Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2205/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2205/2020
promossa da: in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, sig.ra , elettivamente domiciliata in Arezzo Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lorenzoni, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, sig. elettivamente domiciliato in Carpi (MO), presso lo studio CP_4
dell'Avv. Domenicantonio Silipo, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 575/2020 del Tribunale di Arezzo
trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti, del seguente tenore:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, sezione civile, ogni e diversa istanza reietta:
· In tesi: dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita del 30.3.2006, registrato all'Agenzia delle Entrate di Montevarchi in data 31.3.2006 al n. 589 Serie 1T,
e, per l'effetto, revocare la sentenza n. 572/2020, rep. n. 1432/2020, emessa dal Tribunale
Civile di Arezzo, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Carmela Labella, in data
27.11.2020, comunicata alle parti in data 27.11.2020 e notificata in data 27.11.2020, appellata dalla con integrale compensazione di spese. Controparte_1
· In ipotesi: accertare e dichiarare lo scioglimento del contratto preliminare di compravendita del 30.3.2006, registrato all'Agenzia delle Entrate di Montevarchi in data
31.3.2006 al n. 589 Serie 1T per esercizio della facoltà di recesso da parte di
[...]
con conseguente diritto di di ritenere unicamente le Controparte_1 CP_3 somme percepite a titolo di caparra penitenziale e, per l'effetto, revocare la sentenza n.
572/2020, rep. n. 1432/2020, emessa dal Tribunale Civile di Arezzo, nella persona del
Giudice Unico Dott.ssa Carmela Labella, in data 27.11.2020, comunicata alle parti in data 27.11.2020 e notificata in data 27.11.2020, appellata dalla Controparte_1
con integrale compensazione di spese”.
[...]
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc. Controparte_1
(di seguito: ha proposto appello avverso la sentenza n. 575/2020 del
[...] _1
Tribunale di Arezzo, con la quale era stata accolta la domanda ex art. 2932 c.c. avanzata dalla soc. (di seguito: ). Controparte_3 CP_3
1.1) La causa era stata instaurata da , che aveva addotto: CP_3
• di aver promesso in vendita a con contratto preliminare di _1
compravendita in data 30.3.2006, un terreno sito nel Comune di Terranuova
Bracciolini (AR), loc. S. Bartolomeo, al prezzo di € 1.665.000,00;
• che, di tale prezzo, € 300.000,00 dovevano essere versati a titolo di caparra confirmatoria (pur erroneamente definita “penitenziale” nel contratto);
• che problemi tecnico-amministrativi correlati al rilascio di autorizzazioni e permessi (concernenti un progetto edilizio da realizzare – anche – sui terreni in questione, prospicenti il casello autostradale presente nelle vicinanze) avevano
2 determinato un allungamento dei tempi, superandosi in tal modo il termine del
30.4.2007, originariamente previsto per la stipula del contratto definitivo;
• di aver infine inteso procedere all'instaurazione della causa in conseguenza del comportamento procrastinatorio de il cui legale rappresentante (sig. _1
non si era infine presentato – dopo innumerevoli rinvii – alla stipula del CP_2
definitivo, fissata per il giorno 9.12.2015.
1.1.1) Su tali basi, aveva chiesto l'accoglimento delle seguenti CP_3 domande: “...piaccia all'Ill.mo Tribunale ogni e diversa istanza reietta, · accertare e/o dichiarare = l'obbligo della società di acquistare, Controparte_1 in forza degli impegni assunti nel contratto preliminare 30 marzo 2006, l'appezzamento di terreno posto in Comune di Terranuova Bracciolini, loc. S. Bartolomeo (AR), per una superficie di circa mq. 20.220, avente destinazione F1 ed in piccolissima parte E2, confini: strada provinciale, società Autostrade, Controparte_5 Controparte_6
salvo altri, distinto al C.T. del Comune di Terranuova Bracciolini, in Foglio 38,
[...]
p.lla 41, Ha. 2.02.20, RDE 522, 14, RAE 313,28, al prezzo convenuto di € 1.665.000,00
(euro un milione seicentosessantacinquemila/00) oltre IVA;
= l'inadempimento della società all'obbligo di acquistare l'appezzamento Controparte_1
di terreno posto in Comune di Terranuova Bracciolini, sopra descritto;
e, per l'effetto, a) emettere contro e in favore di Controparte_1 CP_3 sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca a la proprietà del terreno Controparte_1
sopra descritto;
b) condannare a corrispondere a Controparte_1
il relativo residuo prezzo di vendita pari ad € 1.365.000,00 (euro un CP_3 milione trecentosessantacinquemila/00) oltre IVA sull'intero prezzo convenuto ed interessi legali come per legge;
c) condannare a Controparte_1
risarcire a il maggior danno patito in conseguenza della ritardata stipula CP_3
del contratto definitivo, da liquidarsi in via equitativa mediante il riconoscimento di interessi sulla somma dovuta a titolo di prezzo di vendita, da ragguagliare _ nella misura
_ a quella convenuta dalle parti per l'ipotesi di stipulazione anticipata e da riconoscere con decorrenza dal 30 aprile 2007, ovvero secondo i diversi criteri, anche presuntivi, ritenuti di giustizia;
d) condizionare il trasferimento del terreno disposto al punto a) che precede, al pagamento, da parte di e in favore di Controparte_1 della somma di € 1.365.000,00 (euro un milione CP_3 trecentosessantacinquemila/00) oltre IVA sull'intero prezzo convenuto e agli interessi, anche convenzionali, riconosciuti come dovuti, anche a titolo di risarcimento del maggior danno;
e) ordinare al Conservatore dei RR.II. di Arezzo di provvedere alla trascrizione
3 della emananda sentenza dietro presentazione di quietanza attestante il pagamento della somma di cui al punto d) che precede, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. ·
In ogni caso, con vittoria di onorari e spese”.
1.2) I si era costituita contestando in radice quanto allegato e chiesto da _1
, in particolare evidenziando che: CP_3
o preliminarmente, la domanda era inammissibile per omesso espletamento dell'obbligatorio procedimento di mediazione preventiva;
o i rinvii concernenti la stipula del contratto definitivo erano sempre avvenuto con l'accordo delle parti;
o il sig. non era (più) legale rappresentante de dal 2008, Persona_1 _1
sì che la sua attività non poteva considerarsi come idonea a produrre conseguenze giuridiche in capo a quest'ultima società;
o era stata proprio a rendersi inadempiente alle obbligazioni nascenti dal CP_3
contratto intercorso tra le parti, non avendo provveduto alla liberazione del bene promesso in vendita dalle iscrizioni ipotecarie su di esso gravanti;
o il bene in questione, inoltre, era stato gravato da un mutamento di destinazione d'uso in conseguenza delle determinazioni assunte dal Comune di Terranuova
Bracciolini, in data 9.4.2014, allorquando era stato adottato il nuovo Regolamento urbanistico e la destinazione del terreno era variata da F1 ad E9, con la previsione che in tale ultima tipologia di area non erano previsti nuovi assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi (rendendo in tal modo il bene privo del suo valore, come originariamente considerato);
o ciò integrava un inadempimento di e, al limite, la vendita di aliud pro CP_3
alio;
o tale situazione comportava che:
▪ era legittimo il recesso operato da con diritto alla percezione del _1
doppio della caparra versata;
▪ doveva in subordine ritenersi insorta una situazione di impossibilità sopravvenuta, con conseguente possibilità di risolvere il contratto in tal senso, con diritto alla restituzione della caparra;
▪ in ulteriore subordine, doveva ritenersi ravvisabile la possibilità di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, anche in questo caso con diritto alla restituzione della caparra;
o la domanda di era comunque infondata, dal momento che il termine per CP_3
la stipula del definitivo non era un termine essenziale;
o non sussisteva alcun diritto al risarcimento dei danni in capo all'attrice;
4 o infine, le parti avevano comunque contrattualmente pattuito la facoltà di recesso, attribuendo natura “penitenziale” alla caparra versata, sì che il contratto stesso
[. doveva ritenersi comunque venuto meno per effetto del recesso esercitato da in questo caso, tuttavia, con diritto di alla ritenzione _1 CP_3 dell'importo versato a titolo di caparra (e solo di quello).
1.2.1) In base a ciò, aveva chiesto: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE _1
Rigettare tutte le domande della perché assolutamente infondate in fatto Controparte_3
ed in diritto e, comunque, eccessive e non provate;
IN VIA RICONVENZIONALE IN
TESI: Accertare e dichiarare la legittimità del recesso operato dalla Controparte_1
rispetto al contratto preliminare di compravendita del 30.3.2006 e, per
[...]
l'effetto, con le conseguenti declaratorie, condannare la in persona del Controparte_3
suo legale rappresentante pro tempore, a restituire e pagare alla Controparte_1 la somma di € 600.000,00 pari al doppio della caparra percepita,
[...]
maggiorato degli interessi di mora dal dovuto al saldo;
IN IPOTESI: Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 30.3.2006 per impossibilità sopravvenuta e, per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_3
suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Controparte_1 la somma di € 300.000,00 percepita a titolo di caparra, maggiorata degli interessi di mora dalla data di versamento al saldo effettivo;
IN ULTERIORE IPOTESI: Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 30.3.2006 per eccessiva onerosità sopravvenuta e, per l'effetto, condannare la in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Controparte_1 la somma di € 300.000,00 percepita a titolo di caparra, maggiorata degli
[...]
interessi di mora dalla data di versamento al saldo effettivo;
IN VIA RESIDUALE
Condizionata al rigetto delle svolte domande riconvenzionali, accertare e dichiarare lo scioglimento del contratto preliminare di compravendita del 30.3.2006 per esercizio della facoltà di recesso da parte della con conseguente diritto Controparte_1
della di ritenere unicamente le somme percepite a titolo di caparra Controparte_3 penitenziale”.
1.3) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali, assunzione di prova orale ed esperimento di CTU, il Tribunale di Arezzo aveva infine ritenuto che:
− non sussisteva alcun inadempimento suscettibile di essere ravvisato in capo a
, in quanto: CP_3
o i debiti relativi alle iscrizioni ipotecarie lamentate da erano stati _1
estinti già nel 2000;
5 o il mutamento di destinazione d'uso era parimenti irrilevante in quanto il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che “il terreno in parola, al momento della stipula del contratto preliminare, aveva già, in parte, una destinazione a verde pubblico ed attrezzature per il tempo libero e lo sport;
ed in parte “(…) più della metà della superficie dello stesso terreno insisteva sull'Area di Rispetto Stradale, nella quale, come recitavano le
N.T.A. del P.R.G. previgente, era vietata qualsiasi nuova costruzione anche di carattere provvisorio (…)”.”;
− era dunque fondata la domanda ex art. 2932 c.c. avanzata da , con CP_3
obbligo di di procedere al pagamento del prezzo residuo, ma non quella _1
di risarcimento dei danni (in quanto priva di dimostrazione).
1.3.1) Su tali basi, il predetto Tribunale aveva emesso la seguente statuizione: “Il
Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con atto di CP_3 Controparte_1
citazione notificato in data 3/9.3.2016, nonché sulla domanda proposta da
[...] così provvede:
1. dichiara che sussiste l'obbligo della Controparte_1
società di acquistare, in forza degli impegni Controparte_1 assunti nel contratto preliminare 30 marzo 2006, l'appezzamento di terreno posto in
Comune di Terranuova Bracciolini, loc. S. Bartolomeo (AR), per una superficie di circa mq. 20.220, avente destinazione F1 ed in piccolissima parte E2, distinto al C.T. del
Comune di Terranuova Bracciolini, in Foglio 38, p.lla 41, Ha. 2.02.20, RDE 522, 14, RAE
313,28, al prezzo convenuto di € 1.665.000,00, oltre IVA;
2. dichiara l'inadempimento della società all'obbligo di acquistare Controparte_1
l'appezzamento di terreno di cui sopra e, per l'effetto, emette, ex art. 2932 c.c. contro e in favore di sentenza costitutiva Controparte_1 CP_3
che produce gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisce a
[...]
la proprietà del terreno sopra descritto, con pronuncia Controparte_1
costitutiva autonoma, ossia, non condizionata al versamento del prezzo residuo di vendita;
3. condanna a corrispondere a Controparte_1 il relativo residuo prezzo di vendita pari ad € 1.365.000,00 (euro un CP_3 milione trecentosessantacinquemila/00), oltre IVA sull'intero prezzo convenuto e gli interessi legali dal dì della domanda e sino al saldo, ex art. 1224, comma primo c.c. precisando, nuovamente, che detta pronuncia di condanna non deve costituire condizione del trasferimento immobiliare;
4. rigetta la domanda di parte attrice di condanna della a risarcire a il maggior danno;
5. Controparte_1 CP_3
ordina al Conservatore dei RR.II. di Arezzo di provvedere alla trascrizione della
6 emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità;
6. rigetta le domande proposte dalla società convenuta;
7. ogni altra questione, domanda e/o eccezione resta assorbita nella presente decisione;
8. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.725,28 per spese ( di cui euro 48,00 imponibili), € 25.315,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese
Generali, IVA, CPA se dovute;
9. pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio, a carico di parte convenuta”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello I che ha _1
preliminarmente riproposto tutte le argomentazioni già esposte in prime cure.
2.1) Il gravame è stato poi specificamente affidato ai seguenti motivi:
1°. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 D.Lgs. 28/2010 e 112 c.p.c.”, rilevando come il giudice di prime cure avesse omesso di pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità per omesso espletamento del tentativo di mediazione;
2°. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2932 c.c. in relazione all'avvio del procedimento di esproprio”, avendo il Tribunale ritenuto suscettibile di essere emessa una sentenza ex art. 2932 c.c. nonostante la Regione Toscana avesse avviato una procedura espropriativa avente ad oggetto il bene immobile in questione;
3°. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2932 c.c. in relazione alla conformità degli immobili oggetto del trasferimento”, evidenziando come la sentenza fosse stata emessa senza l'acquisizione del Certificato di Destinazione Urbanistica, con conseguente nullità della sentenza stessa;
4°. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1460 e 1385 c.c. e 112 c.p.c.”, rilevando come non potessero condividersi i rilievi del Tribunale di Arezzo in ordine all'assenza di un inadempimento imputabile a;
CP_3
5°. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1463 e 1256 c.c. e 112 c.p.c.”, contestando la reiezione della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, in ordine alla quale il Tribunale non aveva di fatto esposto i motivi della decisione assunta;
6°. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1467 c.c. e 112 c.p.c.”, contestando, in questo caso, la reiezione della domanda riconvenzionale di risoluzione contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, parimenti respinta dal Tribunale senza esposizione dei motivi;
7°. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1386 c.c. e 112 c.p.c.”, rilevando come il Tribunale avesse omesso anche l'esame della domanda di accertamento del
7 recesso dal contratto, in base alle previsioni contrattuali, avanzata in via subordinata riconvenzionale da _1
2.1.1) L'appellante ha quindi chiesto “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze,
Sezione Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere il gravame e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza: IN VIA PRELIMINARE 1.
Disporre l'acquisizione dei documenti nn. 12 e 13 prodotti contestualmente alle Note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni accogliendo, se del caso,
l'istanza di remissione in termini ex art. 153 c.p.c., posto che trattasi di documentazione venutasi a formare in data successiva alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.;
2. Dichiarare l'improcedibilità delle domande, vertenti in materia di diritti reali, per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione sancito dall'art. 5 del D.Lgs.
28/2010; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettare tutte le domande della CP_3
perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto e, comunque, eccessive e non
[...]
provate; IN VIA RICONVENZIONALE IN TESI: Accertare e dichiarare la legittimità del recesso operato dalla rispetto al contratto preliminare di Controparte_1 compravendita del 30.3.2006 e, per l'effetto, con le conseguenti declaratorie, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire e Controparte_3 pagare alla la somma di € 600.000,00 pari al doppio Controparte_1
della caparra percepita, maggiorato degli interessi di mora dal dovuto al saldo;
IN
IPOTESI: Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 30.3.2006 per impossibilità sopravvenuta e, per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Controparte_3 la somma di € 300.000,00 percepita a titolo di caparra, Controparte_1
maggiorata degli interessi di mora dalla data di versamento al saldo effettivo;
IN
ULTERIORE IPOTESI: Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 30.3.2006 per eccessiva onerosità sopravvenuta e, per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 restituire alla la somma di € 300.000,00 percepita a Controparte_1
titolo di caparra, maggiorata degli interessi di mora dalla data di versamento al saldo effettivo;
IN VIA RESIDUALE Condizionata al rigetto delle svolte domande riconvenzionali, accertare e dichiarare lo scioglimento del contratto preliminare di compravendita del 30.3.2006 per esercizio della facoltà di recesso da parte della
[...]
con conseguente diritto della di ritenere Controparte_1 Controparte_3 unicamente le somme percepite a titolo di caparra penitenziale”.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le censure mosse dalla CP_3
parte appellante ma ha precisato di ritenere “...condivisibile la sola proposta domanda di
8 risoluzione del contratto preliminare di compravendita, esclusivamente nei limiti di cui alle conclusioni che saranno precisate e senza consequenziali condanne collaterali” e ciò, nello specifico, con riferimento alla domanda di di “accertare e dichiarare lo _1
scioglimento del contratto preliminare di compravendita del 30.3.2006 per esercizio della facoltà di recesso da parte della con conseguente diritto Controparte_1
della di ritenere unicamente le somme percepite a titolo di caparra CP_3 penitenziale”, trattandosi di domanda respinta dal Tribunale di Arezzo senza una motivazione specifica.
In particolare, l'appellata ha sul punto esposto di ritenere “...pertanto in ogni caso condivisibile il 7° motivo di impugnazione in cui lamenta che il Tribunale non _1
abbia pronunciato la risoluzione del contratto preliminare per recesso della parte promittente acquirente, anche se “le parti avevano contemplato facoltà di recesso attribuendo natura penitenziale alla caparra versata in occasione del preliminare”, posto che:
a. detta facoltà è prevista nel contratto preliminare;
b. a pagina 3 della comparsa di risposta _ pur giustificandone l'esercizio con un _1
preteso e contestato inadempimento contrattuale di _ ha dichiarato che, con CP_3
detto atto, intendeva formalmente esercitare il recesso;
c. non è richiesta alcuna indagine sulla addebitabilità del recesso, dovendo il Giudice limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente;
”.
2.2.1) In forza di tali considerazioni, ha chiesto: “Voglia l'Ecc.ma Corte CP_3
d'Appello di Firenze, Sezione Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, • in tesi: dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita del
30.3.2006, registrato all'Agenzia delle Entrate di Montevarchi in data 31.3.2006 al n. 589
Serie 1T, e, per l'effetto, revocare la sentenza n. 572/2020, rep. n. 1432/2020, emessa dal
Tribunale Civile di Arezzo, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Carmela Labella, in data 27.11.2020, comunicata alle parti in data 27.11.2020 e notificata in data 27.11.2020, appellata dalla con integrale compensazione di Controparte_1 compensi e spese. • In ipotesi: accertare e dichiarare lo scioglimento del contratto preliminare di compravendita del 30.3.2006, registrato all'Agenzia delle Entrate di
Montevarchi in data 31.3.2006 al n. 589 Serie 1T per esercizio della facoltà di recesso da parte di con conseguente diritto di di ritenere Controparte_1 CP_3 unicamente le somme percepite a titolo di caparra penitenziale e, per l'effetto, revocare la sentenza n. 572/2020, rep. n. 1432/2020, emessa dal Tribunale Civile di Arezzo, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Carmela Labella, in data 27.11.2020, comunicata
9 alle parti in data 27.11.2020 e notificata in data 27.11.2020, appellata dalla
[...]
con integrale compensazione di compensi e spese”. Controparte_1
2.3) Infine, le parti – anche all'esito dei contatti intercorsi durante il processo di secondo grado – hanno precisato le conclusioni in modo congiunto, secondo il contenuto richiamato in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve anzitutto rilevarsi come proprio le conclusioni formulate in modo congiunto dalle parti evidenzino un mutamento nelle domande originariamente avanzate dalle parti stesse, sia in primo che in secondo grado.
3.1) Le conclusioni congiunte predette, infatti, si caratterizzano:
a) in tesi, per la richiesta della risoluzione tout court del contratto, senza indicazione della causale di tale risoluzione (per inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta, per menzionare gli originari referenti giuridici posti da a fondamento di tale domanda) e senza richiesta di restituzione _1
a del doppio della caparra o, in limine, del solo importo della caparra _1
stessa (e dunque, implicitamente, con trattenimento da parte di CP_3 dell'importo in questione);
b) in ipotesi, per la richiesta di scioglimento del contratto per effetto del recesso operato da in questo caso con espressa menzione del diritto di _1
di trattenere le somme percepite a titolo di caparra “penitenziale”. CP_3
Dunque:
→ I risulta aver rinunciato – di fatto – alle domande di risoluzione del _1
contratto per inadempimento della controparte, per impossibilità sopravvenuta e/o per eccessiva onerosità sopravvenuta, reiterando (delle domande originarie) unicamente, ed in ipotesi, la richiesta di declaratoria di scioglimento del contratto per esercizio della facoltà di recesso ed avanzando invece, in tesi, una domanda di risoluzione del contratto non correlata alle causali predette;
→ , d'altro lato, non ha chiesto (mai) la reiezione del gravame, aderendo CP_3 sin dall'inizio alla domanda di scioglimento del contratto per effetto del legittimo esercizio della facoltà di recesso da parte de e contestualmente _1
avanzando la domanda di risoluzione del contratto parimenti formulata dalla controparte, ma senza più chiedere l'emissione di sentenza ex art 2932 c.c. (in sostanza rinunciando alle domande originariamente avanzate nel primo grado di giudizio).
3.2) La formulazione delle conclusioni in modo congiunto ad opera delle parti comporta (su un piano strettamente processuale) che la rinuncia alle domande menzionate nel paragrafo che precede sia stata reciprocamente accettata dalle parti stesse, sì che
10 l'oggetto del presente giudizio deve ritenersi allo stato circoscritto unicamente alle domande formulate nelle conclusioni predette, nei termini già supra ricordati.
3.2.1) In questa prospettiva deve quindi rilevarsi, avendo a riferimento la domanda di risoluzione del contratto avanzata congiuntamente in tesi dalle odierne parti in causa,
[. come tale domanda risulti formulata a prescindere dalle originarie causali dedotte da a fondamento delle proprie domande di risoluzione. _1
Tale domanda risulta in effetti ancorata all'orientamento giurisprudenziale per cui
“Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (così, nella comparsa conclusionale, citando Cass. 19706/2020), o _1 all'istituto del “riconoscimento della domanda” (così , facendo riferimento a CP_3
varia dottrina ed al precedente di cui a Cass. 9684/1998) o comunque alla convergenza delle domande di risoluzione, nell'applicabilità dell'art. 1453 c.c. e della conseguente facoltà di mutamento della domanda in capo a (così sempre quest'ultima, con CP_3
argomentazione parimenti espressa nel contesto degli scritti conclusionali).
3.2.1.1) In proposito va in effetti ricordato come la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nel senso che “Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (così Cass. 26907 del 19.12.2014, seguita da Cass.
767 del 19.1.2016, Cass. 19706 del 21.9.2020 e Cass. 6992 del 3.3.2022).
In proposito la Suprema Corte ha evidenziato (nel confermare la sentenza impugnata) che “...emerge, dagli atti e dal comportamento processuale delle parti, la volontà di ciascuna di esse che ne attesta la contrarietà (ciascuna per i suoi motivi e le sue valutazioni) a mantenere in vita il rapporto contrattuale, volontà che sono state manifestate autonomamente in giudizio dinanzi al giudice, il quale le ha raccolte, le ha interpretate, ne ha preso atto e ha dichiarato che è venuto meno l'incontro di volontà che sosteneva ed integrava il contratto, il quale quindi terminato il processo cesserà di produrre i suoi effetti in quanto questo è ciò entrambe le parti vogliono, pur non essendo d'accordo tra loro su nulla ed anche su questo punto, ed anzi proprio in ragione della loro incapacità di trovarsi in accordo, avendo assunto delle posizioni incompatibili con la
11 prosecuzione del rapporto contrattuale ( il locatore infatti, pur opponendosi alla domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal conduttore, aveva dichiarato di non opporsi allo scioglimento del contratto di locazione) . Può ritenersi quindi che qualora un contraente richieda la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, ed il contraente asseritamente inadempiente richieda anch'esso una pronuncia di risoluzione
- pur attribuendo l'inadempimento all'altra parte - si verifichi la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, come nell'ipotesi del mutuo consenso, in quanto muovono da premesse contrastanti - sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto del quale il giudice non può non prendere atto (in questo senso v. Cass. n. 16317 del 2011 a proposito di due contrapposte dichiarazioni di recesso)” (così, in motivazione, la già sopra menzionata Cass. 26907 del 19.12.2014).
Nel caso di specie, se pur può forse revocarsi in dubbio l'esistenza di un “mutuo consenso” alla risoluzione del contratto (anche se le conclusioni congiunte delle parti appaiono in linea teorica deporre in questo senso), è sicuramente ravvisabile un “mutuo dissenso” alla perdurante sussistenza del contratto preliminare oggetto di causa, nei termini valorizzati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Dunque, deve senz'altro dichiararsi la risoluzione del contratto in questione.
Tale risoluzione, poi, in conformità al tenore formale delle domande formulate dalle parti nel contesto delle conclusioni congiunte, va dichiarata a prescindere da statuizioni in ordine ad inadempimenti delle parti stesse, o a profili di impossibilità e/o eccessiva onerosità sopravvenuta.
Parimenti, la statuizione da adottare non può estendersi a prendere in considerazione il profilo della restituzione della caparra (o del doppio della stessa), trattandosi di domanda non (più) formulata da alcuna parte.
3.2.2) L'accoglimento della domanda avanzata in tesi dalle parti comporta l'assorbimento della domanda avanzata dalle parti stesse in ipotesi, relativa alla
[. declaratoria di scioglimento del contratto per esercizio della facoltà di recesso da parte de
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3.3) Deve quindi procedersi alla riforma integrale della sentenza impugnata, con declaratoria di risoluzione del contratto preliminare intercorso in data 30.3.2006 tra le parti in causa.
4) La ricostruzione della dinamica del contenzioso in oggetto rende evidente come nel caso di specie sia sostanzialmente preclusa l'applicazione del principio di soccombenza quale criterio di ripartizione delle spese di lite, trovando dunque anche in
12 questo caso accoglimento la domanda delle parti volta alla compensazione integrale delle spese di lite, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 575/2020 del Tribunale di Arezzo, Controparte_1
in accoglimento della domanda avanzata in tesi in via congiunta dalle parti ed in totale riforma della sentenza impugnata, così statuisce:
1) dichiara la risoluzione del contratto preliminare intercorso in data 30.3.2006 tra e Controparte_3 Controparte_1
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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