Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 14.1.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 22352/2023 del ruolo generale vertente tra
(C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, (C.F.: ) e , (C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), rapp.ti e difesi dall' avv. FELE ARCANGELO e dall' avv. SODANO C.F._3
DANIELA, con cui domiciliati telematicamente ricorrente
e
Controparte_1
contumace
Con ricorso depositato il 29.11.2023, gli istanti di cui in epigrafe, premesso che di essere stati dipendenti, fino all'8/11/2007, della Vodafone Omnitel N.V. -
Stabilimento di Arco Felice, Pozzuoli - e di essere transitati alle dipendenze della
– già - dal 9/11/2007 per intervenuta cessione Controparte_2 CP_3 di ramo d'azienda, assumeva l'illegittimità di tale trasferimento, in primo luogo per violazioni nel-la procedura per la cessione di ramo di azienda attivata dalla
Vodafone Omni-tel e per la lesione di un complesso di diritti di essa lavoratrice collegati a trat-tamenti di miglior favore applicati dalla e non CP_1 riconosciuti dall'impresa cessionaria, in secondo luogo per insussistenza di un autonomo ramo di azienda;
che deduceva ,quindi, che la fattispecie doveva essere inquadrata nella cessione di contratti di lavoro senza consenso dei contraenti ceduti e, in quanto tale, nulla ed improduttiva di effetti e chiedeva accertare e dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia dell'intervenuta cessione di ramo d'azienda e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra essa ricor- rente e la senza soluzione di continuità dalla data del-la Controparte_4 cessione di azienda e, per l'effetto, ordinare a di Controparte_4 reintegrare essa ricorrente nel proprio posto di lavoro proseguendo il rapporto tra le parti con il contestuale riconoscimento di tutti i trattamenti di miglior favore e con vittoria di spese di lite;
che si costituiva le società Vodafone Omnitel N.V. che, con articolate argomenta-zioni, contestavano preliminarmente l'ammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art.32 legge 183/10 nonchè la fondatezza delle pretese azio-nate dalla ricorrente, attesa la piena legittimità della cessione,
e chiedevano il rigetto di tutte le domande, con vittoria di spese del giudizio;
che il Tribunale adito, con sentenza n. 33842/2011, rigettava il ricorso;
che, avverso tale sentenza, proponevano ricorso alla Corte d'Appello di Napoli la quale con sentenza n. 8567/2016 in accoglimento dell'appello dichiarava l'inefficacia nei confronti degli appellanti del contratto di cessione di ramo d'azienda intervenuto fra e che, in data 24.07.2017, la Controparte_5 CP_2 Controparte_1 provvedeva a ripristinare il rapporto di lavoro di ciascun ricorrente alle
[...] proprie dipendenze;
che per effetto della illegittima cessione subivano un danno derivante dal decremento patrimoniale della retribuzione relativa al premio aziendale ( Premio di Risultato), ai buoni pasto, alle differenze sul trattamento di fine rapporto nonché quanto ai con-tributi da versare all' . CP_6
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Napoli, in funzione id giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in premessa, il diritto delle ricorrenti al pagamento a titolo risarcitorio, per la sig.ra la complessiva somma di Parte_1
€ 23.249,62 di cui € 15.570,59 a titolo di differenze sul PDR, € 3.381,84 a titolo di differenze sui tickets restaurant, € 4.297,19 a titolo di contribuzione ed € 1.527,68
a titolo di incidenza di tali voci sul TFR;
per la sig.ra la Parte_2 complessiva somma di € 23.249,62 di cui € 15.570,59 a titolo di differenze sul PDR,
€ 3.381,84 a titolo di differenze sui tickets restaurant, € 4.297,19 a titolo di contribuzione ed € 1.527,68 a titolo di incidenza di tali voci sul TFR;
per la sig.ra
la complessiva somma di € 23.249,62 di cui € 15.570,59 a titolo di Parte_3 differenze sul PDR, € 3.381,84 a titolo di differenze sui tickets restaurant, €
4.297,19 a titolo di contribuzione ed € 1.527,68 a titolo di incidenza di tali voci sul
TFR, o di quelle somme diverse, maggiori o minori, che stabilirà l'On.le Giudicante secondo equità.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
2) Condannare, per l'effetto, la in persona del Controparte_1 suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore della sig.ra della complessiva somma di € 23.249,62; Parte_1 per la sig.ra la complessiva somma di € 23.249,62; per la sig.ra Parte_2
la complessiva somma di € 23.249,62 o di quelle somme diverse Parte_3 maggiori o minori, che stabilirà l'On.le Giudicante secondo equità. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese…”
La domanda è parzialmente fondata e, come tale, va accolta entro i limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente, occorre sottolineare che nella sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. n. 3795/2022 di riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli n.
1900/2021 che si era già espressa nella presente fattispecie con il rigetto delle domande , è stato statuito che : “La Corte non condivide la sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda formulata dagli odierni appellanti ritenendo sussistere, nel caso in esame, un'ipotesi di bis in idem. Gli appellanti con il presente giudizio hanno chiesto il risarcimento del danno subito, pari alle differenze economiche tra quanto percepito da e quanto avrebbero CP_2 ottenuto restando alle dipendenze di , quindi la domanda riguardava il CP_1 periodo anteriore al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro con la
. Nel giudizio avente ad oggetto la illegittimità della cessione del ramo di CP_1 azienda , invece, con la richiesta di essere i ricorrenti chiedevano: <…il contestuale riconoscimento di tutti i trattamenti di miglior favore …> riferendosi, chiaramente, al trattamento loro spettante a partire dal momento della reintegra presso mentre alcuna domanda veniva CP_1 formulata in relazione al periodo precedente, durante il quale il rapporto era proseguito alle dipendenze della Di conseguenza non è CP_2 ravvisabile alcuna violazione del principio del ne bis in idem”.
La Corte di Appello nella richiamata decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado stante “la assoluta genericità dello stesso”, come chiaramente desumibile dalla motivazione della decisione.
Deve dunque affermarsi che le odierne parti ricorrenti ben potevano riproporre la domanda per cui è causa.
Nel merito il ricorso è fondato alla luce di una giurisprudenza espressa anche dalla sezione lavoro di questo Tribunale adito cui questo giudicante ritiene di uniformarsi e delle pronunce in grado di appello intervenute sulla fattispecie di causa.
I ricorrenti chiedono la condanna della convenuta a titolo risarcitorio delle differenze retributive non percepite nel periodo in cui è intervenuta la cessione del contratto poi dichiarata inefficace .
I lavoratori hanno quindi esperito l'azione risarcitoria, secondo gli ordinari criteri civilistici (art. 1218 c.c.) per la violazione dell'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro del dipendenti oggetto di illegittima cessione per cui l'azienda cedente è tenuta al risarcimento dei danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni, con detrazione dell'aliunde perceptum per lo svolgimento di altra attività lucrativa. Hanno rappresentato in ricorso che alla fattispecie è applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale che, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, il termine viene calcolato a far data dal 31.1.2017, data quest'ultima della pronuncia di Corte di Appello che ha statuito sulla illegittimità della cessione di ramo di azienda.
Questo Giudice aderisce a quanto espresso dalla Suprema Corte circa la natura della domanda.
La S.C. ha mutato il proprio orientamento circa la qualificazione della domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni richiesta dal lavoratore nei confronti della cedente, considerandola retributiva e non più risarcitoria (come invece secondo un indirizzo precedente: Cass. 17 luglio 2008 n. 19740; Cass. 9 settembre 2014 n. 18955; Cass. 25 giugno 2018, n. 16694) sulla scorta dell'insegnamento posto recentemente dalle Sezioni unite (sent. 7 febbraio 2018,
n. 2990). In particolare, qualificando in tal modo la domanda proposta, ha esaminato se dalle retribuzioni spettanti al lavoratore dal datore di lavoro, che abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo e che abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, sia detraibile quanto il lavoratore medesimo nello stesso periodo abbia percepito, pure a titolo di retribuzione, per l'attività prestata alle dipendenze dell'imprenditore già cessionario, ma non più tale, una volta dichiarata giudizialmente la non opponibilità della cessione al dipendente ceduto.
Ha quindi ,escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio, non trovando, pertanto , applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell' aliunde perceptum dal risarcimento.
I Giudici di legittimità partendo dalla considerazione che “il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale hanno ritenuto che, diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2112 c.c.)
e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell'originario cedente (cfr. da ultimo:
Cass. 28 febbraio 2019, n. 5998; in senso conforme, trai le altre: Cass. 18 febbraio
2014, n. 13485; Cass. 7 settembre 2016, n. 17736; Cass. 30 gennaio 2018, n.
2281, le quali hanno pure ribadito il consolidato orientamento circa l'interesse ad agire del lavoratore ceduto nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario)”. Quale conseguenza della suddetta prospettazione è che al dipendente, la retribuzione spetta tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (Cass. 23 novembre 2006, n. 24886; Cass. 23 luglio 2008, n. 20316).
Una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva nella sua interezza.
Nella specie l'offerta della prestazione lavorativa è rinvenibile nell'originario ricorso , ove è esplicitamente richiesta la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro .
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle differenze dovute in relazione ai Premi di Risultato , le parti ricorrenti hanno depositato gli accordi economici per gli anni richiesti nonché il CCNL applicato .
Come confermato anche nelle diverse sentenze emesse dalla Corte di Appello di
Napoli prodotte in atti, dalla lettura di tali fonti si evince che gli emolumenti in oggetto sono dovuti in ragione dell'effettiva presenza;
deve però rilevarsi che l'applicazione degli orientamenti giurisprudenziali citati comporta altresì che la retribuzione sia dovuta al lavoratore nella sua interezza a prescindere dall'effettiva prestazione lavorativa e dalla modalità di svolgimento del rapporto di fatto con la cessionaria (part time).
Dall'analisi degli accordi economici prodotti emerge altresì che medesimi sono i presupposti per la loro erogazione sia nella azienda cedente che in quella cessionaria essendone diversi unicamente gli importi.
Stesso discorso è a farsi anche con riferimento ai buoni pasto per i quali si chiede la differenza scaturente dal maggior valore dei buoni pasto erogati dalla società cedente.
In definitiva, in presenza di dati dai quali ricavare i giorni di presenza in servizio delle parti ricorrenti (vedi prospetti e buste paga depositate), e dei precisi conteggi depositati, -formulati sul corretto presupposto che nelle due aziende vigano i medesimi presupposti fattuali ed indicando, per ciascun anno, le differenze erogate, a titolo di premio e di buoni pasto erogate dalle due società in assenza peraltro di alcuna contestazione dei relativi criteri di elaborazione- devono essere riconosciute le somme calcolate a titolo di differenza sui premi di risultato e sull'importo dei buoni pasto nella loro interezza non ponendosi nella fattispecie la questione della prescrizione dei crediti stante la mancata costituzione in giudizio della società.
Quanto alla domanda di ricalcolo del TFR, correttamente il Tribunale di Napoli ha affermato in fattispecie analoghe alla presente che il credito per il trattamento di fine rapporto ai fini della sua esigibilità richiede la cessazione del rapporto che nella specie non è avvenuta e che, diversamente, il lavoratore può agire in corso di rapporto per l'accertamento giudiziale dei criteri cui dovrà uniformarsi la liquidazione dell'indennità di anzianità al momento della risoluzione di tale rapporto, ove su detti criteri sia insorta contestazione con il datore di lavoro.
Per la determinazione della base di calcolo del t.f.r., ai sensi dell' art. 2120, comma
2, c.c. in mancanza di una espressa deroga contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro è desumibile da indici sintomatici che denotino la non occasionalità dell'emolumento stesso.
In assenza di disposizioni contrattuali contrarie, gli emolumenti richiesti , non presentendo il carattere dell'occasionalità, sono utili per la determinazione dell'indennità di fine rapporto.
Infine, non può essere esaminata la richiesta, parimenti formulata in ricorso, di accertamento del diritto ai contributi e relativa condanna al versamento degli importi presso l' . CP_6
In particolare, sui requisiti per esaminare tale tipo di richiesta, è stato precisato che “in caso di domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi previdenziali omessi, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente, giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo ad una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti” (Cass. n. 17320 del 2020).
Ne consegue che la domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali deve essere rigettata. Complessivamente la società va condannata al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, in relazione al periodo in ricorso indicato, delle somme richieste a titolo di premio di risultato e di ticket restaurant, e l'incidenza di tali voci sul tfr quantificate come da conteggi allegati al ricorso, maggiorate di interessi legali e rivalutazione dalla presente decisione all'effettivo soddisfo, decurtati, tuttavia,(per le ragioni di cui sopra) della somma richiesta a titolo di contribuzione
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'accoglimento parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna Controparte_1
al pagamento in favore di ,
[...] Parte_1 [...]
e della somma di euro 18.952,43, oltre Parte_2 Parte_3 rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
b) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 06/02/2025.
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo