Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Articolo 4 della Legge 18 giugno 2015, n. 101
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10 luglio 2015
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