TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/06/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 755 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice rel.
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.755 r.g. dell'anno 2025 ;
TRA
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Maselli ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in AR alla Via Plateja n. 45, come da mandato in calce al ricorso;
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/09/1977, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore De Stefano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Grottaglie alla via Alfieri n.2B, come da mandato in calce alla memoria di costituzione;
con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/02/2025 , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 affettiva con;
di aver generato con lo stesso due figlie , , nata Controparte_1 Persona_1
Grottaglie il 10.01.2014, e , nata a [...] il [...], e che con ordinanza Persona_2 emessa dal Tribunale di AR in data 05.11.2021 veniva disposta la regolamentazione dei rapporti economici e personali tra le parti riguardanti le figlie minori secondo l'accordo dalle stesse raggiunto e riportato nel ricorso congiunto, chiedeva la modifica delle suddette condizioni nei termini riportati nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le ragioni formulate nella comparsa di costituzione e l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate .
All'udienza del 21.05.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis n. 29 cpc la modifica delle condizioni concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori di cui all'ordinanza del 05.11.2021 emessa dal Tribunale di AR, nei termini dettagliatamente riportati nel verbale di udienza del 21.05.2025.
Tale accordo, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore delle figlie , può essere integralmente recepito.
In considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dispone la modifica delle condizioni concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori di cui all'ordinanza del 05.11.2021 emessa dal Tribunale di AR , ovvero, conformemente all'accordo intervenuto tra le stesse e riportato nel verbale di udienza del 21.05.2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepito;
2) Dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in AR il 06/06/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di AR.
Il Giudice rel. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice rel.
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.755 r.g. dell'anno 2025 ;
TRA
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Maselli ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in AR alla Via Plateja n. 45, come da mandato in calce al ricorso;
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/09/1977, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore De Stefano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Grottaglie alla via Alfieri n.2B, come da mandato in calce alla memoria di costituzione;
con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/02/2025 , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 affettiva con;
di aver generato con lo stesso due figlie , , nata Controparte_1 Persona_1
Grottaglie il 10.01.2014, e , nata a [...] il [...], e che con ordinanza Persona_2 emessa dal Tribunale di AR in data 05.11.2021 veniva disposta la regolamentazione dei rapporti economici e personali tra le parti riguardanti le figlie minori secondo l'accordo dalle stesse raggiunto e riportato nel ricorso congiunto, chiedeva la modifica delle suddette condizioni nei termini riportati nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le ragioni formulate nella comparsa di costituzione e l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate .
All'udienza del 21.05.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis n. 29 cpc la modifica delle condizioni concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori di cui all'ordinanza del 05.11.2021 emessa dal Tribunale di AR, nei termini dettagliatamente riportati nel verbale di udienza del 21.05.2025.
Tale accordo, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore delle figlie , può essere integralmente recepito.
In considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dispone la modifica delle condizioni concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori di cui all'ordinanza del 05.11.2021 emessa dal Tribunale di AR , ovvero, conformemente all'accordo intervenuto tra le stesse e riportato nel verbale di udienza del 21.05.2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepito;
2) Dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in AR il 06/06/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di AR.
Il Giudice rel. Il Presidente