TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2518/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. BECCARIA CRISTINA (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. PRETTE WALTER (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: divorzio diretto a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza del 19/02/2025 le parti hanno confermato la volontà di porre fine al vincolo matrimoniale, alle seguenti conclusioni congiunte:
pagina 2 di 8 pagina 3 di 8 pagina 4 di 8 Il P.M. ha concluso dichiarando il nulla osta all'accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 15/11/2024, ha proposto domanda di Parte_1
scioglimento (diretto), ai sensi dell'art. 132 del codice di famiglia albanese, del matrimonio contratto il
15/08/2014 con in Albania e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
Vicoforte (CN) al n. 17 parte 2 serie C anno 2017 (doc. 1 e 2 in atti), in regime di comunione dei beni.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata in data 18/01/2025 si è costituito in giudizio il quale, pur contestando gli addebiti mossi nei suoi confronti dalla ricorrente, si CP_1
è associato alla richiesta di scioglimento del matrimonio, dando atto di aver nelle more raggiunto l'accordo sulle condizioni di divorzio in epigrafe trascritte.
Le parti non hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. e all'udienza del
19/02/2025 i coniugi, comparsi personalmente ed assistiti dai rispettivi difensori, hanno dichiarato che la convivenza, orami cessata da tempo, è divenuta intollerabile a causa di continui litigi, confermando di non volersi riconciliare. I rispettivi difensori, pertanto, hanno provveduto a discutere oralmente, chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra trascritte, già depositate telematicamente in data 31/01/2025.
La causa è stata quindi rimessa al P.M. e, all'esito, Collegio per la decisione.
***
In via preliminare si osserva che, per l'accertamento della sussistenza della giurisdizione italiana e della competenza territoriale del Tribunale adito, occorre avere riguardo al Regolamento Europeo n.
2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), il quale, all'art. 3, prevede che sono competenti in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, alternativamente, le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui i due coniugi sono cittadini o quelle, nel cui territorio, si trova: la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o la residenza abituale del convenuto o, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello
Stato membro stesso.
pagina 5 di 8 Nel caso di specie, come emerge dai certificati di residenza delle parti, sussiste la giurisdizione italiana in forza della perdurante residenza di quest'ultimi in ND (CN), circostanza idonea a radicare anche la competenza territoriale del Tribunale di Cuneo.
A medesime conclusioni si perviene facendo applicazione dell'art. 3 L. 218/1995 (richiamato dall'art. 32 della medesima legge, in tema di giurisdizione in materia di scioglimento del matrimonio), in forza del quale sussiste giurisdizione italiana quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia.
***
In punto “legge applicabile”, trova applicazione il Regolamento UE n. 1259/2010, il quale valorizza all'art. 5 il criterio della volontà dei coniugi, i quali possono scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione, limitando tale facoltà alle leggi con cui il matrimonio presenta uno stretto legame
(legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo oppure legge dello Stato dell'ultima residenza abituale del coniugi se uno dei coniugi ancora vi risiede al momento della conclusione dell'accordo oppure la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo oppure la legge del foro).
Nel caso di specie entrambe le parti, con atto datato e personalmente sottoscritto (depositato telematicamente in data 31.1.2025), hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con applicazione della legge albanese (legge dello Stato di cui entrambe le parti sono cittadini ed in cui è stato celebrato il matrimonio), non essendo concepibile in Italia il divorzio diretto senza preventivo provvedimento di separazione, volontà dagli stessi personalmente confermata in udienza.
Ne deriva, pertanto, che deve farsi rinvio alla legge albanese, tenuto conto anche del disposto del comma 2 dell'art. 31 L. n. 218/1995, a mente del quale “Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale”.
Ebbene, la normativa albanese in materia di famiglia (v. titolo IV del Codice della Famiglia albanese) prevede espressamente la possibilità del cd. divorzio diretto (senza richiedere una pronuncia precedente di separazione), contempla tre forme di scioglimento del vincolo matrimoniale: su comune accordo dei coniugi (artt. 125-129); per interruzione della vita comune protrattasi da tre anni (artt. 129-131); per richiesta di uno dei coniugi nelle ipotesi descritte dall'art. 132.
pagina 6 di 8 Sul punto si rileva come sia ormai pacifica in giurisprudenza la possibilità di addivenire all'immediato scioglimento del matrimonio innanzi l'autorità giudiziaria italiana – senza previo giudizio di separazione – facendo applicazione della legge straniera che lo consenta, in ragione del principio affermato dalla Suprema Corte per cui non sussiste alcun problema di ordine pubblico all'immediato scioglimento del matrimonio non preceduto da un previo periodo di separazione, essendo sufficiente che il divorzio segua all'irreparabile venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi e non già anche ad una previo periodo di separazione (cfr. Cass. civ. n. 16978/2006).
Pertanto, nel presente giudizio va applicata la legge albanese e, in ragione di questa, stante la richiesta di entrambe le parti e l'incontestata irreparabile cessazione dell'affectio coniugalis, personalmente confermata all'udienza del 19.02.2025, può pronunciarsi l'immediato scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e in Durazzo (Albania) il 15.08.2014 ai sensi degli artt. Parte_1 CP_1
125 ss. Codice della famiglia albanese (non apparendo pertinenti rispetto alla fattispecie gli artt. 131 e
132 del medesimo Codice albanese).
Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 29 e 30 Legge n. 218 del 1995 e del disposto dell'art. 96 co.
1 lett. A) del Codice della Famiglia albanese, deve darsi atto della cessazione del regime patrimoniale della comunione legale e, per l'effetto, conformemente al disposto dell'art. 143 del medesimo Codice della Famiglia albanese, va disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile competente per la relativa trascrizione.
Inoltre, va dato atto che, in applicazione dell'art. 146 del Codice della Famiglia albanese, a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza, la ricorrente riacquisterà il cognome da nubile. Infatti, vertendosi in tema di diritti della personalità, ai sensi dell'art. 24 L. n. 218 del 1995, trova applicazione la legge nazionale dell'interessato.
***
Ritenuto che sussista la giurisdizione italiana anche in ordine all'affidamento ed al mantenimento della prole (ex art. 8 Regolamento CE 2201/2003) ed alle obbligazioni alimentari (art. 3 Regolamento CE
4/2009) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate al prevalente interesse della prole minorenne e la non iniquità del contributo compensativo ex art. 147 Codice della Famiglia albanese, il
Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Le ulteriori condizioni concordate non appaiono contrarie all'ordine pubblico o a norme imperative.
***
pagina 7 di 8 Nulla va disposto in merito alle spese di lite, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e , Parte_1 CP_1
celebrato a Durazzo (Albania) il 15/08/2014, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vicoforte (CN) al n. 17, parte 2, serie C, anno 2017;
2) dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del codice della famiglia albanese, che – a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza – la ricorrente riprenderà il cognome da nubile;
3) dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
5) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vicoforte perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2518/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. BECCARIA CRISTINA (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. PRETTE WALTER (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: divorzio diretto a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza del 19/02/2025 le parti hanno confermato la volontà di porre fine al vincolo matrimoniale, alle seguenti conclusioni congiunte:
pagina 2 di 8 pagina 3 di 8 pagina 4 di 8 Il P.M. ha concluso dichiarando il nulla osta all'accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 15/11/2024, ha proposto domanda di Parte_1
scioglimento (diretto), ai sensi dell'art. 132 del codice di famiglia albanese, del matrimonio contratto il
15/08/2014 con in Albania e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
Vicoforte (CN) al n. 17 parte 2 serie C anno 2017 (doc. 1 e 2 in atti), in regime di comunione dei beni.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata in data 18/01/2025 si è costituito in giudizio il quale, pur contestando gli addebiti mossi nei suoi confronti dalla ricorrente, si CP_1
è associato alla richiesta di scioglimento del matrimonio, dando atto di aver nelle more raggiunto l'accordo sulle condizioni di divorzio in epigrafe trascritte.
Le parti non hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. e all'udienza del
19/02/2025 i coniugi, comparsi personalmente ed assistiti dai rispettivi difensori, hanno dichiarato che la convivenza, orami cessata da tempo, è divenuta intollerabile a causa di continui litigi, confermando di non volersi riconciliare. I rispettivi difensori, pertanto, hanno provveduto a discutere oralmente, chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra trascritte, già depositate telematicamente in data 31/01/2025.
La causa è stata quindi rimessa al P.M. e, all'esito, Collegio per la decisione.
***
In via preliminare si osserva che, per l'accertamento della sussistenza della giurisdizione italiana e della competenza territoriale del Tribunale adito, occorre avere riguardo al Regolamento Europeo n.
2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), il quale, all'art. 3, prevede che sono competenti in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, alternativamente, le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui i due coniugi sono cittadini o quelle, nel cui territorio, si trova: la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o la residenza abituale del convenuto o, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello
Stato membro stesso.
pagina 5 di 8 Nel caso di specie, come emerge dai certificati di residenza delle parti, sussiste la giurisdizione italiana in forza della perdurante residenza di quest'ultimi in ND (CN), circostanza idonea a radicare anche la competenza territoriale del Tribunale di Cuneo.
A medesime conclusioni si perviene facendo applicazione dell'art. 3 L. 218/1995 (richiamato dall'art. 32 della medesima legge, in tema di giurisdizione in materia di scioglimento del matrimonio), in forza del quale sussiste giurisdizione italiana quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia.
***
In punto “legge applicabile”, trova applicazione il Regolamento UE n. 1259/2010, il quale valorizza all'art. 5 il criterio della volontà dei coniugi, i quali possono scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione, limitando tale facoltà alle leggi con cui il matrimonio presenta uno stretto legame
(legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo oppure legge dello Stato dell'ultima residenza abituale del coniugi se uno dei coniugi ancora vi risiede al momento della conclusione dell'accordo oppure la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo oppure la legge del foro).
Nel caso di specie entrambe le parti, con atto datato e personalmente sottoscritto (depositato telematicamente in data 31.1.2025), hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con applicazione della legge albanese (legge dello Stato di cui entrambe le parti sono cittadini ed in cui è stato celebrato il matrimonio), non essendo concepibile in Italia il divorzio diretto senza preventivo provvedimento di separazione, volontà dagli stessi personalmente confermata in udienza.
Ne deriva, pertanto, che deve farsi rinvio alla legge albanese, tenuto conto anche del disposto del comma 2 dell'art. 31 L. n. 218/1995, a mente del quale “Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale”.
Ebbene, la normativa albanese in materia di famiglia (v. titolo IV del Codice della Famiglia albanese) prevede espressamente la possibilità del cd. divorzio diretto (senza richiedere una pronuncia precedente di separazione), contempla tre forme di scioglimento del vincolo matrimoniale: su comune accordo dei coniugi (artt. 125-129); per interruzione della vita comune protrattasi da tre anni (artt. 129-131); per richiesta di uno dei coniugi nelle ipotesi descritte dall'art. 132.
pagina 6 di 8 Sul punto si rileva come sia ormai pacifica in giurisprudenza la possibilità di addivenire all'immediato scioglimento del matrimonio innanzi l'autorità giudiziaria italiana – senza previo giudizio di separazione – facendo applicazione della legge straniera che lo consenta, in ragione del principio affermato dalla Suprema Corte per cui non sussiste alcun problema di ordine pubblico all'immediato scioglimento del matrimonio non preceduto da un previo periodo di separazione, essendo sufficiente che il divorzio segua all'irreparabile venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi e non già anche ad una previo periodo di separazione (cfr. Cass. civ. n. 16978/2006).
Pertanto, nel presente giudizio va applicata la legge albanese e, in ragione di questa, stante la richiesta di entrambe le parti e l'incontestata irreparabile cessazione dell'affectio coniugalis, personalmente confermata all'udienza del 19.02.2025, può pronunciarsi l'immediato scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e in Durazzo (Albania) il 15.08.2014 ai sensi degli artt. Parte_1 CP_1
125 ss. Codice della famiglia albanese (non apparendo pertinenti rispetto alla fattispecie gli artt. 131 e
132 del medesimo Codice albanese).
Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 29 e 30 Legge n. 218 del 1995 e del disposto dell'art. 96 co.
1 lett. A) del Codice della Famiglia albanese, deve darsi atto della cessazione del regime patrimoniale della comunione legale e, per l'effetto, conformemente al disposto dell'art. 143 del medesimo Codice della Famiglia albanese, va disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile competente per la relativa trascrizione.
Inoltre, va dato atto che, in applicazione dell'art. 146 del Codice della Famiglia albanese, a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza, la ricorrente riacquisterà il cognome da nubile. Infatti, vertendosi in tema di diritti della personalità, ai sensi dell'art. 24 L. n. 218 del 1995, trova applicazione la legge nazionale dell'interessato.
***
Ritenuto che sussista la giurisdizione italiana anche in ordine all'affidamento ed al mantenimento della prole (ex art. 8 Regolamento CE 2201/2003) ed alle obbligazioni alimentari (art. 3 Regolamento CE
4/2009) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate al prevalente interesse della prole minorenne e la non iniquità del contributo compensativo ex art. 147 Codice della Famiglia albanese, il
Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Le ulteriori condizioni concordate non appaiono contrarie all'ordine pubblico o a norme imperative.
***
pagina 7 di 8 Nulla va disposto in merito alle spese di lite, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e , Parte_1 CP_1
celebrato a Durazzo (Albania) il 15/08/2014, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vicoforte (CN) al n. 17, parte 2, serie C, anno 2017;
2) dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del codice della famiglia albanese, che – a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza – la ricorrente riprenderà il cognome da nubile;
3) dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
5) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vicoforte perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 8 di 8