Articolo 26 della Legge 11 dicembre 1984, n. 848
Articolo 25Articolo 27
Versione
19 dicembre 1984
Art. 26.
In merito allo stato di attuazione del programma triennale di interventi riguardanti la cantieristica e l'armamento, il Ministro della marina mercantile presentera' al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione nella quale sara' evidenziata l'entita' dei contributi erogati per il naviglio specializzato e per quello di cabotaggio e verranno indicate eventuali variazioni in rapporto all'andamento della domanda ed all'utilizzo effettivo dei finanziamenti.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1984