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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1962/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Elvira Buzzelli, all'esito dell'udienza del 24.02.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
1962 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 - fascicolo assegnato in data
11.09.2024 - discussa, in data 24.02.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nato in Brasile il [...], in [...] e, unitamente a Parte_1
, in qualità di esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale sulle due figlie minori , nata in [...] il Persona_1
03/04/2009 e , nata in [...] il [...], Persona_2 [...]
, nato in [...] il [...], nonché Pt_2 Parte_3
, nata in [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo
[...]
degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo de Simone e dall'Avv. Valeria Saitta, in virtù di procura in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la
Procura della Repubblica, SEDE, in data 24.10.2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis nonché iure matrimonii.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2023, , in proprio e, unitamente a Parte_1
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle due Controparte_1
figlie minori e , , nonché Persona_1 Persona_2 Parte_2
adivano, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 Parte_3 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir Controparte_2
accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
i) Quanto a , in proprio e, unitamente a Parte_1 CP_1 Controparte_1
, in qualità esercente la responsabilità genitoriale sulle due figlie minori
[...] [...]
e , nonché , essi ponevano, a Persona_1 Persona_2 Parte_2 sostegno della loro domanda, l'intervenuto acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure sanguinis.
In particolare, detti ricorrenti allegavano (i) di essere discendenti in linea retta di Persona_3
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di
[...]
cui al doc. n. 1 indice del fascicolo di parte ricorrente), avo cittadino italiano, nato in [...], a
Monteodorisio (CH), in data 29.11.1936, emigrato in Brasile in data non conosciuta e (ii) che quest'ultimo e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico. Detti ricorrenti allegavano (e asseveravano) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Brasile, in data 12.10.1959, ; Persona_3 Persona_4
▪ quest'ultimo diveniva padre dei due ricorrenti e;
Parte_2 Parte_1
▪ da quest'ultimo nascevano le due ricorrenti e Persona_1 Persona_2
.
[...]
ii) Quanto a (alla nascita Parte_3 Parte_3 essa, invece, poneva, a sostegno della propria domanda, l'intervenuto acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure matrimonii. In particolare, la stessa adduceva di aver contratto matrimonio con - discendente diretto di - in data Persona_4 Persona_3
20.09.1980;
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, dovendosi pertanto in questa sede CP_2
dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, con riferimento a entrambe le domande, occorre effettuare il relativo vaglio di ammissibilità.
In riferimento al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, giova premettere come il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto agli interessati unicamente dalle Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
3 In particolare, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma,
19.12.2019 e 5.12.2014).
1. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii proposta da (alla nascita Parte_3 [...]
). Parte_3
Applicando tali principi al caso di specie, la domanda proposta da Parte_3
(alla nascita ) è, in questa sede, inammissibile, benché il
[...] Parte_3 matrimonio con sia stato celebrato in data antecedente all'entrata in vigore Persona_4
della L. 123/1983.
In primo luogo, infatti, la procedura amministrativa iure matrimonii è diversa e distinta da quella iure sanguinis, cosicché non si può automaticamente inferire che la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii sia, al pari di quella iure sanguinis, defatigante. Cosicché, potrebbe non essere necessario, per l'interessato, rivolgersi all'A.G., ben potendo esso coltivare la propria domanda in via amministrativa.
In secondo luogo, la ricorrente (alla nascita Parte_3 [...]
non ha fornito la prova di aver previamente azionato la corretta procedura Parte_3
richiesta dal (motivo per cui il doc. n. 12, prodotto da parte ricorrente, non può Parte_4
assolvere alla funzione di proposizione di idonea istanza) al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii, cosicché difetta, ai fini che qui interessano, la prova della sussistenza dell'interesse ad agire.
2.1 In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis: i presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis iure sanguinis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n.
25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016). I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status civitatis italiano iure sanguinis in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis iure sanguinis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.2 La prova della discendenza secondo la L. 555/1912 ai fini dell'acquisto iure sanguinis del diritto di cittadinanza.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti , in Parte_1
proprio e, unitamente a , in qualità di esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sulle due figlie minori e Persona_1 Persona_2
, nonché (cfr. docc. da n. 1 a n. 11 indice del fascicolo di parte
[...] Parte_2
ricorrente) comprova la discendenza dei richiamati ricorrenti dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di primo Persona_4 discendente dell'avo italiano - nato in [...] in data [...], trova applicazione, ai fini che qui ci interessano, la disciplina di cui all'art. 7 della L. 555/1912, che così recita: “[…] il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Tale disposizione, nell'enunciare la deroga al principio dell'unicità della cittadinanza previsto dall'art. 1 della medesima legge, stabilisce che il figlio naturale di un cittadino italiano residente all'estero non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. Con la conseguenza per la quale il cittadino
5 straniero può cumulare in capo a sé la doppia cittadinanza, quella del Paese straniero in cui è nato (cittadinanza iure soli) e quella italiana (cittadinanza iure sanguinis). In tal senso, si è orientata anche la giurisprudenza più recente (S.C. di Cassazione, SS.UU., sentenze nn.
25317/2022 e 12894/2023).
2.3. La continuità nella trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e
7 L. 555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti in linea retta.
Nel caso di specie, , in proprio e, unitamente a Parte_1 Controparte_1
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle due figlie minori
[...] [...]
e , nonché hanno, in primo luogo, Persona_1 Persona_2 Parte_2 provato che l'avo, , non si è naturalizzato (cfr. certificato negativo di Persona_3
naturalizzazione, doc. n. 3 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che ha acquisito la cittadinanza Persona_4
brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato in [...] (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei detti ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei sopraindicati ricorrenti.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
, in proprio e, unitamente a , in qualità di Parte_1 Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulle due figlie minori e Persona_1
, nonché , accerta e dichiara il diritto di questi ultimi al Persona_2 Parte_2
riconoscimento in loro favore dello status iure sanguinis di cittadini italiani.
Anche l'istanza di detti ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”. Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per Controparte_2 esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire dei sopraindicati ricorrenti - le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
Ragioni di equità inducono il Tribunale a dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio anche nei confronti di . Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1962/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_3
;
[...]
3) in accoglimento del ricorso proposto da , da Parte_1
, da e da Persona_1 Persona_2
, accerta e dichiara il loro diritto al riconoscimento dello status di Parte_2
cittadini italiani;
4) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_2
dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
7 5) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
6) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti di tutti i ricorrenti.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Elvira Buzzelli, all'esito dell'udienza del 24.02.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
1962 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 - fascicolo assegnato in data
11.09.2024 - discussa, in data 24.02.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nato in Brasile il [...], in [...] e, unitamente a Parte_1
, in qualità di esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale sulle due figlie minori , nata in [...] il Persona_1
03/04/2009 e , nata in [...] il [...], Persona_2 [...]
, nato in [...] il [...], nonché Pt_2 Parte_3
, nata in [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo
[...]
degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo de Simone e dall'Avv. Valeria Saitta, in virtù di procura in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la
Procura della Repubblica, SEDE, in data 24.10.2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis nonché iure matrimonii.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2023, , in proprio e, unitamente a Parte_1
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle due Controparte_1
figlie minori e , , nonché Persona_1 Persona_2 Parte_2
adivano, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 Parte_3 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir Controparte_2
accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
i) Quanto a , in proprio e, unitamente a Parte_1 CP_1 Controparte_1
, in qualità esercente la responsabilità genitoriale sulle due figlie minori
[...] [...]
e , nonché , essi ponevano, a Persona_1 Persona_2 Parte_2 sostegno della loro domanda, l'intervenuto acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure sanguinis.
In particolare, detti ricorrenti allegavano (i) di essere discendenti in linea retta di Persona_3
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di
[...]
cui al doc. n. 1 indice del fascicolo di parte ricorrente), avo cittadino italiano, nato in [...], a
Monteodorisio (CH), in data 29.11.1936, emigrato in Brasile in data non conosciuta e (ii) che quest'ultimo e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico. Detti ricorrenti allegavano (e asseveravano) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Brasile, in data 12.10.1959, ; Persona_3 Persona_4
▪ quest'ultimo diveniva padre dei due ricorrenti e;
Parte_2 Parte_1
▪ da quest'ultimo nascevano le due ricorrenti e Persona_1 Persona_2
.
[...]
ii) Quanto a (alla nascita Parte_3 Parte_3 essa, invece, poneva, a sostegno della propria domanda, l'intervenuto acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure matrimonii. In particolare, la stessa adduceva di aver contratto matrimonio con - discendente diretto di - in data Persona_4 Persona_3
20.09.1980;
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, dovendosi pertanto in questa sede CP_2
dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, con riferimento a entrambe le domande, occorre effettuare il relativo vaglio di ammissibilità.
In riferimento al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, giova premettere come il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto agli interessati unicamente dalle Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
3 In particolare, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma,
19.12.2019 e 5.12.2014).
1. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii proposta da (alla nascita Parte_3 [...]
). Parte_3
Applicando tali principi al caso di specie, la domanda proposta da Parte_3
(alla nascita ) è, in questa sede, inammissibile, benché il
[...] Parte_3 matrimonio con sia stato celebrato in data antecedente all'entrata in vigore Persona_4
della L. 123/1983.
In primo luogo, infatti, la procedura amministrativa iure matrimonii è diversa e distinta da quella iure sanguinis, cosicché non si può automaticamente inferire che la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii sia, al pari di quella iure sanguinis, defatigante. Cosicché, potrebbe non essere necessario, per l'interessato, rivolgersi all'A.G., ben potendo esso coltivare la propria domanda in via amministrativa.
In secondo luogo, la ricorrente (alla nascita Parte_3 [...]
non ha fornito la prova di aver previamente azionato la corretta procedura Parte_3
richiesta dal (motivo per cui il doc. n. 12, prodotto da parte ricorrente, non può Parte_4
assolvere alla funzione di proposizione di idonea istanza) al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii, cosicché difetta, ai fini che qui interessano, la prova della sussistenza dell'interesse ad agire.
2.1 In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis: i presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis iure sanguinis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n.
25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016). I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status civitatis italiano iure sanguinis in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis iure sanguinis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.2 La prova della discendenza secondo la L. 555/1912 ai fini dell'acquisto iure sanguinis del diritto di cittadinanza.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti , in Parte_1
proprio e, unitamente a , in qualità di esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sulle due figlie minori e Persona_1 Persona_2
, nonché (cfr. docc. da n. 1 a n. 11 indice del fascicolo di parte
[...] Parte_2
ricorrente) comprova la discendenza dei richiamati ricorrenti dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di primo Persona_4 discendente dell'avo italiano - nato in [...] in data [...], trova applicazione, ai fini che qui ci interessano, la disciplina di cui all'art. 7 della L. 555/1912, che così recita: “[…] il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Tale disposizione, nell'enunciare la deroga al principio dell'unicità della cittadinanza previsto dall'art. 1 della medesima legge, stabilisce che il figlio naturale di un cittadino italiano residente all'estero non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. Con la conseguenza per la quale il cittadino
5 straniero può cumulare in capo a sé la doppia cittadinanza, quella del Paese straniero in cui è nato (cittadinanza iure soli) e quella italiana (cittadinanza iure sanguinis). In tal senso, si è orientata anche la giurisprudenza più recente (S.C. di Cassazione, SS.UU., sentenze nn.
25317/2022 e 12894/2023).
2.3. La continuità nella trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e
7 L. 555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti in linea retta.
Nel caso di specie, , in proprio e, unitamente a Parte_1 Controparte_1
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle due figlie minori
[...] [...]
e , nonché hanno, in primo luogo, Persona_1 Persona_2 Parte_2 provato che l'avo, , non si è naturalizzato (cfr. certificato negativo di Persona_3
naturalizzazione, doc. n. 3 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che ha acquisito la cittadinanza Persona_4
brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato in [...] (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei detti ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei sopraindicati ricorrenti.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
, in proprio e, unitamente a , in qualità di Parte_1 Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulle due figlie minori e Persona_1
, nonché , accerta e dichiara il diritto di questi ultimi al Persona_2 Parte_2
riconoscimento in loro favore dello status iure sanguinis di cittadini italiani.
Anche l'istanza di detti ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”. Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per Controparte_2 esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire dei sopraindicati ricorrenti - le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
Ragioni di equità inducono il Tribunale a dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio anche nei confronti di . Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1962/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_3
;
[...]
3) in accoglimento del ricorso proposto da , da Parte_1
, da e da Persona_1 Persona_2
, accerta e dichiara il loro diritto al riconoscimento dello status di Parte_2
cittadini italiani;
4) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_2
dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
7 5) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
6) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti di tutti i ricorrenti.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Buzzelli