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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 21/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 367/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 367/2025, in materia di separazione consensuale ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
TORELLO ANNA MARIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. TORELLO ANNA MARIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…]
1 - la responsabilità genitoriale sulla figlia minore sarà esercitata in via condivisa da Per_1
entrambi i genitori, con esercizio anche separato della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione;
2 - la minore manterrà la residenza anagrafica e la collocazione prevalente Per_1
1 presso il padre, nella ex-casa familiare sita in Molare Via San Giorgio n.5, il predetto immobile, vede il signor titolare al 50% della proprietà e il restante 50% della nuda proprietà Parte_1
e il signor (anziano padre invalido del ricorrente) titolare del diritto di Controparte_2
usufrutto vitalizio;
3 - la madre ha già trovato altra idonea e adeguata sistemazione abitativa per lei
e la figlia minore quando è con lei, sempre in Molare in via Roma;
4 - la minore – durante la Per_1
settimana pranzerà con la madre presso la sua abitazione - compatibilmente con i suoi impegni scolastici e extra scolastici e con i turni lavorativi della madre-, inoltre pernotterà presso la madre almeno una sera alla settimana (indicativamente il mercoledì) oltre ai week- end alternati nel mese.
5 - le principali festività di calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto, normalmente di ferie estive) e i compleanni saranno trascorsi dalla figlia con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza e, comunque, tenendo conto delle abitudini, dei desideri della minore e delle esigenze, anche lavorative, dei genitori;
6 - salvo diverso accordo, da assumersi di volta in volta, le giornate di Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Capodanno saranno trascorse dalla figlia, di anno in anno, con l'uno o con l'altro genitore, col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festività insieme. In ogni caso, dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze,
i desideri e le necessità della figlia;
7 - durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo di Per_1
quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo, la frequentazione settimanale resterà sospesa, garantendo, peraltro, al genitore che trascorrerà con la fi-glia le ferie stesse, il colloquio telefonico dell'altro genitore con la minore, almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno, di volta in volta, gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza, tenendo sempre conto dei desideri e delle esigenze della figlia;
8 - entrambi i genitori si adopereranno per evitare che la minore sia posta in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genito-riali siano mantenute presenti nella sua coscienza. Costei, in particolare, non dovrà mai essere coinvolta nel conflitto tra i genitori e l'eventuale frequentazione con partners di questi ultimi dovrà sempre essere gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico della minore;
9 - i genitori provvederanno direttamente e autonomamente al mantenimento della figlia Per_1
quando sarà presso di loro;
10 - i genitori sosterranno le spese extra-assegno relative alla figlia - nella misura del 50% cadauno, come previste dal Protocollo approvato il 20.07.2016 dal Tribunale di Alessandria, e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. -
2 Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da isti-tuti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo an-no fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie: tutte le spese conno-tate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialisti-che (in particolare dentistiche, oculistiche, ortopediche e relativi trattamenti) prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. I coniugi, per quanto attiene il loro cane, concordano a sostenere tutte le relative spese al 50% cadauno;
11 - ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi
WhatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile, e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà, a propria volta, comunicare
l'assenso o il diniego motiva-to. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I saldi di dare/avere dovranno essere regolati entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della spesa;
nel contesto della complessiva definizione dei rapporti economici/patrimoniali, gli istanti concordano quanto segue: I finanziamenti accesi durate la vita familiare inerenti all'acquisto per gli arredi della casa familiare e acquisto dell'autovettura, continueranno ad essere sostenuti per intero dal signor
, fino all'estinzione degli stessi. Il signor in data 2.01.2020 ha prestato la Parte_1 Pt_1
somma di euro 5.000,00 alla moglie affinché potesse aiutare propri i genitori in Thailandia, come risulta da scrittura privata tra le par-ti. La signora si impegna a restituire Parte_2
3 tale somma al marito prevendendo la restituzione entro anni 3, a far data dalla firma del presente atto. La signora dichiara che farà il possibile per restituire la predetta somma anche prima dello scadere dei 3 anni. 12 - entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza e/o di domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei rispettivi luoghi di villeggiatura;
13 - i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto
e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto a nome della figlia minore;
14 - l'assegno unico e universale per i figli, introdotto con d.l. 21 dicembre
2021 n. 230, in attuazione della l. delega n. 46/2021, continuerà ad essere percepito interamente dal signor 15 - i genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per la Pt_1
figlia in propor-zione dei rispettivi esborsi e, a tal fine, dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie;
16 - entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti
e di aver così definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale;
17 - spese legali integralmente compensate”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 21 febbraio 2025, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 1 febbraio 2008 in Thailandia, legalizzato nella stessa data presso l'Ambasciata italiana di Bangkok;
il matrimonio è stato trascritto nel registro dello
Stato Civile degli Atti di Matrimonio del Comune di Molare (AL), con i seguenti estremi: Anno 2008,
Parte II, N. 2, serie C;
i coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni. I ricorrenti risultano genitori di due figlie: nata il [...] in [...] Persona_2
(Thailandia), figlia della Sig.ra e adottata dal Sig. in data 9 giugno CP_1 Parte_1
2011, come risulta da Sentenza del Tribunale per i Minorenni di Torino (sent. n. 102/2011), oggi maggiorenne ed economicamente indipendente;
dall'unione coniugale nasceva nata ad Persona_3
Alessandria in data 2 maggio 2009.
Le parti rappresentavano che, negli ultimi tempi, erano insorti contrasti tali da rendere impossibile la convivenza matrimoniale e, pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, depositavano conclusioni congiunte con note scritte in data 22 aprile 2025.
Con provvedimento in data 6 giugno 2025 il Giudice delegato, rilevato che le parti, depositando note scritte, non chiarivano le visite né i redditi e le spese della madre, rinviava all'udienza mediante trattazione scritta del 24 giugno 2025 con deposito di note entro tale data, richiedendo i sopra indicati chiarimenti/produzioni. Le parti, con note scritte congiunte depositate in data 23 giugno, precisavano ulteriormente le condizioni sotto il profilo delle visite.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione
4 della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi della figlia minore . Pertanto, tale accordo Per_1
può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che avevano C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio con rito civile in data 1 febbraio 2008 in Thailandia, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Molare (AL), (Anno 2008 Parte II Serie C N. 2);
affida la figlia minore in via condivisa da entrambi i genitori, con esercizio anche separato Per_1
della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che la minore manterrà la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso il Per_1
padre, nella ex-casa familiare sita in Molare Via San Giorgio n. 5;
dispone che la minore durante la settimana pranzerà almeno 2 giorni con la madre presso la Per_1
sua abitazione in Molare in via Roma n. 43, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra scolastici e con i turni lavorativi della madre. Inoltre, pernotterà presso la madre almeno una sera alla settimana (indicativamente il mercoledì), oltre a due week- end al mese dal sabato alla domenica sera secondo il criterio dell'alternanza;
dispone che le principali festività di calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto, normalmente di ferie estive) e i compleanni saranno trascorsi dalla figlia con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza e, comunque, tenendo conto delle abitudini, dei desideri della minore e delle esigenze, anche
5 lavorative, dei genitori;
dispone che, salvo diverso accordo, da assumersi di volta in volta, le giornate di Natale, Santo Stefano,
Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Capodanno saranno trascorse dalla figlia, di anno in anno, con l'uno o con l'altro genitore, col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festività insieme. In ogni caso, dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze, i desideri e le necessità della figlia;
dispone che, durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo di quindici giorni, anche non Per_1
consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo, la frequentazione settimanale resterà sospesa, garantendo, peraltro, al genitore che trascorrerà con la figlia le ferie stesse, il colloquio telefonico dell'altro genitore con la minore, almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno, di volta in volta, gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza, tenendo sempre conto dei desideri e delle esigenze della figlia;
dispone che entrambi i genitori si adopereranno per evitare che la minore sia posta in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligheranno a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella sua coscienza. Costei, in particolare, non dovrà mai essere coinvolta nel conflitto tra i genitori e l'eventuale frequentazione con partners di questi ultimi dovrà sempre essere gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico della minore;
dispone che i genitori provvederanno direttamente e autonomamente al mantenimento della figlia quando sarà presso di loro, i genitori sosterranno le spese extra-assegno relative alla Per_1
figlia - nella misura del 50% cadauno, come previste dal Protocollo approvato il 20 luglio 2016 dal Tribunale di Alessandria;
dà atto che i coniugi, per quanto attiene al loro cane, concordano a sostenere tutte le relative spese al
50% cadauno;
dà atto che ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi WhatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile,
e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà, a propria volta, comunicare l'assenso o il diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative.
I saldi di dare/avere dovranno essere regolati entro il 15 del mese successivo all'effettuazione
6 della spesa;
dà atto che, nel contesto della complessiva definizione dei rapporti economici/patrimoniali, le parti concordano quanto segue: i finanziamenti accesi durate la vita familiare inerenti all'acquisto per gli arredi della casa familiare e acquisto dell'autovettura, continueranno ad essere sostenuti per intero dal Sig. , fino all'estinzione degli stessi. Il Sig. in data 2 Parte_1 Pt_1
gennaio 2020 ha prestato la somma di € 5.000,00 alla moglie affinché potesse aiutare propri i genitori in Thailandia, come risulta da scrittura privata tra le parti. La Sig.ra Parte_2
si impegnerà a restituire tale somma al marito prevedendo la restituzione entro anni 3, a far data dalla firma del presente atto. La signora dichiara che farà il possibile per restituire la predetta somma anche prima dello scadere dei 3 anni;
dà atto che entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza e/o di domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei rispettivi luoghi di villeggiatura;
dà atto che i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto a nome della figlia minore;
dà atto che l'Assegno unico e universale per i figli, introdotto con d.l. 21 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della l. delega n. 46/2021, continuerà ad essere percepito interamente dal Sig. Pt_1
dà atto che i genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per la figlia in proporzione dei rispettivi esborsi e, a tal fine, dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie;
dà atto che entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver così definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 367/2025, in materia di separazione consensuale ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
TORELLO ANNA MARIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. TORELLO ANNA MARIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…]
1 - la responsabilità genitoriale sulla figlia minore sarà esercitata in via condivisa da Per_1
entrambi i genitori, con esercizio anche separato della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione;
2 - la minore manterrà la residenza anagrafica e la collocazione prevalente Per_1
1 presso il padre, nella ex-casa familiare sita in Molare Via San Giorgio n.5, il predetto immobile, vede il signor titolare al 50% della proprietà e il restante 50% della nuda proprietà Parte_1
e il signor (anziano padre invalido del ricorrente) titolare del diritto di Controparte_2
usufrutto vitalizio;
3 - la madre ha già trovato altra idonea e adeguata sistemazione abitativa per lei
e la figlia minore quando è con lei, sempre in Molare in via Roma;
4 - la minore – durante la Per_1
settimana pranzerà con la madre presso la sua abitazione - compatibilmente con i suoi impegni scolastici e extra scolastici e con i turni lavorativi della madre-, inoltre pernotterà presso la madre almeno una sera alla settimana (indicativamente il mercoledì) oltre ai week- end alternati nel mese.
5 - le principali festività di calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto, normalmente di ferie estive) e i compleanni saranno trascorsi dalla figlia con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza e, comunque, tenendo conto delle abitudini, dei desideri della minore e delle esigenze, anche lavorative, dei genitori;
6 - salvo diverso accordo, da assumersi di volta in volta, le giornate di Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Capodanno saranno trascorse dalla figlia, di anno in anno, con l'uno o con l'altro genitore, col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festività insieme. In ogni caso, dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze,
i desideri e le necessità della figlia;
7 - durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo di Per_1
quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo, la frequentazione settimanale resterà sospesa, garantendo, peraltro, al genitore che trascorrerà con la fi-glia le ferie stesse, il colloquio telefonico dell'altro genitore con la minore, almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno, di volta in volta, gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza, tenendo sempre conto dei desideri e delle esigenze della figlia;
8 - entrambi i genitori si adopereranno per evitare che la minore sia posta in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genito-riali siano mantenute presenti nella sua coscienza. Costei, in particolare, non dovrà mai essere coinvolta nel conflitto tra i genitori e l'eventuale frequentazione con partners di questi ultimi dovrà sempre essere gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico della minore;
9 - i genitori provvederanno direttamente e autonomamente al mantenimento della figlia Per_1
quando sarà presso di loro;
10 - i genitori sosterranno le spese extra-assegno relative alla figlia - nella misura del 50% cadauno, come previste dal Protocollo approvato il 20.07.2016 dal Tribunale di Alessandria, e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. -
2 Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da isti-tuti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo an-no fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie: tutte le spese conno-tate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialisti-che (in particolare dentistiche, oculistiche, ortopediche e relativi trattamenti) prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. I coniugi, per quanto attiene il loro cane, concordano a sostenere tutte le relative spese al 50% cadauno;
11 - ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi
WhatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile, e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà, a propria volta, comunicare
l'assenso o il diniego motiva-to. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I saldi di dare/avere dovranno essere regolati entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della spesa;
nel contesto della complessiva definizione dei rapporti economici/patrimoniali, gli istanti concordano quanto segue: I finanziamenti accesi durate la vita familiare inerenti all'acquisto per gli arredi della casa familiare e acquisto dell'autovettura, continueranno ad essere sostenuti per intero dal signor
, fino all'estinzione degli stessi. Il signor in data 2.01.2020 ha prestato la Parte_1 Pt_1
somma di euro 5.000,00 alla moglie affinché potesse aiutare propri i genitori in Thailandia, come risulta da scrittura privata tra le par-ti. La signora si impegna a restituire Parte_2
3 tale somma al marito prevendendo la restituzione entro anni 3, a far data dalla firma del presente atto. La signora dichiara che farà il possibile per restituire la predetta somma anche prima dello scadere dei 3 anni. 12 - entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza e/o di domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei rispettivi luoghi di villeggiatura;
13 - i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto
e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto a nome della figlia minore;
14 - l'assegno unico e universale per i figli, introdotto con d.l. 21 dicembre
2021 n. 230, in attuazione della l. delega n. 46/2021, continuerà ad essere percepito interamente dal signor 15 - i genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per la Pt_1
figlia in propor-zione dei rispettivi esborsi e, a tal fine, dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie;
16 - entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti
e di aver così definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale;
17 - spese legali integralmente compensate”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 21 febbraio 2025, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 1 febbraio 2008 in Thailandia, legalizzato nella stessa data presso l'Ambasciata italiana di Bangkok;
il matrimonio è stato trascritto nel registro dello
Stato Civile degli Atti di Matrimonio del Comune di Molare (AL), con i seguenti estremi: Anno 2008,
Parte II, N. 2, serie C;
i coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni. I ricorrenti risultano genitori di due figlie: nata il [...] in [...] Persona_2
(Thailandia), figlia della Sig.ra e adottata dal Sig. in data 9 giugno CP_1 Parte_1
2011, come risulta da Sentenza del Tribunale per i Minorenni di Torino (sent. n. 102/2011), oggi maggiorenne ed economicamente indipendente;
dall'unione coniugale nasceva nata ad Persona_3
Alessandria in data 2 maggio 2009.
Le parti rappresentavano che, negli ultimi tempi, erano insorti contrasti tali da rendere impossibile la convivenza matrimoniale e, pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, depositavano conclusioni congiunte con note scritte in data 22 aprile 2025.
Con provvedimento in data 6 giugno 2025 il Giudice delegato, rilevato che le parti, depositando note scritte, non chiarivano le visite né i redditi e le spese della madre, rinviava all'udienza mediante trattazione scritta del 24 giugno 2025 con deposito di note entro tale data, richiedendo i sopra indicati chiarimenti/produzioni. Le parti, con note scritte congiunte depositate in data 23 giugno, precisavano ulteriormente le condizioni sotto il profilo delle visite.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione
4 della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi della figlia minore . Pertanto, tale accordo Per_1
può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che avevano C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio con rito civile in data 1 febbraio 2008 in Thailandia, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Molare (AL), (Anno 2008 Parte II Serie C N. 2);
affida la figlia minore in via condivisa da entrambi i genitori, con esercizio anche separato Per_1
della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che la minore manterrà la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso il Per_1
padre, nella ex-casa familiare sita in Molare Via San Giorgio n. 5;
dispone che la minore durante la settimana pranzerà almeno 2 giorni con la madre presso la Per_1
sua abitazione in Molare in via Roma n. 43, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra scolastici e con i turni lavorativi della madre. Inoltre, pernotterà presso la madre almeno una sera alla settimana (indicativamente il mercoledì), oltre a due week- end al mese dal sabato alla domenica sera secondo il criterio dell'alternanza;
dispone che le principali festività di calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto, normalmente di ferie estive) e i compleanni saranno trascorsi dalla figlia con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza e, comunque, tenendo conto delle abitudini, dei desideri della minore e delle esigenze, anche
5 lavorative, dei genitori;
dispone che, salvo diverso accordo, da assumersi di volta in volta, le giornate di Natale, Santo Stefano,
Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Capodanno saranno trascorse dalla figlia, di anno in anno, con l'uno o con l'altro genitore, col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festività insieme. In ogni caso, dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze, i desideri e le necessità della figlia;
dispone che, durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo di quindici giorni, anche non Per_1
consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo, la frequentazione settimanale resterà sospesa, garantendo, peraltro, al genitore che trascorrerà con la figlia le ferie stesse, il colloquio telefonico dell'altro genitore con la minore, almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno, di volta in volta, gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza, tenendo sempre conto dei desideri e delle esigenze della figlia;
dispone che entrambi i genitori si adopereranno per evitare che la minore sia posta in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligheranno a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella sua coscienza. Costei, in particolare, non dovrà mai essere coinvolta nel conflitto tra i genitori e l'eventuale frequentazione con partners di questi ultimi dovrà sempre essere gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico della minore;
dispone che i genitori provvederanno direttamente e autonomamente al mantenimento della figlia quando sarà presso di loro, i genitori sosterranno le spese extra-assegno relative alla Per_1
figlia - nella misura del 50% cadauno, come previste dal Protocollo approvato il 20 luglio 2016 dal Tribunale di Alessandria;
dà atto che i coniugi, per quanto attiene al loro cane, concordano a sostenere tutte le relative spese al
50% cadauno;
dà atto che ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi WhatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile,
e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà, a propria volta, comunicare l'assenso o il diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative.
I saldi di dare/avere dovranno essere regolati entro il 15 del mese successivo all'effettuazione
6 della spesa;
dà atto che, nel contesto della complessiva definizione dei rapporti economici/patrimoniali, le parti concordano quanto segue: i finanziamenti accesi durate la vita familiare inerenti all'acquisto per gli arredi della casa familiare e acquisto dell'autovettura, continueranno ad essere sostenuti per intero dal Sig. , fino all'estinzione degli stessi. Il Sig. in data 2 Parte_1 Pt_1
gennaio 2020 ha prestato la somma di € 5.000,00 alla moglie affinché potesse aiutare propri i genitori in Thailandia, come risulta da scrittura privata tra le parti. La Sig.ra Parte_2
si impegnerà a restituire tale somma al marito prevedendo la restituzione entro anni 3, a far data dalla firma del presente atto. La signora dichiara che farà il possibile per restituire la predetta somma anche prima dello scadere dei 3 anni;
dà atto che entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza e/o di domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei rispettivi luoghi di villeggiatura;
dà atto che i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto a nome della figlia minore;
dà atto che l'Assegno unico e universale per i figli, introdotto con d.l. 21 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della l. delega n. 46/2021, continuerà ad essere percepito interamente dal Sig. Pt_1
dà atto che i genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per la figlia in proporzione dei rispettivi esborsi e, a tal fine, dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie;
dà atto che entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver così definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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