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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/06/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1865/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nata alla EZ il 27.8.1974 (con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Alberghi) e (C.F. ), nato in [...], il [...] (con l'Avv. Parte_2 C.F._2
Piras)
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 27.09.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio il giorno 3.10.2011, in La EZ (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune suddetto all'anno 2011, n. 115, Parte I), optando per il regime di separazione dei beni;
che dall'unione, in data 20.11.2013, è nato il figlio;
che la Per_1 relazione sentimentale è venuta meno nel dicembre del 2023, a causa di condotte di contrarie Pt_2 ai doveri coniugali;
di vivere già da tempo separati, il minore convivendo stabilmente con madre presso la di lei abitazione sita in La EZ, Via Giulio della Torre n. 48, ex casa coniugale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso, dando atto in particolare: del processo penale a carico di per il reato di Pt_2 maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. e delle misure cautelari (divieto di avvicinamento alla moglie ed arresti domiciliari) applicate nei suoi confronti;
dell'intervento dei Servizi Sociali del
Comune della EZ.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
All'udienza del 14.11.2024 le parti hanno rappresentato: la condanna emessa nelle more dal giudice penale nei confronti di la ripresa degli incontri tra e il padre presso l'abitazione di Pt_2 Per_1 quest'ultimo, alla presenza della zia paterna;
le attività ancora in corso da parte dei servizi sociali;
dichiarando altresì di concordare per l'effettuazione degli incontri del ricorrente con il figlio di regola a settimane alterne la domenica dalle ore 12.00 alle ore 19.00 e nell'altra settimana nel pomeriggio di mercoledì dalle 14.00 alle 16.30 (sempre alla presenza della zia paterna).
Successivamente la misura degli arresti domiciliari è stata revocata.
E' stata quindi acquisita agli atti, in data 8.1.2025, la reazione relativa all'indagine socio familiare effettuata dai servizi sociali e le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare nel termine assegnato (19.2.2025) per il deposito delle note di trattazione scritta sostitutive d'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisando le nuove conclusioni nei seguenti termini:
“1. Che il figlio oggi di anni 11, venga affidato ad entrambi i genitori;
Per_1 2. Che il minore sia collocato in via esclusiva presso la madre, con la quale da sempre convive in maniera simbiotica, nella casa familiare, di proprietà della stessa, sita in EZ, Via Giulio della
Torre n. 48, Interno 18.
3. Che la predetta casa coniugale sita in EZ, Via Giulio della Torre n. 48, Interno 18, di proprietà della sig.ra , ove i coniugi convivevano, venga dunque assegnata alla madre. Pt_1
4. Che il padre possa frequentare , come attualmente avviene, nei seguenti termini: a) il Per_1 mercoledì e il venerdì, andando a prendere il minore all'uscita da scuola, tenendolo con sé e poi accompagnandolo agli allenamenti di pallavolo;
sarà poi la madre ad andare a riprendere Per_1
a fine allenamento alle ore 18.30; b) una domenica ogni due settimane dalle ore 12.00 alle ore 19.00 possibilmente alla presenza della zia paterna;
c) un ulteriore incontro padre-figlio di tipo assistito, per una osservazione iniziale della relazione, garantendo una sana ed adeguata comunicazione tra il sig. ed il figlio , sempre secondo le disposizioni/modalità ritenute necessarie dai Pt_2 Per_1
Servizi Sociali intervenuti, con auspicabile progressiva normalizzazione del rapporto.
5. La madre, collocataria esclusiva, provvederà al mantenimento diretto di . Per_1
6. Il padre corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di Euro 600,00 a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del minore.
7. I ricorrenti provvederanno inoltre al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 30%
a carico della madre e 70% a carico del padre, che si renderanno necessarie per il minore, spese tutte da concordarsi tra i genitori, come da protocollo adottato dall'intestato Tribunale e accettato dai ricorrenti.
8. I genitori dovranno comunicarsi altresì ogni eventuale cambiamento di residenza o di domicilio e
NON concedono oggi l'assenso al rilascio del passaporto del minore.
9. La sig.ra dichiara di non richiedere e di rinunziare, come in effetti rinunzia, all'assegno di Pt_1 mantenimento, specificando di essere economicamente indipendente.
10. L'autovettura Mercedes tg. EV017ND, cointestata fra i ricorrenti, verrà intestata alla signora
che provvederà al pagamento della quota del 50%, concordata in massimo Euro 2.700,00, in Pt_1 favore e a richiesta del sig. . Pt_2
Il collegio, con provvedimento in data 6.3.2025, ha ritenuto di rimettere la causa sul ruolo per incaricare i servizi di effettuare un aggiornamento di indagine sul nucleo, così da poter verificare le attuali condizioni del figlio minore delle parti e fornire ogni elemento utile per valutare la conformità all'interesse dello stesso delle condizioni concordate dai genitori. Nella nuova relazione l'assistente sociale, osserva, tra le altre cose: di non aver Persona_2 riscontrato un miglioramento sufficiente della condizione psichica di con conferma del Pt_2 precedente suggerimento, per l'accesso a un percorso di sostegno psicologico in funzione dell'accettazione dell'evento separativo e della ricostruzione del suo ruolo di padre;
che ha Per_1 accettato di poter vedere il genitore, ma con il desiderio che egli possa essere “maggiormente disteso e sintonizzato sui suoi bisogni di crescita”; che il servizio “Spazio Incontro” possa contribuire ad un ulteriore osservazione rispetto al rapporto padre/figlio, portando, se ci sarà apertura da parte di Pt_2 ad un miglioramento della relazione;
che la presenza della zia paterna negli appuntamenti domenicali sarebbe auspicabile (anche per la capacità della donna “di attivare un dialogo circolare”). Le parti all'ultima udienza hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate;
rappresentando che la zia del minore, che vive da mesi a Pavia, a differenza di quanto già avvenuto di regola non potrà più essere presente agli incontri.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne;
con l'auspicio che in continuità con quanto avvenuto nei mesi scorsi la situazione del ricorrente in particolare, anche con l'ausilio dei servizi, possa migliorare quanto alle modalità di esercizio del suo ruolo genitoriale.
I servizi dovranno, dunque, prendere in carico il nucleo per organizzare incontri assistiti padre-figlio, per le finalità indicate, secondo i tempi e i modi meglio visti, nonché per monitorare l'andamento della situazione, relazionando periodicamente il Tribunale al riguardo.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto del figlio minore delle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della EZ, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e generalizzati come in Parte_1 Parte_2 epigrafe e coniugatisi il giorno 3.10.2011 alla EZ (con trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del Comune suddetto all'anno 2011, n. 115, Parte I);
- omologa le condizioni concordate di separazione, come di seguito riportate, provvedendo in conformità e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali:
1. Che il figlio , oggi di anni 11, venga affidato ad entrambi i genitori;
Per_1
2. Che il minore sia collocato in via esclusiva presso la madre, con la quale da sempre convive in maniera simbiotica, nella casa familiare, di proprietà della stessa, sita in EZ, Via Giulio della
Torre n. 48, Interno 18.
3. Che la predetta casa coniugale sita in EZ, Via Giulio della Torre n. 48, Interno 18, di proprietà della sig.ra , ove i coniugi convivevano, venga dunque assegnata alla madre. Pt_1
4. Che il padre possa frequentare , come attualmente avviene, nei seguenti termini: a) il Per_1 mercoledì e il venerdì, andando a prendere il minore all'uscita da scuola, tenendolo con sé e poi accompagnandolo agli allenamenti di pallavolo;
sarà poi la madre ad andare a riprendere Per_1
a fine allenamento alle ore 18.30; b) una domenica ogni due settimane dalle ore 12.00 alle ore 19.00 possibilmente alla presenza della zia paterna;
c) un ulteriore incontro padre-figlio di tipo assistito, per una osservazione iniziale della relazione, garantendo una sana ed adeguata comunicazione tra il sig. ed il figlio , sempre secondo le disposizioni/modalità ritenute necessarie dai Pt_2 Per_1
Servizi Sociali intervenuti, con auspicabile progressiva normalizzazione del rapporto.
5. La madre, collocataria esclusiva, provvederà al mantenimento diretto di . Per_1
6. Il padre corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di Euro 600,00 a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del minore.
7. I ricorrenti provvederanno inoltre al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 30%
a carico della madre e 70% a carico del padre, che si renderanno necessarie per il minore, spese tutte da concordarsi tra i genitori, come da protocollo adottato dall'intestato Tribunale e accettato dai ricorrenti.
8. I genitori dovranno comunicarsi altresì ogni eventuale cambiamento di residenza o di domicilio e
NON concedono oggi l'assenso al rilascio del passaporto del minore.
9. La sig.ra dichiara di non richiedere e di rinunziare, come in effetti rinunzia, all'assegno di Pt_1 mantenimento, specificando di essere economicamente indipendente.
10. L'autovettura Mercedes tg. EV017ND, cointestata fra i ricorrenti, verrà intestata alla signora
che provvederà al pagamento della quota del 50%, concordata in massimo Euro 2.700,00, in Pt_1 favore e a richiesta del sig. ; Pt_2 dispone che i Servizi Sociali relazionino ogni sei mesi il Giudice tutelare presso questo Tribunale.
Manda al Cancelliere: perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
per la comunicazione alle parti e ai servizi sociali del Comune della EZ
(all'attenzione dell'assistente sociale;
per la trasmissione degli atti al Giudice Persona_2
Tutelare per l'apertura della vigilanza.
La EZ, 29.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani