Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/06/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1025/2024 R.G. LAVORO
TRA
(Codice Fiscale: C.F. 1 nata a [...]_1
IN (RC) il 23/01/1965 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Stella Maria Vaticano, (codice fiscale tel. fax C.F. 2
0966/81028), e domiciliata presso il suo studio sito in Varapodio via Dante Alighieri 36, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Controparte_1
1) rappresentata e difesa, ai fini della presente procedura (c.f. C.F. 3
dall'avvocato Vincenzo Loprevite (c.f. ) in forza di mandato ad litemC.F._4 posto in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore sito in Cittanova (RC) Via D. Muratori, 88;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(CF Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso ex lege
( P.IVA_2 , presso i cui uffici dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2
in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato;
OPPOSTO RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
Con ricorso depositato in data 10/04/2024, l'odierna ricorrente Parte_1
chiedeva: “1) preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della diffida accertativa impugnata in quanto sussiste il fumus boni uiris, mentre il periculm in mora è in re ipsa;
2) ed ancora in via preliminare dichiarare nullo l'intero procedimento amministrativo che ha portato ai provvedimenti impugnati in quanto, nonostante la richiesta di audizione, che si allega, la sig.ra
_1 non è stata sentita ed è stata emanata la decisione di rigetto oggi impugnata che deve considerarsi inutiliter data unitamente alla diffida accertativa che pure si impugna;
3) nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore eccezione preliminare, allora, nel merito si chiede di annullare i provvedimenti impugnati in quanto nessun rapporto di lavoro è mai stato incardinato tra la sig.ra _1 e la sig.ra _1 e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla stessa;
4) nell'ipotesi in cui, invece, si voglia ritenere sussistente un rapporto di lavoro tra la sig.ra _1 e la sig.ra allora si chiede che lo stesso sia _1
qualificato nel livello AS per un periodo di due ore al giorno per due giorni a settimana e, quindi, statuire che la sig.ra CP_1 è stata già retribuita con la corresponsione dell'importo di euro
400 mensili, come dalla stessa già confessato ed una volta nominato il CTU ed accertato che la sig.ra CP_1 avrebbe percepito degli importi in piu' rispetto a quanto previsto per il livello
AS, posta la sua confessione di aver ricevuto l'importo di euro 400,00 mensili, in via riconvenzionale, si chiede la restituzione delle somme che la stessa ha dichiarato di aver percepito ove questi risultino superiori;
5) ed ancora, in subordine, in ogni caso, ove si volesse ritenere sussistente un rapporto di lavoro tra le sig.ra _1 e la sig.ra Pt_1 si chiede che questo venga inquadrato nel livello AS ed in via riconvenzionale si chiede la restituzione delle somme che la sig.ra _1 cha confessato di avere ricevuto ove queste siano superiori a quanto avrebbe dovuto percepire".
Parte ricorrente deduceva:
aveva notificato
- che in data 16/10/2023, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Controparte_2 alla ricorrente il decreto di convalida della diffida accertativa n. CP_3 del
10.10.2023, avente prot. n. 22788 del 12.10.2023, emesso da personale ispettivo dell'intestato
Ispettorato del Lavoro sede di Controparte_2 e notificato in data 19.10.2023, intimandole il pagamento della complessiva somma di € 18.244,10., al lordo delle ritenute di legge, in ragione della presunta violazione commessa con riferimento alla posizione lavorativa della sig.ra
Controparte_1 -che la diffida prendeva origine dall'istanza di intervento che la lavoratrice aveva presentato
Controparte_2 con la quale adduceva la presunta dinanzi all'Ispettorato del Lavoro di sussistenza di un rapporto di lavoro nei confronti della sig.ra Persona_1 madre dell'odierna ricorrente sig.ra Parte_1
che avverso la predetta diffida, la Sig.ra _1 aveva promosso ricorso amministrativo,
- trasmesso a mezzo pec in data 10/11/2023, con il quale invocava l'annullamento dell'accertamento evidenziandone i diversi profili di erroneità;
- che tale ricorso amministrativo veniva rigettato.
Parte ricorrente eccepiva l'infondatezza della diffida accertativa per insussistenza di presupposti di fatto della stessa, disconoscendo in primo luogo la sussistenza di un'attività lavorativa da parte della sig.ra Parte_2 ed in subordine la titolarità di una posizione datoriale a suo carico. Con Parte resistente si costituiva in giudizio resistendo alla domanda con ragioni di fatto e di diritto in particolare eccependo l'inammissibilità della domanda in ordine all'impugnabilità in sede giudiziaria del provvedimento di convalida della diffida accertativa. Difetto di legittimazione passiva dell'Ispettorato,
All'odierna udienza, celebratasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa sulle conclusioni di cui in atti, con il presente dispositivo e l'indicazione dei motivi.
Per il consolidato "principio della ragione più liquida" - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr. Cass.
Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) - è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass.
Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
La domanda è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
È in contestazione una diffida accertativa che reca accertamento della debenza in capo alla ricorrente del pagamento di retribuzioni legate all'inquadramento della lavoratrice _1
[...]
Ad avviso del decidente tuttavia la contestazione portata verso una diffida accertativa- dinanzi al giudice del lavoro che di regola decide su diritti soggettivi del rapporto di lavoro e non su provvedimenti della P.A. aventi solo funzione di accertamento di obbligazioni relative al rapporto
(datore dipendente) - non è ammissibile. La diffida accertativa di crediti patrimoniali trova previsione nell'art 12 d.lgs 124 del 2004, che la qualifica al più, ove non impugnata o confermata, come accertamento tecnico e valore di titolo esecutivo.
La legge non prevede impugnazione in giudizio della diffida accertativa, che è distinta sia dall'ordinanza ingiunzione sia da un verbale di accertamento previdenziale.
La natura di atto di accertamento, da parte di una Autorità pubblica, e non negoziale esclude che la diffida accertativa di crediti sia un atto del rapporto di lavoro.
L'azione condotta dalla parte ricorrente è una richiesta di sindacato sulla funzione ispettiva della
P.A. ma non su diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro nel contraddittorio tra le parti del rapporto di lavoro.
Ne deriva, ad avviso del decidente, l'inammissibilità della odierna domanda perché richiede un sindacato di legittimità su un atto amministrativo accertativo che, in mancanza di azionamento e affermazione del diritto da parte del creditore ossia solo il lavoratore che sarebbe l'unico titolare del diritto portato dal documento, non determina alcuna lesione della sfera giuridica della parte ricorrente né l'Ufficio del lavoro è legittimato a rappresentare in giudizio il titolare del credito di lavoro per sostenere il relativo diritto consacrato nell'accertamento ispettivo di cui alla diffida accertativa.
Mancando qui ogni pretesa azionata dal lavoratore verso cui si agisce, la sola impugnazione della diffida accertativa verso l'ufficio emittente è inammissibile. Ragioni di opportunità ed equità inducono codesto giudicante a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di Controparte_1
Controparte_5 con ricorso nonché dell'
depositato in data 10.04.2024, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
-
Così deciso in Palmi,
06 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Carlo Gabutti