Articolo 1 della Legge 6 agosto 1981, n. 469
Versione
28 agosto 1981
Art. 1. Articolo unico

Dopo il terzo comma dell'articolo 768 del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma:
"Nella spesa posta a carico dell'esercente dal comma che precede si intendono compresi i diritti che saranno stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro".

Entrata in vigore il 28 agosto 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente