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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice dott.ssa Elvira Majolino, nella causa civile n.r.g. 2823/2025 tra (con l'avv. NADIA Parte_1
SPALLITTA e l'avv. PIETRO VIZZINI) e
(con l'avv. LEANDRA Controparte_1
DELL'OGLIO),
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.3.2025, ha pronunciato la seguente ordinanza
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 24.2.2025, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la e avendo premesso di avere partecipato alla selezione pubblica CP_2
per titoli e prova di idoneità bandito in esecuzione della Determina 322 del 14 dicembre
2022 per la copertura di n. 306 posti di operaio da assumere a tempo indeterminato presso la predetta Società, e di avere superato la prova di idoneità, con collocazione nella graduatoria finale alla posizione n. 37, utile ai fini dell'assunzione, con punteggio di 73, deduceva di essere stato poi escluso dalla stessa, giusta delibera 216/2024, a seguito della nota del 29.9.2024 con cui la RAP gli aveva comunicato che, ad esito di ulteriori controlli, era risultato che lo stesso nel corso dell'intera vita aveva avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Lamentava l'illegittimità della detta esclusione per violazione del regolamento aziendale, violazione del bando, violazione degli artt. 1,3,4,13,41 97 cost. e violazione del d. lvo
81/2015 e del d. lvo 165/2001 nonché della normativa europea, e, in ordine al periculum, deduceva che il danno grave e irreparabile si identificava nella impossibilità di partecipare alla selezione pubblica indetta dalla convenuta e di essere assunto.
Chiedeva di “accogliere per i motivi esposti il presente ricorso, anche previa disapplicazione delle clausole dell'avviso di reclutamento illegittime e dei provvedimenti di esclusione e, conseguentemente, disporre la riammissione del ricorrente, sig. alla graduatoria del concorso per Parte_1 l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di n.306 operai livello J bandito con determina 322 del 14 dicembre 2022 con ricollocazione nella posizione n. 37 già riconosciuta, con il punteggio originario di 73 con conseguente condanna della in persona del legale rappresentante pro- CP_2
tempore ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti”.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la sussistenza dei requisiti del fumus e del periculum e deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Va premesso che l'accoglimento della domanda cautelare richiede, per un verso,
l'accertamento della esistenza del fumus boni iuris, da intendersi come probabile esistenza del diritto fatto valere e, per altro verso, la sussistenza del c.d. periculum in mora, ovvero il pregiudizio grave ed irreparabile che il ricorrente subirebbe nelle more del giudizio ordinario.
Quanto a quest'ultimo requisito, va rammentato che per giurisprudenza costante (cfr. ad es. Tribunale Roma, 26 gennaio 1998), nel procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il
"periculum in mora" va ravvisato non nel caso di una qualsiasi violazione di diritti del lavoratore, ma solo nel caso in cui tale lesione, in sé, ovvero in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (cfr. anche Cass. n. 8373/2002; Trib. Rimini 24.03.2007).
Secondo gli ordinari principi (art. 2697 C.C.), gravava sul ricorrente l'onere di provare il rischio di un “pregiudizio imminente ed irreparabile” a tale categoria di diritti.
Naturalmente, deve trattarsi della prova concreta (pure tenuto conto del fatto che si tratta di fase cautelare) della minaccia di un pregiudizio ulteriore (che non possa trovare ristoro all'esito di un giudizio ordinario), produttivo altresì di un danno irreparabile.
Ciò chiarito, il ricorso va accolto, per le argomentazioni già svolte da questo Tribunale, in composizione collegiale, su fattispecie analoghe, con le ordinanze in atti, che si richiamano anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c.
In particolare, in ordine al periculum, va rilevato come la società convenuta non abbia ancora proceduto all'assunzione dei vincitori, con la conseguenza che la eventuale rimodulazione della graduatoria risulta in astratto ancora possibile. come già ritenuto in analoghe ipotesi, relative ad analoghe procedure concorsuali. L'eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe la possibilità per il candidato di partecipare alla procedura selettiva, bene della vita che al momento della introduzione del ricorso è sicuramente diverso da quello meramente risarcitorio e che verrebbe irrimediabilmente pregiudicato dal trascorrere del tempo necessario per far ottenere una tutela ordinaria.
In ordine al fumus, deve rilevarsi l'illegittimità della clausola del bando relativa al fatto di non avere mai avuto contratti a tempo indeterminato, in quanto “non è dubbio che alla procedura selettiva, pur non applicandosi direttamente la normativa che disciplina i concorsi pubblici, vanno certamente applicati i principi di trasparenza pubblicità e imparzialità, così come devono applicarsi i divieti di discriminazione, previsti dall'art. 3 Cost., dall'art. 21 della Carta di Nizza, dalla direttiva 2000/78/CE, dal d.l.vo n. 2016/2003 e succ. mod., che del resto si applicano a datori di lavoro pubblici e privati.
Appare, pertanto, fondata la censura rivolta da parte reclamante in relazione alla natura discriminatoria, oltre che irrazionale, della scelta di attribuire rilevanza (anzi, una particolare rilevanza) al fatto di non avere mai avuto contratti a tempo indeterminato.
Tale clausola, peraltro formulata in termini assoluti, senza alcun riferimento temporale rispetto al bando, o alla durata del rapporto, o ancora alla risalenza nel tempo – come pure la clausola che prevede
l'obbligatorio mantenimento del requisito sino alla data di assunzione, pena l'esclusione dalla selezione -, rappresenta una ingiustificata disparità di trattamento e conduce, di fatto, ad una discriminazione in regione della condizione di lavoro.
Le ragioni della previsione di detta clausola di differenziazione – che risulta del resto in astratto del tutto irrazionale in una procedura selettiva che deve sempre privilegiare il merito dei candidati, per il dare valore a una circostanza del tutto casuale ed estrinseca rispetto alla stessa volontà del candidato, del tutto ininfluente in relazione all'idoneità al posto – non è stata in alcun modo giustificata dalla società resistente, sulla scorta di criteri oggettivi relativi alla tipologia dell'attività lavorativa propria dei posti messi a concorso, né sotto un altro qualsivoglia profilo legittimo, con la conseguenza che la clausola in oggetto deve ritenersi nulla, per il fatto di attuare una discriminazione vietata. Alla nullità della clausola consegue l'attribuzione del relativo punteggio indistintamente a tutti i candidati (così di fatto rendendo neutro il criterio in esame)” ( cfr. ord. Colleg. N. 6833/2025 in atti). Il ricorso va quindi accolto ordinando la convenuta di inserire il ricorrente nella graduatoria finale col punteggio che gli era stato assegnato (punti 73) – comprensivo dei 20 punti per la condizione lavorativa- e nella posizione di graduatoria cui ha diritto, tenuto conto dei criteri di precedenza previsti dal bando.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, ordina alla società resistente di procedere alla collocazione della parte ricorrente nella graduatoria finale con il punteggio originario di 73 punti, nel posto spettante sulla scorta dei criteri di precedenza del bando.
Condanna la alla rifusione in favore della reclamante delle spese di lite, che CP_2
liquida in complessivi € 800,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti, antistatari.
Palermo, 31.3.2025
Il Giudice
Elvira Majolino