Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Serafino, ricorrente;
Parte_1
e , in persona del legale rappresentate in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Mastrolia, resistente;
oggetto: altre ipotesi. Fatto e diritto Con atto depositato in data 6.4.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver partecipato all'avviso di selezione per “l'assunzione di n. 159 Unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di Categoria A - posizione A per lo svolgimento delle attività della società pubblicato in data Controparte_1 CP_1
9.12.2021; che “alcun punteggio, …, neanche in sede di rettifica, è stato attribuito al sig.
, né per l'abilitazione di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), né per il Servizio Pt_1 civile svolto, così come evidenziato e richiesto nella istanza di rettifica datata 10-12- 2021” e ciò “nonostante l'Avviso pubblico prevedesse all'art. 8, comma 1, n. 13) un punteggio pari a punti 11 per “l'abilitazione all'esercizio delle professioni”, come avrebbe dovuto inequivocamente ed in armonia con le finalità del Bando, anche secondo principi di ragionevolezza ed opportunità, essere considerata e valutata quella di
“Operatore Socio-Sanitario”, conseguita dal ricorrente in data 18-10-2018”; che “nella erronea graduatoria definitiva ed utile, infatti, il sig. è risultato collocato al 292° Pt_1 posto, con un punteggio complessivo pari a punti 68 che … ove correttamente aumentato del punteggio di cui all'art. 8, comma 1, n. 13) … comporterebbe … il corretto punteggio complessivo di 79 punti”; censurando, per quanto suesposto, la legittimità della procedura di reclutamento che viene in rilievo, ha chiesto al giudice del lavoro adito, previa disapplicazione dei provvedimenti censurati, di “… accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a conseguire l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 8, comma 1, n. 13) “abilitazioni all'esercizio delle professioni: punti 11” dell'Avviso pubblico di cui innanzi. - per l'effetto, provvedere alla corretta ricollocazione del ricorrente nella graduatoria definitiva ed utile, laddove risulta attualmente collocato al 292° posto con un punteggio complessivo pari a punti 68 che, ove correttamente aumentati del punteggio di cui all'art. 8, comma 1, n. 13) citato, comporterebbero l'attribuzione di ulteriori 11 punti (68+11) e, pertanto, il consequenziale corretto punteggio complessivo di 79 punti, o comunque nella diversa e più favorevole posizione che risulterà di giustizia in base al diverso e più favorevole punteggio cui il sig. risulterà Parte_1 avere diritto”, con vittoria di spese. Costituitasi, la società convenuta ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto del ricorso.
“dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza. Sulla scorta di quanto sopra evidenziato e delle convergenti allegazioni dei procuratori delle parti, risulta per tabulas che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuta la bonaria composizione della lite nei termini dappresso precisati. Le spese di lite sono da compensare, in relazione alla congiunta richiesta in tal senso formulata sai procuratori delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 6.4.2023, da nei confronti di unipersonale, Parte_1 Controparte_1 così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite. Lecce, 25 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma