Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00607/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AE AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ferretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sarego, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Dal Pra', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Morgagni n. 44;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza di demolizione n.1900 Prot. del 6.02.2020 del Comune di Sarego, a firma del Responsabile del Settore Governo del Territorio, relativamente alle opere e/o interventi eseguiti in Sarego, via Cà Lombarda, al Foglio 9 mappale 524, in esposta e dichiarata assenza di permesso di costruire, in contrasto con quanto previsto dall'art.31 DPR 380/01, e con l'avviso che in difetto di esecuzione all'ordinanza si verificherà la acquisizione delle aree di sedime in capo all'Amministrazione Comunale, come da allegata planimetria;
di ogni altro provvedimento, atto presupposto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 8\1\2021:
del Provvedimento del 13.10.20, con il quale è stato formalizzato il diniego alla istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria proposta al SUAP comunale dalla ricorrente in data 11.05.20 n.0103066 Prot. (pratica edilizia 2020/041/S/ACC);
della nota del 11.08.20 del Comune di Sarego recante preavviso di diniego ex art.10 bis L.241/90 all'accoglimento della istanza di sanatoria del 11.05.20. come presentata dalla ricorrente (pratica edilizia 2020/041/S/ACC);
di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8/7/2021
dell’Ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.31 comma 4 bis DPR 380/01 n.5678 Prot. del 9.04.21, come emessa dal Comune di Sarego e notificata in data 10.04.21, recante l'ordine di pagamento della somma di € 20.000,00 a carico della signora AL AE;
del Verbale del 5.02.21 di inottemperanza alla ordinanza di demolizione redatto dall'Ufficiale di PG addetto al Corpo di Polizia Locale Intercomunale di Lonigo, notificato in data 10.04.21 come allegato A, in uno con il provvedimento sub.a;
di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sarego;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con atto depositato in data 7 settembre 2021, sottoscritto per adesione anche dal procuratore del Comune, il difensore della parte ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda cautelare;
- che pertanto è necessario dare atto della rinuncia;
- che le spese della presente fase di giudizio possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), dà atto della rinuncia alla domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO