Articolo 4 della Legge 11 dicembre 1985, n. 760
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28 dicembre 1985
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari ad annue lire 150.000.000 per il triennio 1985-1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Aumento del contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1985