Art. 10. 1. L' articolo 406 del codice penale e' abrogato.
2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale , la rubrica e' sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE».
2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale , la rubrica e' sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE».