Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/06/2025, n. 11962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11962 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11962/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04912/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4912 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Coletta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Misenati n. 11 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del decreto n. 85/2024 emesso dall’Ambasciata d’Italia in Costa Rica in data 13/12/2024 e notificato alla ricorrente in data 26/12/2024 di ritiro del passaporto italiano della sig.ra -OMISSIS-in quanto “era stata erroneamente riconosciuta la cittadinanza italiana alla richiedente” quale presupposto per il possesso del passaporto; provvedimento emanato sulla base del decreto n. 59/2024, emesso dalla medesima Autorità in pari data, per il disconoscimento della cittadinanza italiana della sig.ra -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a San José (Costa Rica) – dopo aver decretato il disconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in precedenza riconosciuta alla ricorrente – ha disposto il ritiro del passaporto italiano in possesso della stessa.
Ritiene il Collegio che, come anche sostenuto dall’Amministrazione resistente, un simile giudizio esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal consolidato indirizzo espresso da questo Tribunale in fattispecie analoghe (cfr. da ultimo Sezione Terza Ter, sentenza n. 2873/2019).
Ed infatti, nel caso in esame, il “ritiro” del passaporto è un atto vincolato, meramente consequenziale rispetto alla determinazione di disconoscimento della cittadinanza.
La relativa controversia, dunque, è riconducibile a quella sullo status civitatis , che è stato negato dall’autorità italiana all’esito di un mero accertamento – privo di spazi di discrezionalità – sullo “spontaneo acquisto” di una cittadinanza straniera.
La situazione giuridica soggettiva vantata dalla ricorrente a fronte dell’atto impugnato assume perciò la consistenza di diritto soggettivo.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio che la domanda relativa al provvedimento di ritiro del passaporto (al pari di quella riguardante la determinazione di disconoscimento della cittadinanza, che risulta già essere stata avanzata dinanzi al giudice ordinario) esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo suscettibile di essere attratta nell’ambito della giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, co. 1, lett. u), c.p.a.
Del resto, il giudice amministrativo non sarebbe neppure abilitato a svolgere gli accertamenti sullo status civitatis della ricorrente, sui quali sono incentrati i motivi di ricorso (stante la riserva prevista dall’art. 8, co. 2, c.p.a.: “Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone …”).
In conclusione, si ritiene che la cognizione sulla domanda in esame appartenga al giudice ordinario (innanzi al quale il processo può essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.) e che le spese di lite debbano essere compensate in ragione della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.