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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/07/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 35/2024 R.G.
UDIENZA 1/7/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che una parte ha depositato note scritte;
- che, in particolare, l'opposta “(…) come Controparte_1 in epigrafe rappresentata e difesa, si associa alle richieste formulate dal sig. con istanza del 28.05.2025 (…)” (note di Parte_1 trattazione scritta depositate il 23/6/2025), il quale, a sua volta, aveva appunto precisato “(…) le parti raggiungevano un accordo transattivo, decidendo così di abbandonare il giudizio (…)” (note depositate il 30/5/2025); di talché, il procedimento va deciso;
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 9.30;
- che, alle ore 11.45, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, in presenza dell'addetto all'Ufficio del Processo dott. Francesco Paolo
Cannizzaro, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 1/7/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 35, Ruolo Generale
dell'anno 2024, all'udienza 1/7/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'avv. Alfredo Frasca, in forza di procura speciale in atti;
attore
E
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Controparte_1 presso l'avv. Sara Pollini, in forza di procura speciale in atti;
convenuto
OGGETTO: OPPOSIZIONI EX ART. 615 C.P.C.;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'attore adiva l'intestato Tribunale chiedendo di: Parte_1
“(…) -in via preliminare, sospendere l'eventuale esecutività dei titoli;
-nel merito, accertare l'infondatezza e la nullità dei titoli posti alla base dell'esecuzione impugnata e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla ditta opposta per le causali di cui al precetto de quo e, per l'effetto respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo atto di precetto;
(…)”.
Si costituiva contestando le avverse pretese, di Controparte_1 cui chiedeva il rigetto.
Respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fondava l'opposto atto di precetto, la causa era istruita
Pagina 3 Dott. Renato Buzi con produzione documentale, mentre era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma BI (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass.
32358/2023, Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024).
Preliminarmente, al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando che, in base all'art. 615 c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617 c.p.c. (c.d. opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262/2005).
Pagina 4 Dott. Renato Buzi La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione (difetto di legittimazione attiva e illegittimità della revoca dell'ordinanza di sospensione adottata dal
G.E.) permettono (si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al Giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte) di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione.
Ciò detto, va poi ribadito quanto già affermato nella ordinanza
16/7/2024, che per facilità si interfoglia per estratto:
Pagina 5 Dott. Renato Buzi Pagina 6 Dott. Renato Buzi Pagina 7 Dott. Renato Buzi Tanto premesso, va quindi preso atto di quanto comunicato dall'opponente debitore, che, con atto depositato il 30/5/2025 di rinuncia al giudizio, ha affermato quanto segue:
“(…) le parti raggiungevano un accordo transattivo, decidendo così di abbandonare il giudizio (…)”.
Conclusione, questa, cui ha aderito la società opposta, la quale, nelle note di trattazione scritta depositate il 23/6/2025, ha così dedotto:
“(…) La società come in epigrafe rappresentata e Controparte_1 difesa, si associa alle richieste formulate dal sig. con Parte_1 istanza del 28.05.2025 (…)”.
Dunque, i contendenti hanno sostanzialmente richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta composizione in via bonaria della vertenza.
D'altro canto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
Ne discende che si è verificata la cessazione della materia del contendere riguardo alla domanda azionata inter-partes, per espressa rinuncia ad essa.
Pagina 8 Dott. Renato Buzi Stante origine e natura della controversia, qualità dei soggetti in causa, comportamento processuale delle parti, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite (v. Cass. 14939/2020: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere sull'opposizione esecutiva proposta da per le ragioni di cui in Parte_1 motivazione;
- compensa le spese di lite.
Velletri, 1/7/2025
Il Giudice dott. Renato Buzi
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