Rigetto
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/04/2025, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03505/2025REG.PROV.COLL.
N. 05427/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5427 del 2024, proposto da Edil Comm s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Aschieri e Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni Lupatoto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Donata Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN OL, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Rigobello e Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00713/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN OL e del Comune di San Giovanni Lupatoto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, la società Edil Comm s.r.l. ha proposto una azione di annullamento avverso il permesso di costruire (n. 56/19 del 27 dicembre 2019) rilasciato al controinteressato sig. AN OL, nonché avverso il piano urbanistico attuativo del Comune di San Giovanni Lupatoto (c.d. PUA OL, adottato con delibera n. 225 del 12 luglio 2019 e approvato con delibera n. 262 del 3 settembre 2019), oltre a proporre una azione avverso il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di annullamento in autotutela (30 aprile e 30 maggio 2020), nonché per il mancato esercizio dei poteri di vigilanza edilizia sulla s.c.i.a. in variante al permesso di costruire del 14 febbraio 2020.
A sostegno delle proprie domande, ha dedotto i seguenti motivi: 1) illegittima estromissione della ricorrente dal procedimento di approvazione del PUA che avrebbe dovuto essere approvato con il necessario coinvolgimento di tutti i proprietari, mentre lo stralcio dell’area di sua proprietà in occasione della riperimetrazione del piano ne precluderebbe qualsiasi possibile urbanizzazione; 2) illegittimità del permesso di costruire perché rilasciato in violazione del PUA nella parte in cui ha consentito una integrale demolizione in luogo di una demolizione parziale ai fini della riduzione dell’altezza; 3) illegittimità del permesso di costruire per violazione delle distanze minime dai confini e dalle strade, trattandosi di nuova costruzione e non di ristrutturazione; 4) violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso in relazione all’istanza di autotutela.
2. – Con la sentenza impugnata, il TAR ha respinto il ricorso nel merito, assorbendo le eccezioni in rito di irricevibilità ed inammissibilità.
2.1. – In particolare, ha respinto il primo motivo ritenendo che l’area della società ricorrente e quella del controinteressato non rientrino nel dedotto ambito urbanistico unitario, in quanto il piccolo lotto della società ricorrente risultava inserito nella ZTO D3 solo per mero errore cartografico, poi corretto dalla delibera impugnata, per cui trova applicazione il principio generale secondo cui nel caso di contrasto tra parte grafica e parte normativa prevale la seconda; ha precisato, inoltre, che l’adozione del piano attuativo corrisponde ad una opzione facoltativa correlata al tipo di intervento edilizio scelto dal proprietario (ristrutturazione con demolizione).
2.2. – Ha respinto poi il secondo motivo (permesso di costruire in violazione del PUA), in quanto il piano attuativo si limita ad indicare la tipologia di edificazione, la superficie coperta ed il volume dei fabbricati, ma non ne individua le precise modalità esecutive che sono demandate al titolo edilizio, per cui nessuna violazione del PUA sussiste dal momento che la riduzione dell’altezza mediante demolizione totale e ricostruzione, in luogo della demolizione parziale, non muta il tipo di intervento e non contrasta con il PUA.
2.3. – Ha respinto anche il terzo motivo (violazione distanze minime), in quanto l’intervento edilizio in questione ha determinato una riduzione di altezza e volume del precedente fabbricato ma non ha modificato le preesistenti distanze dal confine e dalla strada, dovendo qualificare l’intervento in esame come ristrutturazione edilizia e non già nuova costruzione.
2.4. – Infine, ha respinto il quarto motivo non sussistendo né un obbligo di provvedere su di una istanza di autotutela e né l’asserita inerzia stante la nota di riscontro del 18 agosto 2020.
3. – Con atto di appello, la società ha impugnato la sentenza.
4. – Con apposita memoria, si è costituita l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. – All’udienza pubblica del 12 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. – L’appello è infondato.
7. – Con il primo motivo di appello (pag. 10-17), la società ha contestato la sussistenza dell’errore cartografico, oltre ad eccepire l’inammissibilità di una motivazione postuma sul punto, in quanto le ragioni dell’esclusione dell’area di proprietà della ricorrente dall’ambito del PUA sarebbero di tipo personali e non urbanistiche (ossia, “ in quanto area appartenente ad altra proprietà ”).
7.1. – Il motivo è infondato.
Invero, anche a prescindere dalla sussistenza o meno dell’errore cartografico (in relazione al quale la parte assume che vi sia stata una motivazione postuma), carattere dirimente assume la considerazione per cui la riperimetrazione dell’ambito del P.U.A., escludendo la porzione di terreno della ricorrente, è avvenuta ai sensi del comma 2 dell’art. 73 delle norme tecniche di attuazione del P.I. che consente variazioni nel limite massimo del 10% a seguito di una più razionale organizzazione dell’area e nel rispetto della capacità insediativa teorica del piano attuativo stesso.
Tale pacifica circostanza vale ad escludere in radice una illegittimità del provvedimento impugnato in relazione alla censura dedotta con tale motivo.
8. – Con il secondo motivo di appello (pag. 18-20), ha reiterato la censura secondo cui non era consentita una demolizione integrale ma solo parziale in base al PUA, dovendo altrimenti essere approvata una variante allo stesso.
8.1. – Il motivo è infondato.
Invero, come già ritenuto dal primo giudice, con argomentazione che qui si condivide, il piano attuativo si limita ad indicare la tipologia di edificazione, la superficie coperta ed il volume dei fabbricati, ma non ne individua le precise modalità esecutive che sono demandate al titolo edilizio, per cui nessuna violazione del PUA sussiste dal momento che la riduzione dell’altezza mediante demolizione totale e ricostruzione, in luogo della demolizione parziale, non muta il tipo di intervento e non contrasta con il PUA.
9. – Con il terzo motivo di appello (pag. 21-23), ha reiterato la censura secondo cui si tratterebbe di nuova costruzione e non di ristrutturazione, con conseguente violazione delle distanze minime.
9.1. – Il motivo è infondato.
A tal riguardo, è sufficiente osservare come l’intervento edilizio in questione abbia determinato una riduzione di altezza e volume del precedente fabbricato, senza però modificare le preesistenti distanze dal confine e dalla strada, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Ne consegue, quindi, l’infondatezza della relativa censura.
10. – Con il quarto ed ultimo motivo di appello (pag. 24-25), ha ribadito l’esistenza di una inerzia del Comune sulle proprie istanze, rilevando come il riscontro sia intervenuto solo tardivamente e nelle more del processo di primo grado.
10.1. – Il motivo è infondato, avuto riguardo alla nota di riscontro del 18 agosto 2020 che ha pacificamente fatto venir meno la lamentata inerzia, senza che possa rilevare in alcun modo, ai fini che qui interessano, la dedotta tardività del riscontro.
11. – L’appello va dunque rigettato. Ne consegue l’assorbimento dei motivi di primo grado meramente riproposti in appello (pag. 25-34 dell’appello) in ossequio al principio devolutivo, ma senza alcuna censura specifica della sentenza impugnata in aggiunta ai motivi di appello di cui si è trattato.
12. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, nei confronti di ciascuna parte costituita, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO