Art. 2.
Le autostrade da costruirsi in base alla presente legge e l'ordine di precedenza della, costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i trasporti.
L'allegato grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento della rete delle autostrade costituisce, nelle sue direttrici di grande massima, parte integrale della presente legge.
Il suddetto piano poliennale sara' attuato entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste dal precedente art. 1.
Le autostrade da costruirsi in base alla presente legge e l'ordine di precedenza della, costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i trasporti.
L'allegato grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento della rete delle autostrade costituisce, nelle sue direttrici di grande massima, parte integrale della presente legge.
Il suddetto piano poliennale sara' attuato entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste dal precedente art. 1.