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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11135/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO - Presidente
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado n. 11135/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto depositato il 14.10.2024 ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ), entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. C.F._2 dom. Giorgio Caruso, per procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto necessario -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DEI RICORRENTI:
a) Affidare i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_1 stabile collocazione presso la residenza della madre;
b) Disporre che il padre veda i figli quando vorrà, previo avviso telefonico con congruo anticipo e compatibilmente alle eSIenze scolastiche e ricreative di minori;
li possa tenere in weekend a settimane alterne, prelevandoli dall'uscita di scuola o ad un orario in accordo con la madre sempre del venerdì, sino alla mattina del lunedì quando li riporterà direttamente presso le scuole;
nonché li possa tenere, nel corso della settimana in cui egli non trascorrerà il fine settimana con i ragazzi, per un giorno la settimana, che verrà calendarizzato su accordo dei genitori, dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla sera quando li riporterà presso l'abitazione materna entro le ore 20, salvo diversi accordi tra i genitori;
la scelta della giornata verrà concordata in base alle eSIenza scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
c) Disporre che il padre possa tenere i figli per quindici giorni anche non continuativi durante le vacanze estive;
le vacanze natalizie verranno trascorse per metà con un genitore e per l'altra metà con l'altro, con la precisazione che i bambini trascorreranno con la madre la Vigilia di Natale e il pranzo di Natale;
con il padre la sera di Natale e il giorno di
Santo Stefano. La Vigilia di Capodanno e il 1° dell'anno, le vacanze pasquali, le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre verranno trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni;
eventuali difficoltà o criticità devono essere comunicate dai genitori reciprocamente almeno due settimane prima, a meno di casi di forza maggiore o di eccezionale gravità. Resta inteso che nel caso in cui uno dei genitori non potesse trascorrere una festività con i figli, la recupererà, previ accordi, in quella immediatamente successiva o in un'altra ancora;
d) Rimane inteso che i genitori potranno concordare una diversa sistemazione dei figli qualora eSIenze lavorative reciproche lo richiedano;
e) Dare atto che i genitori provvederanno a seguire i figli nelle loro attività extrascolastiche e scolastiche e dovranno in ogni caso garantire la loro costante partecipazione alla crescita materiale e morale dei minori, alla loro istruzione ed alla loro educazione;
f) I genitori si impegnano a confrontarsi sempre circa le scelte educative e le loro modalità applicative, evitando, che proprie filosofie di vita possano incidere e prevalere sull'interesse dei figli;
inoltre i genitori si impegnano, tranne nel caso di accordo, a non sfruttare i figli facendo svolgere loro attività pubblicitarie, ovvero, propalando a terzi video o immagini dei ragazzi o quant'altro possa ledere il loro sviluppo psicofisico;
g) Dare atto che i genitori si riconoscono la possibilità di portare con sé i figli in gite, viaggi, attività culturali e sportive, ovviamente compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi;
h) Dare atto che i genitori si terranno informati per tutto quanto attenga alle eSIenze di vita dei figli e provvederanno ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di carattere straordinario, mentre spetterà alla madre assumere quelle relative al normale svolgimento della vita quotidiana;
i) Il SI. si obbliga a versare entro il giorno 20 di ogni mese Pt_2 la somma di € 500,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei figli minori (€ 250,00 per ciascuno) mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: Intesa San Paolo IBAN: CP_2
[...] Importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita a partire dal mese di ottobre 2025;
l) Il SI. provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese definite Pt_2 straordinarie. La SI.ra consegnerà alla fine di ogni mese le Parte_1 relative ricevute fiscali ed il SI. provvederà al rimborso della sua quota Pt_2 entro giorni 10 (dieci). Per l'individuazione delle spese straordinarie si fa riferimento al Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di
Udine che la parti dichiarano di ben conoscere e di cui viene consegnata copia;
m) Disporre che gli assegni familiari e le detrazioni per i figli minori spettino alla SI.ra ; n) Dare atto che i genitori si danno il reciproco Parte_1 assenso al rilascio e rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio dei figli minori e personali, ed impegnandosi reciprocamente a comunicare quando gli stessi si recheranno all'estero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso congiunto, e Parte_1 Pt_2
, deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio durata circa
[...]
14 anni e che da tale unione, in data 24.12.2012, era nato e, in Persona_2 data 8.10.2014, , figli regolarmente riconosciuti da entrambi i CP_3 genitori, hanno chiesto all'intestato Tribunale di prendere atto dell'accordo intercorso per regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli minori, stante la sopravvenuta cessazione, tra essi ricorrenti, della relazione affettiva e nell'impossibilità di ricreare l'originaria unione spirituale della coppia.
Fermo questo, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano comunque conformi agli interessi morali e materiali dei minori. Il P.M., interpellato a norma dell'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. nulla ha opposto.
Di tali pattuizioni, così come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto.
La natura procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
▪ ACCOGLIE il ricorso, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento di e siano così disciplinati: Parte_2 CP_3
a. i figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 CP_1 con stabile collocazione presso la residenza della madre;
b. il padre vedrà i figli quando vorrà, previo avviso telefonico con congruo anticipo e compatibilmente alle eSIenze scolastiche e ricreative di minori;
li potrà tenere in weekend a settimane alterne, prelevandoli dall'uscita di scuola o ad un orario in accordo con la madre sempre del venerdì, sino alla mattina del lunedì quando li riporterà direttamente presso le scuole;
li potrà tenere, nel corso della settimana in cui egli non trascorrerà il fine settimana con i ragazzi, per un giorno la settimana, che verrà calendarizzato su accordo dei genitori, dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla sera quando li riporterà presso l'abitazione materna entro le ore
20, salvo diversi accordi tra i genitori;
la scelta della giornata verrà concordata in base alle eSIenza scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
c. il padre potrà tenere i figli per quindici giorni anche non continuativi durante le vacanze estive;
le vacanze natalizie verranno trascorse per metà con un genitore e per l'altra metà con l'altro, con la precisazione che i bambini trascorreranno con la madre la Vigilia di Natale e il pranzo di
Natale; con il padre la sera di Natale e il giorno di Santo Stefano. La Vigilia di Capodanno e il 1° dell'anno, le vacanze pasquali, le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre verranno trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni;
eventuali difficoltà o criticità devono essere comunicate dai genitori reciprocamente almeno due settimane prima, a meno di casi di forza maggiore o di eccezionale gravità.
Resta inteso che nel caso in cui uno dei genitori non potesse trascorrere una festività con i figli, la recupererà, previ accordi, in quella immediatamente successiva o in un'altra ancora;
d. rimane inteso che i genitori potranno concordare una diversa sistemazione dei figli qualora eSIenze lavorative reciproche lo richiedano;
e. i genitori provvederanno a seguire i figli nelle loro attività extrascolastiche e scolastiche e dovranno in ogni caso garantire la loro costante partecipazione alla crescita materiale e morale dei minori, alla loro istruzione ed alla loro educazione;
f. i genitori si impegnano a confrontarsi sempre circa le scelte educative e le loro modalità applicative, evitando, che proprie filosofie di vita possano incidere e prevalere sull'interesse dei figli;
inoltre i genitori si impegnano, tranne nel caso di accordo, a non sfruttare i figli facendo svolgere loro attività pubblicitarie, ovvero, propalando a terzi video o immagini dei ragazzi o quant'altro possa ledere il loro sviluppo psicofisico;
g. i genitori si riconoscono la possibilità di portare con sé i figli in gite, viaggi, attività culturali e sportive, ovviamente compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi;
h. i genitori si terranno informati per tutto quanto attenga alle eSIenze di vita dei figli e provvederanno ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di carattere straordinario, mentre spetterà alla madre assumere quelle relative al normale svolgimento della vita quotidiana;
i. il SI. si obbliga a versare entro il giorno 20 di ogni mese la somma Pt_2 di € 500,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei figli minori
(€ 250,00 per ciascuno) mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: Intesa IBAN: Controparte_4
[...] Importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita a partire dal mese di ottobre
2025;
l. il SI. provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese definite Pt_2 straordinarie. La SI.ra consegnerà alla fine di ogni mese le Parte_1 relative ricevute fiscali ed il SI. provvederà al rimborso della sua Pt_2 quota entro giorni 10 (dieci). Per l'individuazione delle spese straordinarie si fa riferimento al Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del
Tribunale di UDINE che la parti dichiarano di ben conoscere e di cui viene consegnata copia;
m. gli assegni familiari e le detrazioni per i figli minori spettano alla SI.ra
; Parte_1
n. i genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio dei figli minori e personali, ed impegnandosi reciprocamente a comunicare quando gli stessi si recheranno all'estero;
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 13.1.2025
Il Presidente
dr. Fabio LUONGO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO - Presidente
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado n. 11135/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto depositato il 14.10.2024 ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ), entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. C.F._2 dom. Giorgio Caruso, per procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto necessario -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DEI RICORRENTI:
a) Affidare i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_1 stabile collocazione presso la residenza della madre;
b) Disporre che il padre veda i figli quando vorrà, previo avviso telefonico con congruo anticipo e compatibilmente alle eSIenze scolastiche e ricreative di minori;
li possa tenere in weekend a settimane alterne, prelevandoli dall'uscita di scuola o ad un orario in accordo con la madre sempre del venerdì, sino alla mattina del lunedì quando li riporterà direttamente presso le scuole;
nonché li possa tenere, nel corso della settimana in cui egli non trascorrerà il fine settimana con i ragazzi, per un giorno la settimana, che verrà calendarizzato su accordo dei genitori, dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla sera quando li riporterà presso l'abitazione materna entro le ore 20, salvo diversi accordi tra i genitori;
la scelta della giornata verrà concordata in base alle eSIenza scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
c) Disporre che il padre possa tenere i figli per quindici giorni anche non continuativi durante le vacanze estive;
le vacanze natalizie verranno trascorse per metà con un genitore e per l'altra metà con l'altro, con la precisazione che i bambini trascorreranno con la madre la Vigilia di Natale e il pranzo di Natale;
con il padre la sera di Natale e il giorno di
Santo Stefano. La Vigilia di Capodanno e il 1° dell'anno, le vacanze pasquali, le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre verranno trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni;
eventuali difficoltà o criticità devono essere comunicate dai genitori reciprocamente almeno due settimane prima, a meno di casi di forza maggiore o di eccezionale gravità. Resta inteso che nel caso in cui uno dei genitori non potesse trascorrere una festività con i figli, la recupererà, previ accordi, in quella immediatamente successiva o in un'altra ancora;
d) Rimane inteso che i genitori potranno concordare una diversa sistemazione dei figli qualora eSIenze lavorative reciproche lo richiedano;
e) Dare atto che i genitori provvederanno a seguire i figli nelle loro attività extrascolastiche e scolastiche e dovranno in ogni caso garantire la loro costante partecipazione alla crescita materiale e morale dei minori, alla loro istruzione ed alla loro educazione;
f) I genitori si impegnano a confrontarsi sempre circa le scelte educative e le loro modalità applicative, evitando, che proprie filosofie di vita possano incidere e prevalere sull'interesse dei figli;
inoltre i genitori si impegnano, tranne nel caso di accordo, a non sfruttare i figli facendo svolgere loro attività pubblicitarie, ovvero, propalando a terzi video o immagini dei ragazzi o quant'altro possa ledere il loro sviluppo psicofisico;
g) Dare atto che i genitori si riconoscono la possibilità di portare con sé i figli in gite, viaggi, attività culturali e sportive, ovviamente compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi;
h) Dare atto che i genitori si terranno informati per tutto quanto attenga alle eSIenze di vita dei figli e provvederanno ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di carattere straordinario, mentre spetterà alla madre assumere quelle relative al normale svolgimento della vita quotidiana;
i) Il SI. si obbliga a versare entro il giorno 20 di ogni mese Pt_2 la somma di € 500,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei figli minori (€ 250,00 per ciascuno) mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: Intesa San Paolo IBAN: CP_2
[...] Importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita a partire dal mese di ottobre 2025;
l) Il SI. provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese definite Pt_2 straordinarie. La SI.ra consegnerà alla fine di ogni mese le Parte_1 relative ricevute fiscali ed il SI. provvederà al rimborso della sua quota Pt_2 entro giorni 10 (dieci). Per l'individuazione delle spese straordinarie si fa riferimento al Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di
Udine che la parti dichiarano di ben conoscere e di cui viene consegnata copia;
m) Disporre che gli assegni familiari e le detrazioni per i figli minori spettino alla SI.ra ; n) Dare atto che i genitori si danno il reciproco Parte_1 assenso al rilascio e rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio dei figli minori e personali, ed impegnandosi reciprocamente a comunicare quando gli stessi si recheranno all'estero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso congiunto, e Parte_1 Pt_2
, deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio durata circa
[...]
14 anni e che da tale unione, in data 24.12.2012, era nato e, in Persona_2 data 8.10.2014, , figli regolarmente riconosciuti da entrambi i CP_3 genitori, hanno chiesto all'intestato Tribunale di prendere atto dell'accordo intercorso per regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli minori, stante la sopravvenuta cessazione, tra essi ricorrenti, della relazione affettiva e nell'impossibilità di ricreare l'originaria unione spirituale della coppia.
Fermo questo, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano comunque conformi agli interessi morali e materiali dei minori. Il P.M., interpellato a norma dell'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. nulla ha opposto.
Di tali pattuizioni, così come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto.
La natura procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
▪ ACCOGLIE il ricorso, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento di e siano così disciplinati: Parte_2 CP_3
a. i figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 CP_1 con stabile collocazione presso la residenza della madre;
b. il padre vedrà i figli quando vorrà, previo avviso telefonico con congruo anticipo e compatibilmente alle eSIenze scolastiche e ricreative di minori;
li potrà tenere in weekend a settimane alterne, prelevandoli dall'uscita di scuola o ad un orario in accordo con la madre sempre del venerdì, sino alla mattina del lunedì quando li riporterà direttamente presso le scuole;
li potrà tenere, nel corso della settimana in cui egli non trascorrerà il fine settimana con i ragazzi, per un giorno la settimana, che verrà calendarizzato su accordo dei genitori, dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla sera quando li riporterà presso l'abitazione materna entro le ore
20, salvo diversi accordi tra i genitori;
la scelta della giornata verrà concordata in base alle eSIenza scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
c. il padre potrà tenere i figli per quindici giorni anche non continuativi durante le vacanze estive;
le vacanze natalizie verranno trascorse per metà con un genitore e per l'altra metà con l'altro, con la precisazione che i bambini trascorreranno con la madre la Vigilia di Natale e il pranzo di
Natale; con il padre la sera di Natale e il giorno di Santo Stefano. La Vigilia di Capodanno e il 1° dell'anno, le vacanze pasquali, le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre verranno trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni;
eventuali difficoltà o criticità devono essere comunicate dai genitori reciprocamente almeno due settimane prima, a meno di casi di forza maggiore o di eccezionale gravità.
Resta inteso che nel caso in cui uno dei genitori non potesse trascorrere una festività con i figli, la recupererà, previ accordi, in quella immediatamente successiva o in un'altra ancora;
d. rimane inteso che i genitori potranno concordare una diversa sistemazione dei figli qualora eSIenze lavorative reciproche lo richiedano;
e. i genitori provvederanno a seguire i figli nelle loro attività extrascolastiche e scolastiche e dovranno in ogni caso garantire la loro costante partecipazione alla crescita materiale e morale dei minori, alla loro istruzione ed alla loro educazione;
f. i genitori si impegnano a confrontarsi sempre circa le scelte educative e le loro modalità applicative, evitando, che proprie filosofie di vita possano incidere e prevalere sull'interesse dei figli;
inoltre i genitori si impegnano, tranne nel caso di accordo, a non sfruttare i figli facendo svolgere loro attività pubblicitarie, ovvero, propalando a terzi video o immagini dei ragazzi o quant'altro possa ledere il loro sviluppo psicofisico;
g. i genitori si riconoscono la possibilità di portare con sé i figli in gite, viaggi, attività culturali e sportive, ovviamente compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi;
h. i genitori si terranno informati per tutto quanto attenga alle eSIenze di vita dei figli e provvederanno ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di carattere straordinario, mentre spetterà alla madre assumere quelle relative al normale svolgimento della vita quotidiana;
i. il SI. si obbliga a versare entro il giorno 20 di ogni mese la somma Pt_2 di € 500,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei figli minori
(€ 250,00 per ciascuno) mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: Intesa IBAN: Controparte_4
[...] Importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita a partire dal mese di ottobre
2025;
l. il SI. provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese definite Pt_2 straordinarie. La SI.ra consegnerà alla fine di ogni mese le Parte_1 relative ricevute fiscali ed il SI. provvederà al rimborso della sua Pt_2 quota entro giorni 10 (dieci). Per l'individuazione delle spese straordinarie si fa riferimento al Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del
Tribunale di UDINE che la parti dichiarano di ben conoscere e di cui viene consegnata copia;
m. gli assegni familiari e le detrazioni per i figli minori spettano alla SI.ra
; Parte_1
n. i genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio dei figli minori e personali, ed impegnandosi reciprocamente a comunicare quando gli stessi si recheranno all'estero;
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 13.1.2025
Il Presidente
dr. Fabio LUONGO