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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. DR GU Presidente
dott. HI ER Consigliere relatore dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 833/2025 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1086/2025 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Olivia Sanesi del foro di Parte_1
AT e dall'avv. Laura Salvi del foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Empoli via G. Amendola, 22;
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Rucireta e CP_1
dall'avv. Gaia Falconi del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Scandicci, via San Combano, 35/a;
APPELLATO
e nei confronti
1 PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore Generale della Repubblica
presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 17.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Per <Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza Pt_1
n. 1086/2025 del Tribunale di Firenze emessa in data 19.3.2025 e depositata in cancelleria
in data 27.3.2025, notificata il 2.4.2025, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N.
2715/2024: - in via preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia
esecutiva della sentenza impugnata ed adottare i provvedimenti ex art. 473bis.34 c.p.c. di
cui in narrativa;
- in via sempre preliminare ed istruttoria, previa revoca dell'ordinanza
collegiale del 16.1.2025, rimettere la causa sul ruolo per le suesposte motivazioni, e
confermata l'ordinanza del 4.9.2024, disporre la rinnovazione della C.T.U. con
sostituzione del C.T.U. nonché l'ammissione delle prove testimoniali dedotte in comparsa
di costituzione e risposta (019) a p. 8 qui da intendersi ritrascritte;
Nel merito, 1)
respingere in toto le domande formulate “ex adverso” in quanto infondate in fatto e in
diritto, per le causali di cui in narrativa;
2) affidare il figlio minore ad Persona_1
entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso e con
residenza e domiciliazione presso la madre, che quindi di svolgerà le funzioni di genitore
prevalentemente collocatario;
3) assegnare la casa familiare posta in Empoli via di
Corniola n. 56 alla sig.ra con tutto quanto in essa contenuto nell'interesse Parte_1
prioritario del minore;
4) disporre che il padre avrà diritto – dovere di tenere con sé il
figlio a fine settimana alterni: a) dal venerdì alle ore 16.30 prelevandolo all'uscita della
scuola primaria e fino alla domenica sera quando il padre dovrà riaccompagnare il minore
presso l'abitazione della madre entro le ore 20.00; il mercoledì dall'uscita da scuola sino
alla mattina successiva (settimana A) con accompagnamento a scuola. Nella settimana
successiva al fine settimana trascorso dal bambino con la madre (settimana B), il padre
starà con il figlio il lunedì dall'uscita da scuola fino al martedì mattina con
2 accompagnamento a scuola;
b) durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà, ad anni
alterni tra i genitori, con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale
ed il giorno di Santo Stefano, con un genitore il 31.12 compresa la giornata del
Capodanno, con un genitore la Vigilia di Pasqua e Pasqua, il Lunedì dell'Angelo con
l'altro genitore;
in ogni caso, in modo che ogni genitore durante le vacanze natalizie e
quelle pasquali trascorra con il figlio un periodo di almeno quattro/cinque giorni
compatibilmente con gli impegni scolastici del minore. Tutte le altre festività e ricorrenze
verranno trascorse con alternanza tra un genitore e l'altro; c) durante le vacanze estive il
figlio trascorrerà quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nei periodi
che i genitori dovranno comunicarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
5) al fine di
consentire al figlio di conservare inalterato lo stesso tenore di vita goduto in Per_1
costanza di convivenza con entrambi i genitori e considerata la valenza economica dei
compiti domestici e di cura quotidiana assunti dalla madre, disporre che il padre sig.
versi a quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio l'assegno mensile di € 350,00 oltre rivalutazione I.S.T.A.T., con
riconoscimento in via esclusiva dell'assegno unico universale alla madre ed oltre al
pagamento del 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze dei due
gradi di giudizio>>
Per <Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis CP_1
1) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) confermare
l'impugnata sentenza n. 1086/2025 del Tribunale di Firenze emessa in data 19/03/2025
e depositata in cancelleria in data 27/03/2025, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n.
2715/2024. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali
Iva e Cpa>>
I FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n.1086/2025, provvedendo sulla domanda di regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento
3 di nato nel 2017 dalla relazione non matrimoniale tra Persona_1 Parte_1
e dopo aver respinto l'eccezione di nullità della consulenza
[...] CP_1
tecnica d'ufficio avanzata dal per avere il consulente utilizzato i Parte_1
files audio tardivamente prodotti dal disponeva l'affidamento condiviso CP_1
ad entrambi i genitori del minore, con collocamento paritario tra entrambi i genitori (secondo lo schema 2 + 2 + 2 + 3 a settimane alterne: la prima settimana doveva stare col padre il lunedì, il martedì, il venerdì il sabato e la Per_1
domenica e con la madre il mercoledì e il giovedì, mentre la seconda settimana stava col padre il mercoledì e il giovedì e con la madre gli altri giorni),
prevedendo che successivamente, nel rispetto delle esigenze del minore e degli impegni lavorativi dei genitori, l'alternanza poteva avere luogo anche di settimana in settimana (dal lunedì all'uscita dalla scuola al lunedì al rientro a scuola). Durante il periodo estivo doveva trascorrere due settimane, anche Per_1
non consecutive, con ciascun genitore, oltre a una settimana durante il corso dell'anno. Ciascun genitore doveva concorrere al mantenimento diretto oltre al
50% delle spese straordinarie. Disponeva, inoltre, l'assegnazione della casa familiare al padre che ne era proprietario esclusivo, tenuto al pagamento per intero della rata di mutuo (sottoscritto anche dalla che aveva finanziato Pt_1
l'acquisto dell'immobile intestato solo al . La era condannata a 2800 CP_1 Pt_1
euro di spese, oltre accessori in favore del mentre le spese della c.t.u erano CP_1
compensate tra le parti.
ha proposto tempestivo appello, lamentando: Parte_1
1) che la ctu di primo grado era viziata dall'utilizzo di due files audio tardivamente prodotti e pertanto inammissibili, tanto che lo stesso Tribunale li aveva espunti dal fascicolo, sancendone l'inutilizzabilità, salvo poi,
contraddittoriamente, disattendere l'eccezione di nullità della c.t.u. che tali documenti aveva utilizzato, senza revocare la precedente ordinanza e senza che
4 potesse invocarsi l'art. 473 bis.2 cod. proc. civ., perché, sebbene con riguardo ai provvedimenti da assumere nell'interesse dei minori era consentito al giudice procedere anche in deroga all'art. 112 cod. proc. civ. ed ai limiti previsti dal codice civile, tuttavia ciò non consentiva la violazione del diritto al contraddittorio né la privazione del diritto alla controprova dell'altra parte. Né, allo scopo, era sufficiente il contraddittorio svoltosi durante le operazioni peritali, posto che i due files audio non erano stati ascoltati dalla c.t.u. alla presenza dei c.t.p.. Da ciò
conseguiva, a dire dell'appellante, l'erronea applicazione dell'art. 473 bis2 c.p.c.
applicabile solo nell'ipotesi in cui il Giudice, nell'esclusivo interesse della tutela del minore, avesse ritenuto opportuno disporre ulteriori e diversi mezzi di prova rispetto a quelli dedotti dalle parti e non per sopperire alle decadenze delle stesse.
Inoltre, laddove il Tribunale avesse voluto esercitare i poteri di cui all'art. 473bis2
c.p.c. avrebbe dovuto farlo esplicitamente attraverso l'adozione di un'ordinanza indicante i mezzi di prova da acquisire e le ragioni che giustificavano tale acquisizione. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, inoltre, garantire il contraddittorio tra le parti e consentire alle stesse di dedurre prova contraria;
2) l'erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. con una relazione nulla, oltre che assertiva e giudicante nei confronti della madre, senza tenere conto dell'episodio di minaccia subito dalla e senza indagare le ragioni Pt_1
del suo atteggiamento difensivo, che l'aveva condotta a rivolgersi, anche nell'interesse del minore, al Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli, a causa di atteggiamenti imperativi, spesso sfociati in ira e violenza verbale, tenuti dal il quale la svalutava e la criticava, anche sull'aspetto fisico, davanti al CP_1
figlio. Né il consulente aveva risposto alle osservazioni del c.t.p. che evidenziava come i redditi del fossero bassi, disponendo egli di tempo libero da CP_1
dedicare al figlio ed ai propri hobby e quali ricadute ciò poteva avere sotto il profilo della sua maturità come genitore, sottolineando che in due occasioni il
5 padre aveva accondisceso al fatto che il figlio non voleva andare a scuola,
contraddicendo l'atteggiamento fermo della madre che voleva, invece,
mandarcelo. E neppure aveva tenuto conto del fatto che la madre era contraria al fatto che il padre avvicinasse il figlio ad attività, come la caccia e la pesca, da lei avversate perché pericolose per e svolte in un contesto adulto connotato Per_1
dall'assenza di altri bambini. Criticava, inoltre, l'atteggiamento del padre che,
non intendendo mandare il figlio al centro estivo, dimostrava di non essere consapevole della necessità che questi socializzasse con i coetanei. Lamentava
che il c.t.u. non aveva neanche considerato che il padre aveva manifestato la sua indisponibilità a lasciare la casa familiare alla madre (che aveva pur sottoscritto il mutuo), consentendo che la stessa tornasse ad abitare nella propria abitazione a San Miniato, che non disponeva di una camera per il figlio, perché molto piccola e comunque distante dalla scuola frequentata da . Ribadiva che il Per_1 CP_1
figlio unico, poteva vivere coi propri genitori.
3) col terzo motivo censurava quindi l'assegnazione della casa familiare al padre che privava la madre dell'ambiente di vita naturale in cui il figlio era cresciuto, costringendola a reperire altra collocazione ed imponendo al piccolo di appena sette anni una vita da pendolare tra due abitazioni, oltre che ad Per_1
alzarsi molto presto la mattina per raggiungere la scuola. Faceva poi rilevare che l'obbligo imposto al padre di pagare per intero la rata di mutuo non sottraeva essa alla propria responsabilità nei confronti dell'istituto di credito Pt_1
mutuante, tenuto conto del fatto che la rata di mutuo ammontava a € 745 mensili e che il padre dichiarava di guadagnare € 800 mensili, ossia una somma insufficiente a sostenere tale onere e mantenere il figlio, per cui essa era esposta al rischio di dover pagare il mutuo per una casa di cui non disponeva e di cui aveva pagato gli arredi. Insisteva, quindi, nel collocamento prevalente del minore presso di lei, perché, data la sua tenera età, il bambino aveva maggiormente
6 bisogno della figura materna, e per l'assegnazione della casa familiare, ove il minore aveva sempre vissuto insieme alla madre.
Concludeva chiedendo che, previa inibitoria, fosse rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio e fossero ammesse le prove per testi indicate nella propria comparsa di costituzione;
nel merito chiedeva l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, cui andava assegnata la casa familiare, e con diritto – dovere di visita del padre da esercitarsi a fine settimana alterni e nella giornata del martedì sino al rientro a scuola del minore ovvero, quando il week end era di competenza della madre, dal lunedì sino al martedì mattina, ponendosi a carico del un assegno mensile di € 350,00 CP_1
determinato in ragione dei compiti di cura e accudimento domestico del minore da parte della madre.
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'appello. Illustrava CP_1
che i files audio erano stati correttamente utilizzati dal c.t.u. nel contraddittorio delle parti siccome allegati anche alla seconda memoria difensiva depositata il
31.5.2024. Allegava che tali documenti avevano poi avuto scarsa importanza nella c.t.u.. Si opponeva al rinnovo del mezzo istruttorio le cui conclusioni erano corrette, anche con riguardo al collocamento paritario del minore, tenuto conto dei maggiori impegni lavorativi della Correttamente, inoltre, il primo Pt_1
giudice aveva assegnato la casa al un quanto unico proprietario, CP_1
rimarcando che la vita dal pendolare del minore, stante la separazione dei genitori, non poteva essere evitata. Allegava inoltre di avere implementato il proprio reddito rendendolo perfettamente pari a quello della Pt_1
Concludeva per il rigetto dell'appello.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
7 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 17.10.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa era posta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità delle richieste istruttorie reiterate dall'appellante, sia perché non concludenti ai fini della decisione essendo il tema dei due giorni di assenza di da scuola nel febbraio del 2023 Per_1
non controverso in causa.
In merito alla questione della nullità della consulenza tecnica d'ufficio,
ampiamente illustrata dalla con il primo motivo, si osserva quanto Pt_1
segue.
Il tribunale, con ordinanza resa all'udienza del 4.9.2024, ha respinto l'istanza di rimessione in termini avanzata dal per il deposito di files audio, CP_1
che non erano stati tempestivamente prodotti per problemi di sovradimensionamento della busta, e disposto l'espunzione della chiavetta USB
dal fascicolo <essendo la produzione documentale fattibile tramite invio telematico>>.
In esito al deposito della relazione peritale, il primo giudice ha respinto l'istanza di nullità della c.t.u. che quei files audio aveva, invece, utilizzato per rispondere alle osservazioni della c.t.p. di parte appellante.
Ritiene questa Corte che la decisione del primo giudice in merito alla correttezza delle valutazioni del consulente d'ufficio si sottrae alle censure sollevate dalla parte appellante.
La consulente d'ufficio ha esplicitamente fondato la propria relazione su:
<l'osservazione clinica, l'acquisizione dei dati psicodiagnostici e la valutazione psico –
relazionale>> seguendo una prospettiva teorica di tipo sistemico integrato. In
concreto le operazioni peritali sono state condotte con strumenti di indagine costituiti dall'osservazione e dai colloqui clinici, oltre alla somministrazione di
test psicodiagnostici, con cui sono state esplorate le caratteristiche individuali dei
8 due genitori e del minore, la storia della coppia e delle rispettive famiglie di origine, la natura delle interazioni genitori – figlio, le risorse e i limiti delle dimensioni genitoriali.
Dette indagini sono state estese anche alle famiglie d'origine e al contesto scolastico.
In nessuna parte della propria relazione conclusiva il consulente d'ufficio ha fatto riferimento ai files audio di cui il primo giudice ha rilevato la tardiva produzione in giudizio da parte del CP_1
Solo nelle risposte alle osservazioni della consulente di parte la c.t.u.
prende in esame i files in questione per confutare le argomentazioni svolte dalla dott. in merito alla carenza della capacità normativa, protettiva e triadica Per_2
del padre, posto che tali files sono stati registrati durante un litigio tra i genitori al momento in cui dichiarava di non voler andare a scuola, manifestando Per_1
un atteggiamento maggiormente normativo della madre, che con una certa veemenza non intendeva assecondare il figlio, e quello più “morbido” del padre.
L'importanza di tali files audio ai fini che ci occupano è, quindi, del tutto marginale, posto che essi non hanno inciso in modo diretto sulle conclusioni cui
è pervenuta la c.t.u., quanto sull'evidenziazione di alcuni elementi di valutazione utilizzati a meri fini di replica alle osservazioni della consulente di parte.
Osservazioni che, anche senza tener conto dei files audio in questione sono manifestamente da disattendere.
La dott. ha infatti messo in evidenza un'asserita carenza della Per_2
funzione normativa del padre rispetto alla madre che, tuttavia, pur essendo stata riscontrata anche dalla consulente d'ufficio, non inficia la capacità genitoriale del
CP_1
Riscontra, infatti, la c.t.u.: <Le competenze genitoriali sono risultate adeguate
per entrambi i genitori, con qualche differenza: il padre fatica un po' di più a stabilire e
9 far rispettare le regole, ha un atteggiamento più ansioso e preoccupato, tuttavia non a
livelli tali da comprometterne l'assertività e la flessibilità, e tende ad identificarsi col figlio,
attribuendo al bambino le proprie aspettative e i propri desideri;
la madre fa maggiore
fatica dal punto di vista emotivo, coinvolgendosi forse da un lato in maniera eccessiva nel
vissuto del figlio, e, dall'altra, nel tentativo di arginarlo, irrigidendo il proprio
comportamento genitoriale e il rispetto delle regole, a scapito della flessibilità>> (v. c.t.u.
pag. 24).
Nonostante tali fragilità, entrambe le parti, pur nelle differenze tra le loro rispettive personalità e caratteri, sono dotate di adeguata capacità genitoriale,
come è emerso dalle approfondite ed accurate indagini della c.t.u., che consentono altresì di riscontrare una condizione di relativo benessere del minore,
parimenti attaccato ad entrambi: < è un bambino intelligente, curioso, educato, Per_1
sensibile, ha buone competenze motorie, sa stare nella relazione con l'interlocutore>> (v.
pag. 36 della c.t.u.).
Il dato trova conferma anche nei colloqui svolti dalla c.t.u. con le insegnanti che descrivono come: <un bambino simpatico, attento, affettuoso, Per_1
un bambino solare;
ha un rendimento più che buono, gli piace disegnare, non dice mai:
“non lo voglio fare”, è sempre sorridente, è interessato, rivolge domande>> e non riscontrano alcun aspetto di rilievo relativamente a ciò che il bambino sta vivendo. Ben integrato nella classe, gioca con tutti anche se ha un amico preferito,
ed anche . Nei rapporti con i compagni di classe si mostra Per_3 Per_4
conciliante e generoso, si presenta sempre con i compiti svolti e tutto il materiale
(anche più del necessario) ed è adeguato nell'abbigliamento e nell'igiene (v. pag.
18 della c.t.u.).
Significativo è inoltre il fatto che la e il sono una delle Pt_1 CP_1
poche coppie che presenzia congiuntamente alle riunioni ed anche alle feste e alle cene di fine anni e tutti i momenti importanti sono stati condivisi.
10 L'unica situazione critica evidenziata dalla c.t.u. risiede nel fatto che,
si mostrava come “intrappolato” in una condizione confusa ed ambigua, Per_1
determinata dal fatto che i genitori vivevano da “separati in casa” e continuavano condividere la medesima abitazione come una “famiglia – non famiglia”, senza riuscire a separare le loro quotidianità e a rendere chiara e esplicita una situazione che per era fonte di intimo disagio non essendo in grado di darsi Per_1
una chiara spiegazione di ciò: <RE porta il peso di regolare la relazione parentale
e mettere in comunicazione i genitori. Il sistema – famiglia appare irrigidito attorno a un
blocco evolutivo (l'indicibile che RE evita di pronunciare) in cui si evidenzia l'alleanza
madre – figlio a discapito dell'altro genitore e l'intensa amplificazione emotiva del
padre>> (v. c.t.u. pag. 36).
Nonostante le criticità sopra evidenziate, entrambi i genitori sono dunque in grado di occuparsi del minore e di prendersene cura in modo adeguato e congruo rispetto ai suoi bisogni evolutivi.
Inoltre, il fatto che il padre mantenga una disponibilità di tempo libero che gli consente di essere molto presente nella vita del minore avvantaggia lo stesso,
consentendogli di sperimentare in concreto una piena bigenitorialità che non merita di essere ridotta, risultando le figure genitoriali paterna e materna egualmente importanti per la sua crescita ed il suo sviluppo psico-fisico.
Di poco conto appaiono, inoltre, le considerazioni svolte dalla parte appellante in merito al fatto che il padre non guadagna quanto ci si aspetterebbe che guadagnasse in regime di libera professione, con ricadute in termini di immaturità personale, posto che all'osservazione della consulente non si riscontrano significative compromissioni della sua capacità genitoriale.
Tali considerazioni conducono quindi a respingere l'eccezione di nullità
della consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni, ampiamente motivate,
prescindono dai files audio tardivamente prodotti dal ed il cui contenuto CP_1
11 (da quel che emerge dalla risposta data dalla c.t.u. alle osservazioni della c.t.p.)
si manifesta, peraltro, del tutto marginale, rappresentando unicamente un momento di discussione che, se da un lato ha negativamente coinvolto anche il minore, dall'altro va contestualizzato nell'ambito di una condizione familiare particolare e connotata dal fatto che i genitori, la cui relazione era ormai esaurita,
stavano continuando a convivere nella medesima abitazione come separati in casa, con tutte le tensioni emotive che da ciò potevano originarsi anche ai danni di . Per_1
Pertanto, i primi tre motivi di appello vanno respinti.
Parimenti infondato è il quarto.
Stante l'affidamento paritario del minore va, infatti, confermata l'assegnazione della casa familiare al padre, che ne è proprietario, atteso che la quotidianità del minore è connotata dalla eguale presenza di entrambi i genitori,
entrambi dotati di adeguata capacità genitoriale, con i quali ha sinora Per_1
convissuto nella medesima abitazione.
Peraltro, a differenza del padre, la madre dispone di una propria abitazione, sebbene piccola, a meno di una decina di km di distanza da quella del che non pare compromettere in modo significativo l'esercizio della CP_1
genitorialità materna.
Né possono in questa sede venire in rilievo i disagi che la madre dovrà
sopportare nel trasferirsi, posto che analoghe situazioni di disagio sarebbero subite dal in caso di assegnazione della casa alla madre. CP_1
Va inoltre negato che ciò si ripercuota sull'assetto economico delle parti,
anche in funzione del mantenimento del minore.
Il primo giudice ha infatti disposto che la rata del mutuo per l'abitazione gravi interamente sul Se da un lato ciò non elide la responsabilità della CP_1
madre nei confronti dell'istituto di credito mutuante (che non risulta l'abbia
12 liberata dalle proprie obbligazioni), dall'altro non si ravvisano elementi di valutazione da cui poter desumere che il padre non paghi le rate di mutuo poste a suo carico, avendo, peraltro di recente, significativamente incrementato la propria attività professionale (v. dichiarazione dei redditi 2025 relativa all'anno
2024).
Maggiori sarebbero, invece, le conseguenze negative che il minore subirebbe dall'assegnazione della casa coniugale alla madre, considerato che il padre sarebbe posto nella necessità di reperire una abitazione (ovvero di pagare il relativo canone di locazione) vedendo in tal modo ulteriormente ridurre la propria disponibilità economica anche in funzione del mantenimento di . Per_1
Ne consegue che l'appello va integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata in base al valore della causa
(indeterminabile di bassa complessità) ed ai parametri minimi delle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
ed in contraddittorio con il Procuratore Generale della Repubblica, con
[...]
ricorso depositato il 30.4.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.
1086/2025, pubblicata il 27.3.2025, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
13 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2012 inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 17.10.2025.
L'Estensore
HI ER
La Presidente
DR GU
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. DR GU Presidente
dott. HI ER Consigliere relatore dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 833/2025 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1086/2025 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Olivia Sanesi del foro di Parte_1
AT e dall'avv. Laura Salvi del foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Empoli via G. Amendola, 22;
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Rucireta e CP_1
dall'avv. Gaia Falconi del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Scandicci, via San Combano, 35/a;
APPELLATO
e nei confronti
1 PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore Generale della Repubblica
presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 17.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Per <Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza Pt_1
n. 1086/2025 del Tribunale di Firenze emessa in data 19.3.2025 e depositata in cancelleria
in data 27.3.2025, notificata il 2.4.2025, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N.
2715/2024: - in via preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia
esecutiva della sentenza impugnata ed adottare i provvedimenti ex art. 473bis.34 c.p.c. di
cui in narrativa;
- in via sempre preliminare ed istruttoria, previa revoca dell'ordinanza
collegiale del 16.1.2025, rimettere la causa sul ruolo per le suesposte motivazioni, e
confermata l'ordinanza del 4.9.2024, disporre la rinnovazione della C.T.U. con
sostituzione del C.T.U. nonché l'ammissione delle prove testimoniali dedotte in comparsa
di costituzione e risposta (019) a p. 8 qui da intendersi ritrascritte;
Nel merito, 1)
respingere in toto le domande formulate “ex adverso” in quanto infondate in fatto e in
diritto, per le causali di cui in narrativa;
2) affidare il figlio minore ad Persona_1
entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso e con
residenza e domiciliazione presso la madre, che quindi di svolgerà le funzioni di genitore
prevalentemente collocatario;
3) assegnare la casa familiare posta in Empoli via di
Corniola n. 56 alla sig.ra con tutto quanto in essa contenuto nell'interesse Parte_1
prioritario del minore;
4) disporre che il padre avrà diritto – dovere di tenere con sé il
figlio a fine settimana alterni: a) dal venerdì alle ore 16.30 prelevandolo all'uscita della
scuola primaria e fino alla domenica sera quando il padre dovrà riaccompagnare il minore
presso l'abitazione della madre entro le ore 20.00; il mercoledì dall'uscita da scuola sino
alla mattina successiva (settimana A) con accompagnamento a scuola. Nella settimana
successiva al fine settimana trascorso dal bambino con la madre (settimana B), il padre
starà con il figlio il lunedì dall'uscita da scuola fino al martedì mattina con
2 accompagnamento a scuola;
b) durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà, ad anni
alterni tra i genitori, con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale
ed il giorno di Santo Stefano, con un genitore il 31.12 compresa la giornata del
Capodanno, con un genitore la Vigilia di Pasqua e Pasqua, il Lunedì dell'Angelo con
l'altro genitore;
in ogni caso, in modo che ogni genitore durante le vacanze natalizie e
quelle pasquali trascorra con il figlio un periodo di almeno quattro/cinque giorni
compatibilmente con gli impegni scolastici del minore. Tutte le altre festività e ricorrenze
verranno trascorse con alternanza tra un genitore e l'altro; c) durante le vacanze estive il
figlio trascorrerà quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nei periodi
che i genitori dovranno comunicarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
5) al fine di
consentire al figlio di conservare inalterato lo stesso tenore di vita goduto in Per_1
costanza di convivenza con entrambi i genitori e considerata la valenza economica dei
compiti domestici e di cura quotidiana assunti dalla madre, disporre che il padre sig.
versi a quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio l'assegno mensile di € 350,00 oltre rivalutazione I.S.T.A.T., con
riconoscimento in via esclusiva dell'assegno unico universale alla madre ed oltre al
pagamento del 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze dei due
gradi di giudizio>>
Per <Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis CP_1
1) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) confermare
l'impugnata sentenza n. 1086/2025 del Tribunale di Firenze emessa in data 19/03/2025
e depositata in cancelleria in data 27/03/2025, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n.
2715/2024. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali
Iva e Cpa>>
I FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n.1086/2025, provvedendo sulla domanda di regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento
3 di nato nel 2017 dalla relazione non matrimoniale tra Persona_1 Parte_1
e dopo aver respinto l'eccezione di nullità della consulenza
[...] CP_1
tecnica d'ufficio avanzata dal per avere il consulente utilizzato i Parte_1
files audio tardivamente prodotti dal disponeva l'affidamento condiviso CP_1
ad entrambi i genitori del minore, con collocamento paritario tra entrambi i genitori (secondo lo schema 2 + 2 + 2 + 3 a settimane alterne: la prima settimana doveva stare col padre il lunedì, il martedì, il venerdì il sabato e la Per_1
domenica e con la madre il mercoledì e il giovedì, mentre la seconda settimana stava col padre il mercoledì e il giovedì e con la madre gli altri giorni),
prevedendo che successivamente, nel rispetto delle esigenze del minore e degli impegni lavorativi dei genitori, l'alternanza poteva avere luogo anche di settimana in settimana (dal lunedì all'uscita dalla scuola al lunedì al rientro a scuola). Durante il periodo estivo doveva trascorrere due settimane, anche Per_1
non consecutive, con ciascun genitore, oltre a una settimana durante il corso dell'anno. Ciascun genitore doveva concorrere al mantenimento diretto oltre al
50% delle spese straordinarie. Disponeva, inoltre, l'assegnazione della casa familiare al padre che ne era proprietario esclusivo, tenuto al pagamento per intero della rata di mutuo (sottoscritto anche dalla che aveva finanziato Pt_1
l'acquisto dell'immobile intestato solo al . La era condannata a 2800 CP_1 Pt_1
euro di spese, oltre accessori in favore del mentre le spese della c.t.u erano CP_1
compensate tra le parti.
ha proposto tempestivo appello, lamentando: Parte_1
1) che la ctu di primo grado era viziata dall'utilizzo di due files audio tardivamente prodotti e pertanto inammissibili, tanto che lo stesso Tribunale li aveva espunti dal fascicolo, sancendone l'inutilizzabilità, salvo poi,
contraddittoriamente, disattendere l'eccezione di nullità della c.t.u. che tali documenti aveva utilizzato, senza revocare la precedente ordinanza e senza che
4 potesse invocarsi l'art. 473 bis.2 cod. proc. civ., perché, sebbene con riguardo ai provvedimenti da assumere nell'interesse dei minori era consentito al giudice procedere anche in deroga all'art. 112 cod. proc. civ. ed ai limiti previsti dal codice civile, tuttavia ciò non consentiva la violazione del diritto al contraddittorio né la privazione del diritto alla controprova dell'altra parte. Né, allo scopo, era sufficiente il contraddittorio svoltosi durante le operazioni peritali, posto che i due files audio non erano stati ascoltati dalla c.t.u. alla presenza dei c.t.p.. Da ciò
conseguiva, a dire dell'appellante, l'erronea applicazione dell'art. 473 bis2 c.p.c.
applicabile solo nell'ipotesi in cui il Giudice, nell'esclusivo interesse della tutela del minore, avesse ritenuto opportuno disporre ulteriori e diversi mezzi di prova rispetto a quelli dedotti dalle parti e non per sopperire alle decadenze delle stesse.
Inoltre, laddove il Tribunale avesse voluto esercitare i poteri di cui all'art. 473bis2
c.p.c. avrebbe dovuto farlo esplicitamente attraverso l'adozione di un'ordinanza indicante i mezzi di prova da acquisire e le ragioni che giustificavano tale acquisizione. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, inoltre, garantire il contraddittorio tra le parti e consentire alle stesse di dedurre prova contraria;
2) l'erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. con una relazione nulla, oltre che assertiva e giudicante nei confronti della madre, senza tenere conto dell'episodio di minaccia subito dalla e senza indagare le ragioni Pt_1
del suo atteggiamento difensivo, che l'aveva condotta a rivolgersi, anche nell'interesse del minore, al Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli, a causa di atteggiamenti imperativi, spesso sfociati in ira e violenza verbale, tenuti dal il quale la svalutava e la criticava, anche sull'aspetto fisico, davanti al CP_1
figlio. Né il consulente aveva risposto alle osservazioni del c.t.p. che evidenziava come i redditi del fossero bassi, disponendo egli di tempo libero da CP_1
dedicare al figlio ed ai propri hobby e quali ricadute ciò poteva avere sotto il profilo della sua maturità come genitore, sottolineando che in due occasioni il
5 padre aveva accondisceso al fatto che il figlio non voleva andare a scuola,
contraddicendo l'atteggiamento fermo della madre che voleva, invece,
mandarcelo. E neppure aveva tenuto conto del fatto che la madre era contraria al fatto che il padre avvicinasse il figlio ad attività, come la caccia e la pesca, da lei avversate perché pericolose per e svolte in un contesto adulto connotato Per_1
dall'assenza di altri bambini. Criticava, inoltre, l'atteggiamento del padre che,
non intendendo mandare il figlio al centro estivo, dimostrava di non essere consapevole della necessità che questi socializzasse con i coetanei. Lamentava
che il c.t.u. non aveva neanche considerato che il padre aveva manifestato la sua indisponibilità a lasciare la casa familiare alla madre (che aveva pur sottoscritto il mutuo), consentendo che la stessa tornasse ad abitare nella propria abitazione a San Miniato, che non disponeva di una camera per il figlio, perché molto piccola e comunque distante dalla scuola frequentata da . Ribadiva che il Per_1 CP_1
figlio unico, poteva vivere coi propri genitori.
3) col terzo motivo censurava quindi l'assegnazione della casa familiare al padre che privava la madre dell'ambiente di vita naturale in cui il figlio era cresciuto, costringendola a reperire altra collocazione ed imponendo al piccolo di appena sette anni una vita da pendolare tra due abitazioni, oltre che ad Per_1
alzarsi molto presto la mattina per raggiungere la scuola. Faceva poi rilevare che l'obbligo imposto al padre di pagare per intero la rata di mutuo non sottraeva essa alla propria responsabilità nei confronti dell'istituto di credito Pt_1
mutuante, tenuto conto del fatto che la rata di mutuo ammontava a € 745 mensili e che il padre dichiarava di guadagnare € 800 mensili, ossia una somma insufficiente a sostenere tale onere e mantenere il figlio, per cui essa era esposta al rischio di dover pagare il mutuo per una casa di cui non disponeva e di cui aveva pagato gli arredi. Insisteva, quindi, nel collocamento prevalente del minore presso di lei, perché, data la sua tenera età, il bambino aveva maggiormente
6 bisogno della figura materna, e per l'assegnazione della casa familiare, ove il minore aveva sempre vissuto insieme alla madre.
Concludeva chiedendo che, previa inibitoria, fosse rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio e fossero ammesse le prove per testi indicate nella propria comparsa di costituzione;
nel merito chiedeva l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, cui andava assegnata la casa familiare, e con diritto – dovere di visita del padre da esercitarsi a fine settimana alterni e nella giornata del martedì sino al rientro a scuola del minore ovvero, quando il week end era di competenza della madre, dal lunedì sino al martedì mattina, ponendosi a carico del un assegno mensile di € 350,00 CP_1
determinato in ragione dei compiti di cura e accudimento domestico del minore da parte della madre.
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'appello. Illustrava CP_1
che i files audio erano stati correttamente utilizzati dal c.t.u. nel contraddittorio delle parti siccome allegati anche alla seconda memoria difensiva depositata il
31.5.2024. Allegava che tali documenti avevano poi avuto scarsa importanza nella c.t.u.. Si opponeva al rinnovo del mezzo istruttorio le cui conclusioni erano corrette, anche con riguardo al collocamento paritario del minore, tenuto conto dei maggiori impegni lavorativi della Correttamente, inoltre, il primo Pt_1
giudice aveva assegnato la casa al un quanto unico proprietario, CP_1
rimarcando che la vita dal pendolare del minore, stante la separazione dei genitori, non poteva essere evitata. Allegava inoltre di avere implementato il proprio reddito rendendolo perfettamente pari a quello della Pt_1
Concludeva per il rigetto dell'appello.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
7 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 17.10.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa era posta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità delle richieste istruttorie reiterate dall'appellante, sia perché non concludenti ai fini della decisione essendo il tema dei due giorni di assenza di da scuola nel febbraio del 2023 Per_1
non controverso in causa.
In merito alla questione della nullità della consulenza tecnica d'ufficio,
ampiamente illustrata dalla con il primo motivo, si osserva quanto Pt_1
segue.
Il tribunale, con ordinanza resa all'udienza del 4.9.2024, ha respinto l'istanza di rimessione in termini avanzata dal per il deposito di files audio, CP_1
che non erano stati tempestivamente prodotti per problemi di sovradimensionamento della busta, e disposto l'espunzione della chiavetta USB
dal fascicolo <essendo la produzione documentale fattibile tramite invio telematico>>.
In esito al deposito della relazione peritale, il primo giudice ha respinto l'istanza di nullità della c.t.u. che quei files audio aveva, invece, utilizzato per rispondere alle osservazioni della c.t.p. di parte appellante.
Ritiene questa Corte che la decisione del primo giudice in merito alla correttezza delle valutazioni del consulente d'ufficio si sottrae alle censure sollevate dalla parte appellante.
La consulente d'ufficio ha esplicitamente fondato la propria relazione su:
<l'osservazione clinica, l'acquisizione dei dati psicodiagnostici e la valutazione psico –
relazionale>> seguendo una prospettiva teorica di tipo sistemico integrato. In
concreto le operazioni peritali sono state condotte con strumenti di indagine costituiti dall'osservazione e dai colloqui clinici, oltre alla somministrazione di
test psicodiagnostici, con cui sono state esplorate le caratteristiche individuali dei
8 due genitori e del minore, la storia della coppia e delle rispettive famiglie di origine, la natura delle interazioni genitori – figlio, le risorse e i limiti delle dimensioni genitoriali.
Dette indagini sono state estese anche alle famiglie d'origine e al contesto scolastico.
In nessuna parte della propria relazione conclusiva il consulente d'ufficio ha fatto riferimento ai files audio di cui il primo giudice ha rilevato la tardiva produzione in giudizio da parte del CP_1
Solo nelle risposte alle osservazioni della consulente di parte la c.t.u.
prende in esame i files in questione per confutare le argomentazioni svolte dalla dott. in merito alla carenza della capacità normativa, protettiva e triadica Per_2
del padre, posto che tali files sono stati registrati durante un litigio tra i genitori al momento in cui dichiarava di non voler andare a scuola, manifestando Per_1
un atteggiamento maggiormente normativo della madre, che con una certa veemenza non intendeva assecondare il figlio, e quello più “morbido” del padre.
L'importanza di tali files audio ai fini che ci occupano è, quindi, del tutto marginale, posto che essi non hanno inciso in modo diretto sulle conclusioni cui
è pervenuta la c.t.u., quanto sull'evidenziazione di alcuni elementi di valutazione utilizzati a meri fini di replica alle osservazioni della consulente di parte.
Osservazioni che, anche senza tener conto dei files audio in questione sono manifestamente da disattendere.
La dott. ha infatti messo in evidenza un'asserita carenza della Per_2
funzione normativa del padre rispetto alla madre che, tuttavia, pur essendo stata riscontrata anche dalla consulente d'ufficio, non inficia la capacità genitoriale del
CP_1
Riscontra, infatti, la c.t.u.: <Le competenze genitoriali sono risultate adeguate
per entrambi i genitori, con qualche differenza: il padre fatica un po' di più a stabilire e
9 far rispettare le regole, ha un atteggiamento più ansioso e preoccupato, tuttavia non a
livelli tali da comprometterne l'assertività e la flessibilità, e tende ad identificarsi col figlio,
attribuendo al bambino le proprie aspettative e i propri desideri;
la madre fa maggiore
fatica dal punto di vista emotivo, coinvolgendosi forse da un lato in maniera eccessiva nel
vissuto del figlio, e, dall'altra, nel tentativo di arginarlo, irrigidendo il proprio
comportamento genitoriale e il rispetto delle regole, a scapito della flessibilità>> (v. c.t.u.
pag. 24).
Nonostante tali fragilità, entrambe le parti, pur nelle differenze tra le loro rispettive personalità e caratteri, sono dotate di adeguata capacità genitoriale,
come è emerso dalle approfondite ed accurate indagini della c.t.u., che consentono altresì di riscontrare una condizione di relativo benessere del minore,
parimenti attaccato ad entrambi: < è un bambino intelligente, curioso, educato, Per_1
sensibile, ha buone competenze motorie, sa stare nella relazione con l'interlocutore>> (v.
pag. 36 della c.t.u.).
Il dato trova conferma anche nei colloqui svolti dalla c.t.u. con le insegnanti che descrivono come: <un bambino simpatico, attento, affettuoso, Per_1
un bambino solare;
ha un rendimento più che buono, gli piace disegnare, non dice mai:
“non lo voglio fare”, è sempre sorridente, è interessato, rivolge domande>> e non riscontrano alcun aspetto di rilievo relativamente a ciò che il bambino sta vivendo. Ben integrato nella classe, gioca con tutti anche se ha un amico preferito,
ed anche . Nei rapporti con i compagni di classe si mostra Per_3 Per_4
conciliante e generoso, si presenta sempre con i compiti svolti e tutto il materiale
(anche più del necessario) ed è adeguato nell'abbigliamento e nell'igiene (v. pag.
18 della c.t.u.).
Significativo è inoltre il fatto che la e il sono una delle Pt_1 CP_1
poche coppie che presenzia congiuntamente alle riunioni ed anche alle feste e alle cene di fine anni e tutti i momenti importanti sono stati condivisi.
10 L'unica situazione critica evidenziata dalla c.t.u. risiede nel fatto che,
si mostrava come “intrappolato” in una condizione confusa ed ambigua, Per_1
determinata dal fatto che i genitori vivevano da “separati in casa” e continuavano condividere la medesima abitazione come una “famiglia – non famiglia”, senza riuscire a separare le loro quotidianità e a rendere chiara e esplicita una situazione che per era fonte di intimo disagio non essendo in grado di darsi Per_1
una chiara spiegazione di ciò: <RE porta il peso di regolare la relazione parentale
e mettere in comunicazione i genitori. Il sistema – famiglia appare irrigidito attorno a un
blocco evolutivo (l'indicibile che RE evita di pronunciare) in cui si evidenzia l'alleanza
madre – figlio a discapito dell'altro genitore e l'intensa amplificazione emotiva del
padre>> (v. c.t.u. pag. 36).
Nonostante le criticità sopra evidenziate, entrambi i genitori sono dunque in grado di occuparsi del minore e di prendersene cura in modo adeguato e congruo rispetto ai suoi bisogni evolutivi.
Inoltre, il fatto che il padre mantenga una disponibilità di tempo libero che gli consente di essere molto presente nella vita del minore avvantaggia lo stesso,
consentendogli di sperimentare in concreto una piena bigenitorialità che non merita di essere ridotta, risultando le figure genitoriali paterna e materna egualmente importanti per la sua crescita ed il suo sviluppo psico-fisico.
Di poco conto appaiono, inoltre, le considerazioni svolte dalla parte appellante in merito al fatto che il padre non guadagna quanto ci si aspetterebbe che guadagnasse in regime di libera professione, con ricadute in termini di immaturità personale, posto che all'osservazione della consulente non si riscontrano significative compromissioni della sua capacità genitoriale.
Tali considerazioni conducono quindi a respingere l'eccezione di nullità
della consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni, ampiamente motivate,
prescindono dai files audio tardivamente prodotti dal ed il cui contenuto CP_1
11 (da quel che emerge dalla risposta data dalla c.t.u. alle osservazioni della c.t.p.)
si manifesta, peraltro, del tutto marginale, rappresentando unicamente un momento di discussione che, se da un lato ha negativamente coinvolto anche il minore, dall'altro va contestualizzato nell'ambito di una condizione familiare particolare e connotata dal fatto che i genitori, la cui relazione era ormai esaurita,
stavano continuando a convivere nella medesima abitazione come separati in casa, con tutte le tensioni emotive che da ciò potevano originarsi anche ai danni di . Per_1
Pertanto, i primi tre motivi di appello vanno respinti.
Parimenti infondato è il quarto.
Stante l'affidamento paritario del minore va, infatti, confermata l'assegnazione della casa familiare al padre, che ne è proprietario, atteso che la quotidianità del minore è connotata dalla eguale presenza di entrambi i genitori,
entrambi dotati di adeguata capacità genitoriale, con i quali ha sinora Per_1
convissuto nella medesima abitazione.
Peraltro, a differenza del padre, la madre dispone di una propria abitazione, sebbene piccola, a meno di una decina di km di distanza da quella del che non pare compromettere in modo significativo l'esercizio della CP_1
genitorialità materna.
Né possono in questa sede venire in rilievo i disagi che la madre dovrà
sopportare nel trasferirsi, posto che analoghe situazioni di disagio sarebbero subite dal in caso di assegnazione della casa alla madre. CP_1
Va inoltre negato che ciò si ripercuota sull'assetto economico delle parti,
anche in funzione del mantenimento del minore.
Il primo giudice ha infatti disposto che la rata del mutuo per l'abitazione gravi interamente sul Se da un lato ciò non elide la responsabilità della CP_1
madre nei confronti dell'istituto di credito mutuante (che non risulta l'abbia
12 liberata dalle proprie obbligazioni), dall'altro non si ravvisano elementi di valutazione da cui poter desumere che il padre non paghi le rate di mutuo poste a suo carico, avendo, peraltro di recente, significativamente incrementato la propria attività professionale (v. dichiarazione dei redditi 2025 relativa all'anno
2024).
Maggiori sarebbero, invece, le conseguenze negative che il minore subirebbe dall'assegnazione della casa coniugale alla madre, considerato che il padre sarebbe posto nella necessità di reperire una abitazione (ovvero di pagare il relativo canone di locazione) vedendo in tal modo ulteriormente ridurre la propria disponibilità economica anche in funzione del mantenimento di . Per_1
Ne consegue che l'appello va integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata in base al valore della causa
(indeterminabile di bassa complessità) ed ai parametri minimi delle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
ed in contraddittorio con il Procuratore Generale della Repubblica, con
[...]
ricorso depositato il 30.4.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.
1086/2025, pubblicata il 27.3.2025, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
13 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2012 inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 17.10.2025.
L'Estensore
HI ER
La Presidente
DR GU
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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