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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6032/2021 promosso da:
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Bettiol giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Cornarotta n. 14;
c.f.: P.IVA_1
- attrice opponente - contro
Controparte_2
in persona soci accomandatari e Controparte_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Del Giudice e l'avv. Roberto Campion giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso gli studi degli stessi siti in Treviso, piazza Ancilotto n. 8 e in Treviso, viale Cairoli n. 145/147;
c.f.: P.IVA_2
1
- convenuta opposta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice opponente:
Dato atto che il Giudice con valutazione discrezionale non ha autorizzato la deducente alla chiamata in causa di
[...]
e dato atto che la medesima Compagnia, come già rilevato in atti, in data 22.11.2021 a seguito della CP_5
ordinanza 9.11.2021 con la quale il Giudice ha rigettato l'istanza di so-spensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ha corrisposto in favore della la complessiva somma di euro 26.297,60, ferma e riservata CP_2
la domanda di regresso/rivalsa nei confronti di ai sensi dell'art. 5 della polizza fideiussoria oggetto del presente CP_5
giudizio, voglia il Tribunale di Treviso per i motivi esposti in atti, ogni contraria domanda ed eccezione respinta,
In via preliminare
Autorizzare alla chiamata in causa di CF in persona Controparte_1 Controparte_5 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Cal di Breda, n.1 – 31100 Treviso.
Nel merito
Accertata e dichiarata per i motivi sopra esposti la insussistenza del diritto di Controparte_2
(già di ottenere da il pagamento della somma di euro Controparte_6 Controparte_1
25.000,00 oltre agli interessi come da domanda in forza di fidejussione n.390647448 dalla medesima prestata in data
18/09/2019 nell'interesse di Controparte_5
Accertata e dichiarata comunque la abusiva escussione da parte di (già Controparte_2 Controparte_2 [...]
della predetta garanzia prestata da con la poliz-za Controparte_6 Controparte_1
n.390647448:
-respingere ogni domanda proposta dalla (già Controparte_2 Controparte_6
Controparte_
nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto
[...]
-dichiarare la revoca, l'annullamento e comunque l'inefficacia del decreto in-giuntivo opposto n. 1703/2021 – R.G.
3739/2021 emesso in data 5.7.2021 dal Tribunale di Treviso e conseguentemente, all'esito del presente giudizio, condannare a rimborsare in favore di la somma di euro Controparte_2 Controparte_1
2
26.297,60 da quest'ultima corrispo-sta in suo favore oltre agli interessi legali dall'esborso al saldo. Spese rifuse.
Nel merito ed in via gradata
Respingere in ogni caso in quanto infondata ogni domanda proposta da (già Controparte_2
in sede monitoria con conseguente dichiarazione di revoca, annullamento e Controparte_6
comunque di inefficacia del decreto ingiuntivo n.1703/2021 del ora opposto con ogni conseguenza Parte_1
restitutoria.
In ogni caso spese di lite rifuse.
In via istruttoria
Come da II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. da intendersi riproposta.
Per parte convenuta opposta ogni avversaria domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa,
In principalità: rigettarsi l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in atti,
e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1703/2021 D.I. del Tribunale di Treviso.
In via subordinata: accertarsi comunque che la società opposta in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, va creditrice, per le causali esposte, nei confronti di dell'importo di Controparte_1
€ 25.000,00 oltre interessi di legge dalla messa in mora al saldo, ovvero della diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria e per l'effetto condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere in favore di già Controparte_2 Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, il relativo accertando importo, oltre interessi di legge dalla messa in mora al saldo.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie tutte articolate dalla parte nella Controparte_1
seconda memoria dd. 21.03.2022 per i motivi tutti esposti nella terza memoria di dd. 12.04.2022, da CP_2
intendersi qui integralmente richiamati.
In ogni caso: spese e compensi di lite rifusi.
* * *
3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, Controparte_1
formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1703/2021, munito di provvisoria esecutorietà, emesso dal Tribunale di Treviso il 5.7.2021, con cui le era stato ingiunto di pagare alla
[...]
la somma di € 25.000,00, oltre gli interessi maturati e maturandi, nonché le spese Controparte_2
e competenze della procedura monitoria.
L'attrice proponeva opposizione ricostruendo preliminarmente i rapporti tra le parti: Controparte_1
aveva prestato fideiussione nell'interesse di a garanzia delle obbligazioni di
[...] Controparte_5
quest'ultima derivanti dall'affitto d'azienda denominata “Hotel Scala”, di proprietà dell'odierna convenuta opposta.
Nonostante l'originario inadempimento della concedente e della risoluzione di diritto del CP_2
contratto d'affitto d'azienda ottenuta dalla mediante il meccanismo della diffida ad Controparte_5
adempiere, la convenuta opposta aveva intimato a di corrispondere l'importo della garanzia, pari CP_1
ad € 25.000,00, sostenendo l'inadempienza della garantita, la quale aveva omesso di corrispondere i canoni di locazione e maturato un debito nei confronti della concedente di oltre € 60.000,00.
tuttavia, rifiutava la corresponsione in quanto, a suo dire, il contratto principale si era risolto di CP_1
diritto e, in ogni caso, poiché il giudizio instaurato dalla (la quale aveva più volte, nelle Controparte_5
dovute forme, tentato di restituire l'azienda, senza successo) nei confronti della era stato CP_2
abbandonato per comune intenzione delle parti, indice ciò della transazione intercorsa tra le stesse.
Inoltre, ricostruiva la propria posizione in termini di fideiussore e non di garante a prima richiesta, come aveva, a suo dire erroneamente, sostenuto il Giudice del monitorio. Infatti, nel testo contrattuale dell'impegno assunto da non vi era traccia di riferimenti al contratto autonomo di garanzia. Da CP_1
ciò derivava, dunque, la possibilità per di opporre al creditore tutte le eccezioni relative dal CP_1
4
rapporto principale.
Per tali ragioni, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la sospensione della provvisoria esecuzione già concessa.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, contestando in fatto e in diritto le prospettazioni attoree.
In particolare, affermava – da un lato – che la garanzia concessa da fosse inquadrabile quale CP_1
“polizza fideiussoria”, con impossibilità per il garante di opporre al creditore tutte le eccezioni del rapporto principale. Ciò era desumibile, secondo le prospettazioni della convenuta, non solo dal tenore letterale del contratto, ma anche dalla comune intenzione e volontà delle parti ricavabile dal contratto di affitto di ramo d'azienda.
In ogni caso, negava l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di affitto di ramo d'azienda, dal momento che la ra a sua volta, all'epoca della diffida ad adempiere, e per prima inadempiente. CP_5
Per tale ragione, in difetto di risoluzione, tutti i canoni erano dovuti. Negava, peraltro, i profili di inadempimento imputati alla convenuta opposta dalla e da ritenendoli irrilevanti. CP_5 CP_1
Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, la condanna dell'attrice opponente al pagamento della somma di € 25.000,00.
Nell'ambito del subprocedimento ex art. 649 cod. proc. civ. avviatosi a seguito della richiesta di parte attrice opponente, il G.I. rigettava la domanda di sospensione per difetto dei gravi motivi indicati dalla norma, ritenendo in ogni caso imprescindibile un approfondimento circa la natura della posizione di garante di CP_1
Alla prima udienza del 20.1.2022, il G.I. rigettava la richiesta di chiamata in causa di ormulata CP_5
da parte attrice opponente e concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., al Comune di Treviso degli atti del procedimento amministrativo relativo al mancato pagamento, da parte della convenuta opposta, negli anni 2014-2019 della tassa di soggiorno.
5
All'esito, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 6.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. Il G.I. assegnava dunque termini per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ. e tratteneva la causa in decisione.
* * *
1) Preliminarmente: sulla ricostruzione dei rapporti tra e Controparte_5 Controparte_2
e Controparte_2 Controparte_1
E' opportuno preliminarmente ricostruire i rapporti contrattuali chiave tra le parti coinvolte nella complessiva vicenda in esame: e Controparte_2 CP_5 CP_5 [...]
CP_1
Il rapporto principale è costituito da un contratto di affitto d'azienda stipulato il 5.8.2019 tra
[...]
e (la concedente) e (l'affittuaria). Oggetto del contratto CP_2 Controparte_2 Controparte_5
era l'esercizio dell'attività di albergo e somministrazione di alimenti e bevande denominata "Hotel Scala", inclusi i beni strumentali.
L'art. 21 di tale contratto prevedeva che l'affittuaria fornisse alla concedente una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta. Tale polizza, o un suo successivo supplemento, doveva garantire a l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti da per CP_2 CP_5
un importo complessivo di € 25.000,00.
Il contratto prevedeva inoltre la risoluzione di diritto in caso di mancato o ritardato pagamento di due rate di canone.
In attuazione dell'obbligo previsto nel contratto di affitto, onsegnava a la polizza CP_5 CP_2
fideiussoria n. 390647448 emessa da in data 18.9.2019. Controparte_1
La polizza aveva una durata prevista di 6 anni, dal 1.10.2019 al 30.9.2025.
Con essa, si costituiva fideiussore in favore di nell'interesse di fino Controparte_1 CP_2 CP_5
alla concorrenza di € 25.000,00, a garanzia degli obblighi assunti da in relazione al contratto CP_5
6
di affitto d'azienda.
Le Condizioni Generali di Assicurazione (art. 4) prevedevano che il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, nei limiti dell'importo garantito, sarebbe avvenuto, da parte della Società, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta motivata della Ditta Garantita. L'art. 4 specificava inoltre che non avrebbe goduto del beneficio della preventiva escussione del Contraente Controparte_1
( , ai sensi dell'articolo 1944 cod. civ. CP_5
L'art. 5 della polizza, attinente ai rapporti tra e prevedeva il diritto di Controparte_1 CP_5
regresso/rivalsa di nei confronti di per le somme pagate, con un impegno di CP_1 CP_5 CP_5
versare tali somme a semplice richiesta di con espressa rinuncia a ogni eccezione.
[...] CP_1
A partire dal mese di novembre 2019, si rendeva inadempiente al pagamento dei canoni di CP_5
affitto. Inviava però a una diffida ad adempiere, citando presunti inadempimenti di CP_2
quest'ultima (omesso pagamento tassa di soggiorno, problemi con Booking.com, vizi dell'immobile) e, scaduto il termine assegnato, riteneva il contratto risolto di diritto. contestava tali presunti inadempimenti e negava l'effetto risolutivo della diffida ad adempiere, CP_2
affermando che era già inadempiente nel pagamento dei canoni prima di inviare la diffida, CP_5
rendendo così la diffida inefficace ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ.
A fronte dell'inadempimento di richiedeva quindi a il pagamento CP_5 CP_2 Controparte_1
di € 25.000,00 in forza della polizza fideiussoria.
rifiutava il pagamento, adducendo l'esistenza di contestazioni da parte di e la Controparte_1 CP_5
pendenza di un giudizio (successivamente definito) tra e basava infatti il suo CP_5 CP_2
rifiuto sulla propria interpretazione della polizza come fideiussione ordinaria, che le consentiva di sollevare tutte le eccezioni del debitore principale.
2) Sulla natura della polizza fideiussoria
Come sopra anticipato, ruolo preponderante ha assunto, nel presente giudizio, la questione interpretativa della polizza fideiussoria concessa da CP_1
7
L'attrice opponente sostiene si tratti di una fideiussione ordinaria, e non di un contratto autonomo di garanzia, poiché il testo della polizza non contiene esplicitamente le formule “a prima richiesta” o “senza eccezioni”.
Peraltro, nell'art. 5 – che regola l'azione di regresso da parte del garante nei confronti del garantito – i contraenti hanno espressamente richiamato la terminologia propria del contratto autonomo di garanzia, paralizzando la possibilità per il debitore di opporre eccezioni. Ciò, invece, non è stato fatto con riguardo ai rapporti tra e , e dunque da ciò si dovrebbe desumere – secondo le prospettazioni attoree CP_1 CP_2
– l'intenzione dei contraenti di attenersi allo schema tipico della fideiussione.
In quanto fideiussore ordinario, potrebbe opporre a tutte le eccezioni che Controparte_1 CP_2
spettano al debitore principale ( , comprese quelle derivanti dal rapporto tra e CP_5 CP_5
. CP_2
Peraltro, secondo quanto sostenuto da il riferimento all'escussione “a prima richiesta” presente CP_1
nel contratto di affitto d'azienda è irrilevante per definire la natura della polizza, non essendo CP_1
parte di tale contratto. sostiene invece che la polizza abbia natura di contratto autonomo di garanzia o sia ad esso CP_2
assimilabile negli effetti. Ciò deriverebbe dall'obbligo contrattuale di i fornire una polizza “a CP_5
prima richiesta”, dal fatto che la polizza sostituisce un deposito cauzionale in denaro, dal termine breve
(15 giorni) per il pagamento dalla richiesta e, infine, dalla rinuncia alle eccezioni prevista dall'art. 5 nei rapporti di rivalsa tra e CP_1 CP_5
Tali elementi indicherebbero la volontà delle parti di rendere la garanzia svincolata dal rapporto principale, permettendo l'immediato pagamento a richiesta.
Orbene, a parere di questo Giudice, le ragioni a sostegno della natura autonoma della garanzia prestata da poggiano su una interpretazione complessiva del contratto di polizza e del suo contesto. CP_1
Innanzitutto, la polizza nasce dall'obbligo assunto da nel contratto di affitto d'azienda del CP_5
5.8.2019. Tale contratto prevedeva esplicitamente che ornisse a una polizza fideiussoria CP_5 CP_2
8
“bancaria ovvero assicurativa con escussione a prima richiesta”.
Anche se non era parte di quel contratto, la polizza stessa espressamente lo menziona e ne attua CP_1
la previsione.
Questo elemento contestuale è fondamentale al fine interpretare la volontà delle parti riguardo all'autonomia dell'escussione.
In secondo luogo, la polizza reca l'intitolazione “polizza fideiussoria cauzione fra privati”. La sua funzione specifica, dunque, pare essere quella di sostituire un deposito cauzionale in denaro. La cauzione in denaro per sua natura è destinata a essere incamerata rapidamente in caso di inadempimento, con un meccanismo simile al solve et repete. L'interpretazione della polizza deve pertanto riflettere questa sua funzione succedanea, garantendo al creditore un accesso ai fondi altrettanto celere e svincolato da eccezioni complesse.
L'art. 4 delle Condizioni Generali di polizza stabilisce che “non godrà del beneficio della CP_1
preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 c.c.”. Sebbene ciò non sia di per sé pienamente derogatorio della fideiussione, costituisce un primo passo verso il rafforzamento della posizione del beneficiario e si discosta dalla disciplina ordinaria.
Lo stesso art. 4 impone poi a di effettuare il pagamento “entro quindici giorni dalla ricezione CP_1
della richiesta scritta come sopra motivata della Ditta garantita”.
Seppur la polizza non contenga le espressioni precise “a prima richiesta” o “senza eccezioni”, la brevità del termine di 15 giorni, in combinato disposto con la rinuncia alla preventiva escussione e la funzione sostitutiva della cauzione, può essere ritenuta sufficiente a qualificare la garanzia come “a prima richiesta” nella sua sostanza e nei suoi effetti.
Infatti, un termine così ristretto rende oggettivamente impraticabile per il garante condurre indagini approfondite sulla fondatezza delle eccezioni relative al rapporto principale.
Ulteriore argomento è ravvisabile nell'art. 5 della polizza, che disciplina il rapporto tra e CP_1 CP_5
prevedendo che debba rimborsare le somme pagate da “a semplice
[...] CP_5 CP_1
9
richiesta… con espressa rinuncia a ogni e qualsiasi eccezione”.
Tale clausola costituisce un forte indice della volontà di svincolare la garanzia dal rapporto principale.
Tra i tre rapporti che vengono in considerazione (creditore/debitore, debitore/garante e garante/creditore) sussiste un nesso di derivazione funzionale e, pertanto, la rinuncia ad opporre eccezioni di sorta al garante che abbia pagato e che agisca in regresso costituisce sicuro indice di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria.
Del resto, ritenere che il garante possa opporre al creditore eccezioni connesse al rapporto principale, precluse invece al debitore in sede di regresso, significherebbe accettare l'idea di una polizza che garantisce il garante più ancora del creditore a cui favore la garanzia è prestata.
Dunque, la polizza – se interpretata tenendo conto della sua funzione di sostituzione della cauzione, della rinuncia alla preventiva escussione, del termine brevissimo per il pagamento e della rinuncia del debitore principale ad opporre eccezioni nel regresso – configura una garanzia non accessoria, ma autonoma o comunque equiparata nei suoi effetti ad un contratto autonomo di garanzia.
Va ricordato che l'interpretazione di un testo contrattuale non può limitarsi alla presenza di formule sacramentali (“a prima richiesta” o “senza eccezioni”), ma deve invece fondarsi sulla volontà delle parti, evincibile dall'insieme delle clausole e dalla funzione concreta della garanzia.
3) In ogni caso: sull'inefficacia del meccanismo risolutorio attivato dal sulla vigenza, CP_5
al momento dell'escussione, del contratto di affitto d'azienda e sull'insussistenza di profili di inadempimento in capo alla convenuta opposta
Ma anche volendo aderire all'impostazione attorea, con la conseguenza che in qualità di mero CP_1
fideiussore potrebbe opporre tutte le eccezioni del debitore principale, l'istruttoria svolta nel presente giudizio ha consentito di escludere la fondatezza di qualsivoglia eccezione di inadempimento.
Conseguentemente, anche quale mero fideiussore, sarebbe tenuta a pagare la somma di € CP_1
25.000,00 a E ciò, per le ragioni che seguono. CP_2
sostiene che il contratto si sia risolto di diritto il 3.3.2020 a seguito della diffida ad adempiere CP_1
10
CP_ inviata da a il 17.2.2020. CP_5
Tuttavia, al momento dell'invio della diffida, ra già gravemente inadempiente nel pagamento CP_5
dei canoni di affitto, con una morosità iniziata a novembre 2019 e pari a € 14.968,87 a febbraio 2020.
Secondo il principio di cui all'art. 1460 cod. civ., inadimplenti non est adimplendum, solo la parte non inadempiente può validamente avvalersi dello strumento della diffida ad adempiere.
E poiché era già in mora prima di inviare la diffida, essa deve considerarsi giuridicamente CP_5
inefficace e dunque improduttiva di qualsivoglia effetto risolutivo.
Il contratto, dunque, non si è risolto il 3.3.2020, ma è rimasto valido ed efficace, legittimando la maturazione dei canoni successivi fino al raggiungimento del massimale garantito.
Le contestazioni di ricalcanti quelle di circa presunti inadempimenti di (e CP_1 CP_5 CP_2
relativi al mancato pagamento delle tasse di soggiorno, del canone di Booking e ad asseriti vizi dell'immobile) sono risultate irrilevanti
Quanto alle doglianze sui presunti vizi, va evidenziato che ha espressamente dichiarato nel CP_5
contratto (art. 2) di aver esaminato e accettato l'azienda e i suoi beni nello stato di fatto e diritto in cui si trovavano, riconoscendoli in buono ed efficiente stato. Inoltre, alcuna specifica allegazione sul punto è contenuta negli scritti attorei, non essendo ancora noto a quali vizi e dunque faccia CP_5 CP_1
riferimento.
Le contestazioni sulla tassa di soggiorno sono invece risultate infondate, avendo l'istruttoria svolta dimostrato che ha potuto regolarmente aprire la propria posizione per tali tributi. CP_5
Con riguardo al canone di Booking.com, le contestazioni riguardano rapporti con terzi, estranei al rapporto sinallagmatico principale tra e In ogni caso, anche ammettendo l'esistenza di CP_2 CP_5
tale presunto inadempimento, esso non era certo di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.
Essendo l'unica parte in significativo inadempimento e non essendosi validamente risolto il CP_5
contratto, la richiesta di pagamento della convenuta opposta è pienamente legittima e nemmeno
11
sussistono i presupposti per l'exceptio doli.
* * *
Per tutte le ragioni appena espresse, deve quindi rigettarsi l'opposizione instaurata da Controparte_1
e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
4) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice opponente e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta da e, per Controparte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1703/2021, emesso dal Tribunale di Treviso il 5.7.2021;
- condanna l'attrice opponente alla rifusione, in favore della convenuta opposta, delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Treviso, 3 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6032/2021 promosso da:
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Bettiol giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Cornarotta n. 14;
c.f.: P.IVA_1
- attrice opponente - contro
Controparte_2
in persona soci accomandatari e Controparte_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Del Giudice e l'avv. Roberto Campion giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso gli studi degli stessi siti in Treviso, piazza Ancilotto n. 8 e in Treviso, viale Cairoli n. 145/147;
c.f.: P.IVA_2
1
- convenuta opposta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice opponente:
Dato atto che il Giudice con valutazione discrezionale non ha autorizzato la deducente alla chiamata in causa di
[...]
e dato atto che la medesima Compagnia, come già rilevato in atti, in data 22.11.2021 a seguito della CP_5
ordinanza 9.11.2021 con la quale il Giudice ha rigettato l'istanza di so-spensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ha corrisposto in favore della la complessiva somma di euro 26.297,60, ferma e riservata CP_2
la domanda di regresso/rivalsa nei confronti di ai sensi dell'art. 5 della polizza fideiussoria oggetto del presente CP_5
giudizio, voglia il Tribunale di Treviso per i motivi esposti in atti, ogni contraria domanda ed eccezione respinta,
In via preliminare
Autorizzare alla chiamata in causa di CF in persona Controparte_1 Controparte_5 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Cal di Breda, n.1 – 31100 Treviso.
Nel merito
Accertata e dichiarata per i motivi sopra esposti la insussistenza del diritto di Controparte_2
(già di ottenere da il pagamento della somma di euro Controparte_6 Controparte_1
25.000,00 oltre agli interessi come da domanda in forza di fidejussione n.390647448 dalla medesima prestata in data
18/09/2019 nell'interesse di Controparte_5
Accertata e dichiarata comunque la abusiva escussione da parte di (già Controparte_2 Controparte_2 [...]
della predetta garanzia prestata da con la poliz-za Controparte_6 Controparte_1
n.390647448:
-respingere ogni domanda proposta dalla (già Controparte_2 Controparte_6
Controparte_
nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto
[...]
-dichiarare la revoca, l'annullamento e comunque l'inefficacia del decreto in-giuntivo opposto n. 1703/2021 – R.G.
3739/2021 emesso in data 5.7.2021 dal Tribunale di Treviso e conseguentemente, all'esito del presente giudizio, condannare a rimborsare in favore di la somma di euro Controparte_2 Controparte_1
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26.297,60 da quest'ultima corrispo-sta in suo favore oltre agli interessi legali dall'esborso al saldo. Spese rifuse.
Nel merito ed in via gradata
Respingere in ogni caso in quanto infondata ogni domanda proposta da (già Controparte_2
in sede monitoria con conseguente dichiarazione di revoca, annullamento e Controparte_6
comunque di inefficacia del decreto ingiuntivo n.1703/2021 del ora opposto con ogni conseguenza Parte_1
restitutoria.
In ogni caso spese di lite rifuse.
In via istruttoria
Come da II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. da intendersi riproposta.
Per parte convenuta opposta ogni avversaria domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa,
In principalità: rigettarsi l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in atti,
e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1703/2021 D.I. del Tribunale di Treviso.
In via subordinata: accertarsi comunque che la società opposta in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, va creditrice, per le causali esposte, nei confronti di dell'importo di Controparte_1
€ 25.000,00 oltre interessi di legge dalla messa in mora al saldo, ovvero della diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria e per l'effetto condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere in favore di già Controparte_2 Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, il relativo accertando importo, oltre interessi di legge dalla messa in mora al saldo.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie tutte articolate dalla parte nella Controparte_1
seconda memoria dd. 21.03.2022 per i motivi tutti esposti nella terza memoria di dd. 12.04.2022, da CP_2
intendersi qui integralmente richiamati.
In ogni caso: spese e compensi di lite rifusi.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, Controparte_1
formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1703/2021, munito di provvisoria esecutorietà, emesso dal Tribunale di Treviso il 5.7.2021, con cui le era stato ingiunto di pagare alla
[...]
la somma di € 25.000,00, oltre gli interessi maturati e maturandi, nonché le spese Controparte_2
e competenze della procedura monitoria.
L'attrice proponeva opposizione ricostruendo preliminarmente i rapporti tra le parti: Controparte_1
aveva prestato fideiussione nell'interesse di a garanzia delle obbligazioni di
[...] Controparte_5
quest'ultima derivanti dall'affitto d'azienda denominata “Hotel Scala”, di proprietà dell'odierna convenuta opposta.
Nonostante l'originario inadempimento della concedente e della risoluzione di diritto del CP_2
contratto d'affitto d'azienda ottenuta dalla mediante il meccanismo della diffida ad Controparte_5
adempiere, la convenuta opposta aveva intimato a di corrispondere l'importo della garanzia, pari CP_1
ad € 25.000,00, sostenendo l'inadempienza della garantita, la quale aveva omesso di corrispondere i canoni di locazione e maturato un debito nei confronti della concedente di oltre € 60.000,00.
tuttavia, rifiutava la corresponsione in quanto, a suo dire, il contratto principale si era risolto di CP_1
diritto e, in ogni caso, poiché il giudizio instaurato dalla (la quale aveva più volte, nelle Controparte_5
dovute forme, tentato di restituire l'azienda, senza successo) nei confronti della era stato CP_2
abbandonato per comune intenzione delle parti, indice ciò della transazione intercorsa tra le stesse.
Inoltre, ricostruiva la propria posizione in termini di fideiussore e non di garante a prima richiesta, come aveva, a suo dire erroneamente, sostenuto il Giudice del monitorio. Infatti, nel testo contrattuale dell'impegno assunto da non vi era traccia di riferimenti al contratto autonomo di garanzia. Da CP_1
ciò derivava, dunque, la possibilità per di opporre al creditore tutte le eccezioni relative dal CP_1
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rapporto principale.
Per tali ragioni, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la sospensione della provvisoria esecuzione già concessa.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, contestando in fatto e in diritto le prospettazioni attoree.
In particolare, affermava – da un lato – che la garanzia concessa da fosse inquadrabile quale CP_1
“polizza fideiussoria”, con impossibilità per il garante di opporre al creditore tutte le eccezioni del rapporto principale. Ciò era desumibile, secondo le prospettazioni della convenuta, non solo dal tenore letterale del contratto, ma anche dalla comune intenzione e volontà delle parti ricavabile dal contratto di affitto di ramo d'azienda.
In ogni caso, negava l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di affitto di ramo d'azienda, dal momento che la ra a sua volta, all'epoca della diffida ad adempiere, e per prima inadempiente. CP_5
Per tale ragione, in difetto di risoluzione, tutti i canoni erano dovuti. Negava, peraltro, i profili di inadempimento imputati alla convenuta opposta dalla e da ritenendoli irrilevanti. CP_5 CP_1
Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, la condanna dell'attrice opponente al pagamento della somma di € 25.000,00.
Nell'ambito del subprocedimento ex art. 649 cod. proc. civ. avviatosi a seguito della richiesta di parte attrice opponente, il G.I. rigettava la domanda di sospensione per difetto dei gravi motivi indicati dalla norma, ritenendo in ogni caso imprescindibile un approfondimento circa la natura della posizione di garante di CP_1
Alla prima udienza del 20.1.2022, il G.I. rigettava la richiesta di chiamata in causa di ormulata CP_5
da parte attrice opponente e concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., al Comune di Treviso degli atti del procedimento amministrativo relativo al mancato pagamento, da parte della convenuta opposta, negli anni 2014-2019 della tassa di soggiorno.
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All'esito, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 6.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. Il G.I. assegnava dunque termini per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ. e tratteneva la causa in decisione.
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1) Preliminarmente: sulla ricostruzione dei rapporti tra e Controparte_5 Controparte_2
e Controparte_2 Controparte_1
E' opportuno preliminarmente ricostruire i rapporti contrattuali chiave tra le parti coinvolte nella complessiva vicenda in esame: e Controparte_2 CP_5 CP_5 [...]
CP_1
Il rapporto principale è costituito da un contratto di affitto d'azienda stipulato il 5.8.2019 tra
[...]
e (la concedente) e (l'affittuaria). Oggetto del contratto CP_2 Controparte_2 Controparte_5
era l'esercizio dell'attività di albergo e somministrazione di alimenti e bevande denominata "Hotel Scala", inclusi i beni strumentali.
L'art. 21 di tale contratto prevedeva che l'affittuaria fornisse alla concedente una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta. Tale polizza, o un suo successivo supplemento, doveva garantire a l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti da per CP_2 CP_5
un importo complessivo di € 25.000,00.
Il contratto prevedeva inoltre la risoluzione di diritto in caso di mancato o ritardato pagamento di due rate di canone.
In attuazione dell'obbligo previsto nel contratto di affitto, onsegnava a la polizza CP_5 CP_2
fideiussoria n. 390647448 emessa da in data 18.9.2019. Controparte_1
La polizza aveva una durata prevista di 6 anni, dal 1.10.2019 al 30.9.2025.
Con essa, si costituiva fideiussore in favore di nell'interesse di fino Controparte_1 CP_2 CP_5
alla concorrenza di € 25.000,00, a garanzia degli obblighi assunti da in relazione al contratto CP_5
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di affitto d'azienda.
Le Condizioni Generali di Assicurazione (art. 4) prevedevano che il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, nei limiti dell'importo garantito, sarebbe avvenuto, da parte della Società, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta motivata della Ditta Garantita. L'art. 4 specificava inoltre che non avrebbe goduto del beneficio della preventiva escussione del Contraente Controparte_1
( , ai sensi dell'articolo 1944 cod. civ. CP_5
L'art. 5 della polizza, attinente ai rapporti tra e prevedeva il diritto di Controparte_1 CP_5
regresso/rivalsa di nei confronti di per le somme pagate, con un impegno di CP_1 CP_5 CP_5
versare tali somme a semplice richiesta di con espressa rinuncia a ogni eccezione.
[...] CP_1
A partire dal mese di novembre 2019, si rendeva inadempiente al pagamento dei canoni di CP_5
affitto. Inviava però a una diffida ad adempiere, citando presunti inadempimenti di CP_2
quest'ultima (omesso pagamento tassa di soggiorno, problemi con Booking.com, vizi dell'immobile) e, scaduto il termine assegnato, riteneva il contratto risolto di diritto. contestava tali presunti inadempimenti e negava l'effetto risolutivo della diffida ad adempiere, CP_2
affermando che era già inadempiente nel pagamento dei canoni prima di inviare la diffida, CP_5
rendendo così la diffida inefficace ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ.
A fronte dell'inadempimento di richiedeva quindi a il pagamento CP_5 CP_2 Controparte_1
di € 25.000,00 in forza della polizza fideiussoria.
rifiutava il pagamento, adducendo l'esistenza di contestazioni da parte di e la Controparte_1 CP_5
pendenza di un giudizio (successivamente definito) tra e basava infatti il suo CP_5 CP_2
rifiuto sulla propria interpretazione della polizza come fideiussione ordinaria, che le consentiva di sollevare tutte le eccezioni del debitore principale.
2) Sulla natura della polizza fideiussoria
Come sopra anticipato, ruolo preponderante ha assunto, nel presente giudizio, la questione interpretativa della polizza fideiussoria concessa da CP_1
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L'attrice opponente sostiene si tratti di una fideiussione ordinaria, e non di un contratto autonomo di garanzia, poiché il testo della polizza non contiene esplicitamente le formule “a prima richiesta” o “senza eccezioni”.
Peraltro, nell'art. 5 – che regola l'azione di regresso da parte del garante nei confronti del garantito – i contraenti hanno espressamente richiamato la terminologia propria del contratto autonomo di garanzia, paralizzando la possibilità per il debitore di opporre eccezioni. Ciò, invece, non è stato fatto con riguardo ai rapporti tra e , e dunque da ciò si dovrebbe desumere – secondo le prospettazioni attoree CP_1 CP_2
– l'intenzione dei contraenti di attenersi allo schema tipico della fideiussione.
In quanto fideiussore ordinario, potrebbe opporre a tutte le eccezioni che Controparte_1 CP_2
spettano al debitore principale ( , comprese quelle derivanti dal rapporto tra e CP_5 CP_5
. CP_2
Peraltro, secondo quanto sostenuto da il riferimento all'escussione “a prima richiesta” presente CP_1
nel contratto di affitto d'azienda è irrilevante per definire la natura della polizza, non essendo CP_1
parte di tale contratto. sostiene invece che la polizza abbia natura di contratto autonomo di garanzia o sia ad esso CP_2
assimilabile negli effetti. Ciò deriverebbe dall'obbligo contrattuale di i fornire una polizza “a CP_5
prima richiesta”, dal fatto che la polizza sostituisce un deposito cauzionale in denaro, dal termine breve
(15 giorni) per il pagamento dalla richiesta e, infine, dalla rinuncia alle eccezioni prevista dall'art. 5 nei rapporti di rivalsa tra e CP_1 CP_5
Tali elementi indicherebbero la volontà delle parti di rendere la garanzia svincolata dal rapporto principale, permettendo l'immediato pagamento a richiesta.
Orbene, a parere di questo Giudice, le ragioni a sostegno della natura autonoma della garanzia prestata da poggiano su una interpretazione complessiva del contratto di polizza e del suo contesto. CP_1
Innanzitutto, la polizza nasce dall'obbligo assunto da nel contratto di affitto d'azienda del CP_5
5.8.2019. Tale contratto prevedeva esplicitamente che ornisse a una polizza fideiussoria CP_5 CP_2
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“bancaria ovvero assicurativa con escussione a prima richiesta”.
Anche se non era parte di quel contratto, la polizza stessa espressamente lo menziona e ne attua CP_1
la previsione.
Questo elemento contestuale è fondamentale al fine interpretare la volontà delle parti riguardo all'autonomia dell'escussione.
In secondo luogo, la polizza reca l'intitolazione “polizza fideiussoria cauzione fra privati”. La sua funzione specifica, dunque, pare essere quella di sostituire un deposito cauzionale in denaro. La cauzione in denaro per sua natura è destinata a essere incamerata rapidamente in caso di inadempimento, con un meccanismo simile al solve et repete. L'interpretazione della polizza deve pertanto riflettere questa sua funzione succedanea, garantendo al creditore un accesso ai fondi altrettanto celere e svincolato da eccezioni complesse.
L'art. 4 delle Condizioni Generali di polizza stabilisce che “non godrà del beneficio della CP_1
preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 c.c.”. Sebbene ciò non sia di per sé pienamente derogatorio della fideiussione, costituisce un primo passo verso il rafforzamento della posizione del beneficiario e si discosta dalla disciplina ordinaria.
Lo stesso art. 4 impone poi a di effettuare il pagamento “entro quindici giorni dalla ricezione CP_1
della richiesta scritta come sopra motivata della Ditta garantita”.
Seppur la polizza non contenga le espressioni precise “a prima richiesta” o “senza eccezioni”, la brevità del termine di 15 giorni, in combinato disposto con la rinuncia alla preventiva escussione e la funzione sostitutiva della cauzione, può essere ritenuta sufficiente a qualificare la garanzia come “a prima richiesta” nella sua sostanza e nei suoi effetti.
Infatti, un termine così ristretto rende oggettivamente impraticabile per il garante condurre indagini approfondite sulla fondatezza delle eccezioni relative al rapporto principale.
Ulteriore argomento è ravvisabile nell'art. 5 della polizza, che disciplina il rapporto tra e CP_1 CP_5
prevedendo che debba rimborsare le somme pagate da “a semplice
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richiesta… con espressa rinuncia a ogni e qualsiasi eccezione”.
Tale clausola costituisce un forte indice della volontà di svincolare la garanzia dal rapporto principale.
Tra i tre rapporti che vengono in considerazione (creditore/debitore, debitore/garante e garante/creditore) sussiste un nesso di derivazione funzionale e, pertanto, la rinuncia ad opporre eccezioni di sorta al garante che abbia pagato e che agisca in regresso costituisce sicuro indice di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria.
Del resto, ritenere che il garante possa opporre al creditore eccezioni connesse al rapporto principale, precluse invece al debitore in sede di regresso, significherebbe accettare l'idea di una polizza che garantisce il garante più ancora del creditore a cui favore la garanzia è prestata.
Dunque, la polizza – se interpretata tenendo conto della sua funzione di sostituzione della cauzione, della rinuncia alla preventiva escussione, del termine brevissimo per il pagamento e della rinuncia del debitore principale ad opporre eccezioni nel regresso – configura una garanzia non accessoria, ma autonoma o comunque equiparata nei suoi effetti ad un contratto autonomo di garanzia.
Va ricordato che l'interpretazione di un testo contrattuale non può limitarsi alla presenza di formule sacramentali (“a prima richiesta” o “senza eccezioni”), ma deve invece fondarsi sulla volontà delle parti, evincibile dall'insieme delle clausole e dalla funzione concreta della garanzia.
3) In ogni caso: sull'inefficacia del meccanismo risolutorio attivato dal sulla vigenza, CP_5
al momento dell'escussione, del contratto di affitto d'azienda e sull'insussistenza di profili di inadempimento in capo alla convenuta opposta
Ma anche volendo aderire all'impostazione attorea, con la conseguenza che in qualità di mero CP_1
fideiussore potrebbe opporre tutte le eccezioni del debitore principale, l'istruttoria svolta nel presente giudizio ha consentito di escludere la fondatezza di qualsivoglia eccezione di inadempimento.
Conseguentemente, anche quale mero fideiussore, sarebbe tenuta a pagare la somma di € CP_1
25.000,00 a E ciò, per le ragioni che seguono. CP_2
sostiene che il contratto si sia risolto di diritto il 3.3.2020 a seguito della diffida ad adempiere CP_1
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CP_ inviata da a il 17.2.2020. CP_5
Tuttavia, al momento dell'invio della diffida, ra già gravemente inadempiente nel pagamento CP_5
dei canoni di affitto, con una morosità iniziata a novembre 2019 e pari a € 14.968,87 a febbraio 2020.
Secondo il principio di cui all'art. 1460 cod. civ., inadimplenti non est adimplendum, solo la parte non inadempiente può validamente avvalersi dello strumento della diffida ad adempiere.
E poiché era già in mora prima di inviare la diffida, essa deve considerarsi giuridicamente CP_5
inefficace e dunque improduttiva di qualsivoglia effetto risolutivo.
Il contratto, dunque, non si è risolto il 3.3.2020, ma è rimasto valido ed efficace, legittimando la maturazione dei canoni successivi fino al raggiungimento del massimale garantito.
Le contestazioni di ricalcanti quelle di circa presunti inadempimenti di (e CP_1 CP_5 CP_2
relativi al mancato pagamento delle tasse di soggiorno, del canone di Booking e ad asseriti vizi dell'immobile) sono risultate irrilevanti
Quanto alle doglianze sui presunti vizi, va evidenziato che ha espressamente dichiarato nel CP_5
contratto (art. 2) di aver esaminato e accettato l'azienda e i suoi beni nello stato di fatto e diritto in cui si trovavano, riconoscendoli in buono ed efficiente stato. Inoltre, alcuna specifica allegazione sul punto è contenuta negli scritti attorei, non essendo ancora noto a quali vizi e dunque faccia CP_5 CP_1
riferimento.
Le contestazioni sulla tassa di soggiorno sono invece risultate infondate, avendo l'istruttoria svolta dimostrato che ha potuto regolarmente aprire la propria posizione per tali tributi. CP_5
Con riguardo al canone di Booking.com, le contestazioni riguardano rapporti con terzi, estranei al rapporto sinallagmatico principale tra e In ogni caso, anche ammettendo l'esistenza di CP_2 CP_5
tale presunto inadempimento, esso non era certo di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.
Essendo l'unica parte in significativo inadempimento e non essendosi validamente risolto il CP_5
contratto, la richiesta di pagamento della convenuta opposta è pienamente legittima e nemmeno
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sussistono i presupposti per l'exceptio doli.
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Per tutte le ragioni appena espresse, deve quindi rigettarsi l'opposizione instaurata da Controparte_1
e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
4) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice opponente e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta da e, per Controparte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1703/2021, emesso dal Tribunale di Treviso il 5.7.2021;
- condanna l'attrice opponente alla rifusione, in favore della convenuta opposta, delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Treviso, 3 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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