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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9692/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. RG 9692/2022 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Cecchi e dall'avv. Andrea Dal Poggetto, elettivamente domiciliato in Via Lorenzo il Magnifico
n.78, Firenze presso lo studio dei difensori, come da procura in atti
-opponente-
contro
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Cappelletti e dall'avv. Giacomo Criscenti, elettivamente domiciliata in Via G. Carissimi n.58, Firenze, presso lo studio dell'avv. Fabio Cappelletti, come da procura in atti
- opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per come da verbale di udienza di precisazione delle Parte_1
conclusioni del 19.3.2025, riportandosi alle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni depositate in sostituzione dell'udienza in data 23.1.2024, e pertanto:
pagina 1 di 10 “In via istruttoria, ove necessario ai fini del decidere, per l'acquisizione dell'intero fascicolo dell'esecuzione mobiliare, nel merito, si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo, nonché alle eccezioni e deduzioni tutte già formulate nel presente procedimento”.
Per come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del Controparte_1
19.3.2025, riportandosi alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 22.1.2024, per l'udienza di p.c. del 23.1.2024:
“Insiste e chiede affinché l'Il.mo Tribunale adito, respinte tutte le avverse domande, richieste ed eccezioni, anche istruttorie, voglia accogliere invece tutte le domande ed istanze, ivi comprese le proprie istanze istruttorie, formulate con la propria comparsa di costituzione e risposta nonché con le proprie memorie ex art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c. dalla parte attrice opponente, e che in questa sede si trascrivono integralmente: “In via preliminare - rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi;
-confermarne altresì l'immediata esecuzione. Nel merito - dichiarare
l'Atto di Precetto opposto da parte attrice valido ed efficace ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c.; - respingere la domanda di parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto ed accertare la sussistenza del diritto di credito vantato dalla sig.ra nei confronti del sig. Controparte_1 [...]
per i motivi sopra indicati - condannare altresì parte attrice opponente al Parte_1
pagamento delle spese e competenze della presente causa nonché del procedimento monitorio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha dedotto di aver ricevuto in data 10.8.2022 la notifica di atto di precetto Parte_1
da parte di la quale, dichiarandosi erede della propria madre, Controparte_1 Controparte_2 gli ha intimato il complessivo pagamento di € 4.816.955,78, oltre interessi fino al saldo e spese, anche successive, di cui: € 3.647.114,17, in linea capitale, quale debito residuo di esso opponente, per il pagamento dell'assegno personale di mantenimento della come da sentenza della Corte CP_2
d'Appello di Firenze n.525/1990, emessa nel giudizio sub n. RG N.1201/1987; € 7.000,00 a titolo di rimborso spese legali ed € 700,00, a titolo di spese vive, portate dalla sentenza della Corte d'Appello di
Firenze n. 387/2014, pronunciata nel giudizio sub n. RG.1228/2013; € 1.070.118,56 in linea capitale, in forza sempre della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 387/2004, statuente il diritto di alla prestazione, da parte di esso “ di idonea garanzia reale o personale Controparte_2 Parte_1 fino alla concorrenza di Euro 1.070.118,56, ai sensi dell'art. 8, comma 1, Legge 898/1970”, diritto già
pagina 2 di 10 riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 548/2004 e dalla sentenza della Corte di
Cassazione n.16024/2008.
Avverso l'atto di precetto il ha proposto opposizione ex art. 617 cpc, deducendone la nullità Parte_1 ex art. 480 cpc, stante la mancanza d'indicazione della data di notifica dei titoli e contestando, quanto all'importo maggiore precettato, l'assenza di chiara indicazione del titolo costitutivo.
Ha inoltre eccepito, quale ulteriore motivo di nullità, il mancato avvertimento al debitore di poter accedere alle procedure di esdebitazione, pur se espressamente previsto dalla normativa.
Ancora, l'opponente ha formulato opposizione anche ex art. 615, comma 1, cpc, deducendo che gli importi precettati di cui alla sentenza n. 525/1990 della Corte d'Appello di Firenze sono già stati corrisposti, mentre le somme di cui alla sentenza n. 387/2014 della Corte di Appello di Firenze richiesti a titolo di garanzia reale o personale non sono dovuti, sia in ragione del già effettuato pagamento, sia in conseguenza della morte della beneficiaria, circostanza tale da Controparte_2 far venire meno l'obbligo della garanzia.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli su cui si fonda il precetto, e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente declaratoria d'inefficacia del precetto, in quanto nullo ex art.480 cpc.
Si è costituita in giudizio l'opposta, contestando la fondatezza dell'avversa domanda, e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione.
La fase cautelare è stata definita con ordinanza del 26.1.2023, di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati con il precetto opposto.
La presente fase di merito è stata istruita mediante produzione documentale, quindi la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 marzo 2025, previa concessione alle parti dei termini ex art.189 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Va infatti in primo luogo osservato, quanto alla contestazione della qualità di erede di CP_2 in capo all'odierna opposta, che risulta depositata in atti copia del “ Verbale di pubblicazione
[...] di testamento olografo acquiescenza e conferma” del 19.7.2022, n. Rep. 437, n. Racc.313, ( doc.13, testamento allegato alle memorie ex art.183, comma 6, n.2, cpc, del fascicolo di parte opposta), avverso il quale non risulta essere stata intrapresa alcuna iniziativa giuridica, volta a contrastarne la validità.
Pertanto, la contestazione si appalesa infondata e va respinta.
Sempre in via preliminare va osservato, quanto ai motivi di doglianza relativi alla mancanza, nel precetto (doc. 25 del fascicolo di parte opponente), dell'indicazione della data di notifica dei titoli pagina 3 di 10 esecutivi e dell'avvertimento al debitore di cui all'art.480, comma 2 cpc, che detta norma prevede che il precetto debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, nonché l'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, ovvero la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge.
Il medesimo comma 2 di detto articolo prevede, altresì, che il precetto deve contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento.
Sul punto, l'opposta ha dedotto che la proposizione dell'opposizione da parte di Parte_1
ha effetto sanante degli eventuali vizi della notifica.
[...]
Al riguardo, va osservato che, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, “ …. l'applicabilità del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo grazie alla proposizione dell'opposizione a precetto è stata ammessa da questa Corte fin da Cass. n.770 del 1971 secondo la quale l'opposizione a precetto ex art.617 cpc sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art.156 cpc, secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se
l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato - nella fattispecie, la sussistenza della nullità del precetto era stata anche esclusa giacché nel contesto del precetto risultava individuato il titolo ( come nella fattispecie che qui occupa) (Cass. ord. n. 19105 /2018)
Peraltro, l'opponente nemmeno contesta specificamente di aver ricevuto la notifica dei titoli, che, anzi, cita espressamente allorché ripercorre la lunga vicenda processuale che ha riguardato, dapprima, i rapporti tra i coniugi e, successivamente alla morte di quest'ultima, ha investito i Parte_2
rapporti tra e la figlia, , qualificatasi erede di Parte_1 Controparte_1 CP_2
.
[...]
Pertanto, l'eccezione di nullità del precetto sotto tale profilo va respinta, dovendosi ritenere che “ la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa ( Cass. ordinanza n. 19105 /2018).
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla mancata indicazione, sempre nel precetto, dell'avvertimento contenuto nell'art. 480 cpc, relativo al fatto che “… il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento”.
pagina 4 di 10 Al riguardo, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in più occasioni come “ …la mancanza del detto avvertimento, in seno al precetto, non possa condurre ad alcuna invalidità dello stesso” (cfr, ex plurimis, Cass. n. 23343/2022), con la conseguenza che non può ritenersi la nullità del precetto per la mancanza del detto avvertimento.
Invero la Corte, nella medesima pronuncia, ha chiarito che “… la domanda di accesso del debitore ad una procedura di “ composizione della crisi di sovraindebitamento” non è soggetta ad alcun termine di decadenza, rispetto alle scansioni di una procedura esecutiva preannunciata da un precetto eventualmente monco dell'avvertimento in parola: solo si pone, al riguardo, il termine “ naturale della utilità della procedura stessa, evidente essendo che l'esecutato potrebbe non avere più interesse ad accedervi qualora uno o più tra i suoi beni, nel corso della detta procedura esecutiva, fossero stati già liquidati(..) ( Cass. n. 23343/2022).
E ancora, la Corte ha precisato che ” … In ogni caso è evidente che, anche sotto il profilo funzionale e sistematico, non ha senso discutere di nullità del precetto privo dell'avvertimento in parola, perché
l'intimato può ricorrere alle procedure di cui alla legge n.3/2012 anche dopo che l'esecuzione sia iniziata (…) (sentenza n. 23343/2022).
Tutte le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente vanno, dunque, respinte.
Nel merito, va osservato che la somma di cui all'atto di precetto opposto, pari ad € 3.647,114,17, oltre interessi, secondo le prospettazioni dell'opposta trarrebbe origine dalla sentenza n.525/90 della Corte
d'Appello di Firenze, con la quale è stata disposta la condanna dell'odierno opponente per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento in favore di “ … i cui arretrati secondo il Controparte_2 conteggio effettuato dal Dott. in data 10.4.2017, ammontano ad € 3.647. 114,17 . Persona_1
In proposito occcorre specificare che tale conteggio consiste in una rivalutazione del precedente conteggio elaborato dal Dott. quale CTU nominato dal Tribunale di Firenze nel 1992“ ( Per_2
così specificata la somma in comparsa di costituzione e risposta della parte opposta).
Tuttavia, il calcolo elaborato dal TP dr. , incaricato dall'opposta (come da doc. 3 del Per_3 fascicolo di quest'ultima parte), è atto proveniente dalla parte che intende avvalersene, onde non può costituire prova a favore della parte che lo ha prodotto.
D'altro canto, non può costituire piena prova nemmeno la CTU effettuata nell'ambito di altro e diverso giudizio, svoltosi innanzi al Tribunale di Firenze nel 1992 prodotta in atti dall'opposta ( doc. 4 e 15 del fascicolo di parte opposta).
Sebbene è pur vero che “ Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre part, e da esse desumere elementi che – al di fuori dei casi di opponibilità
pagina 5 di 10 dell'accertamento derivante dal giudicato – devono, peraltro, costituire oggetto di autonoma valutazione ( e non essere, perciò acriticamente solo recepite) dei fatti sottoposti alla sua cognizione” (
Cass. 7767/2007).
Sempre in tema di valutazione della prova, va ricordato, anche, che “ … Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie” (Cass n. 8603 del 03/04/2017).
Alla luce dei principi testé esposti, osserva il Giudicante che il calcolo effettuato nella CTU in questione è stato contestato dall'opponente che, oltretutto, ha dimostrato che la perizia è stata ridimensionata nel quantum, nell'ambito del giudizio di espropriazione mobiliare presso terzi, vertente tra le parti dell'odierna causa, ed incardinato davanti al Tribunale di Firenze, rubricato sub 1982/2002
RGE (cfr. documentazione prodotta in giudizio - doc. 10, 18, 18 bis, 18 ter, 18 quater, fascicolo di parte opponente).
In particolare, dall'esame della produzione documentale di parte opponente, nella specie costituita dal provvedimento del GE del 24.7.2018 nel procedimento RGE 1982/2002, emesso a seguito dell'istanza di riduzione del credito vantato da depositata da , si Controparte_2 Parte_1 legge “… determinato il credito accertato di nei confronti di in Controparte_2 Parte_1
€185.653,91 come da precisazione del credito, oltre interessi ulteriori dalla data di tale atto fino al saldo effettivo;
preso atto della dichiarazione con cui ha affermato di essere debitrice Parte_3 dell'esecutato della somma accertata di € 185.653,91 oltre interessi per un complessivo ammontare al
29.5.2017 di €196.237,21; assegna al procedente il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato;
ordina ( …) di corrispondere al procedente la somma di €196.237,21, oltre gli ulteriori interessi maturati dal giugno 2017 all'effettivo saldo, in conto maggiore avere (..) ( doc.18, fascicolo di parte opponente).
Di tale circostanza si dà atto anche nel provvedimento che ha definito la fase cautelare, con il quale è stata accolta l'istanza di sospensione dei titoli e del precetto: “ “Difatti, come proprio allegato 7
l'attore ha prodotto la sentenza n. 159/2013 del Tribunale di Firenze che, alla data del 30.7.2010, individuava come dovuti in forza di detto titolo solo euro 185.653,00 in luogo di euro 3.273.024,49 precettati da , avente diritto all'epoca ancora in vita, in ragione dello stesso titolo. Controparte_2
La sentenza di primo grado è passata in giudicato, avendo la Corte di Appello (all. 9 dell'attore) dichiarato inammissibile l'appello contro la stessa. Pertanto, con il proprio all. 18 bis parte attrice ha documentato che, con ordinanza di assegnazione del 24.7.2018, tale credito, per come determinato
pagina 6 di 10 nella sentenza del Tribunale di Firenze n. 159/2013, è stato soddisfatto nell'ambito di procedura esecutiva presso terzi”.
A ciò si aggiunga che parte opposta non ha, entro i termini di cui all'art.183, comma 6, n.2 cpc, pure concessi nel presente giudizio, formulato alcuna richiesta di ammissione di CTU, volta ad accertare la debenza di eventuali ulteriori somme, limitandosi a fondare la propria pretesa creditoria sulla perizia svolta in separato giudizio, e sul calcolo delle somme effettuato dal proprio consulente di parte.
Ancora si osserva che la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.525/1990 indicata dalla parte opposta (doc.2, allegato alle memorie ex art.183, comma 6, n.2, fascicolo di parte opposta) non prevede la condanna di al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_2 somma portata in precetto pari ad € 3. 647,114,17, bensì, in parziale riforma della sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Firenze in data 24.11.1986 (non depositata in atti), ha disposto al punto sub a) del dispositivo “ condanna a pagare a favore di Parte_1 CP_2
a titolo di assegno personale di mantenimento la somma di £ .
1.800.000 rivalutabile secondo
[...] gli indici ISTAT…” Dunque, la sentenza ha solo previsto l'importo dell'assegno mensile da corrispondere al coniuge e la condanna al suo pagamento con le modalità indicate.
Pertanto, sotto tale aspetto, la domanda di opposizione appare fondata.
Quanto alle somme intimate con il precetto per l'importo di euro € 8.200,00, portate dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 387/2014 (RG.1228/2013), va osservato che dal suddetto provvedimento risulta che l'opponente è stato condannato al pagamento a favore di Controparte_2
a titolo di refusione delle spese legali “ delle somme di € 4.500 per il giudizio di I grado, € 2.500,00 per quello di II grado, € 700 per spese vive della causa, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché spese e compensi, nonché le successive occorse ed occorrende ( doc. 9, allegato alle memorie ex art.183, comma 6, n.2 cpc, fascicolo di parte opposta).
L'opponente ha contestato la debenza delle somme in questione solo genericamente e non ha dimostrato di averle corrisposte, non avendo fornito alcuna prova in tal senso.
Pertanto deve ritenersi sussistente tale voce di credito, consacrata in un titolo esecutivo (sentenza Corte
d'Appello di Firenze n. 387/2014), espressamente richiamato nell'atto di precetto, che attribuisce al credito stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
Quanto, infine, all'intimazione di pagamento della somma di € 1.070.118,56, riportata nell'atto di precetto in linea capitale, e che trae origine dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.387/2014, va osservato che la stessa non appare dovuta, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
pagina 7 di 10 Con sentenza n. 548/2004, il Tribunale di Firenze ha dichiarato imposta a ( Parte_4
specificando che trattavasi di ), di prestare idonea garanzia reale o Parte_1
personale sui propri beni fino alla concorrenza di Euro 1.070.118,56.
Con successiva sentenza n.387/2014, emessa in data 4.3.2014 ex art.281 sexies cpc, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato l'imposizione, a carico di , dell'obbligo di Parte_1
prestare idonea garanzia reale o personale sui propri beni fino alla concorrenza di Euro 1.070.118,56( doc.9, allegato alle memorie ex art.183, comma 6, n.2 cpc, fascicolo di parte opposta).
Detta sentenza d'appello, nella parte motiva riporta “ … L'appello di è chiaramente Controparte_2 fondato e come tale deve essere accolto. L'appellato ha tentato di ingenerare confusione, Parte_1 sostenendo di aver adempiuto all'obbligo consacrato nel titolo esecutivo, ma così non è. Occorre considerare infatti che : a) il titolo esecutivo è relativo ad un facere (prestazione di idonea garanzia fino alla concorrenza dell'importo di € 1.070.118,56; b) la garanzia è stata imposta dal Tribunale di
Firenze ex art.8 comma 1, L.898/1970 e quindi, a garanzia dell'assegno divorzile….; e) …. Non si vede, quindi, come le somme assegnate in quelle esecuzioni (relative presumibilmente ad assegni di separazione) possano essere riferite ( a prescindere da ogni altra considerazione) al titolo esecutivo relativo alla prestazione di garanzia . La sentenza impugnata deve essere quindi riformata, con reiezione dell'opposizione a precetto”.
E' evidente, dunque, che il titolo /sul quale è fondato il precetto notificato, in parte qua, per l'importo di di euro 1.070.118,56, oggetto del presente giudizio, impone un obbligo di facere a carico del
(prestare garanzia reale o personale sui propri beni, a garanzia del pagamento dell'assegno Parte_1
di divorzio), e non già, come prospettato da , di una condanna di Controparte_1 Parte_1 al pagamento immediato della somma di €1.070.118,56 in favore del coniuge.
[...]
Non è dunque, corretta l'imputazione di €1.070.118,56, in linea capitale, operata da
[...] nell'atto di precetto, né è legittima l'intimazione di pagamento in pregiudizio di CP_1 [...]
. Parte_1
Risulta dunque che l'opposta ha precettato una somma notevolmente superiore rispetto a quella effettivamente dovuta (cfr. atto di precetto, doc.25, fascicolo di parte opponente)
Tuttavia, non può dichiararsi la nullità integrale dell'atto di precetto, dovendo, invece, in ipotesi quale quella in esame, dichiararsi la nullità parziale del precetto, e l'inefficacia per la somma eccedente il dovuto, rimanendo valida, invece, l'intimazione per la somma effettivamente spettante, come determinata all'esito dell'istruttoria (Cass. n. 2160/2013; Cass. 5515/2008).
Invero, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione “…consiste nell'accertamento dell'esistenza del diritto del creditore di
pagina 8 di 10 procedere ad esecuzione forzata per l'obbligazione risultante dal titolo ed indicata in precetto ed, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, il giudice è investito di poteri di cognizione ordinaria e provvede alla determinazione della somma effettivamente dovuta (Cass. n.7207/2014).
Pertanto, il Giudice dell'opposizione, previo accertamento delle somme precettate non dovute, dovrà accogliere parzialmente l'opposizione, dichiarando l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata solo entro i limiti della somma effettivamente dovuta sulla base delle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del processo (cfr. Cass. 2160/2013).
Nel caso di specie, n base alla documentazione prodotta in atti, operate le necessarie decurtazioni dalle somme intimate con l'atto di precetto, residua un credito non ancora corrisposto dall'opponente in favore dell'opposta.
Risulta, invero, certo, liquido ed esigibile soltanto il credito portato dalla sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n. 387/2014, pari ad € 4.500,00 riconosciute quali spese del giudizio di primo grado, € 2.500,00 a titolo di spese del secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge su dette somme, nonché € 700, a titolo di spese vive (cfr. doc.9, allegato alle memorie ex art.183, comma 6, n.2 cpc, fascicolo di parte opposta).
Il precetto intimato va pertanto ridotto agli importi dovuti, oltre agli accessori come da precetto.
Quanto alle spese di lite, va osservato che l'opponente ha visto accolta la propria opposizione per la somma maggiore, e la parte opposta ha visto riconosciuta la propria pretesa creditoria, sebbene in minima parte.
Al riguardo va osservato che, secondo quella che è, sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte “
... In tema di spese giudiziali, in forza dell'art.92, comma 2, cpc, può essere disposta soltanto la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza senza che possa meramente darsi rilievo alla natura dell'impugnazione o alla riduzione della domanda in sede decisoria, ovvero alla contumacia della controparte, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese ( Cass. civ. sent.
21083/2015); nello stesso senso, più recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che “ … in tema di spese processuali l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un' unica domanda articolata in più capi e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
pagina 9 di 10 giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 , comma 2, cpc” (Cass. SS.UU. n.32061/2022; Cass. n.13827/2024).
Pertanto, nel caso in esame, in ossequio ai principi testé enunciati, e considerato che l'opposta ha dovuto comunque notificare l'atto di precetto per ottenere il soddisfacimento del proprio credito, seppure riconosciuto in minima parte, devono ritenersi esistenti le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione parziale inter partes delle spese di lite, posto che il creditore opposto ha visto riconosciuto, come detto, seppure decurtato in parte qua, il credito portato nell'atto di precetto, circostanza che non consente di poterlo ritenere soccombente.
Si ritiene, pertanto, di disporre la compensazione tra le parti di 1/3 delle spese di lite, e di porre le stesse, per i restanti 2/3, a carico della parte opposta, risultante soccombente per la maggior parte della somma intimata, in applicazione del D.M.147/2022, secondo lo scaglione di valore da € 4.000.000,01 fino ad € 8.000.000,00, al valore minimo, come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il diritto di a Controparte_1
procedere ad esecuzione nei confronti di limitatamente alla somma Parte_1
di € 4.500,00, oltre accessori di legge, € 2.500,00 oltre accessori di legge, nonché € 700,00 per spese vive, oltre interessi, come da precetto;
2) Condanna alla refusione, in favore di dei 2/3 Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida per l'intero, anche per la fase cautelare, in € 32.070,00 per onorario, oltre 15% spese generali, IVA e Cap come per legge, dichiarando compensata inter partes la residua frazione di spese.
Così deciso in Firenze il 23.6.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Patrizia Pompei
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. RG 9692/2022 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Cecchi e dall'avv. Andrea Dal Poggetto, elettivamente domiciliato in Via Lorenzo il Magnifico
n.78, Firenze presso lo studio dei difensori, come da procura in atti
-opponente-
contro
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Cappelletti e dall'avv. Giacomo Criscenti, elettivamente domiciliata in Via G. Carissimi n.58, Firenze, presso lo studio dell'avv. Fabio Cappelletti, come da procura in atti
- opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per come da verbale di udienza di precisazione delle Parte_1
conclusioni del 19.3.2025, riportandosi alle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni depositate in sostituzione dell'udienza in data 23.1.2024, e pertanto:
pagina 1 di 10 “In via istruttoria, ove necessario ai fini del decidere, per l'acquisizione dell'intero fascicolo dell'esecuzione mobiliare, nel merito, si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo, nonché alle eccezioni e deduzioni tutte già formulate nel presente procedimento”.
Per come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del Controparte_1
19.3.2025, riportandosi alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 22.1.2024, per l'udienza di p.c. del 23.1.2024:
“Insiste e chiede affinché l'Il.mo Tribunale adito, respinte tutte le avverse domande, richieste ed eccezioni, anche istruttorie, voglia accogliere invece tutte le domande ed istanze, ivi comprese le proprie istanze istruttorie, formulate con la propria comparsa di costituzione e risposta nonché con le proprie memorie ex art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c. dalla parte attrice opponente, e che in questa sede si trascrivono integralmente: “In via preliminare - rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi;
-confermarne altresì l'immediata esecuzione. Nel merito - dichiarare
l'Atto di Precetto opposto da parte attrice valido ed efficace ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c.; - respingere la domanda di parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto ed accertare la sussistenza del diritto di credito vantato dalla sig.ra nei confronti del sig. Controparte_1 [...]
per i motivi sopra indicati - condannare altresì parte attrice opponente al Parte_1
pagamento delle spese e competenze della presente causa nonché del procedimento monitorio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha dedotto di aver ricevuto in data 10.8.2022 la notifica di atto di precetto Parte_1
da parte di la quale, dichiarandosi erede della propria madre, Controparte_1 Controparte_2 gli ha intimato il complessivo pagamento di € 4.816.955,78, oltre interessi fino al saldo e spese, anche successive, di cui: € 3.647.114,17, in linea capitale, quale debito residuo di esso opponente, per il pagamento dell'assegno personale di mantenimento della come da sentenza della Corte CP_2
d'Appello di Firenze n.525/1990, emessa nel giudizio sub n. RG N.1201/1987; € 7.000,00 a titolo di rimborso spese legali ed € 700,00, a titolo di spese vive, portate dalla sentenza della Corte d'Appello di
Firenze n. 387/2014, pronunciata nel giudizio sub n. RG.1228/2013; € 1.070.118,56 in linea capitale, in forza sempre della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 387/2004, statuente il diritto di alla prestazione, da parte di esso “ di idonea garanzia reale o personale Controparte_2 Parte_1 fino alla concorrenza di Euro 1.070.118,56, ai sensi dell'art. 8, comma 1, Legge 898/1970”, diritto già
pagina 2 di 10 riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 548/2004 e dalla sentenza della Corte di
Cassazione n.16024/2008.
Avverso l'atto di precetto il ha proposto opposizione ex art. 617 cpc, deducendone la nullità Parte_1 ex art. 480 cpc, stante la mancanza d'indicazione della data di notifica dei titoli e contestando, quanto all'importo maggiore precettato, l'assenza di chiara indicazione del titolo costitutivo.
Ha inoltre eccepito, quale ulteriore motivo di nullità, il mancato avvertimento al debitore di poter accedere alle procedure di esdebitazione, pur se espressamente previsto dalla normativa.
Ancora, l'opponente ha formulato opposizione anche ex art. 615, comma 1, cpc, deducendo che gli importi precettati di cui alla sentenza n. 525/1990 della Corte d'Appello di Firenze sono già stati corrisposti, mentre le somme di cui alla sentenza n. 387/2014 della Corte di Appello di Firenze richiesti a titolo di garanzia reale o personale non sono dovuti, sia in ragione del già effettuato pagamento, sia in conseguenza della morte della beneficiaria, circostanza tale da Controparte_2 far venire meno l'obbligo della garanzia.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli su cui si fonda il precetto, e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente declaratoria d'inefficacia del precetto, in quanto nullo ex art.480 cpc.
Si è costituita in giudizio l'opposta, contestando la fondatezza dell'avversa domanda, e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione.
La fase cautelare è stata definita con ordinanza del 26.1.2023, di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati con il precetto opposto.
La presente fase di merito è stata istruita mediante produzione documentale, quindi la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 marzo 2025, previa concessione alle parti dei termini ex art.189 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Va infatti in primo luogo osservato, quanto alla contestazione della qualità di erede di CP_2 in capo all'odierna opposta, che risulta depositata in atti copia del “ Verbale di pubblicazione
[...] di testamento olografo acquiescenza e conferma” del 19.7.2022, n. Rep. 437, n. Racc.313, ( doc.13, testamento allegato alle memorie ex art.183, comma 6, n.2, cpc, del fascicolo di parte opposta), avverso il quale non risulta essere stata intrapresa alcuna iniziativa giuridica, volta a contrastarne la validità.
Pertanto, la contestazione si appalesa infondata e va respinta.
Sempre in via preliminare va osservato, quanto ai motivi di doglianza relativi alla mancanza, nel precetto (doc. 25 del fascicolo di parte opponente), dell'indicazione della data di notifica dei titoli pagina 3 di 10 esecutivi e dell'avvertimento al debitore di cui all'art.480, comma 2 cpc, che detta norma prevede che il precetto debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, nonché l'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, ovvero la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge.
Il medesimo comma 2 di detto articolo prevede, altresì, che il precetto deve contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento.
Sul punto, l'opposta ha dedotto che la proposizione dell'opposizione da parte di Parte_1
ha effetto sanante degli eventuali vizi della notifica.
[...]
Al riguardo, va osservato che, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, “ …. l'applicabilità del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo grazie alla proposizione dell'opposizione a precetto è stata ammessa da questa Corte fin da Cass. n.770 del 1971 secondo la quale l'opposizione a precetto ex art.617 cpc sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art.156 cpc, secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se
l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato - nella fattispecie, la sussistenza della nullità del precetto era stata anche esclusa giacché nel contesto del precetto risultava individuato il titolo ( come nella fattispecie che qui occupa) (Cass. ord. n. 19105 /2018)
Peraltro, l'opponente nemmeno contesta specificamente di aver ricevuto la notifica dei titoli, che, anzi, cita espressamente allorché ripercorre la lunga vicenda processuale che ha riguardato, dapprima, i rapporti tra i coniugi e, successivamente alla morte di quest'ultima, ha investito i Parte_2
rapporti tra e la figlia, , qualificatasi erede di Parte_1 Controparte_1 CP_2
.
[...]
Pertanto, l'eccezione di nullità del precetto sotto tale profilo va respinta, dovendosi ritenere che “ la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa ( Cass. ordinanza n. 19105 /2018).
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla mancata indicazione, sempre nel precetto, dell'avvertimento contenuto nell'art. 480 cpc, relativo al fatto che “… il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento”.
pagina 4 di 10 Al riguardo, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in più occasioni come “ …la mancanza del detto avvertimento, in seno al precetto, non possa condurre ad alcuna invalidità dello stesso” (cfr, ex plurimis, Cass. n. 23343/2022), con la conseguenza che non può ritenersi la nullità del precetto per la mancanza del detto avvertimento.
Invero la Corte, nella medesima pronuncia, ha chiarito che “… la domanda di accesso del debitore ad una procedura di “ composizione della crisi di sovraindebitamento” non è soggetta ad alcun termine di decadenza, rispetto alle scansioni di una procedura esecutiva preannunciata da un precetto eventualmente monco dell'avvertimento in parola: solo si pone, al riguardo, il termine “ naturale della utilità della procedura stessa, evidente essendo che l'esecutato potrebbe non avere più interesse ad accedervi qualora uno o più tra i suoi beni, nel corso della detta procedura esecutiva, fossero stati già liquidati(..) ( Cass. n. 23343/2022).
E ancora, la Corte ha precisato che ” … In ogni caso è evidente che, anche sotto il profilo funzionale e sistematico, non ha senso discutere di nullità del precetto privo dell'avvertimento in parola, perché
l'intimato può ricorrere alle procedure di cui alla legge n.3/2012 anche dopo che l'esecuzione sia iniziata (…) (sentenza n. 23343/2022).
Tutte le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente vanno, dunque, respinte.
Nel merito, va osservato che la somma di cui all'atto di precetto opposto, pari ad € 3.647,114,17, oltre interessi, secondo le prospettazioni dell'opposta trarrebbe origine dalla sentenza n.525/90 della Corte
d'Appello di Firenze, con la quale è stata disposta la condanna dell'odierno opponente per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento in favore di “ … i cui arretrati secondo il Controparte_2 conteggio effettuato dal Dott. in data 10.4.2017, ammontano ad € 3.647. 114,17 . Persona_1
In proposito occcorre specificare che tale conteggio consiste in una rivalutazione del precedente conteggio elaborato dal Dott. quale CTU nominato dal Tribunale di Firenze nel 1992“ ( Per_2
così specificata la somma in comparsa di costituzione e risposta della parte opposta).
Tuttavia, il calcolo elaborato dal TP dr. , incaricato dall'opposta (come da doc. 3 del Per_3 fascicolo di quest'ultima parte), è atto proveniente dalla parte che intende avvalersene, onde non può costituire prova a favore della parte che lo ha prodotto.
D'altro canto, non può costituire piena prova nemmeno la CTU effettuata nell'ambito di altro e diverso giudizio, svoltosi innanzi al Tribunale di Firenze nel 1992 prodotta in atti dall'opposta ( doc. 4 e 15 del fascicolo di parte opposta).
Sebbene è pur vero che “ Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre part, e da esse desumere elementi che – al di fuori dei casi di opponibilità
pagina 5 di 10 dell'accertamento derivante dal giudicato – devono, peraltro, costituire oggetto di autonoma valutazione ( e non essere, perciò acriticamente solo recepite) dei fatti sottoposti alla sua cognizione” (
Cass. 7767/2007).
Sempre in tema di valutazione della prova, va ricordato, anche, che “ … Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie” (Cass n. 8603 del 03/04/2017).
Alla luce dei principi testé esposti, osserva il Giudicante che il calcolo effettuato nella CTU in questione è stato contestato dall'opponente che, oltretutto, ha dimostrato che la perizia è stata ridimensionata nel quantum, nell'ambito del giudizio di espropriazione mobiliare presso terzi, vertente tra le parti dell'odierna causa, ed incardinato davanti al Tribunale di Firenze, rubricato sub 1982/2002
RGE (cfr. documentazione prodotta in giudizio - doc. 10, 18, 18 bis, 18 ter, 18 quater, fascicolo di parte opponente).
In particolare, dall'esame della produzione documentale di parte opponente, nella specie costituita dal provvedimento del GE del 24.7.2018 nel procedimento RGE 1982/2002, emesso a seguito dell'istanza di riduzione del credito vantato da depositata da , si Controparte_2 Parte_1 legge “… determinato il credito accertato di nei confronti di in Controparte_2 Parte_1
€185.653,91 come da precisazione del credito, oltre interessi ulteriori dalla data di tale atto fino al saldo effettivo;
preso atto della dichiarazione con cui ha affermato di essere debitrice Parte_3 dell'esecutato della somma accertata di € 185.653,91 oltre interessi per un complessivo ammontare al
29.5.2017 di €196.237,21; assegna al procedente il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato;
ordina ( …) di corrispondere al procedente la somma di €196.237,21, oltre gli ulteriori interessi maturati dal giugno 2017 all'effettivo saldo, in conto maggiore avere (..) ( doc.18, fascicolo di parte opponente).
Di tale circostanza si dà atto anche nel provvedimento che ha definito la fase cautelare, con il quale è stata accolta l'istanza di sospensione dei titoli e del precetto: “ “Difatti, come proprio allegato 7
l'attore ha prodotto la sentenza n. 159/2013 del Tribunale di Firenze che, alla data del 30.7.2010, individuava come dovuti in forza di detto titolo solo euro 185.653,00 in luogo di euro 3.273.024,49 precettati da , avente diritto all'epoca ancora in vita, in ragione dello stesso titolo. Controparte_2
La sentenza di primo grado è passata in giudicato, avendo la Corte di Appello (all. 9 dell'attore) dichiarato inammissibile l'appello contro la stessa. Pertanto, con il proprio all. 18 bis parte attrice ha documentato che, con ordinanza di assegnazione del 24.7.2018, tale credito, per come determinato
pagina 6 di 10 nella sentenza del Tribunale di Firenze n. 159/2013, è stato soddisfatto nell'ambito di procedura esecutiva presso terzi”.
A ciò si aggiunga che parte opposta non ha, entro i termini di cui all'art.183, comma 6, n.2 cpc, pure concessi nel presente giudizio, formulato alcuna richiesta di ammissione di CTU, volta ad accertare la debenza di eventuali ulteriori somme, limitandosi a fondare la propria pretesa creditoria sulla perizia svolta in separato giudizio, e sul calcolo delle somme effettuato dal proprio consulente di parte.
Ancora si osserva che la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.525/1990 indicata dalla parte opposta (doc.2, allegato alle memorie ex art.183, comma 6, n.2, fascicolo di parte opposta) non prevede la condanna di al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_2 somma portata in precetto pari ad € 3. 647,114,17, bensì, in parziale riforma della sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Firenze in data 24.11.1986 (non depositata in atti), ha disposto al punto sub a) del dispositivo “ condanna a pagare a favore di Parte_1 CP_2
a titolo di assegno personale di mantenimento la somma di £ .
1.800.000 rivalutabile secondo
[...] gli indici ISTAT…” Dunque, la sentenza ha solo previsto l'importo dell'assegno mensile da corrispondere al coniuge e la condanna al suo pagamento con le modalità indicate.
Pertanto, sotto tale aspetto, la domanda di opposizione appare fondata.
Quanto alle somme intimate con il precetto per l'importo di euro € 8.200,00, portate dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 387/2014 (RG.1228/2013), va osservato che dal suddetto provvedimento risulta che l'opponente è stato condannato al pagamento a favore di Controparte_2
a titolo di refusione delle spese legali “ delle somme di € 4.500 per il giudizio di I grado, € 2.500,00 per quello di II grado, € 700 per spese vive della causa, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché spese e compensi, nonché le successive occorse ed occorrende ( doc. 9, allegato alle memorie ex art.183, comma 6, n.2 cpc, fascicolo di parte opposta).
L'opponente ha contestato la debenza delle somme in questione solo genericamente e non ha dimostrato di averle corrisposte, non avendo fornito alcuna prova in tal senso.
Pertanto deve ritenersi sussistente tale voce di credito, consacrata in un titolo esecutivo (sentenza Corte
d'Appello di Firenze n. 387/2014), espressamente richiamato nell'atto di precetto, che attribuisce al credito stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
Quanto, infine, all'intimazione di pagamento della somma di € 1.070.118,56, riportata nell'atto di precetto in linea capitale, e che trae origine dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.387/2014, va osservato che la stessa non appare dovuta, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
pagina 7 di 10 Con sentenza n. 548/2004, il Tribunale di Firenze ha dichiarato imposta a ( Parte_4
specificando che trattavasi di ), di prestare idonea garanzia reale o Parte_1
personale sui propri beni fino alla concorrenza di Euro 1.070.118,56.
Con successiva sentenza n.387/2014, emessa in data 4.3.2014 ex art.281 sexies cpc, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato l'imposizione, a carico di , dell'obbligo di Parte_1
prestare idonea garanzia reale o personale sui propri beni fino alla concorrenza di Euro 1.070.118,56( doc.9, allegato alle memorie ex art.183, comma 6, n.2 cpc, fascicolo di parte opposta).
Detta sentenza d'appello, nella parte motiva riporta “ … L'appello di è chiaramente Controparte_2 fondato e come tale deve essere accolto. L'appellato ha tentato di ingenerare confusione, Parte_1 sostenendo di aver adempiuto all'obbligo consacrato nel titolo esecutivo, ma così non è. Occorre considerare infatti che : a) il titolo esecutivo è relativo ad un facere (prestazione di idonea garanzia fino alla concorrenza dell'importo di € 1.070.118,56; b) la garanzia è stata imposta dal Tribunale di
Firenze ex art.8 comma 1, L.898/1970 e quindi, a garanzia dell'assegno divorzile….; e) …. Non si vede, quindi, come le somme assegnate in quelle esecuzioni (relative presumibilmente ad assegni di separazione) possano essere riferite ( a prescindere da ogni altra considerazione) al titolo esecutivo relativo alla prestazione di garanzia . La sentenza impugnata deve essere quindi riformata, con reiezione dell'opposizione a precetto”.
E' evidente, dunque, che il titolo /sul quale è fondato il precetto notificato, in parte qua, per l'importo di di euro 1.070.118,56, oggetto del presente giudizio, impone un obbligo di facere a carico del
(prestare garanzia reale o personale sui propri beni, a garanzia del pagamento dell'assegno Parte_1
di divorzio), e non già, come prospettato da , di una condanna di Controparte_1 Parte_1 al pagamento immediato della somma di €1.070.118,56 in favore del coniuge.
[...]
Non è dunque, corretta l'imputazione di €1.070.118,56, in linea capitale, operata da
[...] nell'atto di precetto, né è legittima l'intimazione di pagamento in pregiudizio di CP_1 [...]
. Parte_1
Risulta dunque che l'opposta ha precettato una somma notevolmente superiore rispetto a quella effettivamente dovuta (cfr. atto di precetto, doc.25, fascicolo di parte opponente)
Tuttavia, non può dichiararsi la nullità integrale dell'atto di precetto, dovendo, invece, in ipotesi quale quella in esame, dichiararsi la nullità parziale del precetto, e l'inefficacia per la somma eccedente il dovuto, rimanendo valida, invece, l'intimazione per la somma effettivamente spettante, come determinata all'esito dell'istruttoria (Cass. n. 2160/2013; Cass. 5515/2008).
Invero, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione “…consiste nell'accertamento dell'esistenza del diritto del creditore di
pagina 8 di 10 procedere ad esecuzione forzata per l'obbligazione risultante dal titolo ed indicata in precetto ed, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, il giudice è investito di poteri di cognizione ordinaria e provvede alla determinazione della somma effettivamente dovuta (Cass. n.7207/2014).
Pertanto, il Giudice dell'opposizione, previo accertamento delle somme precettate non dovute, dovrà accogliere parzialmente l'opposizione, dichiarando l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata solo entro i limiti della somma effettivamente dovuta sulla base delle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del processo (cfr. Cass. 2160/2013).
Nel caso di specie, n base alla documentazione prodotta in atti, operate le necessarie decurtazioni dalle somme intimate con l'atto di precetto, residua un credito non ancora corrisposto dall'opponente in favore dell'opposta.
Risulta, invero, certo, liquido ed esigibile soltanto il credito portato dalla sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n. 387/2014, pari ad € 4.500,00 riconosciute quali spese del giudizio di primo grado, € 2.500,00 a titolo di spese del secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge su dette somme, nonché € 700, a titolo di spese vive (cfr. doc.9, allegato alle memorie ex art.183, comma 6, n.2 cpc, fascicolo di parte opposta).
Il precetto intimato va pertanto ridotto agli importi dovuti, oltre agli accessori come da precetto.
Quanto alle spese di lite, va osservato che l'opponente ha visto accolta la propria opposizione per la somma maggiore, e la parte opposta ha visto riconosciuta la propria pretesa creditoria, sebbene in minima parte.
Al riguardo va osservato che, secondo quella che è, sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte “
... In tema di spese giudiziali, in forza dell'art.92, comma 2, cpc, può essere disposta soltanto la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza senza che possa meramente darsi rilievo alla natura dell'impugnazione o alla riduzione della domanda in sede decisoria, ovvero alla contumacia della controparte, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese ( Cass. civ. sent.
21083/2015); nello stesso senso, più recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che “ … in tema di spese processuali l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un' unica domanda articolata in più capi e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
pagina 9 di 10 giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 , comma 2, cpc” (Cass. SS.UU. n.32061/2022; Cass. n.13827/2024).
Pertanto, nel caso in esame, in ossequio ai principi testé enunciati, e considerato che l'opposta ha dovuto comunque notificare l'atto di precetto per ottenere il soddisfacimento del proprio credito, seppure riconosciuto in minima parte, devono ritenersi esistenti le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione parziale inter partes delle spese di lite, posto che il creditore opposto ha visto riconosciuto, come detto, seppure decurtato in parte qua, il credito portato nell'atto di precetto, circostanza che non consente di poterlo ritenere soccombente.
Si ritiene, pertanto, di disporre la compensazione tra le parti di 1/3 delle spese di lite, e di porre le stesse, per i restanti 2/3, a carico della parte opposta, risultante soccombente per la maggior parte della somma intimata, in applicazione del D.M.147/2022, secondo lo scaglione di valore da € 4.000.000,01 fino ad € 8.000.000,00, al valore minimo, come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il diritto di a Controparte_1
procedere ad esecuzione nei confronti di limitatamente alla somma Parte_1
di € 4.500,00, oltre accessori di legge, € 2.500,00 oltre accessori di legge, nonché € 700,00 per spese vive, oltre interessi, come da precetto;
2) Condanna alla refusione, in favore di dei 2/3 Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida per l'intero, anche per la fase cautelare, in € 32.070,00 per onorario, oltre 15% spese generali, IVA e Cap come per legge, dichiarando compensata inter partes la residua frazione di spese.
Così deciso in Firenze il 23.6.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Patrizia Pompei
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