Articolo 8 della Legge 26 luglio 1965, n. 965
Articolo 7Articolo 9
Versione
31 agosto 1965
Art. 8.
In aggiunta al trattamento di quiescenza spettante in applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 7 e' dovuta l'indennita' integrativa speciale concessa con l' articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 .
Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l' articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , e con gli articoli 1 , 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 .
A decorrere dal 1 luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all' articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , e successive modificazioni e' soppressa.
Entrata in vigore il 31 agosto 1965
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