TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 53/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 53/2023 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Renzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Monteroduni (IS) alla via Italo Balbo n.12;
- ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Rosario Mariani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia (IS) alla via Erennio Ponzio n. 56;
- resistente
NONCHE'
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_2 C.F._3 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Renzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Monteroduni (IS) alla via Italo Balbo n.12;
- interventrice
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
- interventore ex lege
1 CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del
10.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.1.2023, proponeva domanda di cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario celebrato con l'odierno resistente presso il Comune di Sessano del Molise (IS) in data 4.9.1994 (Atto n. 2, Parte II, S. A, Anno 1994 – Registri dello stato civile del
Comune di Sessando del Molise), rappresentando l'impossibilità di riconciliarsi con il coniuge, sig.
Controparte_1
In particolare, la ricorrente rappresentava che: - dall'unione matrimoniale nascevano due figli,
e - con il passare del tempo, a causa di sopravvenute incomprensioni, la vita Per_1 CP_2
coniugale diveniva intollerabile e, pertanto, la sig.ra chiedeva la separazione personale dal Pt_1
coniuge; - il giudizio, così instaurato, veniva successivamente trasformato in consensuale e, con decreto del 15.6.2017, il Tribunale di Isernia omologava l'accordo di separazione, che - tra le altre condizioni - prevedeva anche la corresponsione da parte del di un assegno di mantenimento CP_1 in favore dei figli, e quantificato in € 250,00 mensili ciascuno. Per_1 CP_2
Dunque, decorso il termine di cui all'art. 3 L. 898/70 dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e stante la concreta impossibilità di ricostituire il legame coniugale, essendo ormai irreversibile la disgregazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sessano del Molise il 04.09.1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Sessano del Molise, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sessano del Molise di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ai patti a condizioni che saranno definiti dall'On.le
Giudice adito;
- confermare l'assegno di mantenimento in favore dei figli quantificato in € 250,00 ciascuno fino a quando gli stessi non avranno raggiunto la propria autonomia economica;
- assegnare alla sig.ra
l'assegno divorzile di € 200,00 mensili a causa delle sue mutate condizioni economiche;
- Pt_1 condannare il resistente alla refusione di spese e competenze del presente giudizio”.
A fondamento delle proprie pretese, la ricorrente deduceva un netto peggioramento delle proprie condizioni economiche nel corso degli ultimi anni (essendo stata costretta, a causa della pandemia
Covid-19, a locare l'immobile commerciale in cui precedentemente esercitava la propria attività di parrucchiera) e, in merito ai figli - e - rappresentava che, nonostante la loro Per_1 CP_2
maggiore età, non fossero ancora economicamente autosufficienti.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, non ritenendo sussistenti i presupposti per l'erogazione dell'assegno divorzile richiesto
2 dalla ricorrente né dell'assegno di mantenimento da corrispondere in favore dei figli, concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “In via preliminare: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sessano del Molise il 4 settembre 1994 e trascritto nel registro gli altri di matrimonio del Comune di sessano del Molise;
- ordinare la trascrizione presso l'ufficio di stato civile competente;
- la revoca e/o sospensione dell'assegno a carico dei figli in quanto entrambi autosufficienti per tutte le ragioni e motivazioni in premessa;
Nel merito: - rigettare la domanda avanzata dalla sig.ra nonchè di tutti i ricorrenti;
- condannare i ricorrenti alle spese del presente Parte_1 giudizio, attestata la infondatezza delle domande e la temerarietà delle stesse”.
Interveniva, altresì, in giudizio la figlia dei coniugi, , la quale, aderendo alle CP_2
motivazioni prospettate dalla sig.ra nell'ambito del ricorso principale, chiedeva Pt_1 confermarsi, fino al raggiungimento della propria autosufficienza economica, l'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, già disposto in suo favore e a carico del sig. in sede di CP_1
separazione.
Il Presidente, all'esito dell'udienza del 6.4.2023, emetteva i provvedimenti provvisori in conformità
a quelli contenuti nell'accordo di separazione consensuale omologata dal Tribunale in data
15.06.2017, ma escludeva l'assegno di mantenimento in favore della secondogenita, avendo quest'ultima costituito un nucleo familiare autonomo.
All'udienza del 26.9.2023, la ricorrente chiedeva pronuncia sullo status nell'immediato (senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.), a cui il resistente non si opponeva;
pertanto, il Collegio, con sentenza parziale n. 380 del 22.11.2023, dichiarava in via anticipata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. il 4.9.1994 presso il Comune di Pt_1 CP_1
Sessano del Molise (IS).
Nel corso del giudizio, anche in considerazione dei provvedimenti provvisori emessi dal Presidente,
depositava prima rinuncia agli atti e, successivamente, a seguito della mancata CP_2 accettazione della stessa da parte dell'odierno resistente, nella memoria ex art. 183, I termine, modificava la domanda, chiedendo al Tribunale adito di: “..determinare l'importo degli alimenti che lo stesso avrebbe dovuto versare stante l'impossibilità della parte a provvedere alle necessità primarie sue e del figlio, sulla scorta della documentazione allegata attestante lo stato di bisogno della parte;
conseguentemente condannare lo stesso al relativo versamento con accessori come per legge o, se del caso,
a conguagliare tali somme con quanto eventualmente non dovuto”.
Con comparsa conclusionale del 7.2.2025, la sig.ra , invece, si riportava a quanto già dedotto Pt_1
nel ricorso introduttivo, ma riformulava le proprie conclusioni, insistendo per il riconoscimento di un assegno mensile di € 100,00 e per la conferma del diritto al mantenimento per il figlio
. Per_1
3 Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 18.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
******
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Isernia, con la sentenza parziale n. 380 del 22.11.2023 - sopra richiamata - già si è pronunciato, in via anticipata, accogliendo la richiesta avanzata dalle parti.
Occorre, pertanto, soffermarsi sulle domande accessorie formulate dalle stesse.
In ordine alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, giova richiamare la decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, al fine di comporre il contrasto giurisprudenziale insorto sul tema, hanno statuito che "ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287; in senso conforme, anche la recente Cassazione civile sez.
I, 29/08/2024, n. 23323).
In particolare, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli” (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, n.10614).
Ebbene, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in assenza di adeguata prova in merito al nesso causale tra lo squilibrio economico-reddituale delle parti e il contributo fornito dalla ricorrente alla conduzione familiare e al patrimonio comune (tenuto conto, d'altronde, che la
4 ricorrente ha svolto per 30 anni, in proprio, l'attività di parrucchiera), l'assegno divorzile non può essere riconosciuto nella sua componente compensativa, bensì, in ossequio al sopracitato orientamento giurisprudenziale, solo ed esclusivamente nella sua componente assistenziale.
Sul punto, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, con la recente sentenza n. 14691 del 27.5.2024, deve considerarsi che “ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, occorre tener conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti;
pertanto, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica, intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente secondo una valutazione di fatto.
In più occasioni, tra l'altro, la Corte di Cassazione ha ribadito che “..l'assegno divorzile non dipende dal tenore di vita durante il matrimonio, bensì dallo squilibrio economico tra i coniugi, dall'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del coniuge e dalla sua impossibilità di procurarseli, ma, per aver diritto all'assegno, lo stesso deve dare prova di tale condizione” (ex plurimis, Cass. n.
24795/2024).
Ebbene, nel caso di specie, lo squilibrio economico delle parti e l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della ricorrente emergono chiaramente dalla documentazione versata in atti (cfr. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni), ragion per cui - anche in considerazione dell'oggettiva difficoltà, dovuta all'età (58 anni), di ricollocarsi nel mondo del lavoro - il Collegio ritiene di riconoscere all'odierna ricorrente un assegno divorzile di € 100,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, che dovrà essere versato dal resistente alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese (a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti). Pt_1
In merito, invece, alla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente in favore del figlio , si osserva quanto segue. Per_1
Di recente, la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in merito all'onere della prova del diritto al mantenimento e valorizzando il principio di autoresponsabilità, ha ribadito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente;
pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno la
5 propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 17947/2023).
Come chiarito anche da Cass. civ., Sez. 1, n. 5177/2024 (che sul punto richiama Cass. 17183/2020), il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(cfr. Cass. 17183/2020).
Orbene, applicando tali condivisibili coordinate ermeneutiche della Suprema Corte, nel caso di specie, non è stata fornita adeguata prova in merito alla sussistenza del diritto al mantenimento nei termini supra delineati. Ed infatti, il primogenito , tra l'altro oggi ventottenne, come Per_1
emerge dalla documentazione in atti, non ha conseguito alcun diploma, né ha deciso di seguire alcun corso professionale;
tuttavia, raggiunta la maggiore età, ha iniziato a lavorare - seppur con contratto a tempo determinato - presso diverse aziende (quali Nubi srls, Nuovi Orizzonti, Grand
Hotel Europa S.r.l.), così dimostrando la propria cd. “capacità lavorativa e idoneità al reddito”.
Per di più, la documentazione medica prodotta dalla ricorrente, in ordine agli asseriti problemi di salute di , non risulta idonea a provare l'impossibilità di lavorare dello stesso;
infatti, dal Per_1
certificato (in atti) inerente alla visita urologica effettuata dal ragazzo, non emerge che le sue patologie costituiscano un impedimento all'attività lavorativa (come - tra l'altro - dichiarato anche dal dott. con attestazione del 27.3.2023). Per_2
In definitiva, atteso che, in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di autoresponsabilità, il diritto all'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne cessa con la maggiore età, quando si presume raggiunta la capacità lavorativa e con essa l'idoneità al reddito, salva l'ipotesi in cui questi dimostri di essere in una condizione di non autosufficienza incolpevole, perché impegnato con diligenza in un percorso formativo o perché ancora privo di un'occupazione, nonostante un'attiva e ragionata ricerca, nella fattispecie de qua si ritiene che la sig.ra , Pt_1 richiedente l'erogazione dell'assegno per conto del figlio , nulla abbia provato a Per_1
riguardo, con conseguente rigetto - sussistendo tutti i relativi suddetti presupposti - della domanda di parte ricorrente.
La domanda di corresponsione di un assegno alimentare formulata, invece, dalla sig.ra
[...]
- la quale, dopo aver presentato istanza di rinuncia agli atti (non accettata dal resistente), ha CP_2
6 modificato l'originaria domanda di mantenimento, chiedendo gli importi ad essa asseritamente dovuti dal sig. a titolo di alimenti, va rigettata. CP_1
Ed infatti, l'onere probatorio dello stato di bisogno e di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento (presupposti dell'assegno alimentare) grava sul soggetto che richiede la prestazione alimentare.
Sul punto, la richiedente si è limitata a dedurre l'esistenza di tali presupposti, articolando istanze istruttorie inammissibili per la loro genericità. Inoltre, è incontestato che la abbia instaurato CP_1
un nuovo nucleo familiare, con la conseguenza che alcun obbligo appare configurabile allo stato in capo a parte resistente.
Quanto alla richiesta di versamento degli arretrati, la stessa, oltre che infondata, sarebbe comunque inammissibile, atteso che l'art. 40 c.p.c., novellato dalla l. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi degli artt. 33 e 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
È esclusa, quindi, la possibilità del cumulo in un unico processo della domanda di divorzio dei coniugi, soggetta al rito camerale, e di quella di versamento degli arretrati (nel caso di specie gli alimenti 2021 - 2022), soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia e dell'esito della stessa, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , nei termini Controparte_1 Parte_1 indicati in parte motiva, la somma mensile di € 100,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, a titolo di assegno divorzile;
• rigetta tutte le ulteriori domande;
• dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Marco Ponsiglione dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 53/2023 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Renzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Monteroduni (IS) alla via Italo Balbo n.12;
- ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Rosario Mariani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia (IS) alla via Erennio Ponzio n. 56;
- resistente
NONCHE'
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_2 C.F._3 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Renzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Monteroduni (IS) alla via Italo Balbo n.12;
- interventrice
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
- interventore ex lege
1 CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del
10.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.1.2023, proponeva domanda di cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario celebrato con l'odierno resistente presso il Comune di Sessano del Molise (IS) in data 4.9.1994 (Atto n. 2, Parte II, S. A, Anno 1994 – Registri dello stato civile del
Comune di Sessando del Molise), rappresentando l'impossibilità di riconciliarsi con il coniuge, sig.
Controparte_1
In particolare, la ricorrente rappresentava che: - dall'unione matrimoniale nascevano due figli,
e - con il passare del tempo, a causa di sopravvenute incomprensioni, la vita Per_1 CP_2
coniugale diveniva intollerabile e, pertanto, la sig.ra chiedeva la separazione personale dal Pt_1
coniuge; - il giudizio, così instaurato, veniva successivamente trasformato in consensuale e, con decreto del 15.6.2017, il Tribunale di Isernia omologava l'accordo di separazione, che - tra le altre condizioni - prevedeva anche la corresponsione da parte del di un assegno di mantenimento CP_1 in favore dei figli, e quantificato in € 250,00 mensili ciascuno. Per_1 CP_2
Dunque, decorso il termine di cui all'art. 3 L. 898/70 dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e stante la concreta impossibilità di ricostituire il legame coniugale, essendo ormai irreversibile la disgregazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sessano del Molise il 04.09.1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Sessano del Molise, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sessano del Molise di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ai patti a condizioni che saranno definiti dall'On.le
Giudice adito;
- confermare l'assegno di mantenimento in favore dei figli quantificato in € 250,00 ciascuno fino a quando gli stessi non avranno raggiunto la propria autonomia economica;
- assegnare alla sig.ra
l'assegno divorzile di € 200,00 mensili a causa delle sue mutate condizioni economiche;
- Pt_1 condannare il resistente alla refusione di spese e competenze del presente giudizio”.
A fondamento delle proprie pretese, la ricorrente deduceva un netto peggioramento delle proprie condizioni economiche nel corso degli ultimi anni (essendo stata costretta, a causa della pandemia
Covid-19, a locare l'immobile commerciale in cui precedentemente esercitava la propria attività di parrucchiera) e, in merito ai figli - e - rappresentava che, nonostante la loro Per_1 CP_2
maggiore età, non fossero ancora economicamente autosufficienti.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, non ritenendo sussistenti i presupposti per l'erogazione dell'assegno divorzile richiesto
2 dalla ricorrente né dell'assegno di mantenimento da corrispondere in favore dei figli, concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “In via preliminare: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sessano del Molise il 4 settembre 1994 e trascritto nel registro gli altri di matrimonio del Comune di sessano del Molise;
- ordinare la trascrizione presso l'ufficio di stato civile competente;
- la revoca e/o sospensione dell'assegno a carico dei figli in quanto entrambi autosufficienti per tutte le ragioni e motivazioni in premessa;
Nel merito: - rigettare la domanda avanzata dalla sig.ra nonchè di tutti i ricorrenti;
- condannare i ricorrenti alle spese del presente Parte_1 giudizio, attestata la infondatezza delle domande e la temerarietà delle stesse”.
Interveniva, altresì, in giudizio la figlia dei coniugi, , la quale, aderendo alle CP_2
motivazioni prospettate dalla sig.ra nell'ambito del ricorso principale, chiedeva Pt_1 confermarsi, fino al raggiungimento della propria autosufficienza economica, l'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, già disposto in suo favore e a carico del sig. in sede di CP_1
separazione.
Il Presidente, all'esito dell'udienza del 6.4.2023, emetteva i provvedimenti provvisori in conformità
a quelli contenuti nell'accordo di separazione consensuale omologata dal Tribunale in data
15.06.2017, ma escludeva l'assegno di mantenimento in favore della secondogenita, avendo quest'ultima costituito un nucleo familiare autonomo.
All'udienza del 26.9.2023, la ricorrente chiedeva pronuncia sullo status nell'immediato (senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.), a cui il resistente non si opponeva;
pertanto, il Collegio, con sentenza parziale n. 380 del 22.11.2023, dichiarava in via anticipata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. il 4.9.1994 presso il Comune di Pt_1 CP_1
Sessano del Molise (IS).
Nel corso del giudizio, anche in considerazione dei provvedimenti provvisori emessi dal Presidente,
depositava prima rinuncia agli atti e, successivamente, a seguito della mancata CP_2 accettazione della stessa da parte dell'odierno resistente, nella memoria ex art. 183, I termine, modificava la domanda, chiedendo al Tribunale adito di: “..determinare l'importo degli alimenti che lo stesso avrebbe dovuto versare stante l'impossibilità della parte a provvedere alle necessità primarie sue e del figlio, sulla scorta della documentazione allegata attestante lo stato di bisogno della parte;
conseguentemente condannare lo stesso al relativo versamento con accessori come per legge o, se del caso,
a conguagliare tali somme con quanto eventualmente non dovuto”.
Con comparsa conclusionale del 7.2.2025, la sig.ra , invece, si riportava a quanto già dedotto Pt_1
nel ricorso introduttivo, ma riformulava le proprie conclusioni, insistendo per il riconoscimento di un assegno mensile di € 100,00 e per la conferma del diritto al mantenimento per il figlio
. Per_1
3 Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 18.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
******
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Isernia, con la sentenza parziale n. 380 del 22.11.2023 - sopra richiamata - già si è pronunciato, in via anticipata, accogliendo la richiesta avanzata dalle parti.
Occorre, pertanto, soffermarsi sulle domande accessorie formulate dalle stesse.
In ordine alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, giova richiamare la decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, al fine di comporre il contrasto giurisprudenziale insorto sul tema, hanno statuito che "ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287; in senso conforme, anche la recente Cassazione civile sez.
I, 29/08/2024, n. 23323).
In particolare, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli” (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, n.10614).
Ebbene, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in assenza di adeguata prova in merito al nesso causale tra lo squilibrio economico-reddituale delle parti e il contributo fornito dalla ricorrente alla conduzione familiare e al patrimonio comune (tenuto conto, d'altronde, che la
4 ricorrente ha svolto per 30 anni, in proprio, l'attività di parrucchiera), l'assegno divorzile non può essere riconosciuto nella sua componente compensativa, bensì, in ossequio al sopracitato orientamento giurisprudenziale, solo ed esclusivamente nella sua componente assistenziale.
Sul punto, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, con la recente sentenza n. 14691 del 27.5.2024, deve considerarsi che “ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, occorre tener conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti;
pertanto, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica, intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente secondo una valutazione di fatto.
In più occasioni, tra l'altro, la Corte di Cassazione ha ribadito che “..l'assegno divorzile non dipende dal tenore di vita durante il matrimonio, bensì dallo squilibrio economico tra i coniugi, dall'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del coniuge e dalla sua impossibilità di procurarseli, ma, per aver diritto all'assegno, lo stesso deve dare prova di tale condizione” (ex plurimis, Cass. n.
24795/2024).
Ebbene, nel caso di specie, lo squilibrio economico delle parti e l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della ricorrente emergono chiaramente dalla documentazione versata in atti (cfr. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni), ragion per cui - anche in considerazione dell'oggettiva difficoltà, dovuta all'età (58 anni), di ricollocarsi nel mondo del lavoro - il Collegio ritiene di riconoscere all'odierna ricorrente un assegno divorzile di € 100,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, che dovrà essere versato dal resistente alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese (a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti). Pt_1
In merito, invece, alla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente in favore del figlio , si osserva quanto segue. Per_1
Di recente, la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in merito all'onere della prova del diritto al mantenimento e valorizzando il principio di autoresponsabilità, ha ribadito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente;
pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno la
5 propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 17947/2023).
Come chiarito anche da Cass. civ., Sez. 1, n. 5177/2024 (che sul punto richiama Cass. 17183/2020), il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(cfr. Cass. 17183/2020).
Orbene, applicando tali condivisibili coordinate ermeneutiche della Suprema Corte, nel caso di specie, non è stata fornita adeguata prova in merito alla sussistenza del diritto al mantenimento nei termini supra delineati. Ed infatti, il primogenito , tra l'altro oggi ventottenne, come Per_1
emerge dalla documentazione in atti, non ha conseguito alcun diploma, né ha deciso di seguire alcun corso professionale;
tuttavia, raggiunta la maggiore età, ha iniziato a lavorare - seppur con contratto a tempo determinato - presso diverse aziende (quali Nubi srls, Nuovi Orizzonti, Grand
Hotel Europa S.r.l.), così dimostrando la propria cd. “capacità lavorativa e idoneità al reddito”.
Per di più, la documentazione medica prodotta dalla ricorrente, in ordine agli asseriti problemi di salute di , non risulta idonea a provare l'impossibilità di lavorare dello stesso;
infatti, dal Per_1
certificato (in atti) inerente alla visita urologica effettuata dal ragazzo, non emerge che le sue patologie costituiscano un impedimento all'attività lavorativa (come - tra l'altro - dichiarato anche dal dott. con attestazione del 27.3.2023). Per_2
In definitiva, atteso che, in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di autoresponsabilità, il diritto all'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne cessa con la maggiore età, quando si presume raggiunta la capacità lavorativa e con essa l'idoneità al reddito, salva l'ipotesi in cui questi dimostri di essere in una condizione di non autosufficienza incolpevole, perché impegnato con diligenza in un percorso formativo o perché ancora privo di un'occupazione, nonostante un'attiva e ragionata ricerca, nella fattispecie de qua si ritiene che la sig.ra , Pt_1 richiedente l'erogazione dell'assegno per conto del figlio , nulla abbia provato a Per_1
riguardo, con conseguente rigetto - sussistendo tutti i relativi suddetti presupposti - della domanda di parte ricorrente.
La domanda di corresponsione di un assegno alimentare formulata, invece, dalla sig.ra
[...]
- la quale, dopo aver presentato istanza di rinuncia agli atti (non accettata dal resistente), ha CP_2
6 modificato l'originaria domanda di mantenimento, chiedendo gli importi ad essa asseritamente dovuti dal sig. a titolo di alimenti, va rigettata. CP_1
Ed infatti, l'onere probatorio dello stato di bisogno e di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento (presupposti dell'assegno alimentare) grava sul soggetto che richiede la prestazione alimentare.
Sul punto, la richiedente si è limitata a dedurre l'esistenza di tali presupposti, articolando istanze istruttorie inammissibili per la loro genericità. Inoltre, è incontestato che la abbia instaurato CP_1
un nuovo nucleo familiare, con la conseguenza che alcun obbligo appare configurabile allo stato in capo a parte resistente.
Quanto alla richiesta di versamento degli arretrati, la stessa, oltre che infondata, sarebbe comunque inammissibile, atteso che l'art. 40 c.p.c., novellato dalla l. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi degli artt. 33 e 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
È esclusa, quindi, la possibilità del cumulo in un unico processo della domanda di divorzio dei coniugi, soggetta al rito camerale, e di quella di versamento degli arretrati (nel caso di specie gli alimenti 2021 - 2022), soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia e dell'esito della stessa, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , nei termini Controparte_1 Parte_1 indicati in parte motiva, la somma mensile di € 100,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, a titolo di assegno divorzile;
• rigetta tutte le ulteriori domande;
• dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Marco Ponsiglione dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
7