Articolo 25 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936
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20 gennaio 1987
Art. 25. Onere finanziario 1. All'onere di trecento milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, a tal fine utilizzando l'apposito accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1987