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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 577/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. IACOE FRANCESCA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIOVANNI Controparte_1
TACCONE, giusta procura in atti;
- appellato
E
, RAPPRESENATO E DIFESO DALL'Avv. Dario Cosimo Adornato, giusta procura in CP_2 attii;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, proponeva opposizione al Controparte_1 preavviso di iscrizione ipotecaria n. 094762022000003830000, notificato in data 11.07.2022 in relazione ai seguenti avvisi di addebito
- N. 394 2014 0002940288 000, notificato il 22.11.2014; - N. 394 2014 0005446642 000, notificato il 06.03.2015;
- N. 394 2015 0002061324 000, notificato il 27.11.2015; deducendo la prescrizione quinquennale del credito contributivo maturata tra la data di notifica degli avvisi e quella del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Si costituiva , che produceva i seguenti atti interruttivi atti interruttivi: Controparte_3
intimazione di pagamento n. 09420179000144879000 relativa a tutti gli Ava opposti, notificata a mezzo pec data 24.01.2017;;
intimazione di pagamento n. 09420189003074564000 relativa a tutti gli Ava opposti, notificata a mezzo pec in data 10.04.2018;
intimazione di pagamento n. 09420199002373815000 relativa a tutti gli Ava opposti, notificata a mezzo pec in data 12.03.2019;
intimazione di pagamento n. 09420199012838739000 relativa a tutti gli Ava opposti, in data
10.10.2019; il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso.
In particolare, il giudicante, dopo avere rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da entrambi i resistenti, accoglieva il ricorso ritenendo che non Controparte_3 avesse fornito valida prova degli atti interruttivi in quanto: 1) era stata depositata in giudizio copia di atti interruttivi della prescrizione e della prova della loro notifica a mezzo pec in formato pdf, formato che non consentiva di esaminare il contenuto della pec di consegna, al fine di stabilire la regolarità della notifica;
2) la missiva non risultava proveniente da un indirizzo pec estratto da pubblici registri, né lo stesso si rinveniva sul sito dell' , né la Controparte_4 nullità della notifica poteva dirsi sanata per raggiungimento dello scopo;
3) non risultava neppure il pubblico registro dal quale era stata estratta la pec di destinazione della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Ha interposto appello per i motivi di seguito esplicitati. Pt_2
Si è costituito il , eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva CP_1 dell'appellante e, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello. CP_ Si è costituito l' chiedendo l'accoglimento dell'appello-
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 7 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si deve rilevare che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal non può essere accolta, atteso che il primo grado il Giudice ha ritenuto esplicitamente CP_1 che fossero legittimati passivi entrambi i resistenti e tale capo non è stato impugnato con appello incidentale, con conseguente giudicato sul punto.
Nel merito, denuncia l'erroneita della sentenza in quanto: 1) per giurisprudenza costante Pt_2
“le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni '.p7m' e '.pdf', e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”.(Cfr. di uguale tenore anche
Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, n.30927) ed ioltre, sempre per giurisprudenza costante deve dirsi che anche per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c Cass. civ., Sez. Un., 18 aprile 2016, n.
7665)..;
2) la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto;
3) l' indirizzo del destinatario, ovvero che risulta essere il medesimo Email_1 sia per l'atto opposto in primo grado (Comunicazione preventiva di ipoteca n.094762022000003830000) sia per gli atti interruttivi prodotti, era corretto come risultava da estratto dell'ind INI PEC allegato e di cui ha chiesto l'acquisizione ai sensi dell'art. 421 2 c. c.p.c..
L'appello è fondato.
Come correttamente segnalato da e richiamando la giurisprudenza da questi Pt_2 correttamente citata, né l'utilizzo di firma pades con relativa estensione pdf, né l'utilizzo da parte del mittente di un indirizzo dìverso rispetto a quello risultante dai pubblici elenchi né finanche un indirizzo del destinatario diverso da quello estratto dai pubblici elenchi ( ipotesi non ricorrente nel caso di specie, come nell'immediato prosieguo) comporta inesistenza della notifica, bensì, al massimo, una nullità della stessa sanabile attraverso il principio del raggiungimento dello scopo: che lo scopo sia stato raggiunto nella presente fattispecie, può dirsi ampiamente provato dalla circostanza che il non ha mosso, in primo grado, alcuna contestazione in ordine alla CP_1 ricezione della notifica degli atti interruttivi depositati da né ha accennato a eventuali lesioni Pt_2 del proprio diritto di difesa
Le eccezioni - mosse in questo grado dall'appellato- di nullità della notifica in quanto effettuata a un indirizzo diverso da quello estratto dai pubblici elenchi non soltanto sono tardive e comunque irrilevanti per quanto appena osservato, ma sono altresì destituite di fondamento alla luce della documentazione prodotta dal'appellante, che viene acquisita ex art 421 cpc, che comprova che l'indirizzo al quale sono stati notificati sia l'atto impugnato che gli atti interruttivi è stato estratto dal registro INIPEC.
Accertata dunque la regolarità della notifica degli atti interruttivi suindicati, non è decorso il termine prescrizionale per nessuno degli avvisi di addebito impugnati, con conseguente rigetto della domanda originaria avanzata dal . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del per entrambi i gradi di CP_1 giudizio, liquidate in dispositivo sulla base del D.M. 147/22, scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1 contro e , avverso la sentenza n. 765/2023 del Giudice del lavoro di Controparte_1 CP_2
Palmi, pubblicata in 20/06/2023 ,accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza:
rRigetta la domanda originaria avanzata dal . CP_1
Condanna a rifondere a e Controparte_1 Controparte_5
le spese di lite, che liquida, per il primo grado di giudizio, in € 2697,00 ciascuno oltre CP_2 accessori di legge, e, per il secondo grado di giudizio, in € 2906,00 ciascuno, oltre accessori di legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 577/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. IACOE FRANCESCA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIOVANNI Controparte_1
TACCONE, giusta procura in atti;
- appellato
E
, RAPPRESENATO E DIFESO DALL'Avv. Dario Cosimo Adornato, giusta procura in CP_2 attii;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, proponeva opposizione al Controparte_1 preavviso di iscrizione ipotecaria n. 094762022000003830000, notificato in data 11.07.2022 in relazione ai seguenti avvisi di addebito
- N. 394 2014 0002940288 000, notificato il 22.11.2014; - N. 394 2014 0005446642 000, notificato il 06.03.2015;
- N. 394 2015 0002061324 000, notificato il 27.11.2015; deducendo la prescrizione quinquennale del credito contributivo maturata tra la data di notifica degli avvisi e quella del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Si costituiva , che produceva i seguenti atti interruttivi atti interruttivi: Controparte_3
intimazione di pagamento n. 09420179000144879000 relativa a tutti gli Ava opposti, notificata a mezzo pec data 24.01.2017;;
intimazione di pagamento n. 09420189003074564000 relativa a tutti gli Ava opposti, notificata a mezzo pec in data 10.04.2018;
intimazione di pagamento n. 09420199002373815000 relativa a tutti gli Ava opposti, notificata a mezzo pec in data 12.03.2019;
intimazione di pagamento n. 09420199012838739000 relativa a tutti gli Ava opposti, in data
10.10.2019; il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso.
In particolare, il giudicante, dopo avere rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da entrambi i resistenti, accoglieva il ricorso ritenendo che non Controparte_3 avesse fornito valida prova degli atti interruttivi in quanto: 1) era stata depositata in giudizio copia di atti interruttivi della prescrizione e della prova della loro notifica a mezzo pec in formato pdf, formato che non consentiva di esaminare il contenuto della pec di consegna, al fine di stabilire la regolarità della notifica;
2) la missiva non risultava proveniente da un indirizzo pec estratto da pubblici registri, né lo stesso si rinveniva sul sito dell' , né la Controparte_4 nullità della notifica poteva dirsi sanata per raggiungimento dello scopo;
3) non risultava neppure il pubblico registro dal quale era stata estratta la pec di destinazione della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Ha interposto appello per i motivi di seguito esplicitati. Pt_2
Si è costituito il , eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva CP_1 dell'appellante e, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello. CP_ Si è costituito l' chiedendo l'accoglimento dell'appello-
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 7 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si deve rilevare che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal non può essere accolta, atteso che il primo grado il Giudice ha ritenuto esplicitamente CP_1 che fossero legittimati passivi entrambi i resistenti e tale capo non è stato impugnato con appello incidentale, con conseguente giudicato sul punto.
Nel merito, denuncia l'erroneita della sentenza in quanto: 1) per giurisprudenza costante Pt_2
“le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni '.p7m' e '.pdf', e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”.(Cfr. di uguale tenore anche
Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, n.30927) ed ioltre, sempre per giurisprudenza costante deve dirsi che anche per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c Cass. civ., Sez. Un., 18 aprile 2016, n.
7665)..;
2) la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto;
3) l' indirizzo del destinatario, ovvero che risulta essere il medesimo Email_1 sia per l'atto opposto in primo grado (Comunicazione preventiva di ipoteca n.094762022000003830000) sia per gli atti interruttivi prodotti, era corretto come risultava da estratto dell'ind INI PEC allegato e di cui ha chiesto l'acquisizione ai sensi dell'art. 421 2 c. c.p.c..
L'appello è fondato.
Come correttamente segnalato da e richiamando la giurisprudenza da questi Pt_2 correttamente citata, né l'utilizzo di firma pades con relativa estensione pdf, né l'utilizzo da parte del mittente di un indirizzo dìverso rispetto a quello risultante dai pubblici elenchi né finanche un indirizzo del destinatario diverso da quello estratto dai pubblici elenchi ( ipotesi non ricorrente nel caso di specie, come nell'immediato prosieguo) comporta inesistenza della notifica, bensì, al massimo, una nullità della stessa sanabile attraverso il principio del raggiungimento dello scopo: che lo scopo sia stato raggiunto nella presente fattispecie, può dirsi ampiamente provato dalla circostanza che il non ha mosso, in primo grado, alcuna contestazione in ordine alla CP_1 ricezione della notifica degli atti interruttivi depositati da né ha accennato a eventuali lesioni Pt_2 del proprio diritto di difesa
Le eccezioni - mosse in questo grado dall'appellato- di nullità della notifica in quanto effettuata a un indirizzo diverso da quello estratto dai pubblici elenchi non soltanto sono tardive e comunque irrilevanti per quanto appena osservato, ma sono altresì destituite di fondamento alla luce della documentazione prodotta dal'appellante, che viene acquisita ex art 421 cpc, che comprova che l'indirizzo al quale sono stati notificati sia l'atto impugnato che gli atti interruttivi è stato estratto dal registro INIPEC.
Accertata dunque la regolarità della notifica degli atti interruttivi suindicati, non è decorso il termine prescrizionale per nessuno degli avvisi di addebito impugnati, con conseguente rigetto della domanda originaria avanzata dal . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del per entrambi i gradi di CP_1 giudizio, liquidate in dispositivo sulla base del D.M. 147/22, scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1 contro e , avverso la sentenza n. 765/2023 del Giudice del lavoro di Controparte_1 CP_2
Palmi, pubblicata in 20/06/2023 ,accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza:
rRigetta la domanda originaria avanzata dal . CP_1
Condanna a rifondere a e Controparte_1 Controparte_5
le spese di lite, che liquida, per il primo grado di giudizio, in € 2697,00 ciascuno oltre CP_2 accessori di legge, e, per il secondo grado di giudizio, in € 2906,00 ciascuno, oltre accessori di legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)