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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 21/05/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
ESENTE dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere Oggetto: Licenziamento individuale – ha pronunciato la seguente reclamo ex art. 1 l. n. 92/2012 SENTENZA
nella causa civile iscritta sub n. 6/2024 RGL promossa
da
, nato in [...] il [...], residente in Parte_1
Sicignano degli Alburni alla Via S. Rosa 1, Frazione Galdo,
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dal
Prof. Avv. Antonio Pileggi (C.F. – fax C.F._1
068558892 – PEC ) e Email_1
dall'Avv. Antonio Turco (C.F. – PEC C.F._2
, elettivamente domiciliato Email_2
presso il secondo in Sicignano degli Alburni, via Europa n. 25,
giusta procura in calce al presente atto;
- reclamante -
contro
1 in persona della sua legale rappresentante e CP_1
procuratrice munita degli occorrenti poteri Controparte_2
con sede legale in Chienes (BZ), via Valle Pusteria n. 21, codice fiscale , partita iva , rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2
difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Sergio
Passerini (1) ed Emilian Marku (2), entrambi del Foro di Milano,
e presso gli stessi avvocati elettivamente domiciliata in Milano,
via Lorenzo Mascheroni 31, in forza della procura speciale già
depositata in primo grado e depositata telematicamente anche con la memoria difensiva di costituzione,
- reclamata –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 7/2024 di data 26.01.2024 –
reclamo ex art. 1 comma 58 legge n. 92 del 2012
Causa decisa all'udienza del 14 maggio 2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori del reclamante:
“in riforma della sentenza reclamata, l'Ecc.ma Corte di Appello di
Trento voglia:
1 - accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di
lavoro ex art. 2094 c.c. o comunque eterorganizzata ex art. 2,
comma 1, D.lgs. n. 81 del 2015, o comunque parasubordinata ai
sensi e per gli effetti degli artt. 61 e 69, D.lgs. n. 276 del 2003,
con riferimento all'attività di Consulente Tecnico Commerciale
2 svolta dal , e, per l'effetto, considerare il rapporto di lavoro Pt_1
subordinato a decorrere, quanto meno, dal 1° gennaio 2015, o da
altra data che sarà accertata in corso di causa;
2 - accertare e dichiarare la nullità del licenziamento del tutto
immotivato intimato al ed in violazione del Parte_2
divieto di cui all'art. 46 D.L. n. 18 del 2020 (convertito in L. n.
27/2020) più volte prorogato, da ultimo, dall'art. 8, comma 9,
D.L. n. 41 del 2021 (poi convertito in L. 69/2021) con le
conseguenze di cui all'art. 18, comma 1, ed in subordine, comma
4, l. n. 300 del 1970 ordinando alla Società resistente di
reintegrarlo nel posto di lavoro e di risarcirgli il danno in misura
pari alle retribuzioni maturate dal momento del licenziamento
fino a quello dell'effettiva reintegrazione, con i relativi contributi
previdenziali; con ogni tutela subordinata di cui all'art. 18 citato
stante la totale mancanza di motivazione del licenziamento.
Con vittoria di spese processuali.
Per l'ipotesi che, persistendo nella scorrettezza, continui CP_1
ad asserire che i bigliettini da visita dei colleghi se li sarebbe
“fatti da solo” il chiediamo siano escussi come testi i Pt_1
Sig.ri e anche Testimone_1 Testimone_2
sulla circostanza relativa al momento in cui si sono determinati a
fornirne copia al .” Pt_1
del procuratore di parte reclamata:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, rigettare, per tutti i motivi esposti, il
reclamo proposto dal sig. e tutte le domande da lui Parte_1
3 proposte nei confronti di confermando la sentenza CP_1
del Tribunale di Bolzano n. 11/2024, pubblicata il 26 gennaio
2024.
Con il favore delle spese anche del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'oggetto della controversia può essere riassunto come segue: con il ricorso ex art. 1, comma 48, l. n. 92 del 2012
depositato il 28 dicembre 2021 ha dedotto che, Parte_1
pacificamente assunto come agente dal 1996 da CP_1
(negli anni variata di denominazione), via via nel tempo a partire dal 2005 avrebbe affiancato all'attività di agente l'ulteriore attività di consulente e che pian piano tale ulteriore attività di consulente avrebbe assorbito ogni sua attività e/o comunque sarebbe diventata la sua attività preponderante.
L'attività di consulente sarebbe stata svolta in regime di parasubordinazione, senza progetto, con la conseguenza che doveva trovare applicazione la disciplina del lavoro subordinato in virtù dell'art. 69 comma 1 D.Lgs 276/2003 o in subordine a decorrere dal 1.1.2016 dell'art. 2 D.Lgs. 81/2015, e che il recesso della resistente dal contratto di agenzia avvenuto nel mese di aprile 2021 doveva essere qualificato quale licenziamento, per di più ritorsivo, con tutte le conseguenze del caso. Solo in subordine parte ricorrente ha chiesto la condanna della società al pagamento dell'indennità di mancato preavviso,
suppletiva di clientela e FIRR maturati in forza del rapporto di
4 agenzia formalmente intercorso tra le parti.
Sin dalla costituzione in giudizio nella fase sommaria la ha negato lo svolgimento da parte dell'agente di CP_1
ulteriore attività di consulenza a favore della società, tanto più
in regime di parasubordinazione e/o subordinazione.
Istruita la causa, il Giudice della fase sommaria ha riconosciuto lo svolgimento da parte del ricorrente di una ulteriore attività anche di consulenza, ma non ha ritenuto integrata la prova dello svolgimento di tale attività a favore della né lo svolgimento di tale attività in forma CP_1
subordinata e quindi ha rigettato la domanda principale,
accogliendo la sola domanda subordinata, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Il giudizio di opposizione introdotto da con Parte_1
ricorso depositato il 21 agosto 2023 è stato definito con la sentenza gravata, con la quale il ricorso è stato respinto con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese in favore di
CP_3
2. Avverso la decisione il soccombente ha interposto
[...]
reclamo ex art. 1 comma 58 l. 92/2012 dolendosi, nel merito,
della valutazione espressa in primo grado di assenza di prova del requisito del coordinamento e censurando altresì la regolamentazione delle spese, sia da parte del giudice della fase sommaria, che ne aveva disposta la compensazione, sia da parte di quello del giudizio di opposizione, che le aveva poste a
5 carico di . Parte_1
Si è costituita per resistere la società con CP_1
richiesta di conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata definita con il dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado è, in estrema sintesi, il seguente:
− è provato in causa lo svolgimento di ulteriore attività di consulenza, come già accertato a seguito di istruttoria da parte del Giudice assegnatario del procedimento nella precedente fase sommaria;
− ciononostante non può farsi discendere automaticamente dalla accertata prestazione di attività di consulenza,
“peraltro in parte accessoria/connaturata rispetto a quella
di agenzia”, la prova che detta attività sia stata svolta in misura prevalente rispetto a quella di agenzia e in regime di parasubordinazione a favore della CP_1
− i biglietti da visita prodotti in giudizio dal ricorrente nulla provano, essendone stata contestata la provenienza dalla società CP_1
− non offre adeguata prova dello svolgimento di attività di consulenza in regime di parasubordinazione neppure il fatto che il ricorrente fosse dotato di casco e gilet con logo per andare in cantiere, dal momento che non è CP_1
6 dimostrato né che tali dispositivi provengano dalla società
opposta, né che siano stati forniti per lo svolgimento di attività di consulenza, né che gli altri consulenti ne facessero uso, non potendosi escludere (tenuto conto della dichiarazione del teste ) che anche gli agenti Tes_3
fossero dotati di gilet e caschetto per eventuali accessi in cantiere;
− sarebbe spettato al ricorrente provare il coordinamento dell'attività di consulenza prestata da parte di CP_1
ma i testimoni escussi nulla hanno saputo riferire
[...]
in merito ai rapporti tra il ricorrente e la società opposta;
l'ing. Direttore Vendite, non è stato indicato Tes_4
come teste a conferma degli asseriti report settimanali sull'attività di consulenza tecnica commerciale svolta dal ricorrente;
peraltro, attesa la separazione tra Marketing e
Sales adottata dalla il ricorrente avrebbe CP_1
semmai dovuto essere coordinato dall'area Marketing, che tuttavia non faceva capo al Direttore vendite, ma al BMI
Expert Coordinator;
lo svolgimento di attività di consulenza da parte del signor è smentito anche Pt_1
dai contratti relativi a due “area designers” riguardanti la zona del ricorrente (conclusi con e Testimone_5
, che quindi risultava già coperta dai Testimone_6
consulenti della CP_1
− la fattura dell'anno 2019 emessa da e Parte_1
7 prodotta sub allegato n. 14 di parte resistente induce a concludere che l'attività di consulenza, ove svolta dal ricorrente, sia stata prestata non già per conto di CP_1
bensì in proprio;
[...]
− valutate le dichiarazioni dei testi, può osservarsi che le indicazioni in merito al prodotto e le delucidazioni sullo stesso, che risultano essere state fornite dal ricorrente,
sono da qualificare non tanto quali attività consulenziali,
bensì più correttamente quali attività accessorie e complementari rispetto a quella di agenzia, finalizzate a far conoscere il prodotto a professionisti (architetti e ingegneri);
− contrasta, infine, con l'allegazione del ricorrente, secondo cui a partire dal 2005 l'attività di consulente sarebbe divenuta di gran lunga prevalente rispetto a quella di agente, la rilevata crescita delle provvigioni maturate dal signor nel periodo 2004 – 2012, con un primo Pt_1
picco raggiunto proprio negli anni 2005 (euro 32.012,35),
2006 (euro 34.453,66) e 2007 (euro 31.654,00).
2. Con un unico motivo l'impugnante censura sotto diversi profili (che di seguito si riassumono) la conclusione raggiunta in primo grado, per la quale il dedotto svolgimento, di attività di consulenza in favore della società in CP_1
regime di parasubordinazione non sarebbe stato provato.
2.1. Innanzitutto la critica del reclamante investe il
8 giudizio di irrilevanza espresso dal Giudice del lavoro rispetto ai biglietti da visita da lui prodotti in giudizio, indicanti la qualifica di “consulente tecnico commerciale”, i quali, a suo parere, costituirebbero la “prova regina” della propria tesi, in quanto dimostrerebbero “sia che il non fosse un agente Pt_1
per e facesse ben altro;
sia che svolgesse la propria CP_1
attività “in connessione o collegamento con il preponente stesso,
per contribuire al conseguimento delle finalità cui esso mira””
(così il reclamo, a pag. 8).
Deduce il reclamante che la avversaria contestazione della provenienza dei biglietti da visita da parte della società
sarebbe stata svolta in mala fede, per cui il Giudice di CP_1
primo grado non avrebbe dovuto omettere di considerare tale evidenza documentale decisiva ai fini della prova della parasubordinazione. Il Giudice di primo grado, sostiene parte impugnante, si sarebbe così dimostrato “diffidente verso quel
lavoratore che il diritto del lavoro tutela”, ovvero ritenendo che
“non mente spudoratamente (verso cui nutre a priori la CP_1
massima fiducia)” ma invece “mente, per principio, che si Pt_1
sarebbe fatto da solo il biglietto da visita (se non proviene da
da chi proviene?)”. CP_1
Sarebbe spettato a sostiene il signor CP_1
, dimostrare di non avergli fornito i biglietti da visita e Pt_1
deduce di avere invano, indicato come teste l'impiegata della società reclamata che glieli avrebbe inviati.
9 Ricorda di avere comunque prodotto dinanzi al Tribunale,
il quale lo avrebbe tuttavia ignorato, un biglietto da visita “di un
vero agente (Libero del Cioppo: qui all. 2)” che, proprio per questo, è ivi qualificato “Consulente Commerciale” e non
“Consulente Tecnico Commerciale”.
Il reclamante insiste quindi per l'assunzione di un nuovo teste, , anche egli un “vero agente”, Testimone_2
avendo la qualifica di “Consulente Commerciale”, come risulta dal biglietto che viene depositato dinanzi alla Corte di Appello
quale allegato n. 3).
2.2. Si duole poi il reclamante della argomentazione del
Giudice del lavoro, per la quale egli avrebbe dovuto provare che il casco ed il gilet da lavoro gli sarebbero stati forniti “per lo
svolgimento di attività di consulenza”. In tal modo la sentenza di primo grado avrebbe esonerato totalmente CP_1
dall'onere di provare “(come sarebbe stato facilissimo facesse se
fosse stato vero) che anche ad altri agenti avesse fornito casco e
gilet.”.
2.3. Oggetto di critica è inoltre il seguente passaggio della motivazione del provvedimento impugnato: “Se anche può
affermarsi che lo svolgimento di attività diversa e ulteriore
rispetto a quella di agente effettivamente è stata provata in
giudizio, non può – a fronte della ferma contestazione di – CP_1
per ciò solo concludersi che la stessa sia stata svolta a favore di
e che la stessa sia stata svolta in regime di CP_1
10 parasubordinazione”.
Il reclamante esprime innanzitutto forte perplessità
rispetto alla possibilità adombrata dal Giudicante che l'attività
di assistenza tecnica pre/post vendita prestata – come accertato dal Giudicante – sia stata svolta all'insaputa della società.
Evidenzia altresì che la constatazione della prova dello svolgimento di un'attività diversa ed ulteriore rispetto a quella di agente avrebbe dovuto indurre il Giudice di primo grado a concludere che detta attività, in quanto strettamente collegata al rapporto di agenzia, non poteva che essere anch'essa coordinata, “essendo assurdo fosse scoordinata (e che fosse
coordinata soltanto l'attività di agente!)”.
2.4. Le pagine da 12 a 17 del reclamo sono dirette a confutare le ulteriori argomentazioni della sentenza di prime cure.
Le doglianze vengono qui riportate sinteticamente:
a) quanto alla mancata indicazione dell'ing. quale Tes_4
testimone, avrebbe errato il Tribunale nel sostenere che solo in questo modo il signor avrebbe potuto Pt_1
dimostrare il coordinamento, esigendo questo unicamente la “prova del collegamento o della connessione dell'attività
con i fini aziendali”;
b) contrariamente a quanto scritto in sentenza, non sarebbe pensabile che i testimoni escussi potessero riferire anche sui rapporti contrattuali a monte tra il lavoratore ed il
11 datore di lavoro o preponente;
in ogni caso il Giudice del lavoro, in quanto tenuto alla ricerca della verità materiale nei limiti delle allegazioni delle parti, avrebbe potuto chiedere chiarimenti ai testi;
c) non sarebbe stato corretto concludere che, non essendovi prova di coordinamento da parte dell'area Marketing, ma unicamente da parte del settore - come, peraltro, Pt_3
riferito dai soli testi della società – l'attività di CP_1
consulenza non poteva ritenersi svolta, non rilevando, ad avviso del reclamante, chi ha effettuato il coordinamento,
tantopiù in un caso in cui si era ritenuto dimostrato lo svolgimento di attività diversa e ulteriore rispetto a quella di agente;
d) anche l'argomentazione fondata sulla avvenuta conclusione di due contratti relativi a due “area designers” - e Testimone_5 Testimone_6
destinate alla zona del ricorrente - secondo la quale tali rapporti di lavoro consentirebbero di presumere che non necessitasse di altri consulenti, si CP_1
porrebbe in contrasto con la constatazione dello svolgimento di attività di consulenza da parte del;
Pt_1
inoltre, evidenzia il reclamante, la sentenza impugnata avrebbe trascurato di sottolineare che, come risulterebbe dai citati contratti, l'arch. sarebbe stata Tes_5
incaricata proprio nel periodo finale del rapporto oggetto
12 di causa (dal gennaio 2021), quando massimo sarebbe stato lo scontro con il , e in sua sostituzione, Pt_1
mentre la signora sarebbe stata incaricata solo per Tes_6
un brevissimo periodo (marzo-dicembre 2015);
e) l'impostazione, per cui il signor “era un ottimo Pt_1
agente” che “aveva compreso che in relazione a prodotti
particolarmente tecnici quali quelli oggetto del mandato di
agenzia non è il cliente finale che li sceglie, bensì
l'architetto/ ingegnere che li inserisce già in progetto”
sarebbe contraddittoria, posto che l'attività in questione non sarebbe qualificabile come di vendita e di raccolta di ordini di vendita, essendo svolta a favore di soggetti che non fanno ordini;
f) lo stesso pro-forma di fattura del giugno 2019 prodotto dalla (suo all.14) dimostrerebbe che il signor CP_1
non avrebbe operato in proprio: il destinatario Pt_1
della fattura, infatti, avrebbe inviato la propria risposta non solo al reclamante, ma anche a BMI Italia, ritenendo,
evidentemente, che le prestazioni indicate nella fattura
(“consulenza inerente al vostro fabbricato con più visite al
vostro cantiere, …”) inerissero ai servizi di consulenza tecnico-commerciale forniti dalla BMI tramite propri incaricati;
vanamente sarebbe stato chiesto al Tribunale
di Bolzano di ordinare a di produrre la CP_1
risposta inviata al cliente;
13 g) in relazione alle provvigioni maturate negli anni
2005/2006/2007, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'incremento delle vendite con conseguente aumento delle provvigioni avrebbe potuto essere ascritto proprio all'attività di consulente tecnico commerciale;
la sentenza avrebbe poi dovuto esaminare anche i fatturati degli anni successivi al 2012, quando nella zona di competenza del reclamante sarebbero stati inseriti altri agenti proprio al fine di consentirgli di dedicarsi all'attività consulenziale.
2.5. Vengono inoltre riportate nell'atto di reclamo, a conferma dell'affermato svolgimento di attività di consulente tecnico commerciale da parte di , le deposizioni Parte_1
dei testi e Testimone_7 Testimone_8 Tes_9
, nonché quelle dei testi indicati dalla reclamata,
[...] Tes_10
e .
[...] Testimone_11 Testimone_12
2.6. L'ultima censura attiene il capo relativo alle spese processuali.
La condanna del reclamante alla rifusione delle stesse in favore di è ritenuta ingiusta, posto che non CP_1
avrebbe considerato l'accoglimento, da parte del Giudice della fase sommaria, della domanda subordinata di pagamento delle somme ancora dovute a fine rapporto di agenzia, ovvero l'indennità di mancato preavviso, l'indennità supplettiva di clientela ed il FIRR. Per il reclamante sarebbe ingiustificata
14 altresì la compensazione delle spese all'esito della fase sommaria, attesa la scorretta condotta di che CP_1
aveva omesso di versare le spettanze di fine rapporto pacificamente dovute al lavoratore.
3. La pronuncia adottata in primo grado si sottrae alle censure che le vengono mosse in questa sede di reclamo e deve essere confermata.
3.1. All'esame del merito si ritiene opportuno anteporre le seguenti brevi osservazioni riguardo al contesto normativo di riferimento, tenuto conto che nel ricorso introduttivo di primo grado il reclamante richiama sia la disciplina di cui all'art. 69
del d.lgs. n. 276 del 2003, sia quella di cui all'art. 2 del d.lgs. n.
81 del 2015.
La parasubordinazione dedotta dall'impugnante, pur rientrando nel più ampio genere di lavoro autonomo, si caratterizza e si distingue per la presenza degli elementi della continuità e della coordinazione.
A livello normativo, tale figura era stata riconosciuta ai sensi dell'art. 409 n. 3) c.p.c., ove è stabilito che il rito lavoristico si applica anche ai rapporti - formalmente riconducibili nell'area del lavoro autonomo – connotati dallo svolgimento di una “prestazione continuativa e coordinata
prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato”.
Da tale definizione ha tratto origine la fattispecie della
15 “collaborazione coordinata e continuativa”, dotata di autonoma fisionomia grazie ai ripetuti interventi legislativi che, sul piano fiscale e previdenziale, ne hanno progressivamente arricchito la disciplina.
Il requisito della continuità, senza implicare necessariamente una molteplicità ininterrotta di incarichi,
rinvia ad una collaborazione durevole nel tempo, anche attraverso un unico contratto di durata apprezzabile.
La prevalente personalità viene intesa come “prevalenza
dell'attività del lavorato sugli altri fattori impiegati per
l'esecuzione dell'obbligazione prevista, anche sul capitale”
(Cassazione civile sez. lav., 19/04/2002, n.5698).
Il requisito del coordinamento, infine, implica un collegamento funzionale del collaboratore con l'attività
economica del committente, rispetto al cui perseguimento essa
è strumentale.
Posto che con il tempo si è manifestata la tendenza ad utilizzare le collaborazioni parasubordinate in un'ottica elusiva,
con il d.lgs. n. 276/2003, il legislatore ha previsto che, salvo limitate eccezioni, non fosse più possibile stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza che fossero contestualmente stipulati “uno o più progetti specifici
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
lavoratore”, pena la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
16 Allo stesso tempo, ai lavoratori a progetto è stata attribuita una limitata serie di garanzie in relazione ai contenuti minimi del progetto, al compenso del prestatore e alle tutele previste in caso di gravidanza, malattia e infortunio (artt. 62, 63
e 66).
Se il lavoro a progetto ha costituito, per più di un decennio, il centro degli interventi sul lavoro parasubordinato,
gli artt. 2 e 52 del D. Lgs. 81/2015 hanno rappresentato una netta inversione di tendenza in materia.
Il Jobs Act, invero, pur lasciando in vita le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3, c.p.c., ha abolito completamente il lavoro a progetto, eliminando le garanzie che erano state riconosciute a questa categoria di lavoratori.
Tra le norme abrogate dal d.lgs. 81/2015, vi è anche l'art. 69 comma 1° del d.lgs. 276/2003, il quale, secondo la previsione di cui all'art. 1 comma 24 legge n. 92/2012 (legge
Fornero), “si interpreta nel senso che l'individuazione di uno
specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui
mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato”.
L'art. 2 d.lgs. 81/2015, invece, ha stabilito che, salvo alcune eccezioni, alle collaborazioni coordinate e continuative in cui siano organizzate dal committente le modalità di esecuzione della prestazione si applichi la disciplina del lavoro subordinato,
17 in modo tale da ricondurre in tale area i casi in cui, in realtà, il lavoratore era stabilmente presente negli uffici del committente e in cui vi era una costante ingerenza di quest'ultimo nell'attività lavorativa (anche senza la presenza di direttive vere e proprie).
3.2. Tanto premesso, l'assunto del reclamante circa la natura parasubordinata o etero-organizzata dell'attività di consulenza tecnica, che egli avrebbe svolto quale attività
distinta e prevalente rispetto a quella di agente, non merita adesione.
La difesa di , infatti, omette di confrontarsi Parte_1
con quello che è il punto nodale della vicenda, bene evidenziato nelle precedenti decisioni del Tribunale, vale a dire la accertata assenza di accordo tra committente e prestatore d'opera, ove voglia discorrersi di rapporto di lavoro parasubordinato ai sensi dell'art. 409 comma 1 n. 3) c.p.c., ovvero la mancanza di direttive unilateralmente impartite dal committente al prestatore d'opera, ove voglia discorrersi di collaborazione etero-
organizzata.
Infatti, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte
(Cassazione civile sez. lav., 24/01/2020, n.1663 v. capo 53) la diversità tra i due tipi contrattuali sopra ricordati risiede nel fatto che nei rapporti di lavoro parasubordinato ai sensi dell'art. 409 comma 1 n. 3) c.p.c., le forme di coordinamento tra la prestazione svolta dal collaboratore e l'organizzazione d'impresa
18 sono stabilite di comune accordo dalle parti (si veda l'art. 409
comma 1 n. 3) c.p.c., nella formulazione vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 15, comma 1, lettera a), della legge
81/2017), trovando, quindi, fonte in un'intesa di tipo negoziale,
mentre nelle collaborazioni attratte nella disciplina di cui all'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015, l'organizzazione è frutto dell'esercizio di un potere unilaterale esercitato dal committente, in ciò configurandosi l'etero-organizzazione.
La lettura del materiale probatorio in atti non può sul punto divergere da quella già esplicitata dal Giudice a quo e nel senso di una diversa ermeneusi dei guadagni istruttori non si ritengono utili le considerazioni veicolate con il reclamo.
Nessuno dei testimoni sentiti, infatti, ha fornito elementi circostanziali sufficienti per poter ritenere che l'agente di commercio abbia svolto, in accordo con ovvero in CP_1
forza di indicazioni unilateralmente rese da detta società,
attività di “capillare informazione e supporto tecnico”
proseguente “anche dopo la vendita durante l'esecuzione dei
lavori di installazione, di montaggio ed anche dopo” (come dedotto nel reclamo, al punto 4, pag. 2), comunque diretta nei confronti di soggetti doversi dagli acquirenti (come dedotto nel ricorso in opposizione ex art. 1 comma 51 l. n. 92/2012, pag. 4:
“I suddetti interlocutori non erano dunque coloro che poi
avrebbero acquistato le tegole per rivenderle ai clienti finali
(emettendo gli ordini sui quali calcolare le provvigioni dell'agente
19 che aveva promosso la relativa vendita), ma coloro ai quali era
necessario far conoscere sotto il profilo tecnico il “sistema tetto
Wierer successivamente denominato BMI” e cioè un “sistema
completo di prodotti e soluzioni performanti per realizzare
coperture in grado di garantire sicurezza, comfort abitativo e
risparmio energetico” (come si legge sul sito), ed ai quali era
necessario fornire supporto per progettare, ristrutturare,
scegliere, manutenere una copertura. Questa fondamentale
circostanza (gli interlocutori del ricorrente non erano gli acquirenti
cui si rivolge l'agente, ma tecnici delle costruzioni cui si rivolge un
“Consulente Tecnico Commerciale”)…”).
Sul punto sono emblematiche le deposizioni rese proprio dai testi introdotti dal reclamante.
(udienza 9 maggio 2023) ha ricordato Testimone_7
che l'intervento di era sempre stato da egli stesso Parte_1
sollecitato, senza, quindi, che in alcun modo possa ritenersi un coinvolgimento della società preponente. Così letteralmente il teste: “Poi sono diventato ingegnere e ad ogni intervento di
copertura da realizzare e progettare chiamavo il per Pt_1
studiare insieme il modello di copertura e gli elementi da
utilizzare … in sostanza chiamavo quando dovevo Pt_1
realizzare una copertura e avevo quesiti tecnici: la progettavamo
insieme e poi alla fase esecutiva del progetto, nei primi giorni,
quando si costruisce la struttura, veniva con me o andava in
cantiere per interloquire coi carpentieri e spiegare in modo pratico
20 ed esecutivo quello che dovevano fare…”
Conforme è il ricordo di (udienza 9 Testimone_8
maggio 2023), pure egli ingegnere, il quale, nel confermare la competenza tecnica del , ha, comunque, escluso che Pt_1
allorquando ne richiedeva l'intervento, fosse in qualsivoglia modo coinvolta la società: “Conosco il sig. come Pt_1
ingegnere per motivi lavorativi. Lo conosco almeno da fine anni
'80 inizio anni '90. Sin da quell'epoca ho avuto rapporti di
consulenza con il , il quale si interessava di materiali da Pt_1
costruzione. Io non mi rivolgevo alla società, con la quale non ho
avuto rapporti diretti, ma si parlava di prodotti di questa
società.”.
Neppure la deposizione dell'arch. è Testimone_9
idonea a supportare l'impostazione del reclamante. Anche detto professionista ha ricordato che era lui ad assumere l'iniziativa contattando per ottenerne le informazioni Parte_1
tecniche richieste (“io lo chiamavo (ma anche lui mi chiamava per
informarmi) per ottenere informazioni”) senza che possa trarsi dalla deposizione alcun elemento utile per ritenere che il servizio consulenziale fosse reso dal medesimo in Pt_1
accordo o su direttiva della CP_1
Inconcludenti sono altresì le emergenze ricavabili dalle prove documentali.
Per quanto concerne il biglietto da visita prodotto sub doc. 2 del ricorso d.d. 28 dicembre 2021, il cui valore
21 dimostrativo è stato fortemente enfatizzato in tutti gli scritti difensivi, esso, in realtà, è privo di qualsiasi persuasività.
Innanzitutto è bene ricordare che la difesa di CP_1
da subito ha puntualmente contestato che detto cartoncino fosse stato dalla medesima fornito all'agente di commercio o che essa ne avesse autorizzato la stampa.
A fronte di ciò è ben evidente che spettasse al reclamante l'onere di dimostrare la esatta provenienza del documento.
Detto onere non è stato adempiuto.
Da un lato nessuna delle circostanze capitolate nel ricorso introduttivo ha riguardato detto profilo;
sotto altro aspetto la produzione in giudizio (sub doc. 2 del ricorso in opposizione del 21 agosto 2023) di una fotografia riproduttiva di una busta gialla recante il timbro di “Monier s.p.a.” e di due scatolette in plastica vuote, nulla dice rispetto all'assunto propugnato dal reclamante, posto che, evidentemente, la mancanza del contenuto all'interno dei contenitori priva di qualsiasi idoneità probatoria il documento.
Sul punto nessuna istanza istruttoria utile è stata dedotta. Nell'atto di reclamo (pag. 10) la difesa di Parte_1
allega di avere ritualmente indicato, a conferma dell'invio dei biglietti da visita da parte di un'impiegata della CP_1
società, della quale, peraltro, né viene specificato il nominativo,
né della stessa viene comunque chiesta l'audizione testimoniale,
limitando la richiesta ai due agenti e Testimone_1
22 che dovrebbero riferire su Testimone_2
circostanze diverse e prive di rilevanza, ovvero circa la provenienza da dei loro biglietti da visita recanti, CP_1
tra il resto, una qualifica diversa, cioè quella di “consulente
commerciale”.
Analogamente privo di significanza è il richiamo alla asserita fornitura di un casco e di un gilet. Da un lato, infatti, a fronte, anche questa volta, della contestazione da parte della reclamata di avere fornito all'agente detti dispositivi di protezione individuale, è mancata l'iniziativa istruttoria avente ad oggetto la chiarificazione della provenienza degli stessi;
dall'altro, ciò che più conta è l'osservazione per la quale detti oggetti ben possono essere nella disponibilità di un agente di commercio che si occupa della vendita di prodotti per l'edilizia e che, conseguentemente, frequenta i cantieri edili.
Passando ad affrontare i rilevi formulati alle pagine 11 e seguenti del reclamo a confutazione delle argomentazioni di cui alla sentenza gravata, si osserva quanto segue.
Per quanto attiene la prova del coordinamento già più
sopra sono state esaminate le risultanze istruttorie, contrarie alle aspettative del reclamante, solo notando che non è corretto affermare che “il coordinamento esige solo la prova del
collegamento o della connessione dell'attività con i fini aziendali”
(pag. 12, lett. a) in quanto, come già sopra posto in evidenza, a priori era necessario dimostrare l'accordo con CP_1
23 ovvero le istruzioni dalla medesima impartite con specifico riguardo alla dedotta attività consulenziale.
La questione inerente l'area alla quale il coordinamento dovrebbe riferirsi – marketing ovvero sales – è, in ogni caso,
ininfluente, tenendo conto di quanto appena ribadito in ordine alla carenza di prova circa l'intesa con la società preponente.
Pure priva di incidenza sull'esito del reclamo è la censura afferente la non corretta valutazione dei “contratti
relativi a area designers”, in quanto anche tale tema è
ovviamente assorbito dal gap probatorio principale già
argomentato.
Passando ad esaminare la doglianza relativa alla pro forma n. 1/A d.d. 24 giugno 2019 (doc. 14 della reclamata),
emessa da a tale non può che Parte_1 CP_4
concludersi per la sua infondatezza.
In realtà l'emissione di detto documento nei confronti del suo destinatario, giustificata “per prestazioni professionali in
consulenza inerenti al vs fabbricato…”, è contraria alla impostazione del reclamante, in quanto rimane incomprensibile il motivo per il quale di una attività, quella consulenziale, che secondo la tesi sostenuta in giudizio dovrebbe essere remunerata dalla società viene richiesto il CP_1
pagamento ad un soggetto da questa diverso.
La lettera, priva di data, con la quale ha CP_4
richiesto a su detto documento, inviandola Controparte_5
24 altresì per conoscenza a BMI Italia e a nulla Controparte_6
muta rispetto alla assenza di prova di cui sopra si è scritto.
Quanto poi al rilievo del reclamante per il quale sarebbe stato “vanamente chiesto al Tribunale di Bolzano di ordinare a
la risposta inviata al cliente. Né l'ha prodotta CP_1 CP_1
spontaneamente” (pag. 16 del reclamo), esso è del tutto indifferente, sia perché nessuna istanza di esibizione viene formalizzata nel reclamo medesimo, sia perché, soprattutto,
non è stato dato nessun riscontro al fatto che (la CP_1
quale fa parte del gruppo BMI) abbia mai risposto alla lettera di del resto alla stessa inviata solo per conoscenza. CP_4
Neutra rispetto alle carenze probatorie sopra sottolineate,
si presenta l'osservazione del reclamante in ordine alla mancata considerazione dei flussi provvigionali sviluppatisi nei vari anni,
anche successivi al 2012, dal momento che essa non è in ogni caso in grado di inficiare le conclusioni sopra raggiunte.
4. Va infine disattesa la censura afferente la regolamentazione delle spese processuali di primo grado.
Per quanto riguarda le spese della fase sommaria, risulta giustificata la loro compensazione da parte del Giudice del lavoro, atteso il rigetto della domanda principale del ricorrente
- e l'accoglimento della sola domanda proposta in via subordinata, fondata su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi (v. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020,
n.26043) – rigetto che, in applicazione del principio di causalità,
25 impone di considerare il ricorrente parzialmente soccombente,
per avere azionato una pretesa accertata come infondata all'esito di un giudizio protrattosi (si veda l'attività istruttoria espletata) proprio a causa di detta domanda.
Correttamente regolate, in applicazione della regola dettata dall'art. 91 c.p.c., risultano altresì le spese di lite della fase di opposizione.
5. Per quanto detto, il reclamo deve essere disatteso, con le sequele di legge dell'accollo al reclamante delle spese inerenti e del suo obbligo ai sensi del nuovo co.
1-quater dell'art. 13
d.P.R. 115/2002 (inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n.
228, applicabile ai sensi del co. 18 ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della detta legge) di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano n. 7/2024 di data 26 gennaio 2024, così provvede:
disattende
il reclamo;
condanna
26 il reclamante alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado, liquidate per compensi in
[...]
complessivi euro 6.946,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro
3.470,00 per la fase decisionale) oltre 15% spese generali, iva e cap;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del reclamante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto;
dispone per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 14 maggio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
ESENTE dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere Oggetto: Licenziamento individuale – ha pronunciato la seguente reclamo ex art. 1 l. n. 92/2012 SENTENZA
nella causa civile iscritta sub n. 6/2024 RGL promossa
da
, nato in [...] il [...], residente in Parte_1
Sicignano degli Alburni alla Via S. Rosa 1, Frazione Galdo,
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dal
Prof. Avv. Antonio Pileggi (C.F. – fax C.F._1
068558892 – PEC ) e Email_1
dall'Avv. Antonio Turco (C.F. – PEC C.F._2
, elettivamente domiciliato Email_2
presso il secondo in Sicignano degli Alburni, via Europa n. 25,
giusta procura in calce al presente atto;
- reclamante -
contro
1 in persona della sua legale rappresentante e CP_1
procuratrice munita degli occorrenti poteri Controparte_2
con sede legale in Chienes (BZ), via Valle Pusteria n. 21, codice fiscale , partita iva , rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2
difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Sergio
Passerini (1) ed Emilian Marku (2), entrambi del Foro di Milano,
e presso gli stessi avvocati elettivamente domiciliata in Milano,
via Lorenzo Mascheroni 31, in forza della procura speciale già
depositata in primo grado e depositata telematicamente anche con la memoria difensiva di costituzione,
- reclamata –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 7/2024 di data 26.01.2024 –
reclamo ex art. 1 comma 58 legge n. 92 del 2012
Causa decisa all'udienza del 14 maggio 2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori del reclamante:
“in riforma della sentenza reclamata, l'Ecc.ma Corte di Appello di
Trento voglia:
1 - accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di
lavoro ex art. 2094 c.c. o comunque eterorganizzata ex art. 2,
comma 1, D.lgs. n. 81 del 2015, o comunque parasubordinata ai
sensi e per gli effetti degli artt. 61 e 69, D.lgs. n. 276 del 2003,
con riferimento all'attività di Consulente Tecnico Commerciale
2 svolta dal , e, per l'effetto, considerare il rapporto di lavoro Pt_1
subordinato a decorrere, quanto meno, dal 1° gennaio 2015, o da
altra data che sarà accertata in corso di causa;
2 - accertare e dichiarare la nullità del licenziamento del tutto
immotivato intimato al ed in violazione del Parte_2
divieto di cui all'art. 46 D.L. n. 18 del 2020 (convertito in L. n.
27/2020) più volte prorogato, da ultimo, dall'art. 8, comma 9,
D.L. n. 41 del 2021 (poi convertito in L. 69/2021) con le
conseguenze di cui all'art. 18, comma 1, ed in subordine, comma
4, l. n. 300 del 1970 ordinando alla Società resistente di
reintegrarlo nel posto di lavoro e di risarcirgli il danno in misura
pari alle retribuzioni maturate dal momento del licenziamento
fino a quello dell'effettiva reintegrazione, con i relativi contributi
previdenziali; con ogni tutela subordinata di cui all'art. 18 citato
stante la totale mancanza di motivazione del licenziamento.
Con vittoria di spese processuali.
Per l'ipotesi che, persistendo nella scorrettezza, continui CP_1
ad asserire che i bigliettini da visita dei colleghi se li sarebbe
“fatti da solo” il chiediamo siano escussi come testi i Pt_1
Sig.ri e anche Testimone_1 Testimone_2
sulla circostanza relativa al momento in cui si sono determinati a
fornirne copia al .” Pt_1
del procuratore di parte reclamata:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, rigettare, per tutti i motivi esposti, il
reclamo proposto dal sig. e tutte le domande da lui Parte_1
3 proposte nei confronti di confermando la sentenza CP_1
del Tribunale di Bolzano n. 11/2024, pubblicata il 26 gennaio
2024.
Con il favore delle spese anche del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'oggetto della controversia può essere riassunto come segue: con il ricorso ex art. 1, comma 48, l. n. 92 del 2012
depositato il 28 dicembre 2021 ha dedotto che, Parte_1
pacificamente assunto come agente dal 1996 da CP_1
(negli anni variata di denominazione), via via nel tempo a partire dal 2005 avrebbe affiancato all'attività di agente l'ulteriore attività di consulente e che pian piano tale ulteriore attività di consulente avrebbe assorbito ogni sua attività e/o comunque sarebbe diventata la sua attività preponderante.
L'attività di consulente sarebbe stata svolta in regime di parasubordinazione, senza progetto, con la conseguenza che doveva trovare applicazione la disciplina del lavoro subordinato in virtù dell'art. 69 comma 1 D.Lgs 276/2003 o in subordine a decorrere dal 1.1.2016 dell'art. 2 D.Lgs. 81/2015, e che il recesso della resistente dal contratto di agenzia avvenuto nel mese di aprile 2021 doveva essere qualificato quale licenziamento, per di più ritorsivo, con tutte le conseguenze del caso. Solo in subordine parte ricorrente ha chiesto la condanna della società al pagamento dell'indennità di mancato preavviso,
suppletiva di clientela e FIRR maturati in forza del rapporto di
4 agenzia formalmente intercorso tra le parti.
Sin dalla costituzione in giudizio nella fase sommaria la ha negato lo svolgimento da parte dell'agente di CP_1
ulteriore attività di consulenza a favore della società, tanto più
in regime di parasubordinazione e/o subordinazione.
Istruita la causa, il Giudice della fase sommaria ha riconosciuto lo svolgimento da parte del ricorrente di una ulteriore attività anche di consulenza, ma non ha ritenuto integrata la prova dello svolgimento di tale attività a favore della né lo svolgimento di tale attività in forma CP_1
subordinata e quindi ha rigettato la domanda principale,
accogliendo la sola domanda subordinata, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Il giudizio di opposizione introdotto da con Parte_1
ricorso depositato il 21 agosto 2023 è stato definito con la sentenza gravata, con la quale il ricorso è stato respinto con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese in favore di
CP_3
2. Avverso la decisione il soccombente ha interposto
[...]
reclamo ex art. 1 comma 58 l. 92/2012 dolendosi, nel merito,
della valutazione espressa in primo grado di assenza di prova del requisito del coordinamento e censurando altresì la regolamentazione delle spese, sia da parte del giudice della fase sommaria, che ne aveva disposta la compensazione, sia da parte di quello del giudizio di opposizione, che le aveva poste a
5 carico di . Parte_1
Si è costituita per resistere la società con CP_1
richiesta di conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata definita con il dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado è, in estrema sintesi, il seguente:
− è provato in causa lo svolgimento di ulteriore attività di consulenza, come già accertato a seguito di istruttoria da parte del Giudice assegnatario del procedimento nella precedente fase sommaria;
− ciononostante non può farsi discendere automaticamente dalla accertata prestazione di attività di consulenza,
“peraltro in parte accessoria/connaturata rispetto a quella
di agenzia”, la prova che detta attività sia stata svolta in misura prevalente rispetto a quella di agenzia e in regime di parasubordinazione a favore della CP_1
− i biglietti da visita prodotti in giudizio dal ricorrente nulla provano, essendone stata contestata la provenienza dalla società CP_1
− non offre adeguata prova dello svolgimento di attività di consulenza in regime di parasubordinazione neppure il fatto che il ricorrente fosse dotato di casco e gilet con logo per andare in cantiere, dal momento che non è CP_1
6 dimostrato né che tali dispositivi provengano dalla società
opposta, né che siano stati forniti per lo svolgimento di attività di consulenza, né che gli altri consulenti ne facessero uso, non potendosi escludere (tenuto conto della dichiarazione del teste ) che anche gli agenti Tes_3
fossero dotati di gilet e caschetto per eventuali accessi in cantiere;
− sarebbe spettato al ricorrente provare il coordinamento dell'attività di consulenza prestata da parte di CP_1
ma i testimoni escussi nulla hanno saputo riferire
[...]
in merito ai rapporti tra il ricorrente e la società opposta;
l'ing. Direttore Vendite, non è stato indicato Tes_4
come teste a conferma degli asseriti report settimanali sull'attività di consulenza tecnica commerciale svolta dal ricorrente;
peraltro, attesa la separazione tra Marketing e
Sales adottata dalla il ricorrente avrebbe CP_1
semmai dovuto essere coordinato dall'area Marketing, che tuttavia non faceva capo al Direttore vendite, ma al BMI
Expert Coordinator;
lo svolgimento di attività di consulenza da parte del signor è smentito anche Pt_1
dai contratti relativi a due “area designers” riguardanti la zona del ricorrente (conclusi con e Testimone_5
, che quindi risultava già coperta dai Testimone_6
consulenti della CP_1
− la fattura dell'anno 2019 emessa da e Parte_1
7 prodotta sub allegato n. 14 di parte resistente induce a concludere che l'attività di consulenza, ove svolta dal ricorrente, sia stata prestata non già per conto di CP_1
bensì in proprio;
[...]
− valutate le dichiarazioni dei testi, può osservarsi che le indicazioni in merito al prodotto e le delucidazioni sullo stesso, che risultano essere state fornite dal ricorrente,
sono da qualificare non tanto quali attività consulenziali,
bensì più correttamente quali attività accessorie e complementari rispetto a quella di agenzia, finalizzate a far conoscere il prodotto a professionisti (architetti e ingegneri);
− contrasta, infine, con l'allegazione del ricorrente, secondo cui a partire dal 2005 l'attività di consulente sarebbe divenuta di gran lunga prevalente rispetto a quella di agente, la rilevata crescita delle provvigioni maturate dal signor nel periodo 2004 – 2012, con un primo Pt_1
picco raggiunto proprio negli anni 2005 (euro 32.012,35),
2006 (euro 34.453,66) e 2007 (euro 31.654,00).
2. Con un unico motivo l'impugnante censura sotto diversi profili (che di seguito si riassumono) la conclusione raggiunta in primo grado, per la quale il dedotto svolgimento, di attività di consulenza in favore della società in CP_1
regime di parasubordinazione non sarebbe stato provato.
2.1. Innanzitutto la critica del reclamante investe il
8 giudizio di irrilevanza espresso dal Giudice del lavoro rispetto ai biglietti da visita da lui prodotti in giudizio, indicanti la qualifica di “consulente tecnico commerciale”, i quali, a suo parere, costituirebbero la “prova regina” della propria tesi, in quanto dimostrerebbero “sia che il non fosse un agente Pt_1
per e facesse ben altro;
sia che svolgesse la propria CP_1
attività “in connessione o collegamento con il preponente stesso,
per contribuire al conseguimento delle finalità cui esso mira””
(così il reclamo, a pag. 8).
Deduce il reclamante che la avversaria contestazione della provenienza dei biglietti da visita da parte della società
sarebbe stata svolta in mala fede, per cui il Giudice di CP_1
primo grado non avrebbe dovuto omettere di considerare tale evidenza documentale decisiva ai fini della prova della parasubordinazione. Il Giudice di primo grado, sostiene parte impugnante, si sarebbe così dimostrato “diffidente verso quel
lavoratore che il diritto del lavoro tutela”, ovvero ritenendo che
“non mente spudoratamente (verso cui nutre a priori la CP_1
massima fiducia)” ma invece “mente, per principio, che si Pt_1
sarebbe fatto da solo il biglietto da visita (se non proviene da
da chi proviene?)”. CP_1
Sarebbe spettato a sostiene il signor CP_1
, dimostrare di non avergli fornito i biglietti da visita e Pt_1
deduce di avere invano, indicato come teste l'impiegata della società reclamata che glieli avrebbe inviati.
9 Ricorda di avere comunque prodotto dinanzi al Tribunale,
il quale lo avrebbe tuttavia ignorato, un biglietto da visita “di un
vero agente (Libero del Cioppo: qui all. 2)” che, proprio per questo, è ivi qualificato “Consulente Commerciale” e non
“Consulente Tecnico Commerciale”.
Il reclamante insiste quindi per l'assunzione di un nuovo teste, , anche egli un “vero agente”, Testimone_2
avendo la qualifica di “Consulente Commerciale”, come risulta dal biglietto che viene depositato dinanzi alla Corte di Appello
quale allegato n. 3).
2.2. Si duole poi il reclamante della argomentazione del
Giudice del lavoro, per la quale egli avrebbe dovuto provare che il casco ed il gilet da lavoro gli sarebbero stati forniti “per lo
svolgimento di attività di consulenza”. In tal modo la sentenza di primo grado avrebbe esonerato totalmente CP_1
dall'onere di provare “(come sarebbe stato facilissimo facesse se
fosse stato vero) che anche ad altri agenti avesse fornito casco e
gilet.”.
2.3. Oggetto di critica è inoltre il seguente passaggio della motivazione del provvedimento impugnato: “Se anche può
affermarsi che lo svolgimento di attività diversa e ulteriore
rispetto a quella di agente effettivamente è stata provata in
giudizio, non può – a fronte della ferma contestazione di – CP_1
per ciò solo concludersi che la stessa sia stata svolta a favore di
e che la stessa sia stata svolta in regime di CP_1
10 parasubordinazione”.
Il reclamante esprime innanzitutto forte perplessità
rispetto alla possibilità adombrata dal Giudicante che l'attività
di assistenza tecnica pre/post vendita prestata – come accertato dal Giudicante – sia stata svolta all'insaputa della società.
Evidenzia altresì che la constatazione della prova dello svolgimento di un'attività diversa ed ulteriore rispetto a quella di agente avrebbe dovuto indurre il Giudice di primo grado a concludere che detta attività, in quanto strettamente collegata al rapporto di agenzia, non poteva che essere anch'essa coordinata, “essendo assurdo fosse scoordinata (e che fosse
coordinata soltanto l'attività di agente!)”.
2.4. Le pagine da 12 a 17 del reclamo sono dirette a confutare le ulteriori argomentazioni della sentenza di prime cure.
Le doglianze vengono qui riportate sinteticamente:
a) quanto alla mancata indicazione dell'ing. quale Tes_4
testimone, avrebbe errato il Tribunale nel sostenere che solo in questo modo il signor avrebbe potuto Pt_1
dimostrare il coordinamento, esigendo questo unicamente la “prova del collegamento o della connessione dell'attività
con i fini aziendali”;
b) contrariamente a quanto scritto in sentenza, non sarebbe pensabile che i testimoni escussi potessero riferire anche sui rapporti contrattuali a monte tra il lavoratore ed il
11 datore di lavoro o preponente;
in ogni caso il Giudice del lavoro, in quanto tenuto alla ricerca della verità materiale nei limiti delle allegazioni delle parti, avrebbe potuto chiedere chiarimenti ai testi;
c) non sarebbe stato corretto concludere che, non essendovi prova di coordinamento da parte dell'area Marketing, ma unicamente da parte del settore - come, peraltro, Pt_3
riferito dai soli testi della società – l'attività di CP_1
consulenza non poteva ritenersi svolta, non rilevando, ad avviso del reclamante, chi ha effettuato il coordinamento,
tantopiù in un caso in cui si era ritenuto dimostrato lo svolgimento di attività diversa e ulteriore rispetto a quella di agente;
d) anche l'argomentazione fondata sulla avvenuta conclusione di due contratti relativi a due “area designers” - e Testimone_5 Testimone_6
destinate alla zona del ricorrente - secondo la quale tali rapporti di lavoro consentirebbero di presumere che non necessitasse di altri consulenti, si CP_1
porrebbe in contrasto con la constatazione dello svolgimento di attività di consulenza da parte del;
Pt_1
inoltre, evidenzia il reclamante, la sentenza impugnata avrebbe trascurato di sottolineare che, come risulterebbe dai citati contratti, l'arch. sarebbe stata Tes_5
incaricata proprio nel periodo finale del rapporto oggetto
12 di causa (dal gennaio 2021), quando massimo sarebbe stato lo scontro con il , e in sua sostituzione, Pt_1
mentre la signora sarebbe stata incaricata solo per Tes_6
un brevissimo periodo (marzo-dicembre 2015);
e) l'impostazione, per cui il signor “era un ottimo Pt_1
agente” che “aveva compreso che in relazione a prodotti
particolarmente tecnici quali quelli oggetto del mandato di
agenzia non è il cliente finale che li sceglie, bensì
l'architetto/ ingegnere che li inserisce già in progetto”
sarebbe contraddittoria, posto che l'attività in questione non sarebbe qualificabile come di vendita e di raccolta di ordini di vendita, essendo svolta a favore di soggetti che non fanno ordini;
f) lo stesso pro-forma di fattura del giugno 2019 prodotto dalla (suo all.14) dimostrerebbe che il signor CP_1
non avrebbe operato in proprio: il destinatario Pt_1
della fattura, infatti, avrebbe inviato la propria risposta non solo al reclamante, ma anche a BMI Italia, ritenendo,
evidentemente, che le prestazioni indicate nella fattura
(“consulenza inerente al vostro fabbricato con più visite al
vostro cantiere, …”) inerissero ai servizi di consulenza tecnico-commerciale forniti dalla BMI tramite propri incaricati;
vanamente sarebbe stato chiesto al Tribunale
di Bolzano di ordinare a di produrre la CP_1
risposta inviata al cliente;
13 g) in relazione alle provvigioni maturate negli anni
2005/2006/2007, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'incremento delle vendite con conseguente aumento delle provvigioni avrebbe potuto essere ascritto proprio all'attività di consulente tecnico commerciale;
la sentenza avrebbe poi dovuto esaminare anche i fatturati degli anni successivi al 2012, quando nella zona di competenza del reclamante sarebbero stati inseriti altri agenti proprio al fine di consentirgli di dedicarsi all'attività consulenziale.
2.5. Vengono inoltre riportate nell'atto di reclamo, a conferma dell'affermato svolgimento di attività di consulente tecnico commerciale da parte di , le deposizioni Parte_1
dei testi e Testimone_7 Testimone_8 Tes_9
, nonché quelle dei testi indicati dalla reclamata,
[...] Tes_10
e .
[...] Testimone_11 Testimone_12
2.6. L'ultima censura attiene il capo relativo alle spese processuali.
La condanna del reclamante alla rifusione delle stesse in favore di è ritenuta ingiusta, posto che non CP_1
avrebbe considerato l'accoglimento, da parte del Giudice della fase sommaria, della domanda subordinata di pagamento delle somme ancora dovute a fine rapporto di agenzia, ovvero l'indennità di mancato preavviso, l'indennità supplettiva di clientela ed il FIRR. Per il reclamante sarebbe ingiustificata
14 altresì la compensazione delle spese all'esito della fase sommaria, attesa la scorretta condotta di che CP_1
aveva omesso di versare le spettanze di fine rapporto pacificamente dovute al lavoratore.
3. La pronuncia adottata in primo grado si sottrae alle censure che le vengono mosse in questa sede di reclamo e deve essere confermata.
3.1. All'esame del merito si ritiene opportuno anteporre le seguenti brevi osservazioni riguardo al contesto normativo di riferimento, tenuto conto che nel ricorso introduttivo di primo grado il reclamante richiama sia la disciplina di cui all'art. 69
del d.lgs. n. 276 del 2003, sia quella di cui all'art. 2 del d.lgs. n.
81 del 2015.
La parasubordinazione dedotta dall'impugnante, pur rientrando nel più ampio genere di lavoro autonomo, si caratterizza e si distingue per la presenza degli elementi della continuità e della coordinazione.
A livello normativo, tale figura era stata riconosciuta ai sensi dell'art. 409 n. 3) c.p.c., ove è stabilito che il rito lavoristico si applica anche ai rapporti - formalmente riconducibili nell'area del lavoro autonomo – connotati dallo svolgimento di una “prestazione continuativa e coordinata
prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato”.
Da tale definizione ha tratto origine la fattispecie della
15 “collaborazione coordinata e continuativa”, dotata di autonoma fisionomia grazie ai ripetuti interventi legislativi che, sul piano fiscale e previdenziale, ne hanno progressivamente arricchito la disciplina.
Il requisito della continuità, senza implicare necessariamente una molteplicità ininterrotta di incarichi,
rinvia ad una collaborazione durevole nel tempo, anche attraverso un unico contratto di durata apprezzabile.
La prevalente personalità viene intesa come “prevalenza
dell'attività del lavorato sugli altri fattori impiegati per
l'esecuzione dell'obbligazione prevista, anche sul capitale”
(Cassazione civile sez. lav., 19/04/2002, n.5698).
Il requisito del coordinamento, infine, implica un collegamento funzionale del collaboratore con l'attività
economica del committente, rispetto al cui perseguimento essa
è strumentale.
Posto che con il tempo si è manifestata la tendenza ad utilizzare le collaborazioni parasubordinate in un'ottica elusiva,
con il d.lgs. n. 276/2003, il legislatore ha previsto che, salvo limitate eccezioni, non fosse più possibile stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza che fossero contestualmente stipulati “uno o più progetti specifici
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
lavoratore”, pena la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
16 Allo stesso tempo, ai lavoratori a progetto è stata attribuita una limitata serie di garanzie in relazione ai contenuti minimi del progetto, al compenso del prestatore e alle tutele previste in caso di gravidanza, malattia e infortunio (artt. 62, 63
e 66).
Se il lavoro a progetto ha costituito, per più di un decennio, il centro degli interventi sul lavoro parasubordinato,
gli artt. 2 e 52 del D. Lgs. 81/2015 hanno rappresentato una netta inversione di tendenza in materia.
Il Jobs Act, invero, pur lasciando in vita le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3, c.p.c., ha abolito completamente il lavoro a progetto, eliminando le garanzie che erano state riconosciute a questa categoria di lavoratori.
Tra le norme abrogate dal d.lgs. 81/2015, vi è anche l'art. 69 comma 1° del d.lgs. 276/2003, il quale, secondo la previsione di cui all'art. 1 comma 24 legge n. 92/2012 (legge
Fornero), “si interpreta nel senso che l'individuazione di uno
specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui
mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato”.
L'art. 2 d.lgs. 81/2015, invece, ha stabilito che, salvo alcune eccezioni, alle collaborazioni coordinate e continuative in cui siano organizzate dal committente le modalità di esecuzione della prestazione si applichi la disciplina del lavoro subordinato,
17 in modo tale da ricondurre in tale area i casi in cui, in realtà, il lavoratore era stabilmente presente negli uffici del committente e in cui vi era una costante ingerenza di quest'ultimo nell'attività lavorativa (anche senza la presenza di direttive vere e proprie).
3.2. Tanto premesso, l'assunto del reclamante circa la natura parasubordinata o etero-organizzata dell'attività di consulenza tecnica, che egli avrebbe svolto quale attività
distinta e prevalente rispetto a quella di agente, non merita adesione.
La difesa di , infatti, omette di confrontarsi Parte_1
con quello che è il punto nodale della vicenda, bene evidenziato nelle precedenti decisioni del Tribunale, vale a dire la accertata assenza di accordo tra committente e prestatore d'opera, ove voglia discorrersi di rapporto di lavoro parasubordinato ai sensi dell'art. 409 comma 1 n. 3) c.p.c., ovvero la mancanza di direttive unilateralmente impartite dal committente al prestatore d'opera, ove voglia discorrersi di collaborazione etero-
organizzata.
Infatti, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte
(Cassazione civile sez. lav., 24/01/2020, n.1663 v. capo 53) la diversità tra i due tipi contrattuali sopra ricordati risiede nel fatto che nei rapporti di lavoro parasubordinato ai sensi dell'art. 409 comma 1 n. 3) c.p.c., le forme di coordinamento tra la prestazione svolta dal collaboratore e l'organizzazione d'impresa
18 sono stabilite di comune accordo dalle parti (si veda l'art. 409
comma 1 n. 3) c.p.c., nella formulazione vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 15, comma 1, lettera a), della legge
81/2017), trovando, quindi, fonte in un'intesa di tipo negoziale,
mentre nelle collaborazioni attratte nella disciplina di cui all'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015, l'organizzazione è frutto dell'esercizio di un potere unilaterale esercitato dal committente, in ciò configurandosi l'etero-organizzazione.
La lettura del materiale probatorio in atti non può sul punto divergere da quella già esplicitata dal Giudice a quo e nel senso di una diversa ermeneusi dei guadagni istruttori non si ritengono utili le considerazioni veicolate con il reclamo.
Nessuno dei testimoni sentiti, infatti, ha fornito elementi circostanziali sufficienti per poter ritenere che l'agente di commercio abbia svolto, in accordo con ovvero in CP_1
forza di indicazioni unilateralmente rese da detta società,
attività di “capillare informazione e supporto tecnico”
proseguente “anche dopo la vendita durante l'esecuzione dei
lavori di installazione, di montaggio ed anche dopo” (come dedotto nel reclamo, al punto 4, pag. 2), comunque diretta nei confronti di soggetti doversi dagli acquirenti (come dedotto nel ricorso in opposizione ex art. 1 comma 51 l. n. 92/2012, pag. 4:
“I suddetti interlocutori non erano dunque coloro che poi
avrebbero acquistato le tegole per rivenderle ai clienti finali
(emettendo gli ordini sui quali calcolare le provvigioni dell'agente
19 che aveva promosso la relativa vendita), ma coloro ai quali era
necessario far conoscere sotto il profilo tecnico il “sistema tetto
Wierer successivamente denominato BMI” e cioè un “sistema
completo di prodotti e soluzioni performanti per realizzare
coperture in grado di garantire sicurezza, comfort abitativo e
risparmio energetico” (come si legge sul sito), ed ai quali era
necessario fornire supporto per progettare, ristrutturare,
scegliere, manutenere una copertura. Questa fondamentale
circostanza (gli interlocutori del ricorrente non erano gli acquirenti
cui si rivolge l'agente, ma tecnici delle costruzioni cui si rivolge un
“Consulente Tecnico Commerciale”)…”).
Sul punto sono emblematiche le deposizioni rese proprio dai testi introdotti dal reclamante.
(udienza 9 maggio 2023) ha ricordato Testimone_7
che l'intervento di era sempre stato da egli stesso Parte_1
sollecitato, senza, quindi, che in alcun modo possa ritenersi un coinvolgimento della società preponente. Così letteralmente il teste: “Poi sono diventato ingegnere e ad ogni intervento di
copertura da realizzare e progettare chiamavo il per Pt_1
studiare insieme il modello di copertura e gli elementi da
utilizzare … in sostanza chiamavo quando dovevo Pt_1
realizzare una copertura e avevo quesiti tecnici: la progettavamo
insieme e poi alla fase esecutiva del progetto, nei primi giorni,
quando si costruisce la struttura, veniva con me o andava in
cantiere per interloquire coi carpentieri e spiegare in modo pratico
20 ed esecutivo quello che dovevano fare…”
Conforme è il ricordo di (udienza 9 Testimone_8
maggio 2023), pure egli ingegnere, il quale, nel confermare la competenza tecnica del , ha, comunque, escluso che Pt_1
allorquando ne richiedeva l'intervento, fosse in qualsivoglia modo coinvolta la società: “Conosco il sig. come Pt_1
ingegnere per motivi lavorativi. Lo conosco almeno da fine anni
'80 inizio anni '90. Sin da quell'epoca ho avuto rapporti di
consulenza con il , il quale si interessava di materiali da Pt_1
costruzione. Io non mi rivolgevo alla società, con la quale non ho
avuto rapporti diretti, ma si parlava di prodotti di questa
società.”.
Neppure la deposizione dell'arch. è Testimone_9
idonea a supportare l'impostazione del reclamante. Anche detto professionista ha ricordato che era lui ad assumere l'iniziativa contattando per ottenerne le informazioni Parte_1
tecniche richieste (“io lo chiamavo (ma anche lui mi chiamava per
informarmi) per ottenere informazioni”) senza che possa trarsi dalla deposizione alcun elemento utile per ritenere che il servizio consulenziale fosse reso dal medesimo in Pt_1
accordo o su direttiva della CP_1
Inconcludenti sono altresì le emergenze ricavabili dalle prove documentali.
Per quanto concerne il biglietto da visita prodotto sub doc. 2 del ricorso d.d. 28 dicembre 2021, il cui valore
21 dimostrativo è stato fortemente enfatizzato in tutti gli scritti difensivi, esso, in realtà, è privo di qualsiasi persuasività.
Innanzitutto è bene ricordare che la difesa di CP_1
da subito ha puntualmente contestato che detto cartoncino fosse stato dalla medesima fornito all'agente di commercio o che essa ne avesse autorizzato la stampa.
A fronte di ciò è ben evidente che spettasse al reclamante l'onere di dimostrare la esatta provenienza del documento.
Detto onere non è stato adempiuto.
Da un lato nessuna delle circostanze capitolate nel ricorso introduttivo ha riguardato detto profilo;
sotto altro aspetto la produzione in giudizio (sub doc. 2 del ricorso in opposizione del 21 agosto 2023) di una fotografia riproduttiva di una busta gialla recante il timbro di “Monier s.p.a.” e di due scatolette in plastica vuote, nulla dice rispetto all'assunto propugnato dal reclamante, posto che, evidentemente, la mancanza del contenuto all'interno dei contenitori priva di qualsiasi idoneità probatoria il documento.
Sul punto nessuna istanza istruttoria utile è stata dedotta. Nell'atto di reclamo (pag. 10) la difesa di Parte_1
allega di avere ritualmente indicato, a conferma dell'invio dei biglietti da visita da parte di un'impiegata della CP_1
società, della quale, peraltro, né viene specificato il nominativo,
né della stessa viene comunque chiesta l'audizione testimoniale,
limitando la richiesta ai due agenti e Testimone_1
22 che dovrebbero riferire su Testimone_2
circostanze diverse e prive di rilevanza, ovvero circa la provenienza da dei loro biglietti da visita recanti, CP_1
tra il resto, una qualifica diversa, cioè quella di “consulente
commerciale”.
Analogamente privo di significanza è il richiamo alla asserita fornitura di un casco e di un gilet. Da un lato, infatti, a fronte, anche questa volta, della contestazione da parte della reclamata di avere fornito all'agente detti dispositivi di protezione individuale, è mancata l'iniziativa istruttoria avente ad oggetto la chiarificazione della provenienza degli stessi;
dall'altro, ciò che più conta è l'osservazione per la quale detti oggetti ben possono essere nella disponibilità di un agente di commercio che si occupa della vendita di prodotti per l'edilizia e che, conseguentemente, frequenta i cantieri edili.
Passando ad affrontare i rilevi formulati alle pagine 11 e seguenti del reclamo a confutazione delle argomentazioni di cui alla sentenza gravata, si osserva quanto segue.
Per quanto attiene la prova del coordinamento già più
sopra sono state esaminate le risultanze istruttorie, contrarie alle aspettative del reclamante, solo notando che non è corretto affermare che “il coordinamento esige solo la prova del
collegamento o della connessione dell'attività con i fini aziendali”
(pag. 12, lett. a) in quanto, come già sopra posto in evidenza, a priori era necessario dimostrare l'accordo con CP_1
23 ovvero le istruzioni dalla medesima impartite con specifico riguardo alla dedotta attività consulenziale.
La questione inerente l'area alla quale il coordinamento dovrebbe riferirsi – marketing ovvero sales – è, in ogni caso,
ininfluente, tenendo conto di quanto appena ribadito in ordine alla carenza di prova circa l'intesa con la società preponente.
Pure priva di incidenza sull'esito del reclamo è la censura afferente la non corretta valutazione dei “contratti
relativi a area designers”, in quanto anche tale tema è
ovviamente assorbito dal gap probatorio principale già
argomentato.
Passando ad esaminare la doglianza relativa alla pro forma n. 1/A d.d. 24 giugno 2019 (doc. 14 della reclamata),
emessa da a tale non può che Parte_1 CP_4
concludersi per la sua infondatezza.
In realtà l'emissione di detto documento nei confronti del suo destinatario, giustificata “per prestazioni professionali in
consulenza inerenti al vs fabbricato…”, è contraria alla impostazione del reclamante, in quanto rimane incomprensibile il motivo per il quale di una attività, quella consulenziale, che secondo la tesi sostenuta in giudizio dovrebbe essere remunerata dalla società viene richiesto il CP_1
pagamento ad un soggetto da questa diverso.
La lettera, priva di data, con la quale ha CP_4
richiesto a su detto documento, inviandola Controparte_5
24 altresì per conoscenza a BMI Italia e a nulla Controparte_6
muta rispetto alla assenza di prova di cui sopra si è scritto.
Quanto poi al rilievo del reclamante per il quale sarebbe stato “vanamente chiesto al Tribunale di Bolzano di ordinare a
la risposta inviata al cliente. Né l'ha prodotta CP_1 CP_1
spontaneamente” (pag. 16 del reclamo), esso è del tutto indifferente, sia perché nessuna istanza di esibizione viene formalizzata nel reclamo medesimo, sia perché, soprattutto,
non è stato dato nessun riscontro al fatto che (la CP_1
quale fa parte del gruppo BMI) abbia mai risposto alla lettera di del resto alla stessa inviata solo per conoscenza. CP_4
Neutra rispetto alle carenze probatorie sopra sottolineate,
si presenta l'osservazione del reclamante in ordine alla mancata considerazione dei flussi provvigionali sviluppatisi nei vari anni,
anche successivi al 2012, dal momento che essa non è in ogni caso in grado di inficiare le conclusioni sopra raggiunte.
4. Va infine disattesa la censura afferente la regolamentazione delle spese processuali di primo grado.
Per quanto riguarda le spese della fase sommaria, risulta giustificata la loro compensazione da parte del Giudice del lavoro, atteso il rigetto della domanda principale del ricorrente
- e l'accoglimento della sola domanda proposta in via subordinata, fondata su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi (v. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020,
n.26043) – rigetto che, in applicazione del principio di causalità,
25 impone di considerare il ricorrente parzialmente soccombente,
per avere azionato una pretesa accertata come infondata all'esito di un giudizio protrattosi (si veda l'attività istruttoria espletata) proprio a causa di detta domanda.
Correttamente regolate, in applicazione della regola dettata dall'art. 91 c.p.c., risultano altresì le spese di lite della fase di opposizione.
5. Per quanto detto, il reclamo deve essere disatteso, con le sequele di legge dell'accollo al reclamante delle spese inerenti e del suo obbligo ai sensi del nuovo co.
1-quater dell'art. 13
d.P.R. 115/2002 (inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n.
228, applicabile ai sensi del co. 18 ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della detta legge) di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano n. 7/2024 di data 26 gennaio 2024, così provvede:
disattende
il reclamo;
condanna
26 il reclamante alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado, liquidate per compensi in
[...]
complessivi euro 6.946,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro
3.470,00 per la fase decisionale) oltre 15% spese generali, iva e cap;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del reclamante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto;
dispone per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 14 maggio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
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