TRIB
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/02/2024, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8505/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dott. Laura GAGGIOTTI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 23/11/2023, assunto in decisione in data 31/01/2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato BOVONE LORELLA, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Corso Milano n.37, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: separazione consensuale Causa trattenuta in decisione all'udienza del 31.01.2024 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
2. ordinare al Comune di Lissone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, N. 52 parte 2 Serie A Anno 2002. Omologare le seguenti condizioni della separazione:
3. Affidamento dei figli minori. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento preminente presso il padre, in Lissone, Via Mameli, 51, anche ai fini della residenza anagrafica.
4. Assegnazione della casa familiare. La casa familiare sita in Lissone, Via Mameli, 51, di proprietà esclusiva del SI. , con quanto l'arreda, è assegnata al predetto che la abiterà unitamente ai Parte_2 figli minori.
5. Collocazione dei figli minori. I minori sono collocati in modo paritetico presso ciascun genitore, a settimane alterne, che andranno dal lunedì, all'uscita da scuola o ad orario equipollente, al lunedì successivo all'entrata a scuola o ad orario equipollente. Eventuali giorni festivi infrasettimanali rimangono di competenza del genitore presso cui sono collocati nella settimana corrispondente. In caso di “ponti” scolastici che dovessero cadere nelle giornate di lunedì o martedì, i genitori sinora concordano che tali giorni di festa prolunghino la permanenza presso il genitore cui compete la settimana precedente. Le parti si impegnano a collaborare e a concordare eventuali sostituzioni nella cura dei minori in caso di necessità lavorative o di salute, precisando sin d'ora che tali sostegni ed interventi non faranno comunque mutare il ritmo dell'alternanza settimanale di collocamento dei ragazzi, ritmo che rimarrà il medesimo anche in caso di sostegno reciproco per periodi forzati di assenza di uno o dell'altro genitore. I minori e trascorreranno anche le vacanze Natalizie con uno o con l'altro genitore Per_1 Per_2 rispettando i ritmi delle settimane alternate ordinarie. I genitori garantiscono un momento di festa insieme per festeggiare i compleanni dei figli, tenuto conto del compleanno di che cade in data 30 dicembre e di quello di che cade in data 30 aprile. Per_1 Per_2
Anche le vacanze Pasquali verranno trascorse da e con i genitori rispettando i ritmi Per_1 Per_2 dell'alternanza settimanale, concordando peraltro che il cambio di collocamento da uno all'altro genitore, nella settimana corrispondente alle vacanze scolastiche pasquali, verrà effettuato in concomitanza con l'uscita da scuola del primo giorno di ripresa scolastica. Durante le vacanze estive dei minori, rimarrà in vigore il calendario di frequentazione ordinario a settimane alternate, ad esclusione di una settimana di villeggiatura che i figli trascorreranno con ciascun genitore ed una ulteriore settimana che ciascuna parte garantirà di copertura all'altra, in concomitanza con il periodo di ferie garantito dal datore di lavoro a ciascun coniuge. Tali periodi di villeggiatura, individuali e con i figli, verranno tra le parti individuati e concordati entro il giorno 01 aprile di ogni anno. Attesa l'età di i genitori concordano sin d'ora sulla possibilità di far trascorrere al ragazzo un Per_1 periodo di 1\2 settimane di villeggiatura da solo, previ accordi migliori che i genitori assumeranno tenendo in considerazione luogo, amicizie, costi. Le parti danno atto di concordare che possa pernottare da solo in casa di ciascun genitore anche Per_1 dopo la separazione, atteso che tale decisione è già stata assunta ed attuata anche durante la convivenza. I SIg. ed danno atto che continueranno a ricorrere, come sinora, all'ausilio dei nonni paterni Pt_2 Pt_1
e della nonna materna per la gestione dei figli e dei loro impegni anche extrascolastici durante l'orario lavorativo dei genitori. continuerà a seguire gli allenamenti di calcio 3 volte alla settimana e a partecipare alle partite dei Per_1 tornei, seguito dai genitori che si occuperanno anche di tale aspetto secondo il ritmo del collocamento a settimane alternate presso uno o l'altro genitore.
continuerà a seguire il corso di sci, che si svolge per 10 giornate all'anno, al sabato, a Per_2
Campodolcino, impegnandosi ciascun genitore ad accompagnarlo, nella settimana di propria competenza, presso la casa di montagna di Campodolcino al fine di permettere la partecipazione al corso. Il tutto salvo diversi e migliori accordi eventualmente assunti di volta in volta per iscritto dai genitori.
6. Mantenimento dei figli minori. a) I genitori confermano il mantenimento diretto dei figli durante i periodi di permanenza e collocamento presso ciascuno di loro. Le parti, invece, suddivideranno al 50% i costi della mensa scolastica e dell'abbigliamento, con impegno al rimborso di tali voci di spesa entro 15 giorni dalla documentazione della spesa affrontata da uno o dall'altro. b) Ferma restando la suddivisione al 50% dei costi per mensa scolastica ed abbigliamento di cui al paragrafo a) del presente punto, le parti concordano che le ulteriori spese straordinarie, come determinate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza (prot. n. 1377/2018 del 07.05.2018), da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, verranno del pari suddivise tra di loro nella misura del 50%. c) l'Assegno Unico, se spettante, verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore. d) la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo scritto, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7. Ulteriori pattuizioni. Le parti, a definizione di tutti i pregressi rapporti patrimoniali e non patrimoniali, ed a definitiva transazione delle pendenze esistenti, essendo condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle diatribe in essere tra i coniugi, anche al fine di risolvere ogni conflitto e dirimere la crisi in atto, assumono, inoltre, i seguenti accordi.
In ordine all'immobile sito in Campodolcino, il cui diritto di usufrutto generale e vitalizio è, allo stato, in capo alla mentre la nuda proprietà è, allo stato, in capo al SI. , immobile Parte_1 Parte_2 facente parte del complesso residenziale denominato Via Per Fraciscio,15, e Organizzazione_1 precisamente, appartamento a piano terra con area esterna di proprietà esclusiva, quanto al Foglio 39: Mapp. 664 sub. 6; autorimessa a piano interrato di pertinenza, quanto al Mapp.664, sub.25; locale di deposito a piano interrato di pertinenza, quanto al Mapp,664, sub. 17 (doc.13), dando atto che sul predetto immobile grava ipoteca volontaria in forza di mutuo cointestato tra i coniugi, con scadenza 2038, onorato e che verrà onorato sino alla scadenza dalla sola SI.ra (doc. 14), i coniugi concordano Pt_1 quanto segue: a) Il SI. si impegna a trasferire la nuda proprietà di tale immobile e relative pertinenze alla Parte_2 SI.ra , che accetta, a titolo di accordi di separazione in questa sede assunti e con espressa Parte_1 dispensa dal provarne causa e motivi. Nel trasferimento è da intendersi compresa la proporzionale quota di comproprietà degli enti, spazi e servizi comuni dell'intero stabile e tutto quanto meglio precisato negli atti di provenienza;
b) la SI.ra si impegna a trasferire il diritto di usufrutto su tale immobile e relative Parte_1 pertinenze al SI. , che accetta, a titolo di accordi di separazione e con espressa dispensa dal Parte_2 provarne causa e motivi. Nel trasferimento è da intendersi compresa la proporzionale quota di comproprietà degli enti, spazi e servizi comuni dell'intero stabile e tutto quanto meglio precisato negli atti di provenienza. I predetti trasferimenti, che costituiscono elementi indispensabili e funzionali ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale, saranno da effettuarsi entro e non oltre il 31.10.2024, pena la facoltà per ciascuna parte di agire per il risarcimento dei danni in caso di ritardo colpevole dell'altra rispetto al termine essenziale che le parti hanno convenuto per le obbligazioni poste a carico di ciascuno e, quindi, sia per il trasferimento della nuda proprietà da ad sia per il trasferimento del diritto Parte_2 Parte_1 di usufrutto da a . Parte_1 Parte_2
Le rate di rientro nel mutuo acceso ed insistente sul predetto immobile sono state e saranno interamente onorate di pagamento dalla sola SI.ra . Parte_1
Le spese notarili, le tasse e le eventuali imposte necessarie per il trasferimento dei diritti di cui ai presenti accordi saranno sostenute dalla sola SI.ra . Parte_1
8. Le parti si obbligano in buona fede a cooperare e si impegnano a fare tutto quanto sarà necessario affinché quanto pattuito ai precedenti punti trovi realizzazione.
9. Con riferimento ai conti correnti cointestati ( N. 31061; Controparte_1 Controparte_2
N. 1799; N.16801, le parti si impegnano a mantenerne la cointestazione sino alla Controparte_3 definizione dei rapporti sottostanti ed alla chiusura dei predetti rapporti. Le eventuali spese di chiusura verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
10. Salvo quanto sopra pattuito, le parti si danno reciprocamente atto che non vi sono altre questioni da regolamentare e che null'altro hanno a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione, titolo o causa connessa all'intercorso matrimonio e ai rapporti patrimoniali ad esso connessi.
11. I coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o degli altri documenti equipollenti per sé stessi e per i figli minori. Motivi della decisione Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 05.09.2002 a Lissone Parte_1 Parte_2
(MB);
- Dall'unione sono nati i figli (30.12.2007) e (30.04.2015) Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 31.01.2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (30.12.2007) e (30.04.2015) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 23/11/2023, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Lissone (MB) in data 05.09.2002 (Atto n. 53, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 1° febbraio 2024 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dott. Laura GAGGIOTTI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 23/11/2023, assunto in decisione in data 31/01/2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato BOVONE LORELLA, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Corso Milano n.37, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: separazione consensuale Causa trattenuta in decisione all'udienza del 31.01.2024 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
2. ordinare al Comune di Lissone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, N. 52 parte 2 Serie A Anno 2002. Omologare le seguenti condizioni della separazione:
3. Affidamento dei figli minori. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento preminente presso il padre, in Lissone, Via Mameli, 51, anche ai fini della residenza anagrafica.
4. Assegnazione della casa familiare. La casa familiare sita in Lissone, Via Mameli, 51, di proprietà esclusiva del SI. , con quanto l'arreda, è assegnata al predetto che la abiterà unitamente ai Parte_2 figli minori.
5. Collocazione dei figli minori. I minori sono collocati in modo paritetico presso ciascun genitore, a settimane alterne, che andranno dal lunedì, all'uscita da scuola o ad orario equipollente, al lunedì successivo all'entrata a scuola o ad orario equipollente. Eventuali giorni festivi infrasettimanali rimangono di competenza del genitore presso cui sono collocati nella settimana corrispondente. In caso di “ponti” scolastici che dovessero cadere nelle giornate di lunedì o martedì, i genitori sinora concordano che tali giorni di festa prolunghino la permanenza presso il genitore cui compete la settimana precedente. Le parti si impegnano a collaborare e a concordare eventuali sostituzioni nella cura dei minori in caso di necessità lavorative o di salute, precisando sin d'ora che tali sostegni ed interventi non faranno comunque mutare il ritmo dell'alternanza settimanale di collocamento dei ragazzi, ritmo che rimarrà il medesimo anche in caso di sostegno reciproco per periodi forzati di assenza di uno o dell'altro genitore. I minori e trascorreranno anche le vacanze Natalizie con uno o con l'altro genitore Per_1 Per_2 rispettando i ritmi delle settimane alternate ordinarie. I genitori garantiscono un momento di festa insieme per festeggiare i compleanni dei figli, tenuto conto del compleanno di che cade in data 30 dicembre e di quello di che cade in data 30 aprile. Per_1 Per_2
Anche le vacanze Pasquali verranno trascorse da e con i genitori rispettando i ritmi Per_1 Per_2 dell'alternanza settimanale, concordando peraltro che il cambio di collocamento da uno all'altro genitore, nella settimana corrispondente alle vacanze scolastiche pasquali, verrà effettuato in concomitanza con l'uscita da scuola del primo giorno di ripresa scolastica. Durante le vacanze estive dei minori, rimarrà in vigore il calendario di frequentazione ordinario a settimane alternate, ad esclusione di una settimana di villeggiatura che i figli trascorreranno con ciascun genitore ed una ulteriore settimana che ciascuna parte garantirà di copertura all'altra, in concomitanza con il periodo di ferie garantito dal datore di lavoro a ciascun coniuge. Tali periodi di villeggiatura, individuali e con i figli, verranno tra le parti individuati e concordati entro il giorno 01 aprile di ogni anno. Attesa l'età di i genitori concordano sin d'ora sulla possibilità di far trascorrere al ragazzo un Per_1 periodo di 1\2 settimane di villeggiatura da solo, previ accordi migliori che i genitori assumeranno tenendo in considerazione luogo, amicizie, costi. Le parti danno atto di concordare che possa pernottare da solo in casa di ciascun genitore anche Per_1 dopo la separazione, atteso che tale decisione è già stata assunta ed attuata anche durante la convivenza. I SIg. ed danno atto che continueranno a ricorrere, come sinora, all'ausilio dei nonni paterni Pt_2 Pt_1
e della nonna materna per la gestione dei figli e dei loro impegni anche extrascolastici durante l'orario lavorativo dei genitori. continuerà a seguire gli allenamenti di calcio 3 volte alla settimana e a partecipare alle partite dei Per_1 tornei, seguito dai genitori che si occuperanno anche di tale aspetto secondo il ritmo del collocamento a settimane alternate presso uno o l'altro genitore.
continuerà a seguire il corso di sci, che si svolge per 10 giornate all'anno, al sabato, a Per_2
Campodolcino, impegnandosi ciascun genitore ad accompagnarlo, nella settimana di propria competenza, presso la casa di montagna di Campodolcino al fine di permettere la partecipazione al corso. Il tutto salvo diversi e migliori accordi eventualmente assunti di volta in volta per iscritto dai genitori.
6. Mantenimento dei figli minori. a) I genitori confermano il mantenimento diretto dei figli durante i periodi di permanenza e collocamento presso ciascuno di loro. Le parti, invece, suddivideranno al 50% i costi della mensa scolastica e dell'abbigliamento, con impegno al rimborso di tali voci di spesa entro 15 giorni dalla documentazione della spesa affrontata da uno o dall'altro. b) Ferma restando la suddivisione al 50% dei costi per mensa scolastica ed abbigliamento di cui al paragrafo a) del presente punto, le parti concordano che le ulteriori spese straordinarie, come determinate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza (prot. n. 1377/2018 del 07.05.2018), da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, verranno del pari suddivise tra di loro nella misura del 50%. c) l'Assegno Unico, se spettante, verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore. d) la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo scritto, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7. Ulteriori pattuizioni. Le parti, a definizione di tutti i pregressi rapporti patrimoniali e non patrimoniali, ed a definitiva transazione delle pendenze esistenti, essendo condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle diatribe in essere tra i coniugi, anche al fine di risolvere ogni conflitto e dirimere la crisi in atto, assumono, inoltre, i seguenti accordi.
In ordine all'immobile sito in Campodolcino, il cui diritto di usufrutto generale e vitalizio è, allo stato, in capo alla mentre la nuda proprietà è, allo stato, in capo al SI. , immobile Parte_1 Parte_2 facente parte del complesso residenziale denominato Via Per Fraciscio,15, e Organizzazione_1 precisamente, appartamento a piano terra con area esterna di proprietà esclusiva, quanto al Foglio 39: Mapp. 664 sub. 6; autorimessa a piano interrato di pertinenza, quanto al Mapp.664, sub.25; locale di deposito a piano interrato di pertinenza, quanto al Mapp,664, sub. 17 (doc.13), dando atto che sul predetto immobile grava ipoteca volontaria in forza di mutuo cointestato tra i coniugi, con scadenza 2038, onorato e che verrà onorato sino alla scadenza dalla sola SI.ra (doc. 14), i coniugi concordano Pt_1 quanto segue: a) Il SI. si impegna a trasferire la nuda proprietà di tale immobile e relative pertinenze alla Parte_2 SI.ra , che accetta, a titolo di accordi di separazione in questa sede assunti e con espressa Parte_1 dispensa dal provarne causa e motivi. Nel trasferimento è da intendersi compresa la proporzionale quota di comproprietà degli enti, spazi e servizi comuni dell'intero stabile e tutto quanto meglio precisato negli atti di provenienza;
b) la SI.ra si impegna a trasferire il diritto di usufrutto su tale immobile e relative Parte_1 pertinenze al SI. , che accetta, a titolo di accordi di separazione e con espressa dispensa dal Parte_2 provarne causa e motivi. Nel trasferimento è da intendersi compresa la proporzionale quota di comproprietà degli enti, spazi e servizi comuni dell'intero stabile e tutto quanto meglio precisato negli atti di provenienza. I predetti trasferimenti, che costituiscono elementi indispensabili e funzionali ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale, saranno da effettuarsi entro e non oltre il 31.10.2024, pena la facoltà per ciascuna parte di agire per il risarcimento dei danni in caso di ritardo colpevole dell'altra rispetto al termine essenziale che le parti hanno convenuto per le obbligazioni poste a carico di ciascuno e, quindi, sia per il trasferimento della nuda proprietà da ad sia per il trasferimento del diritto Parte_2 Parte_1 di usufrutto da a . Parte_1 Parte_2
Le rate di rientro nel mutuo acceso ed insistente sul predetto immobile sono state e saranno interamente onorate di pagamento dalla sola SI.ra . Parte_1
Le spese notarili, le tasse e le eventuali imposte necessarie per il trasferimento dei diritti di cui ai presenti accordi saranno sostenute dalla sola SI.ra . Parte_1
8. Le parti si obbligano in buona fede a cooperare e si impegnano a fare tutto quanto sarà necessario affinché quanto pattuito ai precedenti punti trovi realizzazione.
9. Con riferimento ai conti correnti cointestati ( N. 31061; Controparte_1 Controparte_2
N. 1799; N.16801, le parti si impegnano a mantenerne la cointestazione sino alla Controparte_3 definizione dei rapporti sottostanti ed alla chiusura dei predetti rapporti. Le eventuali spese di chiusura verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
10. Salvo quanto sopra pattuito, le parti si danno reciprocamente atto che non vi sono altre questioni da regolamentare e che null'altro hanno a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione, titolo o causa connessa all'intercorso matrimonio e ai rapporti patrimoniali ad esso connessi.
11. I coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o degli altri documenti equipollenti per sé stessi e per i figli minori. Motivi della decisione Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 05.09.2002 a Lissone Parte_1 Parte_2
(MB);
- Dall'unione sono nati i figli (30.12.2007) e (30.04.2015) Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 31.01.2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (30.12.2007) e (30.04.2015) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 23/11/2023, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Lissone (MB) in data 05.09.2002 (Atto n. 53, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 1° febbraio 2024 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona