Art. 34.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130.000.00 annue si provvedera' con l'aumento della somma fissa prevista dal precedente articolo 32.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130.000.00 annue si provvedera' con l'aumento della somma fissa prevista dal precedente articolo 32.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.