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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18520 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8909/2024, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Sabina Cirillo
-ricorrente-
E
Controparte_1 nato al Cairo (Egitto) il 6 maggio 1947 con il patrocinio dell'avv. Mariaserena Conte
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso giudiziale cumulativo per la separazione personale e per lo scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua separazione Parte_1 personale da , rappresentando che il matrimonio era stato Controparte_1 celebrato in Roma in data 4 agosto 1982 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
Controparte_2
, costituitosi ha integralmente aderito alle conclusioni della ricorrente.
[...]
Le parti hanno, pertanto, formulato le seguenti conclusioni congiunte:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. nulla in ordine alla casa coniugale;
3. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte, il Tribunale dispone in conformità.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
AM (BA) il 19 maggio 1954 e , nato al Cairo Controparte_1
(Egitto) il 6 maggio 1947, che hanno contratto matrimonio in Roma in data 4 agosto
1982, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 2371,
Parte 1, Anno 1982, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8909/2024, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Sabina Cirillo
-ricorrente-
E
Controparte_1 nato al Cairo (Egitto) il 6 maggio 1947 con il patrocinio dell'avv. Mariaserena Conte
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso giudiziale cumulativo per la separazione personale e per lo scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua separazione Parte_1 personale da , rappresentando che il matrimonio era stato Controparte_1 celebrato in Roma in data 4 agosto 1982 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
Controparte_2
, costituitosi ha integralmente aderito alle conclusioni della ricorrente.
[...]
Le parti hanno, pertanto, formulato le seguenti conclusioni congiunte:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. nulla in ordine alla casa coniugale;
3. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte, il Tribunale dispone in conformità.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
AM (BA) il 19 maggio 1954 e , nato al Cairo Controparte_1
(Egitto) il 6 maggio 1947, che hanno contratto matrimonio in Roma in data 4 agosto
1982, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 2371,
Parte 1, Anno 1982, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi