva comunicazione dell'evento.
Con sentenza n. 813/2023, pubbl. Il 14.11.2023, il Tribunale di Avellino rigettava le domande degli appellanti, ritenendo che il datore di lavoro avesse adempiuto ai propri obblighi avendo individuato una struttura e un professionista qualificato ed accreditato per l'incarico, nominando quale medico competente il dott. indicato dalla SecurMed s.r.l. - società che si occupa di sicurezza in medicina del lavoro Persona_2
e di cui la società convenuta era da tempo cliente per sottoporre i lavoratori alle visite sanitarie obbligatorie. Sosteneva, infatti, che fosse irrilevante l'operatore medico che in concreto avesse, poi, eseguito l' accertamento sull' idoneità del lavoratore e riteneva che non vi fosse prova della riconducibilità diretta della morte all'attività lavorativa. Compensava tra le parti le spese di lite.
2 Con ricorso depositato in data 27.12.2023 gli appellanti hanno proposto appello contro tale decisione, invocando i principi espressi dalla Cassazione n. 17948/2021, che sancisce la responsabilità solidale del datore di lavoro per l'operato del medico competente. Assumono che il Tribunale abbia errato nella valutazione delle prove e delle responsabilità del datore di lavoro, violando norme di diritto e di sicurezza sul lavoro;
contestano in modo dettagliato la decisione del Tribunale sostenendo che la società datrice di lavoro avrebbe dovuto prevedere e prevenire il rischio per il lavoratore;
denunciano l'eccessiva indulgenza nei confronti della società, che si è limitata a nominare un medico senza controllare l'effettivo rispetto delle norme sulla sicurezza;
puntano a dimostrare che l'assenza di misure di prevenzione e la mancata sorveglianza sanitaria adeguata hanno contribuito alla morte del lavoratore, rendendo la società responsabile del risarcimento;
concludono chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, il riconoscimento della responsabilità del e il risarcimento per la perdita del congiunto Controparte_1
e del danno non patrimoniale con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con memoria del 01.10.2024 si è costituita la società appellata che ha resistito al gravame ritenendo che la sentenza del Tribunale di Avellino abbia correttamente rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dagli appellanti atteso che il medico competente alla sorveglianza sanitaria non è un ausiliario né un collaboratore del datore di lavoro, ma un professionista autonomo che in quanto tale risponde in via esclusiva delle sue azioni e omissioni.
L' costituitasi, ha chiesto invece la conferma della sentenza di primo grado, Controparte_3 ovvero in subordine dichiararsi escluso l'obbligo di manleva stante l' inoperatività della polizza assicurativa al caso.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
La giurisprudenza consolidata (Cass. n. 17948/2021; Cass. n. 2551/2021) chiarisce che il datore di lavoro è responsabile per le condotte colpose del medico competente, essendo quest'ultimo un ausiliario necessario nella gestione della sicurezza aziendale. Tale principio si applica con particolare rigore nei casi in cui la mancata idoneità del lavoratore alle mansioni assegnate abbia determinato un evento lesivo.
Più specificamente con la sentenza n. 17948/2021 la Cassazione ha stabilito, un importante principio in materia di responsabilità del datore di lavoro per le condotte del medico competente riconoscendo che il datore di lavoro risponde per gli errori e le omissioni del medico competente ai sensi dell' art. 2049 c.c., in quanto la sorveglianza sanitaria dei lavoratori è una funzione strettamente connessa agli obblighi di sicurezza del datore di lavoro previsti dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. 81/2008. Il medico competente, sebbene autonomo nella sua attività professionale, opera nell'interesse del datore di lavoro e sotto il suo controllo organizzativo ed il datore di lavoro non può limitarsi alla nomina formale del medico, ma ha l'obbligo di vigilare affinché la sorveglianza sanitaria sia svolta correttamente.
Con tale pronuncia la Suprema Corte sancisce, dunque, che il datore di lavoro è responsabile in via oggettiva ex art. 2049 cc per i danni causati dai propri preposti e ausiliari, inclusi i medici competenti.
La responsabilità sussiste indipendentemente dalla colpa diretta del datore di lavoro, essendo sufficiente dimostrare che l'illecito del medico sia stato commesso nell'esercizio delle sue funzioni. Quindi, anche se il
3 medico competente ha agito in modo scorretto (ad esempio, rilasciando un certificato di idoneità non veritiero), il datore di lavoro è responsabile in via solidale per le conseguenze dannose arrecate.
Precisamente afferma la Corte che “la responsabilità conseguente all'esplicazione dell'attività di tale terzo ricade direttamente in capo al soggetto che se ne avvale, in virtù del principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente dell'appropriazione o dell'”avvilimento” dell'attività altrui per
l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino;
neppure è rilevante distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che costituisce il presupposto della responsabilità del debitore), essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (Cass., 17 maggio 2001, n. 6756; Cass., 15 febbraio
2000, n. 1682); analogamente a quanto avviene per la struttura sanitaria, nel caso di specie, il datore di lavoro risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose consentite al terzo preposto (medico), della cui opera comunque si è avvalso, a causa della posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che ha determinato in ragione di quel particolare contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti il creditore;
il datore di lavoro è infatti direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso, come nella specie (sul punto vi è un giudicato interno in quanto la sentenza del Tribunale che ha affermato la responsabilità del sanitario non è impugnata, sul punto) sia stato causato dalla condotta colposa posta in essere dal medico (cfr. Cass., 27 agosto 2014, n. 18304), della cui attività la società ricorrente si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale”.
La violazione della sorveglianza sanitaria è pertanto un inadempimento del datore di lavoro. Lo stesso deve garantire che il medico competente esegua accertamenti accurati e tempestivi e se un lavoratore viene ritenuto idoneo senza esami adeguati e questo causa un danno (come un infortunio o un decesso), il datore di lavoro è civilmente responsabile perché ha consentito il verificarsi della violazione.
Venendo al caso in esame, alla luce del principio sovraesposto, la società non può Controparte_1 sottrarsi alla responsabilità per il comportamento negligente del medico, poiché quest'ultimo ha agito nell'ambito delle funzioni per cui era stato incaricato, con effetti diretti sulla salute e sulla sicurezza del lavoratore .
Appare evidente che la società sia direttamente responsabile della morte del lavoratore Per_1
avendo omesso i dovuti controlli sulla sorveglianza sanitaria e sulle condizioni operative in
[...] violazione dell'art. 2087 c.c. e delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
In particolare, la società datrice di lavoro ha nominato formalmente un medico competente (Dott. Per_2
, ma ha di fatto permesso che la visita fosse eseguita dal Dott. , che ha falsificato il
[...] Persona_3 certificato di idoneità. Ha omesso di verificare che la visita venisse effettivamente eseguita dal medico formalmente incaricato e non ha controllato l'autenticità della certificazione medica, accettando passivamente un documento irregolare. Ha, poi, omesso di predisporre controlli adeguati sulla regolarità della sorveglianza sanitaria, permettendo al lavoratore di svolgere mansioni gravose senza una corretta valutazione del suo stato di salute (il certificato di idoneità veniva rilasciato senza effettuare accertamenti approfonditi nonostante il lavoratore presentasse una patologia cardiaca pregressa);ha assegnato al lavoratore attività fisicamente impegnative in condizioni climatiche estreme, senza alcuna misura di prevenzione per ridurre i rischi legati al caldo intenso e allo sforzo fisico prolungato;
ha trascurato di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per includere i rischi specifici connessi alle
4 mansioni affidate al lavoratore. Tali omissioni costituiscono violazioni dirette e gravi dell'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro.
La mancata verifica della reale idoneità del lavoratore ha permesso che fosse esposto a condizioni di lavoro non compatibili con il suo stato di salute, contribuendo in modo determinante al decesso per scompenso cardiaco acuto.
Conseguentemente può affermarsi che sussiste nesso causale tra le omissioni imputabili al datore di lavoro e il decesso del Donniacuo.
Dalla CTU medico-legale eseguita in sede penale è emerso che: 1) Il lavoratore soffriva di una patologia cardiaca pregressa, che avrebbe reso necessarie ulteriori indagini;
2) La visita medica non ha rilevato tali criticità a causa di esami insufficienti;
3) Il decesso è avvenuto per scompenso cardiaco acuto, concausato dall'attività lavorativa svolta in condizioni di caldo estremo e intenso sforzo fisico;
4) Se il lavoratore fosse stato sottoposto a corretti esami clinici, sarebbe stato dichiarato “idoneo con limitazione” ovvero
“inidoneo” alla mansione.
Le risultanze istruttorie hanno quindi confermato che l'inadeguata gestione della visita medica e l'errata certificazione di idoneità hanno assunto un rilievo determinante nella causazione dell'evento letale.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, quindi, il nesso causale tra l'omissione del datore di lavoro e il decesso del lavoratore appare chiaro: la falsa certificazione di idoneità ha consentito l'assegnazione a mansioni gravose di un soggetto che, se correttamente valutato, non avrebbe potuto svolgere tali compiti. L'evento mortale non può quindi considerarsi un fatto imprevedibile, bensì la diretta conseguenza della negligenza aziendale nella gestione della sicurezza e della sorveglianza sanitaria.
Per tali ragioni non può escludersi una responsabilità concorrente della nella Controparte_4 causazione dell' evento occorso al lavoratore.
Per quel che riguarda la posizione della questo Collegio ritiene che sussista Controparte_3
l' obbligo di manleva della compagnia assicurativa nei confronti del Controparte_1
In primo luogo, occorre rilevare che non vi è prescrizione della domanda in garanzia, poiché come si legge nella polizza allegata alla costituzione di parte appellata (punto 9 delle Note Illustrative) il termine biennale ex art. 2952 c.c. per le richieste di responsabilità civile decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Ciò posto, considerato che dagli atti di causa emerge che nel caso di specie gli eredi del Donniacuo avanzavano per la prima volta richiesta di risarcimento in data 20.01.2020 ed il fatto risulta tempestivamente denunciato all'istituto assicuratore in data 23.01.2020 alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Le argomentazioni della società in garanzia sull' inoperatività della polizza risultano inoltre smentite dalla circostanza che l'evento, al contrario di quanto paventato dall' non può essere ascritto ad una CP_3 malattia professionale in grado di escludere la copertura, bensì ad un infortunio sul lavoro. Ed invero affinché si configuri l'ipotesi della malattia professionale devono necessariamente sussistere fattori patologici collegati alla prestazione lavorativa mentre la patologia cardiaca da cui era affetto il lavoratore era preesistente all'inizio dell'attività lavorativa e, come emerge chiaramente dalle risultanze peritali, il decesso è stato determinato dall'evento lavorativo in sé. Infine, occorre rilevare che, diversamente da
5 quanto sostenuto dalla compagnia assicurativa, nella fattispecie, il datore di lavoro non risponde dell'evento per dolo o colpa grave ma esclusivamente ai sensi dell' art. 2049 cc.
Per le ragioni sopra esplicitate, l'omissione nella verifica della certificazione medica e nella sorveglianza sanitaria da parte del datore di lavoro, infatti, pur costituendo una grave negligenza, rientra esclusivamente nel regime della responsabilità oggettiva, che non implica un elemento soggettivo di dolo o colpa grave confermandosi con ciò l'operatività della garanzia e la sussistenza dell'obbligo di copertura assicurativa da parte della compagnia chiamata in causa.
Affermata la sussistenza della responsabilità in capo alla occorre, quindi, Controparte_5 procedere alla quantificazione del danno.
Occorre dunque richiamare i più recenti principi elaborati dalla Suprema Corte in tema di danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e n. 28989 del 2019).
Come è noto, a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), secondo l'orientamento giurisprudenziale unanime (Cass. n. 11212 del 2019; n.
31950 del 2018; n. 12146 del 14giugno 2016) l'esistenza stessa del rapporto di parentela permette di presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018).
Chiarisce la Corte: “Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del
6 coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere (così Cass n.26140/2023). Inoltre, “ al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti" , che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l' indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull' importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendo un adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022). Per insegnamento costante della Suprema Corte, quindi, per i familiari più stretti (coniuge, genitore, figlio, fratello) del deceduto, il danno da perdita del rapporto parentale può essere presunto e non necessita di prova specifica da parte dei danneggiati dovendo la liquidazione avvenire in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata.
La Corte, pur affermando l'esistenza di una presunzione iuris tantum di danno in favore dei membri della famiglia nucleare, ha ribadito a più riprese che il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni è consentito sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire (Cass. Civ., Sez. III, 6/9/2012,
n.14931). E' stato infatti affermato che "Ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a causa della uccisione di un prossimo congiunto, non hanno rilievo le qualificazioni adoperate dagli interessati, ma è necessario che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi ... tenuto conto che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova" (Cass. Civ., Sez. III, 17/1/2018, n. 907)”. Pertanto pur sussistendo tale presunzione occorre in ogni caso la deduzione degli elementi di fatto e delle circostanze che consentano al convenuto di identificare una possibile prova contraria sul legame affettivo tra vittima e superstite ed al giudice di quantificare il danno. E' stato altrettanto chiarito che, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell' intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022; Cass. sentenza n.27142/2024).
7 Venendo al caso di specie questo Collegio ritiene di condividere la quantificazione del danno operata da parte appellante in quanto del tutto in linea con i principi giurisprudenziali sovresposti. In assenza di elementi probatori specifici che giustifichino una personalizzazione del danno, la liquidazione può essere effettuata alla stregua del criterio equitativo, valorizzando alcuni indici presuntivi (età degli eredi, convivenza o meno con il de cuius, intensità del vincolo familiare, sofferenza derivante dalla perdita) ed applicando i valori medi tabellari, senza ulteriori incrementi.
Nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, al cui interno sono compresi il danno morale e la compromissione sul piano relazionale derivanti dalla morte del congiunto, il giudice nel ricorrere al potere di valutazione equitativa, quando fa uso dello strumento tabellare, deve indicare gli elementi di calcolo impiegati, al fine di rendere palese il percorso fatto per rendere la liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio ( Cass. n. 761/2025).
Pertanto, tenuto conto della personalizzazione del danno operata dagli attori e in applicazione dei criteri previsti dalla giurisprudenza e dalle Tabelle di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale il risarcimento è determinato come segue:
• € 391.000,00 in favore di , figlio convivente del defunto, di anni 25 all'epoca del Parte_1 decesso, considerando l'intensità del rapporto affettivo;
• € 112.081,20 in favore di , sorella non convivente, ma particolarmente legata al de Parte_2 cuius, all' epoca di anni 54;
• € 108.684,80 in favore di , fratello non convivente, ma con un forte legame Parte_3 affettivo con il defunto, all' epoca di anni 63.
Tali importi, personalizzati in base alle specifiche allegazioni delle parti, risultano congrui in quanto coerenti con i parametri risarcitori della Cassazione e con le Tabelle del Tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale, senza personalizzazione ulteriore per difetto di prove specifiche sul punto.
In conclusione, l'appello va quindi accolto e la sentenza di primo grado riformata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza a carico della parte appellata e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la responsabilità della società nella causazione del decesso di;
Controparte_1 Persona_1
2. Condanna la società al pagamento in favore degli appellanti delle seguenti Controparte_1 somme a titolo di risarcimento danni: € 391.000,00 a favore di , € 112.081,20 a Parte_1 favore di , 108.684,80 a favore di , oltre interessi e Parte_2 Parte_3 rivalutazione monetaria dalla data del decesso sino all'effettivo soddisfo;
[
3. Dichiara tenuta alla manleva nei confronti della Società Controparte_3 CP_1
CP_1
8 4. Condanna la società al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.700,00 per il primo grado ed € 6.200,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 13.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Carla Catalano
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