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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2942/2024 R.G. (+ N.R.G. 3250/2024 RIUNITO), avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito e intimazione di pagamento promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rossomando;
Parte_1
Opponente
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove;
CP_1
Opposto
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Maria Sparano;
Opposto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti ricorsi depositati in data 31.5.2024 e 17.6.2024, succesivamente riuniti per ragioni di connessione, ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 400 Parte_1
20120003947784000 notificato il 30.4.2024 e all'intimazione di pagamento N. 1002024 9006194329000 notificata il 24.5.2024 con ciu veniva intimato il pagamento delle somme ivi indicate per contributi IVS anno 2005 dovuti alla gestione commercianti dell' Ha chiesto l'annullamento degli atti per CP_1 prescrizione del credito e carenza del presupposto impositivo.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha chiesto la declaratoria della CP_1 cessazione della materia del contendere a fronte del provedimento di totale sgravio dell'avviso di addebito. Si è costituita altresì l' che ha dedotto di aver legittimamente Controparte_2 agito per il recupero del credito segnalato dall'Ente impositore/creditore.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 21.3.2025.
È documentato che l' successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, ha proceduto con CP_1 provvedimento del 2.7.2024 allo sgravio in autotutela dell'avviso di addebito n. 400 20120003947784000
(v. doc. con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda avente CP_1 ad oggetto l'annullamento di tale atto.
Allo sgravio dell'avviso di addebito consegue la fondatezza del ricorso in ordine alla (sopravvenuta) illegittimità della intimazione di pagamento n. 10020249006194329000 stante la “caducazione” dell'atto presupposto ovvero della pretesa contributiva riportata nell'avviso di addebito presupposto.
Le spese di lite (distratte in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario con note scritte del
10.3.2025), in base al principio di causalità -che impone a tal fine di valutare l'intera vicenda processuale-
, vengono poste a carico dell' che ha proceduto allo sgravio del carico contributivo solo CP_1 successivamente alla notifica del presente ricorso legittimando così l'operato di Controparte_2
(cui il provvedimento di sgravio non risulta comunicato) che, quale concessionaria della
[...] riscossione e in adempimento della obbligazione contrattuale, in data 24.5.2024 (e quindi anteriormente al provvedimento di sgravio) ha provveduto alla notifica della intimazione di pagamento.
Di conseguenza le spese di lite tra la parte ricorrente e l' vengono Controparte_2 interamente tra esse compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 40020120003947784000;
2. dichiara la illegittimità ed inefficacia della intimazione di pagamento n. 10020249006194329000;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 852,00 oltre spese generali, IVA CP_1
e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Rossomando;
4. compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la . Controparte_2
Salerno, 21.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2942/2024 R.G. (+ N.R.G. 3250/2024 RIUNITO), avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito e intimazione di pagamento promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rossomando;
Parte_1
Opponente
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove;
CP_1
Opposto
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Maria Sparano;
Opposto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti ricorsi depositati in data 31.5.2024 e 17.6.2024, succesivamente riuniti per ragioni di connessione, ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 400 Parte_1
20120003947784000 notificato il 30.4.2024 e all'intimazione di pagamento N. 1002024 9006194329000 notificata il 24.5.2024 con ciu veniva intimato il pagamento delle somme ivi indicate per contributi IVS anno 2005 dovuti alla gestione commercianti dell' Ha chiesto l'annullamento degli atti per CP_1 prescrizione del credito e carenza del presupposto impositivo.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha chiesto la declaratoria della CP_1 cessazione della materia del contendere a fronte del provedimento di totale sgravio dell'avviso di addebito. Si è costituita altresì l' che ha dedotto di aver legittimamente Controparte_2 agito per il recupero del credito segnalato dall'Ente impositore/creditore.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 21.3.2025.
È documentato che l' successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, ha proceduto con CP_1 provvedimento del 2.7.2024 allo sgravio in autotutela dell'avviso di addebito n. 400 20120003947784000
(v. doc. con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda avente CP_1 ad oggetto l'annullamento di tale atto.
Allo sgravio dell'avviso di addebito consegue la fondatezza del ricorso in ordine alla (sopravvenuta) illegittimità della intimazione di pagamento n. 10020249006194329000 stante la “caducazione” dell'atto presupposto ovvero della pretesa contributiva riportata nell'avviso di addebito presupposto.
Le spese di lite (distratte in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario con note scritte del
10.3.2025), in base al principio di causalità -che impone a tal fine di valutare l'intera vicenda processuale-
, vengono poste a carico dell' che ha proceduto allo sgravio del carico contributivo solo CP_1 successivamente alla notifica del presente ricorso legittimando così l'operato di Controparte_2
(cui il provvedimento di sgravio non risulta comunicato) che, quale concessionaria della
[...] riscossione e in adempimento della obbligazione contrattuale, in data 24.5.2024 (e quindi anteriormente al provvedimento di sgravio) ha provveduto alla notifica della intimazione di pagamento.
Di conseguenza le spese di lite tra la parte ricorrente e l' vengono Controparte_2 interamente tra esse compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 40020120003947784000;
2. dichiara la illegittimità ed inefficacia della intimazione di pagamento n. 10020249006194329000;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 852,00 oltre spese generali, IVA CP_1
e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Rossomando;
4. compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la . Controparte_2
Salerno, 21.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio