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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
riservata all'udienza del 5.12.2024, nella causa civile iscritta al n.30/2024 R.G.C.A. e vertente
tra
, residente in [...] Moro n.25, presso lo studio dell'avv. Gianluca REITANO che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato al ricorso ex art.281 decies cpc del 4.1.2024- Ricorrente
contro
persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1 AS SE MO (Te) alla via Piane n. 119 presso e nello studio dell'Avv.ta Adele MAZZOCCHITTI, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 3.3.2024- Resistente.
OGGETTO: nullità della dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di sito in Atri (TE) alla Via Pacini n.13, Cod. Utente 03754 Ed. 515 Sc. C int.03. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. del 4.1.2024, ricorreva a questo Parte_1
Tribunale affinché venisse accertata e dichiarata la invalidità, nullità, illegittimità o inefficacia della determina n.1034 (Registro Generale n. 1924) del 27.11.2023 del
Responsabile di Settore (Area Servizi Interni ai Cittadini) del Comune di Atri e, per l'effetto, venisse dichiarata nulla e improduttiva di qualsiasi effetto giuridico la dichiarazione di decadenza dello stesso dall'assegnazione dell'alloggio di Pt_1 sito in Atri (TE) alla Via Pacini n.13. A sostegno della richiesta, lo CP_2 Pt_1 sosteneva: che era assegnatario sin dall'agosto del 2012, data di stipula del relativo contratto di locazione con l'A.T.E.R. (Azienda Territoriale per l'Edilizia
1 Residenziale), di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in Atri (TE) alla
Via Aristotele Pacini n.13 di proprietà comunale;
che con determina n.1034 (Reg.
Gen. n. 1924) del 27.11.2023, notificata in data 5.12.2023, emessa dal Dirigente di
Settore (Area Servizi Interni ai Cittadini) del Comune di Atri, veniva dichiarata la decadenza del medesimo dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale
Pubblica gestito dall'A.T.E.R. di Teramo, con conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione vigente tra lo stesso ricorrente e la A.T.E.R.; che la decadenza era stata disposta ai sensi dell'art.34 della L.R. n.96/1996, in quanto la coniuge,
, era residente in [...] presso Persona_1 un immobile di sua proprietà, catastalmente identificato al foglio 75, particella 138, subalterno n.13 mq. 77. Decadenza espressa dal resistente a seguito della CP_1 mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dello entro il termine Pt_1 assegnato. L'ente assegnava al medesimo il termine di 60 gg. per il rilascio dell'alloggio in questione dalla notifica del provvedimento e stabiliva che la decadenza dall'assegnazione comportava la risoluzione di diritto del contratto di locazione stipulato con di Teramo. CP_3
Premetteva inoltre che il suindicato provvedimento dirigenziale era ingiusto e illegittimo e irrimediabilmente lesivo della sua posizione e del suo nucleo familiare, composto dal medesimo e dalla sola figlia nata ad [...] il Persona_2
13/08/2007; che la moglie non risiedeva e neppure domiciliava nell'immobile oggetto del provvedimento di decadenza;
che detta situazione era gravosa in quanto lo avrebbe privato di fatto di qualsiasi altra possibilità di alloggio, anche solo temporanea, in quanto il Comune o l'A.T.E.R. di Teramo per quanto di loro competenza, non avevano fornito alcuna alternativa;
che doveva ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla presente controversia in quanto spetta al Comune ove è ubicato l'immobile l'adozione dei provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e, quindi, spetta in via esclusiva a tale ente la legittimazione passiva in ordine al ricorso con cui l'assegnatario si opponga a tali provvedimenti
(Consiglio di Stato, decisione n. 4486 del 24/08/2007); che, pertanto, vi era interesse a veder accertata incidenter tantum la illegittimità dell'atto impugnato, con disapplicazione e/o declaratoria di invalidità e/o inefficacia dello stesso da parte del Tribunale adito, alla stregua dei motivi esposti in ricorso.
In particolare, lo eccepiva che la determina dirigenziale era nulla perché priva Pt_1
2 di regolare sottoscrizione, in quanto l'atto amministrativo in questione, notificato in copia, era privo di sottoscrizione e/o di indicazione del nominativo del funzionario in calce - presentando solamente, sempre in copia, una sigla inintelligibile sui timbri apposti sulle pagine - e né riporta altre indicazioni di conformità rispetto ad un eventuale originale firmato e depositato presso l'ufficio; che il provvedimento mancava di motivazione atteso che, a differenza di quanto sostenuto dall'A.T.E.R. prima e dal Comune di Atri poi, sin dall'anno 2017 , sua coniuge, Persona_1 aveva lasciato la casa coniugale e aveva trasferito la propria residenza in altro immobile da lei acquistato, sempre ad Atri in Via Lino Romani n.25 (come da rogito notarile e certificato storico di residenza in atti); che i due coniugi, dall'epoca, erano separati di fatto - pur non avendo mai formalizzato la separazione legalmente - e avevano sempre vissuto senza soluzione di continuità in diversi e distinti domicili, non ricostituendo più l'originario nucleo familiare;
che la figlia , invece, Persona_2 era rimasta a vivere con lui;
che, nel marzo del 2022, poi, vendeva Persona_1 la propria abitazione di Via Lino Romani n.25 e con i proventi della cessione, nell'ottobre del 2022, acquistava un nuovo immobile in Atri, Piazza Ariodante
Mambelli n.15, ove è tuttora residente (cfr. rogiti notarili e certificato storico di residenza allegati); che, il 9.6.2017, la all'atto di richiedere al Comune di Per_1
Atri il trasferimento della propria residenza dalla casa coniugale a quella acquistata in Via Lino Romani n.25, allegava alla richiesta una propria dichiarazione, con la quale rappresentava all'Ufficio preposto di essere separata di fatto, pur non ancora legalmente, dal ricorrente il quale provvedeva a richiedere all'Ufficio Anagrafe comunale il rilascio di copia conforme di tale documento (vd. pec del 28/12/2023 allegata - doc. 12), che avrebbe poi depositato in giudizio non appena consegnato dall' Inoltre, lamentava lo che la norma richiamata dal Comune CP_4 Pt_1 di Atri per dichiarare la propria decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di CP_2 era l'art 34, comma 1, lett. d), ed e-bis) e che lo stato di famiglia risultante dai
Registri comunali attestava che il suo nucleo familiare dal 2017 era composto solamente da lui e dalla figlia mentre la sanzione di cui all'art.34 non Per_2 prevedeva assolutamente che la disposizione relativa all'assegnatario si estendesse sic et simpliciter al coniuge e/o al nucleo familiare, non prevedendo alcuna estensione al coniuge/nucleo familiare delle altre ipotesi di decadenza.
Precisava che nemmeno poteva ricorrersi al dettato dell'art.2 della L.R. n. 96/96
(“Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica”
1. I requisiti per la partecipazione
3 al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti: … c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso…d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento) che al comma 5 stabilisce:
5. I requisiti (N.B. per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica) debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter e g-quater) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.
Premetteva che tali disposizioni legislative si applicavano solo per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica e per poter quindi beneficiare della assegnazione di un alloggio di riguardando quindi la fase prodromica della fattispecie, la CP_2 norma di riferimento per poter applicare la sanzione della decadenza era solamente quella di cui all'art.34, come detto, che non richiama in alcuna parte l'art.2 o i requisiti ivi elencati e che indica tassativamente le ipotesi per le quali può essere dichiarata la decadenza dell'assegnatario. Tra queste, non vi è alcun riferimento alla intervenuta titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione da parte del coniuge (o di altro componente del nucleo familiare, per quanto rilevante nel caso di specie); peraltro, l'art. 2 comma 2 della richiamata L.R. n. 96/96, al contrario, stabiliva che “Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge”. Deduceva che tale disposizione doveva essere interpretata nel senso che, al contrario, mancando il requisito della stabile convivenza non poteva considerarsi la persona presente nel medesimo nucleo familiare per la sola esistenza del rapporto di coniugio (o di altro grado di parentela).
Deduceva infine che risultava provata la circostanza che dal 2017 Persona_1 abbia vissuto stabilmente in altri immobili nel Comune di Atri (a Via Lino Romani
n. 25 prima e a Piazza Ariodante Mambelli n. 15 poi), ciò risultando non solo dalla sua dichiarazione datata 9.6.2017 e dalle prove testimoniali richieste, ma anche dalle bollette relative alle utenze luce e gas della sua attuale residenza (che è quella
4 “contestata” nel provvedimento dirigenziale di decadenza a carico del sig.
[...]
) che attesterebbero come ella abbia sempre abitato in tale immobile dalla Pt_1 data dell'acquisto ad oggi.
In ultimo, quale ulteriore motivo di doglianza, rilevava come l'art. 34 comma 1 lett.
e bis) della L.R. n. 96/96, posto a fondamento del provvedimento in esame, stabiliva che, per dichiarare la decadenza si debba essere in presenza di una titolarità di diritti di proprietà su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e che l'art. 2 comma 1 lett. c) specifichi che è adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'art.23 della L.n.392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della L. n.392/78 art.13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
non inferiore a 60 mq per 3-
4 persone;
non inferiore a 75 mq per 5 persone;
non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Lamentava in merito che nessun accertamento risultava essere stato effettuato dal a tal proposito, circa la consistenza dell'immobile di CP_1 proprietà della , pertanto anche sotto questo profilo, in estrema Persona_1 ipotesi, il provvedimento amministrativo sarebbe carente di motivazione e pertanto affetto da nullità.
Infine, precisava di essere stato riconosciuto “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” e “portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti” ai sensi della L.n.104/92, per cui chiedeva in via preliminare la sospensiva dell'esecutività della determina.
Si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo il rigetto di tutte le CP_1 richieste, deduzioni ed eccezioni formulate dal ricorrente.
Nel corso del giudizio, venivano ammessi i documenti prodotti dalle parti e su di essi la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio del sollevata dal ricorrente nell'istanza ex art.177 c.p.c. del 4.4.2024, CP_1 oltre la prima “difesa utile”, atteso che la prima udienza di comparizione delle parti si svolgeva in data 14.3.2024. in particolare, il ricorrente desume che la costituzione dell'ente resistente sia tardiva in quanto, sebbene sulla schermata del PCT, risulti avvenuto in data 4.3.24 (quindi entro giorni 10 precedenti la data dell'udienza fissata al 14.3.24), il deposito risultava scaricato dalla cancelleria, e quindi visibile, solo in data 8.3.24. L'eccezione è infondata in primis perché il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la
5 ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del , in quanto la seconda PEC attesta che l'invio è Parte_2 intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento, in secundis, il non ha proposto eccezioni preliminari e/o CP_1 pregiudiziali non rilevabili d'ufficio comportanti le decadenze di cui agli artt. 38 e
167 c.pc.
L'eccezione di tardività è pertanto infondata.
Risulta infondata anche l'eccezione preliminare di presunta nullità della determina dirigenziale n.1034 per mancanza di sottoscrizione e/o indicazione del nominativo del funzionario in calce, atteso che l'atto risulta firmato digitalmente, nel pieno della
Legge n.241 del 1990 e del D.Lgs. n. 82/2005, risultando quindi pienamente valido ed efficace.
Si rileva che, oltre alla firma digitalmente apposta, ogni pagina è validata con l'apposito timbro ufficiale dell'ente e relativa firma e riporta, in calce, la dicitura:
“copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. Registro generale determine atto n.ro 1924 del 27/11/2023”.
Pertanto, l'atto notificato è regolare sotto il profilo amministrativo, recando la firma digitalmente apposta, l'attestazione di conformità secondo le disposizioni del codice amministrativo digitale (D.lgs. n. 82/2005) e tutti gli elementi sufficienti ed idonei ad individuare l'autore del provvedimento, così consentendo al ricorrente di individuare con certezza che l'atto è riferito al soggetto specifico dell'amministrazione procedente.
Né può parlarsi di nullità di tipo strutturale per mancanza di requisito essenziale, in quanto vizio del tutto insussistente alla luce degli elementi testuali dell'atto impugnato sopra citato, così come inconferente risulta la sentenza del TAR Abruzzo
n. 152/2020 richiamata da parte ricorrente poiché relativa a diversa fattispecie, ovvero all'ipotesi di atto amministrativo privo di sottoscrizione e sprovvisto di ulteriori elementi identificativi senza così poter stabilire con certezza la riferibilità dell'atto al suo autore.
Inoltre, anche a seguito dell'entrata in vigore del codice dell'amministrazione digitale, in giurisprudenza si è oramai imposto un diverso e consolidato principio secondo cui la mancanza di sottoscrizione non è idonea a metterne in discussione la validità e gli effetti ove detta omissione non metta in dubbio la riferibilità dello
6 stesso all'organo competente.
E ciò nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza cui devono improntarsi i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.
Anche nel merito, il ricorso risulta infondato.
Alla luce della documentazione allegata, risulta sussistente la violazione dell'art.34, comma 1, lett. d) e lett. E-bis) della L.R. n. 96/1996 sulla base della quale il Comune di Atri determinava la revoca dell'alloggio, stante appunto la titolarità di cespiti immobiliari in capo alla moglie del ricorrente, , all'atto Persona_1 dell'iscrizione al ruolo ancora moglie non legalmente separata.
Occorre precisare che, per nucleo familiare ai fini dell'assegnazione di abitazioni di edilizia popolare, s'intende quel nucleo comprendente: tutte le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico (art. 3 c. 1 DPCM 159/2013); il coniuge non legalmente separato, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza (art. 3 c. 2 DPCM 159/2013); i figli minori d'età (rientrano nel nucleo del genitore con cui convivono;
art. 3 c. 4 DPCM cit.); i figli maggiori d'età, anche non conviventi, se sono a carico, non coniugati e senza prole (art. 3 c. 5
DPCM cit.); le persone che ricevono assegni alimentari, non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, dalla persona di cui sono a carico.
Fatta questa premessa, risulta agli atti (in quanto non contestato dalle parti piuttosto che provato con documenti, documenti che non sono stati prodotti né da Cont parte ricorrente nè da parte resistente) che otteneva l'alloggio di Parte_1 ubicato in Atri (Te) alla Via A. Pacini n. 13/C, nell'anno 2012 allorquando era coniugato, in regime di comunione dei beni, con . Persona_1
In costanza di rapporto, la coniuge dello ZI acquistava un immobile sito in Atri alla Piazza A. Mambelli ove ha trasferito la propria residenza.
Alla luce dei suesposti fatti, con nota n.02602 del 10/04/2019 e n.04154 del
06/07/2023, legittimamente l'ATER di Teramo sollecitava l'ente resistente ad adottare il provvedimento di decadenza dall'assegnazione a carico del ricorrente.
Pertanto, con nota prot. N. 16152 del 2.8.2023, il comune di Atri notificava a
[...]
l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza dall'assegnazione Pt_1
e invitava il medesimo a presentare deduzioni scritte o documenti entro 15 gg. dalla notifica, controdeduzioni che tuttavia il ricorrente non faceva pervenire, così non rappresentando all'ente alcuna motivazione difensiva. Previa richiesta di parere, nella seduta n.16 del 1611.2023, la Commissione per la Formazione delle
7 Graduatorie esprimeva parere favorevole alla decadenza disponendo testualmente:
“La commissione, esaminati gli atti, vista la nota comunale prot. N.16152/2023 inoltrata a di avvio del procedimento di decadenza per il possesso di Parte_1 casa di proprietà della (coniuge), nonché la mancata presentazione Persona_1 delle controdeduzioni entro il termine assegnato, esprime parere favorevole alla pronuncia di decadenza in capo al sig. , ai sensi dell'art. 34, comma 1, Parte_1 lett. D) ed e-bis) e dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 96/1996 ss.mm.ii.”
Di conseguenza, il Comune di Atri, con la determina oggi impugnata, dichiarava la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di sito in Atri alla Via A. Pacini n. CP_2
13/C.
Le doglianze formulate dal ricorrente risultano prive di giuridico fondamento in quanto la situazione personale di separazione di fatto e residenza anagrafica diversa dei coniugi e risultano irrilevanti e non Parte_1 Persona_1 valgono a superare la contestazione di violazione dell'art.34, comma 1, lett d) e lett.
E-bis) L.R. 96/1996 e dell'art. 2, comma 5, L.R. n. 96/96, atteso che i requisiti previsti per l'assegnazione devono sussistere in capo all'assegnatario al momento della domanda ma devono altresì permanere in capo allo stesso per tutta la durata del rapporto.
Situazione questa che, nel caso di specie, non si è verificata atteso che
[...]
, coniugata con a far data dal 30.9.1995 in regime di Per_1 Parte_1 comunione dei beni, risulta proprietaria, nel medesimo territorio comunale di Atri alla Piazza A. Mambelli n.15, di un immobile di civile abitazione composto da appartamento della superficie catastale di mq.80, e n. 2 locali uso cantina, in virtù di atto di compravendita Rep. 25069/Racc. 16978 a rogito del notaio con Per_3 studio in Pineto, avvenuto in data 05/10/2022.
Risulta quindi violata la disposizione normativa di cui all'art. 34, comma 1, lett. e- bis) e quindi lett, d) della L.R. 96/1996, atteso che per nucleo familiare si intende ricompreso anche il coniuge non convivente, residente in altra abitazione e non legalmente separato.
Va sottolineato che l'art.2, comma 5, della L.R. 96/1996, dispone che i requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b- bis), c), d), e), g), g-ter), g-quater) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo famigliare alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.
8 Orbene, la deduzione del ricorrente secondo la quale i requisiti del proprio nucleo familiare risultano essere posseduti fin dalla fase prodromica dell'assegnazione, deduzione che vorrebbe far passare che il avrebbe assegnato CP_1 un'abitazione in edilizia popolare al nucleo familiare dello composto Parte_1 solo dallo e dalla figlia e che risultano essere stati mantenuti Pt_1 Per_2 dall'inizio fino ad oggi, non può essere accolta. Da una parte non risultano prodotti documenti relativi alla fase di assegnazione della casa abitativa né da parte ricorrente né da parte resistente, dall'altra, comunque, risulta evidente che il comune di Atri abbia assegnato l'abitazione considerando anche la coniuge dello
ZI, anche se non convivente, la quale, successivamente, ha acquistato in costanza di matrimonio un'abitazione.
Va sottolineata infatti l'irrilevanza della separazione di fatto dei coniugi ai fini dell'assegnazione di alloggio di edilizia economica e popolare.
Il Consiglio di Stato sez, V che, con sentenza n. 9448 del 02/11/2023 ha chiarito: “Ai fini dell'accesso all'alloggio popolare le situazioni di fatto non possono essere opposte alla competente amministrazione;
quand'anche attestata da dichiarazioni sostitutive di atto notorio ed ancorché risalenti ad epoca precedente a quella presa a riferimento per
l'accertamento dei requisiti di accesso all'alloggio popolare, la situazione personale ed economica dell'interessato va comunque verificata sulla base di quanto risultante da atti e documenti ufficiali, muniti dunque di un sufficiente grado di certezza legale. (…) Solo con la separazione personale la descritta situazione assume infatti connotati di certezza su cui
l'amministrazione competente può confidare nell'individuazione dei soggetti in situazioni di effettivo bisogno per l'accesso al bene, in un settore contraddistinto dalla presenza di una forte domanda e in cui la selezione degli interessati avviene secondo criteri rigidamente stabiliti dalla legge”.
Il T.A.R. Lazio sez. I – Roma, con sentenza n. 1533 del 05/02/2021, stabilisce che:
“Anche i cespiti immobiliari del coniuge dell'assegnatario, se non legalmente separato, sono Cont ostativi all'assegnazione dell'alloggio di e ciò in quanto, ai sensi dell'art. 31, comma 2,
r.d. n. 1165 del 1938, l'assegnazione in proprietà di un alloggio costruito con il concordo o il contributo dello Stato è impedita dall'essere proprietari nello stesso centro urbano di altro alloggio che risulti idoneo ai bisogni della famiglia;
idoneità che è predefinita dalla norma stessa e tale ostacolo riguarda pure la posizione del coniuge non legalmente separato. Tale impedimento concerne quindi pure tutti i cespiti adeguati alle esigenze abitative non solo del singolo assegnatario ma pure del di lui nucleo famigliare, nel senso che il patrimonio del coniuge concorre, ove adeguato secondo i parametri di legge, a fornire sollievo alle esigenze
9 abitative della famiglia, al di là di quale sia o sia stato il regime patrimoniale dei coniugi. I riferimenti a tale regime è comunque spurio poiché, alla luce del vigente diritto di famiglia, ciascun coniuge ha l'obbligo di mettere a disposizione delle esigenze famigliari tutto il loro personale patrimonio”.
E tale requisito deve permanere per tutto il rapporto, nel rispetto dell'art. 2, comma
5, L.R. 96/96, come precisato dal Consiglio di Stato – sez. IV, con la sentenza n. 5365 del 19/12/2016, nella quale precisa, ribadendo l'impedimento all'assegnazione Cont dell'alloggio di nel caso in cui il coniuge sia proprietario di alloggio idoneo, che : “i requisiti di assegnazione devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo famigliare e per tutta la durata del rapporto”.
Né riveste validità giuridica avere una residenza anagrafica diversa dal marito poiché tale circostanza non porta ad escludere la moglie dal nucleo famigliare dello e quindi la deve essere ricompresa a tutti gli effetti Parte_1 Persona_1 di legge nel nucleo famigliare del ricorrente ed è componente del medesimo nucleo famigliare.
Tale ratio risponde al principio di certezza del diritto e di legalità che rappresentano gli obiettivi fondanti dell'intero sistema giuridico nonché a quello di trasparenza cui si ispira la pubblica amministrazione, solo le posizioni giuridiche certe, risultanti da atti giuridici certi e validi.
Inoltre, la legittimità della decadenza si manifesta altresì in relazione alla finalità solidaristica e di assistenza sociale che l'edilizia residenziale pubblica mira a perseguire.
Ed invero, nella perdita dei requisiti che sono condizioni indispensabili per l'assegnazione, e che devono durare per tutto il tempo del contratto successivo di locazione, particolare rilevanza ha assunto quello dell'impossidenza di abitazioni.
Per la giurisprudenza il requisito dell'impossidenza, vale a dire il non essere titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare è assolutamente imprescindibile, rispondendo la sua previsione alla ratio stessa della legge, che è di dare un alloggio ai soggetti aventi basso reddito che non ne possiedono, fine, questo, di carattere sociale, che vale ad iscrivere l'edilizia economica e popolare nel novero dei servizi pubblici (C.d.S., sez.
V, 31.1.2007, n. 405). La giurisprudenza conferma che la perdita del requisito della mancata disponibilità di altro idoneo alloggio, ai fini della decadenza dell'assegnazione di un alloggio, va riferita non solo all'assegnatario, ma anche a
10 ciascuno degli altri componenti il nucleo familiare (C.d.S., sez. IV, 3.10.2000, n. 5230, in Riv. giur. ed., 2001, I, 491). Il dato oggettivo della presenza della proprietà di un alloggio giustifica il provvedimento. L'assegnatario non può opporre a tale contestazione dati soggettivi quali la difficoltà di liberare l'alloggio perché occupato al fine di destinarlo alla sua residenza (Cass. civ., sez. II, 11.2.2002, n. 1876, in Giust. civ. Mass., 2002, 212).
Sulla doglianza del ricorrente relativa alla circostanza che il Comune non ha verificato se l'alloggio successivamente pervenuto in proprietà all'assegnatario sia ubicato in modo tale da soddisfare le esigenze personali e familiari, sotto il profilo delle necessità lavorative e delle relazioni sociali, si rileva che, nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ad esempio escluso che potesse costituire legittima causa di revoca dell'assegnazione di un alloggio sito in Pordenone la circostanza che l'assegnatario avesse successivamente ricevuto in donazione la proprietà di un'abitazione ubicata in Palermo. Nella nostra Regione, si prevede che il servizio di assistenza alloggiativa temporanea, al fine di fronteggiare necessità abitative contingenti, è erogato in presenza di una molteplicità di requisiti tra cui
“non essere proprietario esclusivo o in comproprietà di immobili nell'ambito del territorio comunale, come previsto dalla normativa regionale in materia di assegnazione di alloggi e.r.p. Anche detta lagnanza deve essere rigettata in quanto risulta dai documenti, senza necessità di ulteriori accertamenti, che l'abitazione della è situata all'interno del territorio comunale di Atri, ha un'ampiezza Per_1 pari a mq.80 per cui tutte le esigenze familiari risultano soddisfatte.
In ultimo, il ricorrente ha depositato omologa di separazione tra i coniugi emessa da questo Tribunale in data successiva alla presentazione del presente ricorso, e cioè in data 18.6.2024 (deposito ricorso in data 4.1.2024). Il ricorso congiunto inoltre risulta datato 11.4.2024, sempre in data successiva all'odierno ricorso.
Si ribadisce che il presupposto della separazione legale deve sussistere al momento dell'assegnazione ovvero al momento della notifica della decadenza. Requisiti nel caso di specie insussistenti. Il ricorso pertanto va rigettato e la determina confermata. Si ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M
.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Pt_1
11 contro Pt_1 CP_1 eccezione, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Così deciso, il 3 febbraio 2025.
disattesa ogni contraria istanza ed
La giudice onoraria
(Carla Fazzini)
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