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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio All' esito di scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 2054/2024; promossa da , rappresentato e difeso dall' avv. Stefano Parte_1
Pa contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.01.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva dichiararsi non dovuta “la restituzione in favore dell CP_1 della somma di euro 6.248,91 di cui ai provvedimenti del 9.3.21 CP_1
e del 17.3.21 e relativi alla indennità di accompagnamento CP_1 categoria Inv.Civ n.07856217 erogata per il periodo dal 1.4.20 31.3.2021, essendo dovuti i soli ratei percepiti dall' 1/8/2020 al 31.03.2021, per tutti i motivi di cui alla premessa e al paragrafo 1 e 2; per l'effetto condannarsi l , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla restituzione in proprio favore della somma di euro 1560,39 pari ai ratei di indennità di accompagnamento percepiti dal 1.4.2020 al 16/7/2020 e già recuperati dall' per CP_1 effetto della compensazione con proprio maggior credito (di euro 14.161,90) di cui al provvedimento di liquidazione del 21.8.23, condannarsi l al pagamento degli interessi legali e della CP_1 rivalutazione monetaria (quest'ultima nella misura pari alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi ex art. 16 coma VI legge 412/91) sulle somme di cui al punto 2;condannarsi il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.” Esponeva che con domanda del 6/11/19, aveva richiesto ed ottenuto il riconoscimento del 100% di invalidità con necessità di assistenza continua, con corresponsione della indennità di accompagnamento n. 07856217. Deduceva che in data 18/3/2020, aveva presentato domanda per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92 art.3 co.3, e per mero errore materiale aveva inoltrato nuovamente la domanda per ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Evidenziava che nella seduta del 25/06/2020 la Commissione Medica gli riconosceva i benefici di cui alla l.104/92 art.3 co.3, riconoscendogli una invalidità del 100%, tuttavia senza necessità di assistenza continua. Dichiarava che il verbale della Commissione Medica, redatto in data 25.6.2020, gli era stato comunicato in data 16/07/2020. Esponeva, altresì, che non comprendendo il contenuto di tale verbale, non aveva proposto alcun ricorso avverso tale provvedimento. Dichiarava che con due distinti provvedimenti, segnatamente il primo del 9.3.21 e il secondo del 17.3.21, l' gli CP_1 chiedeva la restituzione di euro 6248,91, a titolo di ratei di i ità di accompagnamento a lui erogati nel periodo intercorrente dall' 1.4.2020 al 31.3.2021, ma non dovuti poiché la suddetta prestazione era stata riscossa senza la conferma sanitaria dell'indennità di accompagnamento nel verbale del 25.06.2020. Esponeva di aver impugnato tale provvedimento di indebito proponendo ricorso amministrativo, senza ottenere alcun riscontro, rendendosi dunque necessario in data 26/05/2021 inoltrare una nuova domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex legge 18/80. Asseriva che in data 16/02/2022, la Commissione Medica per l'Accertamento delle Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità, gli riconosceva esclusivamente uno stato di invalidità al 100%, e che l' provvedeva a comunicargli il verbale sanitario in data CP_1
21/02/2022. Deduceva di aver impugnato tale verbale, proponendo ricorso RG 9620/2022 ex art. 445 bis cpc dinnanzi a codesta autorità giudicante per ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento a far data dal 26.5.21. Evidenziava che il giudizio instaurato si concludeva con decreto di omologa del 14.06.23 in cui veniva accertata la presenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26.5.21. Esponeva che l' con provvedimento del 21.8.23 procedeva alla CP_1 liquidazione in io favore della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.6.21, riconoscendogli dunque la somma di euro 14.161,90 a titolo di ratei di indennità di accompagnamento maturati dal 1.6.21 al 31.8.23. Deduceva, a fondamento della propria domanda, che l' operava CP_1 una parziale compensazione del credito a lui riconosciuto con l'indebito pregresso di euro 6248,91, disponendo il pagamento in proprio favore della somma di euro 7912,99 oltre al rateo di settembre 2023. Evidenziava, dunque, che riconoscendo come illegittima la compensazione effettuata con il proprio credito pari ad euro 14.161,90, aveva instaurato il presente giudizio.
In data 3.10.2024 l' , ritualmente costituitasi, deduceva la CP_1 correttezza e regolarità del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Radicatosi il contraddittorio, disposto lo scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc, la causa veniva decisa.
Il ricorso deve trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente precisare che in caso di indebito relativo alle prestazioni previdenziali la Suprema Corte ha precisato che : “ il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'”affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431);… si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.” (Cassazione civile sez. VI, sentenza n. 4600 del 19/02/2021)
Dunque, come evidenziato, nel caso di specie, per la ripetizione delle somme ingiunte dall' con i provvedimenti del 9.3.21 e del CP_1 17.3.21, relativi all'indennità di accompagnamento percepita dall'odierno ricorrente, erogata a far data dal 1.4.2020 al 31.3.2021, occorreva dimostrare che l'istante fosse in mala fede. Tuttavia, non è possibile dimostrare la sussistenza di tale stato soggettivo, poiché il ricorrente è venuto a conoscenza del venir meno del requisito sanitario soltanto in data 16.07.2020 con la notifica del verbale della Commissione medica Invalidi Civili, in cui gli veniva comunicata la sospensione della indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.4.2020. Orbene, il rateo di luglio 2020 era già stato corrisposto dall' e CP_1 dunque incassato dal ricorrente prima della comunicazione evidenziata, poiché il pagamento della prestazione di invalidità avviene il primo del mese. Dunque, i ratei riscossi dal ricorrente nel periodo intercorrente dal 1.4.2020 al 15/7/2020, pari alla somma di euro 1560,39 non risultano indebiti, poiché l'istante era in buona fede in merito alla spettanza della prestazione erogata dall' . CP_1
Tali somme pertanto sono irripetibili per il legittimo affidamento, riposto dal ricorrente, che esclude il dolo o la mala fede dello stesso. Pertanto, l' dovrà restituire tali somme, che ha già recuperato CP_1 compensando il maggior credito del ricorrente pari alla somma di euro 14.161,90, come previsto dal provvedimento di liquidazione del 21.8.23. Pertanto, alla luce di tale principio, l' ha il diritto di ripetere CP_1 esclusivamente le somme versate successivamente alla data del 16.7.2020, attesa la irripetibilità delle somme relative al periodo intercorrente dal 1.4.2020 al 15/7/2020.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie il ricorso.
-Dichiara non dovuta la somma di euro 1560,39, pari ai ratei di indennità di accompagnamento percepiti dal ricorrente dal 1.4.2020 al 16/7/2020;
- Condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente dei ratei CP_1 dell'indennità di accompagnamento relativi al periodo intercorrente dal 1.4.2020 al 16/7/2020, pari alla somma di euro 1560,39;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 1.312,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione. Così deciso in data 11/4/2025.
il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio All' esito di scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 2054/2024; promossa da , rappresentato e difeso dall' avv. Stefano Parte_1
Pa contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.01.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva dichiararsi non dovuta “la restituzione in favore dell CP_1 della somma di euro 6.248,91 di cui ai provvedimenti del 9.3.21 CP_1
e del 17.3.21 e relativi alla indennità di accompagnamento CP_1 categoria Inv.Civ n.07856217 erogata per il periodo dal 1.4.20 31.3.2021, essendo dovuti i soli ratei percepiti dall' 1/8/2020 al 31.03.2021, per tutti i motivi di cui alla premessa e al paragrafo 1 e 2; per l'effetto condannarsi l , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla restituzione in proprio favore della somma di euro 1560,39 pari ai ratei di indennità di accompagnamento percepiti dal 1.4.2020 al 16/7/2020 e già recuperati dall' per CP_1 effetto della compensazione con proprio maggior credito (di euro 14.161,90) di cui al provvedimento di liquidazione del 21.8.23, condannarsi l al pagamento degli interessi legali e della CP_1 rivalutazione monetaria (quest'ultima nella misura pari alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi ex art. 16 coma VI legge 412/91) sulle somme di cui al punto 2;condannarsi il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.” Esponeva che con domanda del 6/11/19, aveva richiesto ed ottenuto il riconoscimento del 100% di invalidità con necessità di assistenza continua, con corresponsione della indennità di accompagnamento n. 07856217. Deduceva che in data 18/3/2020, aveva presentato domanda per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92 art.3 co.3, e per mero errore materiale aveva inoltrato nuovamente la domanda per ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Evidenziava che nella seduta del 25/06/2020 la Commissione Medica gli riconosceva i benefici di cui alla l.104/92 art.3 co.3, riconoscendogli una invalidità del 100%, tuttavia senza necessità di assistenza continua. Dichiarava che il verbale della Commissione Medica, redatto in data 25.6.2020, gli era stato comunicato in data 16/07/2020. Esponeva, altresì, che non comprendendo il contenuto di tale verbale, non aveva proposto alcun ricorso avverso tale provvedimento. Dichiarava che con due distinti provvedimenti, segnatamente il primo del 9.3.21 e il secondo del 17.3.21, l' gli CP_1 chiedeva la restituzione di euro 6248,91, a titolo di ratei di i ità di accompagnamento a lui erogati nel periodo intercorrente dall' 1.4.2020 al 31.3.2021, ma non dovuti poiché la suddetta prestazione era stata riscossa senza la conferma sanitaria dell'indennità di accompagnamento nel verbale del 25.06.2020. Esponeva di aver impugnato tale provvedimento di indebito proponendo ricorso amministrativo, senza ottenere alcun riscontro, rendendosi dunque necessario in data 26/05/2021 inoltrare una nuova domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex legge 18/80. Asseriva che in data 16/02/2022, la Commissione Medica per l'Accertamento delle Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità, gli riconosceva esclusivamente uno stato di invalidità al 100%, e che l' provvedeva a comunicargli il verbale sanitario in data CP_1
21/02/2022. Deduceva di aver impugnato tale verbale, proponendo ricorso RG 9620/2022 ex art. 445 bis cpc dinnanzi a codesta autorità giudicante per ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento a far data dal 26.5.21. Evidenziava che il giudizio instaurato si concludeva con decreto di omologa del 14.06.23 in cui veniva accertata la presenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26.5.21. Esponeva che l' con provvedimento del 21.8.23 procedeva alla CP_1 liquidazione in io favore della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.6.21, riconoscendogli dunque la somma di euro 14.161,90 a titolo di ratei di indennità di accompagnamento maturati dal 1.6.21 al 31.8.23. Deduceva, a fondamento della propria domanda, che l' operava CP_1 una parziale compensazione del credito a lui riconosciuto con l'indebito pregresso di euro 6248,91, disponendo il pagamento in proprio favore della somma di euro 7912,99 oltre al rateo di settembre 2023. Evidenziava, dunque, che riconoscendo come illegittima la compensazione effettuata con il proprio credito pari ad euro 14.161,90, aveva instaurato il presente giudizio.
In data 3.10.2024 l' , ritualmente costituitasi, deduceva la CP_1 correttezza e regolarità del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Radicatosi il contraddittorio, disposto lo scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc, la causa veniva decisa.
Il ricorso deve trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente precisare che in caso di indebito relativo alle prestazioni previdenziali la Suprema Corte ha precisato che : “ il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'”affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431);… si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.” (Cassazione civile sez. VI, sentenza n. 4600 del 19/02/2021)
Dunque, come evidenziato, nel caso di specie, per la ripetizione delle somme ingiunte dall' con i provvedimenti del 9.3.21 e del CP_1 17.3.21, relativi all'indennità di accompagnamento percepita dall'odierno ricorrente, erogata a far data dal 1.4.2020 al 31.3.2021, occorreva dimostrare che l'istante fosse in mala fede. Tuttavia, non è possibile dimostrare la sussistenza di tale stato soggettivo, poiché il ricorrente è venuto a conoscenza del venir meno del requisito sanitario soltanto in data 16.07.2020 con la notifica del verbale della Commissione medica Invalidi Civili, in cui gli veniva comunicata la sospensione della indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.4.2020. Orbene, il rateo di luglio 2020 era già stato corrisposto dall' e CP_1 dunque incassato dal ricorrente prima della comunicazione evidenziata, poiché il pagamento della prestazione di invalidità avviene il primo del mese. Dunque, i ratei riscossi dal ricorrente nel periodo intercorrente dal 1.4.2020 al 15/7/2020, pari alla somma di euro 1560,39 non risultano indebiti, poiché l'istante era in buona fede in merito alla spettanza della prestazione erogata dall' . CP_1
Tali somme pertanto sono irripetibili per il legittimo affidamento, riposto dal ricorrente, che esclude il dolo o la mala fede dello stesso. Pertanto, l' dovrà restituire tali somme, che ha già recuperato CP_1 compensando il maggior credito del ricorrente pari alla somma di euro 14.161,90, come previsto dal provvedimento di liquidazione del 21.8.23. Pertanto, alla luce di tale principio, l' ha il diritto di ripetere CP_1 esclusivamente le somme versate successivamente alla data del 16.7.2020, attesa la irripetibilità delle somme relative al periodo intercorrente dal 1.4.2020 al 15/7/2020.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie il ricorso.
-Dichiara non dovuta la somma di euro 1560,39, pari ai ratei di indennità di accompagnamento percepiti dal ricorrente dal 1.4.2020 al 16/7/2020;
- Condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente dei ratei CP_1 dell'indennità di accompagnamento relativi al periodo intercorrente dal 1.4.2020 al 16/7/2020, pari alla somma di euro 1560,39;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 1.312,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione. Così deciso in data 11/4/2025.
il Giudice Dott. Maria Lucantonio