TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 448/2016 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente fra
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Sarnicola Vincenzo, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Luigi Aldo Cucinella, come da procura versata in atti;
resistente
E
( , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del rappresentate pro tempore, rappresentata e assistita dall'avv. Paolo
Ricciardi resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 03/09/2024 proponeva Parte_1
ricorso cartella di pagamento n° 10020150034832840
Il ricorrente deduceva in ordine alla prescrizione dei crediti, oltre che alla mancata comunicazione del provvedimento amministrativo così come della nullità della notifica, adendo a questo Tribunale al fine di sentire: 1) “Accertare e dichiarare l'inesistenza dei crediti intimati con la cartella di pagamento n.
10020150034832840”; 2) “Accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti intimati con la cartella di pagamento n. n° CP_2
10020150034832840”; 3) “Accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della cartella di pagamento n 10020150034832840 […] per i motivi su esposti”. Il tutto con vittoria di spese e accessori. Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l' e la Controparte_3 [...]
. Controparte_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Preliminarmente, in merito alla sollevata eccezione di prescrizione, per quanto corrisponde all'odierno quadro normativo quanto eccepito dalla CP_2
ovvero la reintroduzione del termine decennale per la prescrizione dei crediti previdenziali vantatati dalla l'applicazione della norma suggerita CP_2 dalla stessa deve essere disattesa, nel senso che i crediti prescritti l'anno di CP_2
entrata in vigore della Legge n. 247/2012 (norma che ha reintrodotto la prescrizione decennale per i crediti previdenziali) devono considerarsi aver già subito l'effetto estintivo. L'efficacia retroattiva della norma pertanto influisce solo sul termine prescrizionale limitatamente ai crediti previdenziali non ancora prescritti.
Nel caso di specie, pertanto, si applica il termine di prescrizione decennale per tutti i crediti ancora non prescritti al 02/02/2013 , di talché che risultano prescritti i crediti relativi agli anni 2006 e 2007, già prescritti al momento dell'entrata in vigore della richiamata norma;
tanto tenuto presente, si specifica, che l'obbligo contributivo sorge l'anno successivo (irrilevante è, in questo caso, la scadenza sfalsata dei “minimi” e “soggettivi”, entrambi dovuti oltre febbraio) L'eccezione
Pag. 2 di 4 di prescrizione sollevata da parte resistente è pertanto fondata limitatamente a queste due richiamate annualità.
2.2 Il provvedimento di iscrizione d'ufficio del ricorrente alla risulta CP_2
comunicato da quest'ultimo al professionista, come provato da parte resistente, non trovando pregio l'eccezione di parte ricorrente in merito alla mancata comunicazione dello stesso e la susseguente invalidità della cartella notificata.
2.3 La cartella è altresì efficacemente notificata attraverso consegna della busta a familiare, anche qualora notificata attraverso mezzo postale con le forme semplificate di notifica previste per gli enti pubblici, e priva di pregio è sul punto l'eccezione della ricorrente. Sul punto, si specifica, la ricorrente ha statuito la mera nullità della comunicazione con consegna a familiare, non contestando di fatto la natura di “familiare” della ricevente qualificatasi al postino come
“madre”.
3.1 Non trova accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla CP_2
attesa la natura residuale della stessa, che il giudicante ritiene proposta in caso di dichiarazione di nullità della cartella esattoriale.
4.1 Stante la soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' e dell'
[...] Controparte_3 [...]
(costituitosi anche in nome e per conto della Controparte_4
), così provvede: Controparte_5
1) dichiara non dovute in quanto prescritte, e per tanto nulle ed inesigibili, le somme iscritte al ruolo 205/006585 relativo alla iscrizione d'ufficio operata per le annualità 2006 e 2007, con l'esclusione pertanto di complessivi Euro 5.563,64
(2.694,80+2868,84) dalla opposta cartella n° 10020150034832840;
Pag. 3 di 4 2) rigetta l'opposizione per le restanti voci della opposta cartella, confermando pertanto la cartella per i residui
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 448/2016 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente fra
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Sarnicola Vincenzo, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Luigi Aldo Cucinella, come da procura versata in atti;
resistente
E
( , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del rappresentate pro tempore, rappresentata e assistita dall'avv. Paolo
Ricciardi resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 03/09/2024 proponeva Parte_1
ricorso cartella di pagamento n° 10020150034832840
Il ricorrente deduceva in ordine alla prescrizione dei crediti, oltre che alla mancata comunicazione del provvedimento amministrativo così come della nullità della notifica, adendo a questo Tribunale al fine di sentire: 1) “Accertare e dichiarare l'inesistenza dei crediti intimati con la cartella di pagamento n.
10020150034832840”; 2) “Accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti intimati con la cartella di pagamento n. n° CP_2
10020150034832840”; 3) “Accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della cartella di pagamento n 10020150034832840 […] per i motivi su esposti”. Il tutto con vittoria di spese e accessori. Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l' e la Controparte_3 [...]
. Controparte_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Preliminarmente, in merito alla sollevata eccezione di prescrizione, per quanto corrisponde all'odierno quadro normativo quanto eccepito dalla CP_2
ovvero la reintroduzione del termine decennale per la prescrizione dei crediti previdenziali vantatati dalla l'applicazione della norma suggerita CP_2 dalla stessa deve essere disattesa, nel senso che i crediti prescritti l'anno di CP_2
entrata in vigore della Legge n. 247/2012 (norma che ha reintrodotto la prescrizione decennale per i crediti previdenziali) devono considerarsi aver già subito l'effetto estintivo. L'efficacia retroattiva della norma pertanto influisce solo sul termine prescrizionale limitatamente ai crediti previdenziali non ancora prescritti.
Nel caso di specie, pertanto, si applica il termine di prescrizione decennale per tutti i crediti ancora non prescritti al 02/02/2013 , di talché che risultano prescritti i crediti relativi agli anni 2006 e 2007, già prescritti al momento dell'entrata in vigore della richiamata norma;
tanto tenuto presente, si specifica, che l'obbligo contributivo sorge l'anno successivo (irrilevante è, in questo caso, la scadenza sfalsata dei “minimi” e “soggettivi”, entrambi dovuti oltre febbraio) L'eccezione
Pag. 2 di 4 di prescrizione sollevata da parte resistente è pertanto fondata limitatamente a queste due richiamate annualità.
2.2 Il provvedimento di iscrizione d'ufficio del ricorrente alla risulta CP_2
comunicato da quest'ultimo al professionista, come provato da parte resistente, non trovando pregio l'eccezione di parte ricorrente in merito alla mancata comunicazione dello stesso e la susseguente invalidità della cartella notificata.
2.3 La cartella è altresì efficacemente notificata attraverso consegna della busta a familiare, anche qualora notificata attraverso mezzo postale con le forme semplificate di notifica previste per gli enti pubblici, e priva di pregio è sul punto l'eccezione della ricorrente. Sul punto, si specifica, la ricorrente ha statuito la mera nullità della comunicazione con consegna a familiare, non contestando di fatto la natura di “familiare” della ricevente qualificatasi al postino come
“madre”.
3.1 Non trova accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla CP_2
attesa la natura residuale della stessa, che il giudicante ritiene proposta in caso di dichiarazione di nullità della cartella esattoriale.
4.1 Stante la soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' e dell'
[...] Controparte_3 [...]
(costituitosi anche in nome e per conto della Controparte_4
), così provvede: Controparte_5
1) dichiara non dovute in quanto prescritte, e per tanto nulle ed inesigibili, le somme iscritte al ruolo 205/006585 relativo alla iscrizione d'ufficio operata per le annualità 2006 e 2007, con l'esclusione pertanto di complessivi Euro 5.563,64
(2.694,80+2868,84) dalla opposta cartella n° 10020150034832840;
Pag. 3 di 4 2) rigetta l'opposizione per le restanti voci della opposta cartella, confermando pertanto la cartella per i residui
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4