TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, sezione V civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri Magistrati:
Dott. Lorenzo Pontecorvo Presidente
Dott. Luigi Cavallo Giudice
Dott. Fabio De Palo Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., nel procedimento iscritto al n. 54428/2024 R.G. la presente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RECLAMANTE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Favi
nei confronti di
RECLAMATO NON COSTITUITO CP_1
***
Il condominio reclamante ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza emessa il 9.12.2024 a definizione del procedimento ex art. 700 c.p.c. (r.g. 42648/2024) con cui è stata rigettata la pretesa condanna dell'ex amministratore – rimasto contumace – alla consegna CP_1 dello stato patrimoniale e del conto economico relativi al periodo di gestione dal 1.1.2024 al 15.3.2024 “in quanto il non ha provato che parte resistente abbia proceduto alla rendicontazione Parte_1 per tali mesi ed alla predisposizione dello stato patrimoniale e del conto economico e che dunque non li abbia consegnati”.
Il reclamante ha in sintesi ribadito – quanto al fumus boni iuris – che dalla corrispondenza intercorsa con l'ex amministratore già prima dell'introduzione del ricorso cautelare emergeva che quest'ultimo fosse nella disponibilità del conto economico e della situazione patrimoniale, mentre – quanto al periculum in mora – ha ribadito che la consegna di tale documentazione è necessaria al fine di verificare la correttezza del consuntivo 2023 e del preventivo 2024 (specialmente in ragione di un assunto ammanco di cassa nell'importo di euro 16.924,29).
Ha pertanto insistito – in questa sede - per la condanna del reclamato alla consegna della situazione patrimoniale e del conto economico (con i giustificativi di spesa) relativi al periodo dal 1.1.2024 al 15.3.2024.
– nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza – è CP_1 rimasto contumace anche nella presente fase di reclamo.
All'udienza del 12.2.2025 – fissata per la discussione – il reclamante ha insistito nella domanda ed il Collegio ha riservato la decisione.
Il Collegio – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
Il reclamo deve essere rigettato.
Deve preliminarmente rilevarsi che il reclamante – nelle conclusioni del ricorso ex art. 700 c.p.c.
– aveva specificamente richiesto la condanna dell'ex amministratore alla consegna “della situazione patrimoniale e del conto economico relativo al periodo dal 1.1.2024 al 15.3.2024” (e non anche di giustificativi di spesa ulteriori rispetto a quelli già consegnati in data 15.3.2024).
E' decisivo rilevare – in proposito – che la reclamante non ha assolto l'onere di provare che l'ex amministratore abbia effettivamente elaborato la documentazione richiesta e ne sia dunque realmente in possesso (tale specifica circostanza non emergendo dalla corrispondenza tra le parti successiva al parziale passaggio di consegne del 15.3.2024: cfr. all. 8/10 del ricorso).
Su tale rilievo si fonda – correttamente – la valutazione negativa del primo giudice in ordine all'accoglimento della domanda (sotto il profilo – assorbente – del fumus).
Ne discende – conseguentemente – che il reclamante potrà chiedere soltanto nell'ambito di un giudizio di cognizione la presentazione del rendiconto da parte dell'ex amministratore con i documenti giustificativi (se del caso anche in via istruttoria ex art. 263 c.p.c.) e – all'esito – che venga accertata una sua eventuale mala gestio (in relazione al dedotto ammanco di cassa per euro 16.924,29).
Resta da rilevare, quanto al periculum in mora, che il condominio reclamante – nel dedurre che la consegna di tale documentazione appariva necessaria soltanto allo scopo di operare una ricostruzione contabile finalizzata a valutare il dedotto ammanco di cassa (e dunque un pregiudizio di natura patrimoniale ristorabile in sede contenziosa ordinaria) – nemmeno ha prospettato l'eventuale insorgenza di una paralisi gestionale del suscettibile di Parte_1 essere tutelata con il procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c..
La mancata costituzione in giudizio del reclamato induce ad escludere ogni statuizione sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il reclamo;
nulla sulle spese.
12.2.2025. Il Presidente